Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 112
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per deposito cartaceo dell'appello

    La Corte ha ritenuto che il deposito cartaceo di un atto scansionato non sia conforme alle norme che prevedono la forma "nativo digitale" e la sottoscrizione con "firma elettronica qualificata o firma digitale", dichiarando di conseguenza l'inammissibilità dell'appello in analogia a precedenti giurisprudenziali di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 112
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo