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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5173 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Davide
Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 14434 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2021 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall‟avv. Salvatore Tamburo ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cefalù ( PA ) nella p.zza
Bellipanni n° 32
attore
E
rappresentante in Italia della Hok Osiguranje D.D., Controparte_1
rappresentata e difesa dall‟avv. ed elettivamente domiciliata Parte_2
presso il suo studio in questa via Villaermosa n° 29
convenuto
E
domiciliata in Palermo nel Fondo Pecoraro n° 24 Controparte_2
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Mette conto premettere che il sinistro stradale oggetto del presente giudizio è avvenuto, secondo quanto prospettato da parte attrice, in data 11.08.2018 e,
1 dunque, già nel vigore del Codice delle Assicurazioni ( C.d.A., D.Lgs. n. 209/05 ), applicabile dall‟1.01.2006 per i sinistri avvenuti dopo tale data.
Ciò premesso, alla luce delle richieste risarcitorie stragiudiziali e dell‟invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita inviate dall‟attore a parte avversa
( v. produzione in atti ), deve darsi atto della proponibilità e procedibilità della domanda con la quale ha invocato – nei confronti di Parte_1 CP_2
proprietario e conducente dell‟autovettura coinvolta nel sinistro e della
[...]
Hok Osiguranje D.D., rappresentata in Italia da che la assicura Controparte_1
– una condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell‟incidente stradale avvenuto in questo nella data testé indicata. Parte_3
Ciò posto, venendo al merito, la valutazione di fondatezza della domanda attorea muove – anzitutto – dalla considerazione per cui, alla luce delle risultanze probatorie e segnatamente delle dichiarazioni rese dal teste ( che ha Tes_1
riferito di aver assistito al sinistro ),deve ritenersi acclarata la circostanza dell‟urto verificatosi in data 11.08.18 in questo tra l‟autovettura Fiat 600 Parte_3
tg. 50 ( assicurata dalla compagnia convenuta ) di proprietà e condotta da che effettuava in ripartenza da una sosta una manovra di Controparte_2
retromarcia e che si trovava dinanzi alla propria abitazione e che, Parte_1
a seguito dell‟occorso, rovinava a terra e riportava lesioni personali.
Rilevato come le dichiarazioni rese dal teste non presentino profili critici tali da inficiarne l‟attendibilità, risulta, dunque, accertato, il „fatto-investimento‟, che è alla base della domanda qui formulata: da ciò consegue la responsabilità del conducente dell‟autoveicolo coinvolto nel sinistro, costituendo la sua condotta di guida chiara violazione della prescrizione di cui all‟art. 154, comma 1, lett. a,
C.d.S. ( “I conducenti che intendono eseguire una manovra…per fare retromarcia…devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada…” ).
D‟altro canto, non si ritiene possa addebitarsi ex art. 1227, comma 1, c.c. un concorso di colpa della danneggiata nell‟evento de quo per avere la stessa
2 “impegnato” e dunque occupato in violazione dell‟art. 190 C.d.S., la carreggiata di pertinenza dell‟autovettura condotta dall‟odierna convenuta contumace, atteso che, secondo quanto riferito dal teste escusso, la stessa si trovava al momento dell‟occorso in una rientranza posta tra il cancello della propria abitazione e la sede stradale.
Dall‟affermazione di responsabilità del conducente e proprietario dell‟autovettura Fiat 600 tg. 50 , consegue la sua condanna al risarcimento in favore di in solido con la Hok Osiguranje D.D., Parte_1
CP_ rappresentata in da tenuta quale assicuratore della Controparte_1
responsabilità civile.
Per la liquidazione delle voci risarcitorie afferenti la persona dell‟attore si osserva come le lesioni abbiano provocato un danno permanente all'integrità psicofisica dello stesso pari al 12% della totale, secondo la valutazione operata dal
C.T.U. con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto, in questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dal danneggiato, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ( “frattura del piatto tibiale esterno con distacco della spina tibiale anteriore per cui è stata sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi” ) e ritenuti dal C.T.U. compatibili con la dinamica prospettata.
Ora, il danno biologico, inteso come lesione temporanea e permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, va liquidato necessariamente in via equitativa e a tal fine si utilizzano, come parametro di riferimento, trattandosi nella specie di menomazioni macropermanenti, le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano ( 2024 ).
Vanno quindi liquidati ( secondo parametri indicati nella tabella richiamata ) i seguenti importi già valutati all‟attualità: € 23.956,00 per il danno biologico ed
€ 6.707,00 per il danno morale, valori tabellari su cui operare un aumento del
20 % al fine di adeguare la personalizzazione complessiva della liquidazione
3 determinandosi così l‟importo di € 36.795,60; € 2.875,00 per l‟inabilità temporanea assoluta ( gg. 25 ) ed € 5.462,50 per l‟inabilità temporanea parziale
( gg. 30 al 75%, gg. 30 al 50% e gg. 40 al 25% ).
Va poi osservato come i superiori postumi hanno rilievo non già sotto il profilo della diminuita capacità di guadagno, bensì sotto quello della menomazione della salute psicofisica della persona, in sé considerata, rientrante nel concetto di danno biologico ( Cass. civ. nn. 15950/00, 239/01,15289/02 ), che ricomprende in sé anche il maggior aggravio nello svolgimento di ogni attività lavorativa ( cd. capacità lavorativa generica ).
Risultano poi documentate e congrue, secondo condivisibile valutazione del
C.T.U., spese di natura medica in misura pari ad € 20,00 da rivalutarsi ad oggi con decorrenza dalla data di effettuazione ( v. produzione attorea in copia ).
Conseguentemente, il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 45.153,10 ( oltre rivalutazione limitatamente ad
€ 20,00 ).
Su tale ultima somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all‟insegnamento della Suprema Corte, devono essere calcolati dal giorno dell‟insorgenza del credito, nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Nell‟effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull‟invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall‟epoca dell‟incidente; sulla temporanea dal dì del fatto.
Spetta, pertanto, a il complessivo importo di € 45.153,10, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione da ponderare in base alle direttive di cui sopra, al
4 cui pagamento vanno condannati in solido Hok Osiguranje D.D., rappresentata in Italia da e sono dovuti infine sulla Controparte_1 Controparte_2
somma totale così determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
Per ciò che attiene alle spese processuali, i convenuti vanno condannati in solido alla rifusione in favore di delle spese del giudizio che si Parte_1
liquidano in complessivi € 7.616,00, oltre oneri accessori come per legge;
oltre a quelle di C.T.U. liquidate come da decreti in atti.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando nella contumacia di così provvede: Controparte_2
- condanna Hok Osiguranje D.D., rappresentata in Italia da Controparte_1
e in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
della complessiva somma di € 45.153,10, oltre interessi e rivalutazione da
[...]
calcolare come indicato nella parte motiva ed interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 7.616,00, così quantificati in parte motiva, oltre oneri accessori come per legge;
ed oltre quelle di CTU, liquidate come da decreti in atti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell‟art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 12.12.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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