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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3719/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1597/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 785 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1932/2025 depositato il
31/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Agrigento ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n. 1597 del 2024 pronunciata della locale Commissione tributaria provinciale: il primo Giudice ha accolto parzialmente (con rideterminazione del relativo valore) il ricorso della contribuente Resistente_1 avverso un Avviso di accertamento Imu anno 2016 (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'erroneità della pronuncia ed ha concluso per la riforma.
Si è costituita la contribuente la quale ha contro dedotto.
Il Comune ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello in esame è inammissibile per violazione dell'art. 16 bis del d.vo 546 in combinato disposto con gli artt. 22 e 53 del d.lvo 546 del 1992.
1.- Dal riscontro documentale si evince che l'appello in esame è stato depositato in “forma cartacea”: attraverso una scansione (cfr. appello in atti).
Per i giudizi notificati a far data dal 1 luglio 2019 (art. 16 bis D.Lgs 546/92) è previsto che la notifica ed il deposito degli atti processuali debbano avvenire “esclusivamente” con modalità “telematiche”.
Pertanto, il relativo documento dovrà essere “nativo digitale” e sottoscritto "con firma elettronica qualificata o firma digitale".
2.- Nella fattispecie qui in esame il ricorso non è “nativo” digitale: è stato stampato e successivamente scansionato (cfr. documentazione in atti).
3.- La Giurisprudenza di merito (Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, sentenza n. 209/1/2021) ha ritenuto che a decorrere dal 1 luglio 2019, il processo tributario si sviluppa solo in modalità telematica, rendendo di fatto giuridicamente “inesistente” il ricorso e tutti gli atti prodotti in cartaceo, con conseguente declaratoria di inammissibilità degli stessi.
4.-Con altra pronuncia di merito (Sentenza del 10/10/2022 n. 946/2) della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte è stata ritenuta l' inammissibilità del ricorso in formato analogico: “E' inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo pec…”.
I Giudici dopo avere citato l'art. 16, c. 3, del d.lgs. 546/92 in base al quale le parti notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013,
n. 163 hanno evidenziato che la norma in parola prevede che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A 1 o pdf/A 1b, e devono essere sottoscritti con firma digitale.
5.- La notifica di un atto in formato analogico che è stato oggetto di scansione e notifica a mezzo pec è una problematica che è stata risolta dichiarando l'inammissibilità (Corte di giustizia tributaria di II grado del
Piemonte, sentenza 10.10.2022, n. 946) poiché “ … non può ritenersi che nella specie l'atto abbia raggiunto lo scopo ai sensi della generale previsione dell'art. 156 c.p.c. e che pertanto la nullità risulti sanata. Infatti la violazione delle norme sulla redazione dell'atto determina non la nullità, ma l'inesistenza … ”.
6- La Giurisprudenza di vertice (Ordinanza 3 febbraio 2025 n. 252) ha ritenuto che “ … Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione…”
-Per le argomentazioni che precedono l'appello va dichiarato inammissibile.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nelle novità legislative richiamate e nella complessità e molteplicità delle questioni involte nel giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello.
Compensa le spese.
Palermo, 30 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO NN
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3719/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Comune di Agrigento - Piazza Pirandello 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1597/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 785 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1932/2025 depositato il
31/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Agrigento ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n. 1597 del 2024 pronunciata della locale Commissione tributaria provinciale: il primo Giudice ha accolto parzialmente (con rideterminazione del relativo valore) il ricorso della contribuente Resistente_1 avverso un Avviso di accertamento Imu anno 2016 (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'erroneità della pronuncia ed ha concluso per la riforma.
Si è costituita la contribuente la quale ha contro dedotto.
Il Comune ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello in esame è inammissibile per violazione dell'art. 16 bis del d.vo 546 in combinato disposto con gli artt. 22 e 53 del d.lvo 546 del 1992.
1.- Dal riscontro documentale si evince che l'appello in esame è stato depositato in “forma cartacea”: attraverso una scansione (cfr. appello in atti).
Per i giudizi notificati a far data dal 1 luglio 2019 (art. 16 bis D.Lgs 546/92) è previsto che la notifica ed il deposito degli atti processuali debbano avvenire “esclusivamente” con modalità “telematiche”.
Pertanto, il relativo documento dovrà essere “nativo digitale” e sottoscritto "con firma elettronica qualificata o firma digitale".
2.- Nella fattispecie qui in esame il ricorso non è “nativo” digitale: è stato stampato e successivamente scansionato (cfr. documentazione in atti).
3.- La Giurisprudenza di merito (Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, sentenza n. 209/1/2021) ha ritenuto che a decorrere dal 1 luglio 2019, il processo tributario si sviluppa solo in modalità telematica, rendendo di fatto giuridicamente “inesistente” il ricorso e tutti gli atti prodotti in cartaceo, con conseguente declaratoria di inammissibilità degli stessi.
4.-Con altra pronuncia di merito (Sentenza del 10/10/2022 n. 946/2) della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte è stata ritenuta l' inammissibilità del ricorso in formato analogico: “E' inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo pec…”.
I Giudici dopo avere citato l'art. 16, c. 3, del d.lgs. 546/92 in base al quale le parti notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013,
n. 163 hanno evidenziato che la norma in parola prevede che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A 1 o pdf/A 1b, e devono essere sottoscritti con firma digitale.
5.- La notifica di un atto in formato analogico che è stato oggetto di scansione e notifica a mezzo pec è una problematica che è stata risolta dichiarando l'inammissibilità (Corte di giustizia tributaria di II grado del
Piemonte, sentenza 10.10.2022, n. 946) poiché “ … non può ritenersi che nella specie l'atto abbia raggiunto lo scopo ai sensi della generale previsione dell'art. 156 c.p.c. e che pertanto la nullità risulti sanata. Infatti la violazione delle norme sulla redazione dell'atto determina non la nullità, ma l'inesistenza … ”.
6- La Giurisprudenza di vertice (Ordinanza 3 febbraio 2025 n. 252) ha ritenuto che “ … Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione…”
-Per le argomentazioni che precedono l'appello va dichiarato inammissibile.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nelle novità legislative richiamate e nella complessità e molteplicità delle questioni involte nel giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello.
Compensa le spese.
Palermo, 30 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO NN