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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/04/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1692 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA
nata a [...] il [...], parte rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. D'AVINO SERGIO, come da procura in atti;
e nato a [...] il Controparte_1
10/11/1948, parte rappresentata e difesa dall'avv. MAGLIULO RAFFAELE, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni riformulate con note ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis 51 c.p.c., anche da loro sottoscritto, in data 05/07/2024, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 01/10/1972, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Castellamare di Stabia (NA) (al N.538, Parte II, Serie A, Anno 1972). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Premesso che dal matrimonio è nato un figlio, , maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno ridefinito le condizioni formulate con ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero con visto del 19/09/2024 nulla ha opposto.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“• I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
• La casa coniugale sita in San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Pozzopagnotti n. 9/10, di proprietà della nipote dei coniugi, sig.ra in virtù di atto di Controparte_2 donazione disposto dalla sig.ra in favore della stessa, rimarrà assegnata Pt_1 esclusivamente alla moglie , in forza di contratto di comodato d'uso; Parte_1 mentre il Sig. il quale si è stabilito in altro luogo, vivrà, come in Controparte_1 effetti già vive, in Ottaviano (NA) alla via Lavinaio I Tratto n. 97.
• Tutti i beni comuni sono stati equamente divisi tra le parti, ed il sig. ha CP_1 ritirato tutti i propri beni dalla casa coniugale.
• I mobili e gli arredi esistenti nella casa coniugale si riconoscono di esclusiva proprietà della moglie.
• I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano, riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni, nel caso di mutamento dell'attuale situazione ai sensi dell'art. 155, comma 8 c.c., e art. 473 bis comma 29 c.p.c.
• Le spese legali sostenute e sopportate si intendono compensate tra le parti.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1692 /2024, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castellamare di Stabia (NA) (al
N.538, Parte II, Serie A, Anno 1972) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castellamare di Stabia per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 17/04/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice