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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/07/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1731/2022 RG vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. ZI Cavaliere del Parte_1
foro di Prato;
APPELLANTE
E
, nonché dei Controparte_1
soci illimitatamente responsabili e Controparte_2 CP_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Breschi del foro di Pistoia;
[...]
APPELLATO
All'udienza del 14.1.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : < voglia l'Ill.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, Parte_1
accogliere la domanda attrice e, per gli effetti: Respingere la domanda proposta perchè infondata in fatto e in diritto;
In ipotesi accertare l'entità della lesione di legittima nella
1 misura massima di € 66.455,50=, o quella diversa e inferiore somma che risulterà di giustizia;
sempre in ipotesi disporre che la reintegra della lesione di legittima avvenga in natura, revocando la condanna al pagamento disposta a carico dell'appellante; in via istruttoria si chiede venga disposta CTU integrativa volta ad accertare la consistenza dell'asse ereditario dal lato delle passività; 3 con vittoria di spese e compensi di entrambi
i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario>>.
Per il : < In via istruttoria: si oppone all'ammissione del CP_1
supplemento di perizia invocato dall'appellante, siccome inammissibile ed irrilevante per
i motivi gia illustrati nella confutazione del primo motivo di appello. Nel merito: insiste per l'integrale rigetto dell'atto di appello, in quanto inammissibile e comunque infondato per le ragioni ampiamente esposte in atti. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi
a favore dell'Erario, in conseguenza dell'avvenuta ammissione al patrocinio dello Stato della LA appellata>>.
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 6.9.2022 il Tribunale di Pistoia, provvedendo sull'azione promossa dal in epigrafe per la riduzione del testamento CP_1
di con la quale era stata istituita erede la sola figlia Persona_1 [...]
in danno dei figli pretermessi e , dichiarati Parte_1 CP_2 Controparte_4
falliti con sentenza n. 51/2018, espletata una c.t.u, così statuiva: <1) accerta e
dichiara l'avvenuta lesione del diritto di legittima spettante a e Controparte_2 [...]
sull'eredità relitta dalla madre e per l'effetto riduce le CP_3 Persona_1
disposizioni testamentarie di costei in modo da reintegrare nella misura di 1/6 ciascuno
la quota di tale eredità riservata per legge ai figli pretermessi e dichiarati falliti
[...]
e;
2) conseguentemente dispone la reintegrazione della quota CP_2 Controparte_3
di legittima in favore di e nella misura di 1/6 Controparte_2 Controparte_3
ciascuno, condannando la convenuta al pagamento in favore della attrice Pt_2
dell'importo complessivo di euro 95.274,00 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
3) condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese del presente
giudizio che liquida nell'importo di euro 13.430,00 per compensi, oltre rimborso
2 forfettario al 15%, Iva e Cpa di legge;
4) pone a definitivo carico di parte convenuta le
spese di c.t.u. liquidate separatamente>>.
Con citazione notificata in data 29.9.2022 proponeva Parte_1
appello per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo lamentava l'errata applicazione dei principi in materia di riparto dell'onere probatorio e di errata ricostruzione dell'asse ereditario. Allegava di aver eccepito che l'eredità di era Persona_1
gravata da debiti che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto non dimostrati, trascurando di considerare che l'onere di provare l'esatta consistenza dell'asse ereditario gravava sul e non sull'erede convenuta in CP_1
riduzione. Al riguardo rimarcava che non era stato redatto alcun inventario dell'eredità di per cui, come peraltro rilevato dal primo Persona_1
giudice: <non v'è rappresentazione completa della consistenza della stessa [eredità] in
attivo e passivo>>. Censurava poi l'affermazione del primo giudice secondo cui non poteva tenersi conto dei debiti tributari di , posto che unica Controparte_1
erede dello stesso era appunto e che detti debiti erano stati Persona_1
adeguatamente documentati dalla stampa dei carichi fiscali in atti, mancanti solo di una pagina irrilevante perché relativa alla c.d. legenda. Né, a dire dell'appellante, l'estinzione di detti debiti poteva essere desunta dal fatto che i creditori non si erano insinuati al passivo del , trattandosi di condotte CP_1
non concludenti;
2) col secondo motivo impugnava la quantificazione della lesione della quota di legittima spettante ai falliti operata dal primo giudice. Al riguardo allegava che, anche volendo reputare che il patrimonio ereditario fosse identificabile in quello ricostruito con la prima c.t.u. (mentre la seconda era sbagliata perché attribuiva alla anche l'intero asse ereditario del defunto Per_1
marito ), esso era stato quantificato in complessivi € 285.826,98, Controparte_1
3 mentre la quota riservata per legge ai legittimari (pari a 1/6) era di € 33.227,75,
con la conseguenza che l'importo che doveva restituire al Parte_1
non era di € 95.274, ma di € 66.455,50. Tuttavia, erano state CP_1
documentate passività superiori a € 90.000 per debiti tributari dei quali detta consulenza non aveva tenuto minimamente conto, pur indicando ipoteche sui beni per € 609.257,81. Né era dato comprendere come il c.t.u. avesse ridotto tale importo a € 118.130,30 di capitale residuo senza che fosse rilevabile a quale data si riferiva tale valutazione né su quali documenti era stata condotta. Inoltre,
neppure detti debiti (ipoteche e carichi tributari) erano stati detratti. Ove lo fossero stati, l'attivo ereditario si sarebbe ridotto ad appena € 77.000 per cui la complessiva lesione di legittima era da quantificarsi in € 25.666,00;
3) col terzo motivo lamentava l'errata valutazione circa la non reintegrabilità in natura della lesione di legittima, posto che l'eredità si componeva di diversi beni immobili comodamente divisibili.
Concludeva come in epigrafe affinché fosse respinta la domanda proposta dal o, in ipotesi, previa rinnovazione della c.t.u., fosse accertato che la CP_1
lesione di legittima era, al massimo, di € 66.455,50, dichiarando la stessa reintegrabile in natura.
Si costituiva il allegando di avere compiutamente assolto ai CP_1
propri oneri probatori e di aver dimostrato che tutte le passività di cui era gravata l'eredità erano costituite delle risalenti iscrizioni ipotecarie a carico del Per_1
defunto marito relative alla sua attività di impresa che, in forza Controparte_1
degli atti solutori di cui era stata rinvenuta prova nella contabilità del fallimento,
erano ridotte a € 118.130,30, tanto che solo il credito vantato da IC BA
PA era stato ammesso al passivo per residui €16.196,56, mentre nessun altro creditore iscritto si era insinuato. Né erano prospettabili ulteriori passività, posto che la de cuius aveva provveduto all'inventario dei beni che Persona_1
4 le erano pervenuti in eredità dal marito in data 21.7.2016 e in Controparte_1
tale inventario non erano censite altre passività. E ciò in coerente corrispondenza con lo stato passivo di . A fronte di tali risultanze istruttorie, del Controparte_1
tutto inconferenti erano le mere stampate di due estratti di ruolo, posto che la prima, intestata a ammontava a €1.860 ed era suscettibile di Persona_1
sgravio, mentre la seconda, peraltro priva di data certa, relativa alla posizione di
, non consentiva di ritenere che le corrispondenti passività Controparte_1
fossero ancora attuali, considerato che dette passività non erano state indicate nell'inventario, né aveva avuto luogo l'ammissione al passivo del fallimento di
. Contestava, inoltre, che la quota di legittima dei falliti Controparte_1 CP_2
e ammontasse a € 33.227,75 piuttosto che a € 47.637,00, come Controparte_3
chiarito dal consulente d'ufficio nella consulenza integrativa. Contestava, infine,
che la quota di legittima lesa dal testamento di in danno dei Persona_1
falliti e fosse suscettibile di reintegrazione in natura, CP_2 Controparte_3
posto che nel compendio ereditario non vi erano singoli cespiti di valore corrispondente a quello della quota di legittima lesa, tenuto altresì conto della necessità di provvedere alla reintegra dei due pretermessi separatamente e non cumulativamente e degli interessi di natura pubblicistica sottesi alla celere definizione della procedura concorsuale. Concludeva per il rigetto dell'appello col favore delle spese.
Acquisito il fascicolo telematico di primo grado e disattesa la richiesta di rinnovazione/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, all'udienza del 14.1.2025 svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le rispettive note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini massimi di cui all'art. 190
cod. proc. civ..
5 LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal ex art. 342 cod. proc. civ., avendo l'appellante, alla luce CP_1
dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del
2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Si esaminano congiuntamente il primo e il secondo motivo di appello.
Essi sono fondati nei limiti di seguito precisati.
La LA fallimentare ha compiutamente assolto all'onere di allegazione dei fatti rilevanti ai fini della ricostruzione del patrimonio ereditario di fornendo, nella citazione di primo grado, una dettagliata Per_1
descrizione dei cespiti immobiliari che la compongono, corredata dalle ispezioni ipotecarie e catastali, allegando altresì che di tali beni nulla è pervenuto ai falliti e , attesa la loro totale pretermissione dal testamento CP_2 Controparte_3
della madre e la conseguente lesione della quota di legittima.
Com'è noto, in linea generale, l'erede che agisce in riduzione deve indicare tutti gli elementi necessari a stabilire se e in quale misura sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva.
Tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte: <tale principio non trova
applicazione quando l'esistenza della lesione deriva dal fatto che l'erede legittimario
rivendica di essere stato totalmente pretermesso. In tal caso è sufficiente indicare i beni
relitti, anche ai fini del calcolo della lesione che va determinata in una percentuale
6 corrispondente alla quota riservata per legge>> (v. Cass. 20535/2019 in motivazione;
v. altresì Cass. 5458/2017).
Deve pertanto ritenersi che il abbia compiutamente assolto CP_1
all'onere di allegazione e di prova sullo stesso gravante e che l'azione proposta,
contrariamente a quanto argomentato dall'appellante sia ammissibile.
Il patrimonio ereditario è stato, poi, ricostruito dal primo giudice in base alla consulenza d'ufficio espletata e successivamente integrata.
Giova premettere che non constano, come già accertato dal primo giudice senza motivi di censura sul punto, donazioni, dirette o indirette, suscettibili di collazione, neppure in favore dei legittimari pretermessi dichiarati falliti.
Dalla approfondita e condivisibile relazione tecnica depositata dal c.t.u.
(corredata dalla relazione a chiarimenti) si rileva che il patrimonio ereditario di
è composto di numerosi immobili (terreni e fabbricati) situati Persona_1
in Pistoia, Leonforte e Nissoria, aventi un valore complessivo di € 285.822 (v. c.t.u.
integrativa).
Il valore del patrimonio ereditario di € 285.822 è stato stimato dal consulente d'ufficio, all'epoca dell'apertura della successione, tenendo conto sia dei beni propri di sia dei beni che le erano pervenuti in eredità Persona_1
dal defunto marito (deceduto nel 2015 oltre un anno prima del Controparte_1
fallimento dichiarato nel 2018 che come soci illimitatamente responsabili individua solo e : v. sentenza n. 51/2018), la cui eredità CP_3 Controparte_2
era stata interamente devoluta alla (con pretermissione dei figli) che Per_1
l'aveva accettato con beneficio di inventario (v. inventario, in atti).
Sostiene l'appellante che, invece, il valore del patrimonio ereditario di sia da determinare € 199.366,50, in base alla prima consulenza Persona_1
d'ufficio depositata il 6.5.2021, e le quote di legittima lese in complessivi €
66.455,50.
7 Ritiene questa Corte che tale valore non sia corretto e che debba, invece,
farsi riferimento al valore di € 285.822 determinato dal medesimo consulente d'ufficio nella relazione integrativa depositata il 23.8.2021.
La prima relazione di c.t.u. è infatti errata perché ha proceduto ad una inammissibile “rettifica” della successione di , decurtandola Controparte_1
delle quote riservate ai legittimari pretermessi, posto che aveva Controparte_1
istituito come propria erede sola la moglie pretermettendo i Persona_1
cinque figli. Tale operazione non è però condivisibile, posto che non constano azioni di riduzione svolte da alcuno dei cinque figli rispetto alle disposizioni testamentarie paterne, per cui deve ritenersi che l'intera eredità di
[...]
sia stata devoluta al coniuge superstite che l'ha CP_1 Persona_1
accettata con beneficio di inventario.
Pertanto, il valore degli immobili che compongono il patrimonio ereditario di va indicato, all'epoca dell'apertura della Persona_1
successione, in € 285.822.
Ciò posto, per determinare la porzione disponibile e le quote riservate,
occorre avere riguardo alla massa dei beni appartenenti a al Persona_1
momento dell'apertura della successione (€ 285.822) al netto dei debiti (art. 556
cod. civ.; v. Cass. 4445/2016; Cass. 11873/1993).
Assume l'appellante che l'eredità di era gravata da Persona_1
cospicue esposizioni debitorie che avrebbero pressoché azzerato il valore del
relictum o quantomeno avrebbero ridotto lo stesso a circa 77mila euro.
Occorre pertanto verificare se tali debiti siano stati correttamente considerati dal primo giudice.
Al riguardo, occorre tenere presente che, come chiarito dalla Suprema
Corte: <nella formazione della massa per la individuazione della porzione disponibile,
ex art. 556 c.c., analogamente a quanto accade per la determinazione della base imponibile
8 ai fini dell'imposta di successione, si detrae dal valore dei beni relitti solo quello
dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa, fatta salva la reintegrazione della
legittima, previa rettifica del calcolo allorché il debito venga ad esistenza in un momento
successivo>> (Cass. Sez. 2, n. 32804/2021).
L'appellante ha depositato una fotocopia alla data del 21.01.2019 da cui risulterebbe che (deceduta il 22.3.2017) era gravata da debiti Persona_1
tributari per l'importo di € 1.860,43.
Ha inoltre prodotto una seconda fotocopia alla medesima data del
21.10.2019, da cui risulterebbe che anche era destinatario di Controparte_1
cartelle di pagamento per debiti tributari per complessivi € 88.526,09. Essendo
pacifico in causa che l'eredità di (deceduto il 2.6.2015) è stata Controparte_1
interamente devoluta alla moglie (avendo egli pretermesso Persona_1
tutti i figli) e che ha accettato l'eredità con beneficio di Persona_1
inventario, deve ritenersi che tali debiti, in ipotesi e nei limiti in cui ne sia dimostrata l'esistenza e l'attualità, gravino solo sull'eredità beneficiata acquisita al patrimonio della e non anche sui beni di proprietà della Per_1 Per_1
prima della successione del marito.
La LA fallimentare ha contestato che l'esistenza di tali esposizioni debitorie possa reputarsi attuale e certa, contestando altresì i documenti che riproducono le esposizioni tributarie della e di , privi Per_1 Controparte_1
di data certa e di rilevanza probatoria.
Ritiene questa Corte che, avendo il , come sopra anticipato, CP_1
compiutamente assolto all'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, era onere di dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi quali la Parte_1
persistente attualità di esposizioni debitorie tali da incidere sul relictum.
Con riguardo alle esposizioni tributarie tale onere non è stato adeguatamente assolto.
9 Questo perché le esposizioni tributarie emergono da due fotocopie prive di ogni autenticità in merito alla loro formazione e alla loro provenienza da parte dell'Agenzia delle Entrate o da altro ente concessionario della riscossione, che,
siccome contestate dalla LA (che è terza rispetto ai rapporti in questione),
non costituiscono prova adeguata dei relativi debiti e in ogni caso non danno conto della loro persistente attualità, considerato che – con particolare riguardo alla più gravosa posizione di – trattasi di tributi le cui cartelle Controparte_1
sono state notificate in epoche risalenti (per la maggior parte dal 2007 al 2012),
che non risultano atti interruttivi intermedi né constano insinuazione al passivo del fallimento ove detti tributi fossero, in ipotesi, riferiti all'attività di impresa collettiva (circostanza peraltro allegata dal non contestata CP_1
dall'appellante).
Va altresì evidenziato che dal momento dell'apertura della successione ad oggi non risulta che abbia ricevuto diffide, cartelle di pagamento Parte_1
o solleciti ovvero che abbia provveduto al pagamento di alcun debito ereditario,
neppure di quelli di natura tributaria (pur potendo per questi ultimi fruire di sgravi attinenti alle sanzioni), non avendo allegato e tantomeno provato alcunché
al riguardo.
Pertanto, per quanto riguarda i debiti tributari, il primo motivo di appello deve essere disatteso.
Il consulente d'ufficio, espletando le indagini ipotecarie, ha riscontrato che gli immobili di cui era proprietaria ivi compresi quelli Persona_1
ricevuti in eredità da , caduti nella successione di che trattasi, Controparte_1
erano gravati da molteplici ipoteche, iscritte, tra il 2011 e il 2016 per complessivi
€ 578.257,81, non dovendosi tenere conto dell'ipoteca di € 31.000 iscritta nel 2002
in favore del Monte dei Paschi di Siena il cui capitale residuo risulta azzerato e non consta che l'iscrizione sia stata rinnovata (v. ispezioni ipotecarie e c.t.u.).
10 Sempre in base alla consulenza d'ufficio emerge, inoltre, che dette iscrizioni, in esito alla cancellazione di alcune formalità o alla riduzione dell'ipoteca e alla conseguente restrizione dei beni (rilevabile anche dalle ispezioni ipotecarie) sono grandemente scemate e il debito residuo è stato ridotto ad € 118.130,30 come riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio in entrambe le relazioni da lui depositate (v. c.t.u. depositate il 6.5.2021 e del 23.8.2021). Né
consta che sul punto l'appellante, tramite il proprio consulente di parte, dott.
abbia, sul punto, presentato osservazioni di sorta alla c.t.u., per cui le Per_2
censure sollevate dall'appellante, peraltro generiche, vanno disattese.
Anche rispetto ai debiti che hanno dato luogo a tali formalità
pregiudizievoli il ha contestato l'attualità e l'esistenza, eccettuato che CP_1
per il debito per il quale IC si è insinuato al passivo fallimentare per l'importo di € 16.196,56.
Ritiene questa Corte che solo di tale credito debba tenersi conto ai fini della quantificazione del patrimonio ereditario netto, posto che delle restanti iscrizioni ipotecarie non è dato apprezzare l'effettiva attualità e persistenza dei debiti,
considerato che non è controverso che per tali esposizioni debitorie, peraltro risalenti nel tempo, non siano state proposte istanze di insinuazione al passivo fallimentare, né è stato specificatamente contestato che i debiti in questione inerissero all'attività di impresa svolta da e poi proseguita dai Controparte_1
figli. Tantomeno risulta (neppure allegato) che , dopo l'apertura Parte_1
della successione di abbia ricevuto richieste di pagamento Persona_1
da parte dei creditori iscritti o che abbia pagato loro alcunché.
Né alcuna esposizione debitoria è rilevabile nel verbale di inventario redatto da nel quale si rappresenta solo l'esistenza dei cespiti Persona_1
immobiliari e si afferma di non essere a conoscenza di ulteriori attività o passività.
11 Considerato che trattasi di esposizioni debitorie che sono state grandemente ridotte (e di ciò dà atto il c.t.u.), nonché di ipoteche anche molto risalenti nel tempo (l'iscrizione ipotecaria più recente risale al 2016), che non è
stato specificatamente contestato che esse inerivano l'attività di impresa svolta dalla società fallita e che non risultano insinuazioni al passivo né richieste di pagamento a carico dell'erede, ritiene questa Corte che anche per le ipoteche in esame difetti la prova dell'attualità e della effettiva esistenza dei debiti, che era onere della parte appellante offrire.
Ciò, come sopra anticipato, ad eccezione del debito di residui € 16.196,56
(a fronte di un'iscrizione ipotecaria di €70.000) che permane in capo a IC
regolarmente ammesso al passivo fallimentare per l'importo corrispondente e del quale occorre tenere conto per determinare il patrimonio netto.
Ne consegue che, in parziale riforma, il patrimonio netto ereditario va quantificato nella somma di € 269.625,44 (= € 285,822 - € 16.196,56).
Considerato che aveva cinque figli e che il figlio Persona_1
ZI ha rinunciato all'eredità materna, la quota di legittima riservata per legge a e a può individuarsi in 1/6 come già accertato CP_2 Controparte_3
dal primo giudice senza motivi di censura sul punto.
Pertanto, in parziale accoglimento dei primi due motivi di appello, la quota di legittima riservata per legge di cui devono essere reintegrati e CP_2
va rideterminata in € 44.937,57 per ciascuno. Controparte_3
Si esamina adesso il terzo motivo di appello.
Al riguardo si osserva che in entrambe le relazioni del consulente tecnico d'ufficio si è proceduto alla individuazione della quota di legittima unicamente per equivalente monetario, senza che sul punto abbia presentato Parte_1
osservazioni di sorta o reclamato alcunché neppure nella propria comparsa conclusionale. Coerentemente il primo giudice ha ritenuto che la questione non
12 fosse controversa e si è limitato a a fare riferimento alle risultanze della consulenza d'ufficio.
Solo in grado di appello ha chiesto che la lesione della Parte_1
quota di legittima spettante ai fratelli dichiarati falliti avvenga in natura con allegazioni che non paiono meritevoli di accoglimento.
Infatti, non si individua alcun immobile che presenti un valore corrispondente a quello necessario a reintegrare le singole quote di legittima lese ai danni dei falliti pretermessi, cosicché va negato che la reintegrazione in natura possa avvenire comodamente, considerato altresì che trattasi di immobili posti in regioni diverse con oneri procedurali sproporzionati rispetto al valore degli stessi, tenuto conto degli interessi pubblicistici sottesi alla procedura concorsuale.
Pertanto, il terzo motivo di appello va respinto.
Ne consegue che in parziale riforma della sentenza impugnata la reintegrazione della quota di legittima va rideterminata in complessivi €
89.875,14, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo come già statuito dal primo giudice senza motivi di censura sul punto, con conferma nel resto.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese del doppio vanno compensate per un quarto, mentre la restante quota di tre quarti di quelle anticipate dal seguono la preponderante soccombenza di CP_1 [...]
e sono liquidate come da dispositivo in base al valore della causa ed Parte_1
alle vigenti tariffe forensi, esclusa, per il presente grado, la fase istruttoria non tenuta in appello.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado vanno interamente poste a carico dell'appellante, la cui soccombenza resta del tutto preponderante.
Poiché il è ammesso al gratuito patrocinio per entrambi i gradi, CP_1
il pagamento delle stesse va disposto in favore dell'Erario.
13
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
e e dei soci illimitatamente CP_1 Controparte_1 Controparte_1
responsabili e con atto notificato in data Controparte_2 Controparte_3
29.9.2022 avverso la sentenza n. 734/2022 del Tribunale di Pistoia, pubblicata in data 6.9.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina la quota di legittima spettante a e in € 44.937,57 per ciascuno e per CP_2 Controparte_3
l'effetto condanna al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
dell'importo complessivo di euro 89.875,14, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa per un quarto le spese del doppio grado e condanna
[...]
al rimborso, in favore del , della restante quota di tre quarti Parte_1 CP_1
di dette spese che, nell'intero, liquida per il primo grado in € 13.430 per compensi e per il presente grado in € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
Cpa e Iva, disponendone il pagamento in favore dell'Erario;
4) pone le spese della consulenza d'ufficio di primo grado e quella della c.t.u. integrativa interamente a carico di . Parte_1
Firenze, 16.7.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
14 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1731/2022 RG vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. ZI Cavaliere del Parte_1
foro di Prato;
APPELLANTE
E
, nonché dei Controparte_1
soci illimitatamente responsabili e Controparte_2 CP_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Breschi del foro di Pistoia;
[...]
APPELLATO
All'udienza del 14.1.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : < voglia l'Ill.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, Parte_1
accogliere la domanda attrice e, per gli effetti: Respingere la domanda proposta perchè infondata in fatto e in diritto;
In ipotesi accertare l'entità della lesione di legittima nella
1 misura massima di € 66.455,50=, o quella diversa e inferiore somma che risulterà di giustizia;
sempre in ipotesi disporre che la reintegra della lesione di legittima avvenga in natura, revocando la condanna al pagamento disposta a carico dell'appellante; in via istruttoria si chiede venga disposta CTU integrativa volta ad accertare la consistenza dell'asse ereditario dal lato delle passività; 3 con vittoria di spese e compensi di entrambi
i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario>>.
Per il : < In via istruttoria: si oppone all'ammissione del CP_1
supplemento di perizia invocato dall'appellante, siccome inammissibile ed irrilevante per
i motivi gia illustrati nella confutazione del primo motivo di appello. Nel merito: insiste per l'integrale rigetto dell'atto di appello, in quanto inammissibile e comunque infondato per le ragioni ampiamente esposte in atti. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi
a favore dell'Erario, in conseguenza dell'avvenuta ammissione al patrocinio dello Stato della LA appellata>>.
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 6.9.2022 il Tribunale di Pistoia, provvedendo sull'azione promossa dal in epigrafe per la riduzione del testamento CP_1
di con la quale era stata istituita erede la sola figlia Persona_1 [...]
in danno dei figli pretermessi e , dichiarati Parte_1 CP_2 Controparte_4
falliti con sentenza n. 51/2018, espletata una c.t.u, così statuiva: <1) accerta e
dichiara l'avvenuta lesione del diritto di legittima spettante a e Controparte_2 [...]
sull'eredità relitta dalla madre e per l'effetto riduce le CP_3 Persona_1
disposizioni testamentarie di costei in modo da reintegrare nella misura di 1/6 ciascuno
la quota di tale eredità riservata per legge ai figli pretermessi e dichiarati falliti
[...]
e;
2) conseguentemente dispone la reintegrazione della quota CP_2 Controparte_3
di legittima in favore di e nella misura di 1/6 Controparte_2 Controparte_3
ciascuno, condannando la convenuta al pagamento in favore della attrice Pt_2
dell'importo complessivo di euro 95.274,00 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
3) condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese del presente
giudizio che liquida nell'importo di euro 13.430,00 per compensi, oltre rimborso
2 forfettario al 15%, Iva e Cpa di legge;
4) pone a definitivo carico di parte convenuta le
spese di c.t.u. liquidate separatamente>>.
Con citazione notificata in data 29.9.2022 proponeva Parte_1
appello per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo lamentava l'errata applicazione dei principi in materia di riparto dell'onere probatorio e di errata ricostruzione dell'asse ereditario. Allegava di aver eccepito che l'eredità di era Persona_1
gravata da debiti che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto non dimostrati, trascurando di considerare che l'onere di provare l'esatta consistenza dell'asse ereditario gravava sul e non sull'erede convenuta in CP_1
riduzione. Al riguardo rimarcava che non era stato redatto alcun inventario dell'eredità di per cui, come peraltro rilevato dal primo Persona_1
giudice: <non v'è rappresentazione completa della consistenza della stessa [eredità] in
attivo e passivo>>. Censurava poi l'affermazione del primo giudice secondo cui non poteva tenersi conto dei debiti tributari di , posto che unica Controparte_1
erede dello stesso era appunto e che detti debiti erano stati Persona_1
adeguatamente documentati dalla stampa dei carichi fiscali in atti, mancanti solo di una pagina irrilevante perché relativa alla c.d. legenda. Né, a dire dell'appellante, l'estinzione di detti debiti poteva essere desunta dal fatto che i creditori non si erano insinuati al passivo del , trattandosi di condotte CP_1
non concludenti;
2) col secondo motivo impugnava la quantificazione della lesione della quota di legittima spettante ai falliti operata dal primo giudice. Al riguardo allegava che, anche volendo reputare che il patrimonio ereditario fosse identificabile in quello ricostruito con la prima c.t.u. (mentre la seconda era sbagliata perché attribuiva alla anche l'intero asse ereditario del defunto Per_1
marito ), esso era stato quantificato in complessivi € 285.826,98, Controparte_1
3 mentre la quota riservata per legge ai legittimari (pari a 1/6) era di € 33.227,75,
con la conseguenza che l'importo che doveva restituire al Parte_1
non era di € 95.274, ma di € 66.455,50. Tuttavia, erano state CP_1
documentate passività superiori a € 90.000 per debiti tributari dei quali detta consulenza non aveva tenuto minimamente conto, pur indicando ipoteche sui beni per € 609.257,81. Né era dato comprendere come il c.t.u. avesse ridotto tale importo a € 118.130,30 di capitale residuo senza che fosse rilevabile a quale data si riferiva tale valutazione né su quali documenti era stata condotta. Inoltre,
neppure detti debiti (ipoteche e carichi tributari) erano stati detratti. Ove lo fossero stati, l'attivo ereditario si sarebbe ridotto ad appena € 77.000 per cui la complessiva lesione di legittima era da quantificarsi in € 25.666,00;
3) col terzo motivo lamentava l'errata valutazione circa la non reintegrabilità in natura della lesione di legittima, posto che l'eredità si componeva di diversi beni immobili comodamente divisibili.
Concludeva come in epigrafe affinché fosse respinta la domanda proposta dal o, in ipotesi, previa rinnovazione della c.t.u., fosse accertato che la CP_1
lesione di legittima era, al massimo, di € 66.455,50, dichiarando la stessa reintegrabile in natura.
Si costituiva il allegando di avere compiutamente assolto ai CP_1
propri oneri probatori e di aver dimostrato che tutte le passività di cui era gravata l'eredità erano costituite delle risalenti iscrizioni ipotecarie a carico del Per_1
defunto marito relative alla sua attività di impresa che, in forza Controparte_1
degli atti solutori di cui era stata rinvenuta prova nella contabilità del fallimento,
erano ridotte a € 118.130,30, tanto che solo il credito vantato da IC BA
PA era stato ammesso al passivo per residui €16.196,56, mentre nessun altro creditore iscritto si era insinuato. Né erano prospettabili ulteriori passività, posto che la de cuius aveva provveduto all'inventario dei beni che Persona_1
4 le erano pervenuti in eredità dal marito in data 21.7.2016 e in Controparte_1
tale inventario non erano censite altre passività. E ciò in coerente corrispondenza con lo stato passivo di . A fronte di tali risultanze istruttorie, del Controparte_1
tutto inconferenti erano le mere stampate di due estratti di ruolo, posto che la prima, intestata a ammontava a €1.860 ed era suscettibile di Persona_1
sgravio, mentre la seconda, peraltro priva di data certa, relativa alla posizione di
, non consentiva di ritenere che le corrispondenti passività Controparte_1
fossero ancora attuali, considerato che dette passività non erano state indicate nell'inventario, né aveva avuto luogo l'ammissione al passivo del fallimento di
. Contestava, inoltre, che la quota di legittima dei falliti Controparte_1 CP_2
e ammontasse a € 33.227,75 piuttosto che a € 47.637,00, come Controparte_3
chiarito dal consulente d'ufficio nella consulenza integrativa. Contestava, infine,
che la quota di legittima lesa dal testamento di in danno dei Persona_1
falliti e fosse suscettibile di reintegrazione in natura, CP_2 Controparte_3
posto che nel compendio ereditario non vi erano singoli cespiti di valore corrispondente a quello della quota di legittima lesa, tenuto altresì conto della necessità di provvedere alla reintegra dei due pretermessi separatamente e non cumulativamente e degli interessi di natura pubblicistica sottesi alla celere definizione della procedura concorsuale. Concludeva per il rigetto dell'appello col favore delle spese.
Acquisito il fascicolo telematico di primo grado e disattesa la richiesta di rinnovazione/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, all'udienza del 14.1.2025 svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le rispettive note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini massimi di cui all'art. 190
cod. proc. civ..
5 LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal ex art. 342 cod. proc. civ., avendo l'appellante, alla luce CP_1
dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del
2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Si esaminano congiuntamente il primo e il secondo motivo di appello.
Essi sono fondati nei limiti di seguito precisati.
La LA fallimentare ha compiutamente assolto all'onere di allegazione dei fatti rilevanti ai fini della ricostruzione del patrimonio ereditario di fornendo, nella citazione di primo grado, una dettagliata Per_1
descrizione dei cespiti immobiliari che la compongono, corredata dalle ispezioni ipotecarie e catastali, allegando altresì che di tali beni nulla è pervenuto ai falliti e , attesa la loro totale pretermissione dal testamento CP_2 Controparte_3
della madre e la conseguente lesione della quota di legittima.
Com'è noto, in linea generale, l'erede che agisce in riduzione deve indicare tutti gli elementi necessari a stabilire se e in quale misura sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva.
Tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte: <tale principio non trova
applicazione quando l'esistenza della lesione deriva dal fatto che l'erede legittimario
rivendica di essere stato totalmente pretermesso. In tal caso è sufficiente indicare i beni
relitti, anche ai fini del calcolo della lesione che va determinata in una percentuale
6 corrispondente alla quota riservata per legge>> (v. Cass. 20535/2019 in motivazione;
v. altresì Cass. 5458/2017).
Deve pertanto ritenersi che il abbia compiutamente assolto CP_1
all'onere di allegazione e di prova sullo stesso gravante e che l'azione proposta,
contrariamente a quanto argomentato dall'appellante sia ammissibile.
Il patrimonio ereditario è stato, poi, ricostruito dal primo giudice in base alla consulenza d'ufficio espletata e successivamente integrata.
Giova premettere che non constano, come già accertato dal primo giudice senza motivi di censura sul punto, donazioni, dirette o indirette, suscettibili di collazione, neppure in favore dei legittimari pretermessi dichiarati falliti.
Dalla approfondita e condivisibile relazione tecnica depositata dal c.t.u.
(corredata dalla relazione a chiarimenti) si rileva che il patrimonio ereditario di
è composto di numerosi immobili (terreni e fabbricati) situati Persona_1
in Pistoia, Leonforte e Nissoria, aventi un valore complessivo di € 285.822 (v. c.t.u.
integrativa).
Il valore del patrimonio ereditario di € 285.822 è stato stimato dal consulente d'ufficio, all'epoca dell'apertura della successione, tenendo conto sia dei beni propri di sia dei beni che le erano pervenuti in eredità Persona_1
dal defunto marito (deceduto nel 2015 oltre un anno prima del Controparte_1
fallimento dichiarato nel 2018 che come soci illimitatamente responsabili individua solo e : v. sentenza n. 51/2018), la cui eredità CP_3 Controparte_2
era stata interamente devoluta alla (con pretermissione dei figli) che Per_1
l'aveva accettato con beneficio di inventario (v. inventario, in atti).
Sostiene l'appellante che, invece, il valore del patrimonio ereditario di sia da determinare € 199.366,50, in base alla prima consulenza Persona_1
d'ufficio depositata il 6.5.2021, e le quote di legittima lese in complessivi €
66.455,50.
7 Ritiene questa Corte che tale valore non sia corretto e che debba, invece,
farsi riferimento al valore di € 285.822 determinato dal medesimo consulente d'ufficio nella relazione integrativa depositata il 23.8.2021.
La prima relazione di c.t.u. è infatti errata perché ha proceduto ad una inammissibile “rettifica” della successione di , decurtandola Controparte_1
delle quote riservate ai legittimari pretermessi, posto che aveva Controparte_1
istituito come propria erede sola la moglie pretermettendo i Persona_1
cinque figli. Tale operazione non è però condivisibile, posto che non constano azioni di riduzione svolte da alcuno dei cinque figli rispetto alle disposizioni testamentarie paterne, per cui deve ritenersi che l'intera eredità di
[...]
sia stata devoluta al coniuge superstite che l'ha CP_1 Persona_1
accettata con beneficio di inventario.
Pertanto, il valore degli immobili che compongono il patrimonio ereditario di va indicato, all'epoca dell'apertura della Persona_1
successione, in € 285.822.
Ciò posto, per determinare la porzione disponibile e le quote riservate,
occorre avere riguardo alla massa dei beni appartenenti a al Persona_1
momento dell'apertura della successione (€ 285.822) al netto dei debiti (art. 556
cod. civ.; v. Cass. 4445/2016; Cass. 11873/1993).
Assume l'appellante che l'eredità di era gravata da Persona_1
cospicue esposizioni debitorie che avrebbero pressoché azzerato il valore del
relictum o quantomeno avrebbero ridotto lo stesso a circa 77mila euro.
Occorre pertanto verificare se tali debiti siano stati correttamente considerati dal primo giudice.
Al riguardo, occorre tenere presente che, come chiarito dalla Suprema
Corte: <nella formazione della massa per la individuazione della porzione disponibile,
ex art. 556 c.c., analogamente a quanto accade per la determinazione della base imponibile
8 ai fini dell'imposta di successione, si detrae dal valore dei beni relitti solo quello
dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa, fatta salva la reintegrazione della
legittima, previa rettifica del calcolo allorché il debito venga ad esistenza in un momento
successivo>> (Cass. Sez. 2, n. 32804/2021).
L'appellante ha depositato una fotocopia alla data del 21.01.2019 da cui risulterebbe che (deceduta il 22.3.2017) era gravata da debiti Persona_1
tributari per l'importo di € 1.860,43.
Ha inoltre prodotto una seconda fotocopia alla medesima data del
21.10.2019, da cui risulterebbe che anche era destinatario di Controparte_1
cartelle di pagamento per debiti tributari per complessivi € 88.526,09. Essendo
pacifico in causa che l'eredità di (deceduto il 2.6.2015) è stata Controparte_1
interamente devoluta alla moglie (avendo egli pretermesso Persona_1
tutti i figli) e che ha accettato l'eredità con beneficio di Persona_1
inventario, deve ritenersi che tali debiti, in ipotesi e nei limiti in cui ne sia dimostrata l'esistenza e l'attualità, gravino solo sull'eredità beneficiata acquisita al patrimonio della e non anche sui beni di proprietà della Per_1 Per_1
prima della successione del marito.
La LA fallimentare ha contestato che l'esistenza di tali esposizioni debitorie possa reputarsi attuale e certa, contestando altresì i documenti che riproducono le esposizioni tributarie della e di , privi Per_1 Controparte_1
di data certa e di rilevanza probatoria.
Ritiene questa Corte che, avendo il , come sopra anticipato, CP_1
compiutamente assolto all'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, era onere di dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi quali la Parte_1
persistente attualità di esposizioni debitorie tali da incidere sul relictum.
Con riguardo alle esposizioni tributarie tale onere non è stato adeguatamente assolto.
9 Questo perché le esposizioni tributarie emergono da due fotocopie prive di ogni autenticità in merito alla loro formazione e alla loro provenienza da parte dell'Agenzia delle Entrate o da altro ente concessionario della riscossione, che,
siccome contestate dalla LA (che è terza rispetto ai rapporti in questione),
non costituiscono prova adeguata dei relativi debiti e in ogni caso non danno conto della loro persistente attualità, considerato che – con particolare riguardo alla più gravosa posizione di – trattasi di tributi le cui cartelle Controparte_1
sono state notificate in epoche risalenti (per la maggior parte dal 2007 al 2012),
che non risultano atti interruttivi intermedi né constano insinuazione al passivo del fallimento ove detti tributi fossero, in ipotesi, riferiti all'attività di impresa collettiva (circostanza peraltro allegata dal non contestata CP_1
dall'appellante).
Va altresì evidenziato che dal momento dell'apertura della successione ad oggi non risulta che abbia ricevuto diffide, cartelle di pagamento Parte_1
o solleciti ovvero che abbia provveduto al pagamento di alcun debito ereditario,
neppure di quelli di natura tributaria (pur potendo per questi ultimi fruire di sgravi attinenti alle sanzioni), non avendo allegato e tantomeno provato alcunché
al riguardo.
Pertanto, per quanto riguarda i debiti tributari, il primo motivo di appello deve essere disatteso.
Il consulente d'ufficio, espletando le indagini ipotecarie, ha riscontrato che gli immobili di cui era proprietaria ivi compresi quelli Persona_1
ricevuti in eredità da , caduti nella successione di che trattasi, Controparte_1
erano gravati da molteplici ipoteche, iscritte, tra il 2011 e il 2016 per complessivi
€ 578.257,81, non dovendosi tenere conto dell'ipoteca di € 31.000 iscritta nel 2002
in favore del Monte dei Paschi di Siena il cui capitale residuo risulta azzerato e non consta che l'iscrizione sia stata rinnovata (v. ispezioni ipotecarie e c.t.u.).
10 Sempre in base alla consulenza d'ufficio emerge, inoltre, che dette iscrizioni, in esito alla cancellazione di alcune formalità o alla riduzione dell'ipoteca e alla conseguente restrizione dei beni (rilevabile anche dalle ispezioni ipotecarie) sono grandemente scemate e il debito residuo è stato ridotto ad € 118.130,30 come riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio in entrambe le relazioni da lui depositate (v. c.t.u. depositate il 6.5.2021 e del 23.8.2021). Né
consta che sul punto l'appellante, tramite il proprio consulente di parte, dott.
abbia, sul punto, presentato osservazioni di sorta alla c.t.u., per cui le Per_2
censure sollevate dall'appellante, peraltro generiche, vanno disattese.
Anche rispetto ai debiti che hanno dato luogo a tali formalità
pregiudizievoli il ha contestato l'attualità e l'esistenza, eccettuato che CP_1
per il debito per il quale IC si è insinuato al passivo fallimentare per l'importo di € 16.196,56.
Ritiene questa Corte che solo di tale credito debba tenersi conto ai fini della quantificazione del patrimonio ereditario netto, posto che delle restanti iscrizioni ipotecarie non è dato apprezzare l'effettiva attualità e persistenza dei debiti,
considerato che non è controverso che per tali esposizioni debitorie, peraltro risalenti nel tempo, non siano state proposte istanze di insinuazione al passivo fallimentare, né è stato specificatamente contestato che i debiti in questione inerissero all'attività di impresa svolta da e poi proseguita dai Controparte_1
figli. Tantomeno risulta (neppure allegato) che , dopo l'apertura Parte_1
della successione di abbia ricevuto richieste di pagamento Persona_1
da parte dei creditori iscritti o che abbia pagato loro alcunché.
Né alcuna esposizione debitoria è rilevabile nel verbale di inventario redatto da nel quale si rappresenta solo l'esistenza dei cespiti Persona_1
immobiliari e si afferma di non essere a conoscenza di ulteriori attività o passività.
11 Considerato che trattasi di esposizioni debitorie che sono state grandemente ridotte (e di ciò dà atto il c.t.u.), nonché di ipoteche anche molto risalenti nel tempo (l'iscrizione ipotecaria più recente risale al 2016), che non è
stato specificatamente contestato che esse inerivano l'attività di impresa svolta dalla società fallita e che non risultano insinuazioni al passivo né richieste di pagamento a carico dell'erede, ritiene questa Corte che anche per le ipoteche in esame difetti la prova dell'attualità e della effettiva esistenza dei debiti, che era onere della parte appellante offrire.
Ciò, come sopra anticipato, ad eccezione del debito di residui € 16.196,56
(a fronte di un'iscrizione ipotecaria di €70.000) che permane in capo a IC
regolarmente ammesso al passivo fallimentare per l'importo corrispondente e del quale occorre tenere conto per determinare il patrimonio netto.
Ne consegue che, in parziale riforma, il patrimonio netto ereditario va quantificato nella somma di € 269.625,44 (= € 285,822 - € 16.196,56).
Considerato che aveva cinque figli e che il figlio Persona_1
ZI ha rinunciato all'eredità materna, la quota di legittima riservata per legge a e a può individuarsi in 1/6 come già accertato CP_2 Controparte_3
dal primo giudice senza motivi di censura sul punto.
Pertanto, in parziale accoglimento dei primi due motivi di appello, la quota di legittima riservata per legge di cui devono essere reintegrati e CP_2
va rideterminata in € 44.937,57 per ciascuno. Controparte_3
Si esamina adesso il terzo motivo di appello.
Al riguardo si osserva che in entrambe le relazioni del consulente tecnico d'ufficio si è proceduto alla individuazione della quota di legittima unicamente per equivalente monetario, senza che sul punto abbia presentato Parte_1
osservazioni di sorta o reclamato alcunché neppure nella propria comparsa conclusionale. Coerentemente il primo giudice ha ritenuto che la questione non
12 fosse controversa e si è limitato a a fare riferimento alle risultanze della consulenza d'ufficio.
Solo in grado di appello ha chiesto che la lesione della Parte_1
quota di legittima spettante ai fratelli dichiarati falliti avvenga in natura con allegazioni che non paiono meritevoli di accoglimento.
Infatti, non si individua alcun immobile che presenti un valore corrispondente a quello necessario a reintegrare le singole quote di legittima lese ai danni dei falliti pretermessi, cosicché va negato che la reintegrazione in natura possa avvenire comodamente, considerato altresì che trattasi di immobili posti in regioni diverse con oneri procedurali sproporzionati rispetto al valore degli stessi, tenuto conto degli interessi pubblicistici sottesi alla procedura concorsuale.
Pertanto, il terzo motivo di appello va respinto.
Ne consegue che in parziale riforma della sentenza impugnata la reintegrazione della quota di legittima va rideterminata in complessivi €
89.875,14, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo come già statuito dal primo giudice senza motivi di censura sul punto, con conferma nel resto.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese del doppio vanno compensate per un quarto, mentre la restante quota di tre quarti di quelle anticipate dal seguono la preponderante soccombenza di CP_1 [...]
e sono liquidate come da dispositivo in base al valore della causa ed Parte_1
alle vigenti tariffe forensi, esclusa, per il presente grado, la fase istruttoria non tenuta in appello.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado vanno interamente poste a carico dell'appellante, la cui soccombenza resta del tutto preponderante.
Poiché il è ammesso al gratuito patrocinio per entrambi i gradi, CP_1
il pagamento delle stesse va disposto in favore dell'Erario.
13
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
e e dei soci illimitatamente CP_1 Controparte_1 Controparte_1
responsabili e con atto notificato in data Controparte_2 Controparte_3
29.9.2022 avverso la sentenza n. 734/2022 del Tribunale di Pistoia, pubblicata in data 6.9.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina la quota di legittima spettante a e in € 44.937,57 per ciascuno e per CP_2 Controparte_3
l'effetto condanna al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
dell'importo complessivo di euro 89.875,14, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa per un quarto le spese del doppio grado e condanna
[...]
al rimborso, in favore del , della restante quota di tre quarti Parte_1 CP_1
di dette spese che, nell'intero, liquida per il primo grado in € 13.430 per compensi e per il presente grado in € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
Cpa e Iva, disponendone il pagamento in favore dell'Erario;
4) pone le spese della consulenza d'ufficio di primo grado e quella della c.t.u. integrativa interamente a carico di . Parte_1
Firenze, 16.7.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
14 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15