Articolo 25 della Legge 22 luglio 1906, n. 623
Articolo 24Articolo 26
Versione
1 gennaio 1907
Art. 25.

Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare, sia fra di loro, sia col Codice penale , le disposizioni della presente legge e di quelle precedenti, tuttora in vigore, riguardanti il lotto, e a raccoglierle in unico testo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1907