Art. 25.
Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare, sia fra di loro, sia col Codice penale , le disposizioni della presente legge e di quelle precedenti, tuttora in vigore, riguardanti il lotto, e a raccoglierle in unico testo.
Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare, sia fra di loro, sia col Codice penale , le disposizioni della presente legge e di quelle precedenti, tuttora in vigore, riguardanti il lotto, e a raccoglierle in unico testo.