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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/12/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 894/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 13 novembre
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 894/2022 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. ), nata il [...] a [...], residente in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ) alla Via Pietro Nenni n.28 ed ivi elettivamente domiciliata alla Via F. Nicotera,
n.100 presso lo studio dell'Avvocato Salvatore Cerra e Ezio Mercuri che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, codice fiscale e P. IVA n. con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Michele Tucci, presso il cui studio sito in Catanzaro al Viale Pio X, n. 115 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPOSTO
E CONTRO
(C.F. Controparte_2
, P.IVA con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona P.IVA_2 P.IVA_3 del Direttore Regionale per la Calabria in carica “pro tempore”, Dott. , giusta delibera CP_3 del Consiglio di Amministrazione del 25.02.1998, prot. n. 154, elettivamente domiciliato in
Catanzaro alla Via V. Veneto n. 60 ( presso lo studio dell'Avvocato Controparte_4
Cristina Folino che lo rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle liti rogata per Dr.ssa
; Controparte_5
OPPOSTO NONCHÉ CONTRO
(C.F. ) con Controparte_6 P.IVA_4 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
ES PU ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_6
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020199005558074000 limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03020140012972192000, 03020150001057764000,
03020150006713073000, 03020170003781519000 e 03020180008417245000 e agli avvisi di addebito nn. 33020130000911522000, 33020130000911623000, 33020130001431514000,
33020130002551857000, 33020140000506042000, 33020160000248234000,
33020160001673760000 e 33020170001182358000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 02.08.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020199005558074000, limitatamente alle cartelle di pagamento nn.
03020140012972192000, 03020150001057764000, 03020150006713073000,
03020170003781519000 e 03020180008417245000 e agli avvisi di addebito nn.
33020130000911522000, 33020130000911623000, 33020130001431514000,
33020130002551857000, 33020140000506042000, 33020160000248234000,
33020160001673760000 e 33020170001182358000.
Il ricorrente eccepiva la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica degli atti presupposti, per difetto di motivazione, per erronea applicazione dell'aggio nonché per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi. Chiedeva, quindi, volersi accertare e dichiarare l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con atto del 30.05.2023 si costituiva l' eccependo, preliminarmente, il difetto di CP_7 giurisdizione per i contributi dovuti alla Camera di commercio, contenuti nelle cartelle di pagamento nn. 03020150006713073000 e 03020170003781519000 e la propria carenza di legittimazione passiva e rilevando l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, la validità della notifica degli atti presupposti nonché l'infondatezza dell'eccepita prescrizione del credito contributivo alla luce dell'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale (con particolare riferimento all'intimazione di pagamento n. 03020179000078691000). Concludeva chiedendo volersi dichiarare il difetto di giurisdizione in favore della relativamente alle cartelle di pagamento nn. Controparte_8
03020150006713073000 e 03020170003781519000 e, nel resto, l'infondatezza della proposta opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
3. In data 15.06.2023 si costituiva, poi, l' che deduceva, in via preliminare, ex art. 444, CP_2 comma 3 c.p.c. l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Catanzaro, essendo il credito stato emesso dalla sede di Catanzaro;
rilevava, comunque, l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione per mancanza di interesse ad agire e per tardività nonché la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza delle eccezioni di mancata notifica delle cartelle e di prescrizione. Chiedeva, quindi, volersi dichiarare, in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Catanzaro, l'inammissibilità del ricorso e, in ogni caso,
l'infondatezza dell'opposizione, con vittoria o, in via subordinata, compensazione delle spese di lite.
4. Infine, con memoria difensiva depositata in data 16.06.2023, si costituiva l' eccependo CP_6
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, il proprio difetto di legittimazione passiva e rilevando la validità della notifica dell'atto opposto e degli atti presupposti nonché l'infondatezza dell'eccepita prescrizione. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite e, in caso di soccombenza, il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità dell' CP_7
5. Pregiudiziale è la questione relativa al difetto di giurisdizione eccepito in sede di costituzione dall' in relazione ai contributi dovuti alla Camera di commercio, contenuti nelle cartelle di CP_7 pagamento nn. 03020150006713073000 (anno 2013) e 03020170003781519000 (anno 2015). Sul punto, è sufficiente ricordare che l'art. 2 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (abrogato a partire dal
1° gennaio 2026) prevede l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale).
Da ciò deriva che rispetto ai crediti riferiti tributi dovuti alla Camera di Commercio, portati dalla cartella nn. 03020150006713073000 e 03020170003781519000 sussiste il lamentato difetto di giurisdizione del Tribunale di Lamezia Terme in favore della Controparte_8
6. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.11.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
7. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato: «13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito); 19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
8. Nella specie, l'opposizione è da considerarsi tardiva: a ben vedere, infatti, nonostante nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente faccia riferimento, come data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020199005558074000 impugnata, al giorno 28.06.2022, dalla documentazione prodotta agli atti, l'atto opposto risulta essere stato notificato in data 17.05.2022 a mezzo raccomandata deposito presso la casa comunale. Da ciò deriva che alla luce della notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data 17.05.2022, il ricorso depositato in data
02.08.2022 è stato proposto ben oltre il termine di 40 giorni.
9. Passando alla notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata:
• n. 03020140012972192000, relativa a contributi degli anni 2013 e 2013, regolarmente CP_2 notificata in data 07.04.2015 a mezzo raccomandata A/R, contenuta nell'intimazione di pagamento n. 03020179000078691000 notificata in data 24.01.2017 a mezzo PEC nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• 03020150001057764000, avente ad oggetto sanzioni amministrative di cui alla Legge n.
689/1981 emesse dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro relative all'anno 2012, notifica perfezionatasi in data 11.09.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale, contenuta nell'intimazione di pagamento n. 03020179000078691000 notificata in data 24.01.2017 a mezzo PEC nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• 03020180008417245000, relativa a rate premio degli anni 2012, 2013, 2014 e 2017, CP_2 regolarmente notificata in data 05.10.2018 a mezzo raccomandata A/R; rispetto al suddetto credito l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata in quanto infondata sia alla luce della prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine quinquennale sia per l'applicabilità della legislazione di emergenza di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L.
n. 183/2020 (sospensione di 311 giorni).
Con riferimento agli avvisi di addebito:
• n. 33020130000911522000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 25.07.2013 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020179000078691000 notificata in data 24.01.2017 a mezzo PEC nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• 33020130000911623000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2011, regolarmente notificato in data 25.07.2013 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020179000078691000 notificata in data 24.01.2017 a mezzo PEC nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• 33020130001431514000, relativo a contributi IVS degli anni 2010, 2011 e 2012, regolarmente notificato in data 19.12.2013 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020179000078691000 notificata in data 24.01.2017 a mezzo PEC nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• 33020130002551857000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 19.02.2014 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020179000078691000 notificata in data 24.01.2017 a mezzo PEC nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• 33020140000506042000, relativo a contributi IVS dell'anno 2013, regolarmente notificato in data 09.06.2014 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020179000078691000 notificata in data 24.01.2017 a mezzo PEC nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
Con riferimento all'eccepita prescrizione anche ai suddetti crediti risulta applicabile la legislazione di emergenza prevista, in particolare, dagli artt. 37 del D.L. N. 18/2020 e dall'art. 11 del
D.L. n. 183/2020 il cui combinato disposto determina che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9 della Legge
8 agosto 1995, n. 335 sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020” e dal 31 dicembre 2020 (“data di entrata in vigore del D.L. n. 183/2020) al 30 giugno 2021 tale per cui il termine originario di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito è stato dapprima validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
03020179000078691000 avvenuta in data 24.01.2017 ed è rimasto, poi, sospeso per complessivi 311 giorni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma
9 del D.L. n. 183/2020 tale per cui al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data 17.05.2022 il “nuovo” termine quinquennale destinato a scadere in data 01.12.2022
(per come risultante dall'aggiunta di 311 giorni al termine originario di prescrizione maturato in data
24.01.2022) non era ancora maturato e l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata;
In relazione agli avvisi di addebito:
• n. 33020160000248234000, relativo a contributi IVS dell'anno 2015, notificato in data
03.04.2016 a mezzo PEC;
rispetto al suddetto avviso è necessaria un'ulteriore precisazione: dalla documentazione depositata risulta che l' , al fine di provare la regolarità della relativa notifica, CP_6 ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna in formato .xml, composte dai files daticert.xml"
(contenenti la puntuale indicazione del mittente e del destinatario, della data e dell'ora della consegna, nonché del suo oggetto); ebbene, rispetto a tale produzione, la ricorrente non ha preso specifica posizione, né ha dedotto eventuali disfunzionalità del sistema telematico che le avrebbero impedito di prenderne visione (cfr. Cass. Civ. n. 15001/2021) né, ancora, ha offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di conoscenza somministrata da quella ricevuta di consegna;
sicché, la notifica dell'avviso deve ritenersi valida. Con riferimento, poi, all'eccepita prescrizione il termine quinquennale è rimasto sospeso per complessivi 541 giorni, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n.
18/2020, in combinato disposto con l'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159/2015; tale ipotesi di sospensione risulta applicabile nel caso di specie in quanto il termine di prescrizione, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito (avvenuta in data 03.04.2016), era destinato a scadere il 03.04.2021
e, quindi, nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021. Applicando la suddetta sospensione, perciò, la notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data 17.05.2022 è sufficiente ad interrompere il decorso del “nuovo” termine quinquennale, destinato a scadere in data 26.09.2022
(data risultante dall'aggiunta di 541 giorni al termine originario di prescrizione) e l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
• 33020160001673760000, relativo a contributi IVS dell'anno 2015, notificato in data
25.10.2016 a mezzo PEC;
rispetto al suddetto avviso è necessaria un'ulteriore precisazione: dalla documentazione depositata risulta che l' , al fine di provare la regolarità della relativa notifica, CP_6 ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna in formato .xml, composte dai files daticert.xml"
(contenenti la puntuale indicazione del mittente e del destinatario, della data e dell'ora della consegna, nonché del suo oggetto); ebbene, rispetto a tale produzione, la ricorrente non ha preso specifica posizione, né ha dedotto eventuali disfunzionalità del sistema telematico che le avrebbero impedito di prenderne visione (cfr. Cass. Civ. n. 15001/2021) né, ancora, ha offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di conoscenza somministrata da quella ricevuta di consegna;
sicché, la notifica dell'avviso deve ritenersi valida. Con riferimento all'eccepita prescrizione, ai suddetti crediti risulta applicabile la legislazione di emergenza prevista, in particolare, dagli artt. 37 del D.L. N.
18/2020 e dall'art. 11 del D.L. n. 183/2020 il cui combinato disposto determina che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020” e dal 31 dicembre 2020 (“data di entrata in vigore del D.L. n. 183/2020”) al 30 giugno 2021 tale per cui il termine originario di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 25.10.2016 è rimasto sospeso per complessivi 311 giorni, tale per cui al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data
17.05.2022 il “nuovo” termine quinquennale destinato a scadere in data 01.09.2022 (per come risultante dall'aggiunta di 311 giorni al termine originario di prescrizione maturato in data
25.10.2021) non era ancora maturato e l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
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Con riferimento, infine, all'avviso di addebito n. 33020170001182358000, relativo a contributi
IVS dell'anno 2016; mancando la prova della notifica del suddetto atto i crediti sottesi si dichiarano prescritti in quanto alla data di notifica del primo atto avvenuta in data 17.05.2022 i crediti ad esso sottesi, in quanto risalenti all'anno 2016, erano già prescritti.
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10. Alla luce di quanto appena detto, giova evidenziare che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che, essendo stata proposta oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata (l'intimazione di pagamento è stata notificata il 17.05.2022 e il ricorso è stato depositato il 02.08.2022) risulta tardiva con la conseguente inammissibilità di tutte le doglianze che attengono all'asserita nullità dell'intimazione di pagamento per vizi formali del titolo tra cui rientrano la lamentata carenza e/o omessa motivazione del provvedimento nonché la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Per completezza di motivazione, per quanto riguarda il presunto difetto di motivazione dell'intimazione opposta, si richiama comunque l'orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte di Cassazione secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario
l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ. Sez. V, n. 28689 del 9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n.
1961 del 24/01/2019; Cass., Civ., Sez. V, n. 16909 dell'11/08/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del
24/12/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 12140 del 7/05/2021; Cass., Civ., n. 2644 dell'8/01/2022; Cass.,
Sez. V, n. 6209 del 24/02/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 34689 del 24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n.
5546 del 22/02/2023; Cass. Civ., Sez. V., n. 34416 dell'11/12/2023).
Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.S.U.U., 14 luglio
2022, n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990. Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento risulta essere conforme al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emergere alcuna irregolarità formale.
11. Allo stesso, modo, con riferimento al vizio di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, si sottolinea che il contenuto della cartella e/o dell'intimazione di pagamento è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis.
La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”. Ed è proprio il ruolo l'atto in cui, ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 602 del 1973, sono iscritti, oltre alle imposte e alle sanzioni, gli interessi con la conseguenza che gli interessi richiamati nella singola cartella o nel singolo avviso di addebito sono, in realtà, quelli già iscritti ex lege a ruolo.
Perciò, in assenza di una disposizione normativa che prescriva l'indicazione, nella cartella e/o nell'avviso, delle modalità di calcolo degli interessi, il vizio lamentato va considerato anche infondato.
12. Infine, la lamentata non debenza dell'aggio, nonostante sia inammissibile in forza dell'intervenuta irretrattabilità dei crediti, si può brevemente precisare che sarebbe stata considerata comunque infondata ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 122/1999.
13. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza (tenuto conto della prescrizione di un solo avviso di addebito su n. 13 impugnati) e vengono poste a carico del ricorrente e calcolate tenuto conto del valore dichiarato della causa (€ 45,174,98), della assenza di istruttoria e della non complessità della stessa, secondo i parametri minimi di cui alle Tabelle allegate al DM
147/2022.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e dichiara inefficace l'intimazione di pagamento n.
03020199005558074000 limitatamente all'avviso di addebito n. 33020170001182358000 per intervenuta prescrizione;
- rigetta nel resto;
- condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.700,00 a favore di ciascuna delle parti resistenti, oltre spese documentate e accessori se dovuti.
Lamezia Terme, 11.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 13 novembre
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 894/2022 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. ), nata il [...] a [...], residente in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ) alla Via Pietro Nenni n.28 ed ivi elettivamente domiciliata alla Via F. Nicotera,
n.100 presso lo studio dell'Avvocato Salvatore Cerra e Ezio Mercuri che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, codice fiscale e P. IVA n. con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Michele Tucci, presso il cui studio sito in Catanzaro al Viale Pio X, n. 115 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPOSTO
E CONTRO
(C.F. Controparte_2
, P.IVA con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona P.IVA_2 P.IVA_3 del Direttore Regionale per la Calabria in carica “pro tempore”, Dott. , giusta delibera CP_3 del Consiglio di Amministrazione del 25.02.1998, prot. n. 154, elettivamente domiciliato in
Catanzaro alla Via V. Veneto n. 60 ( presso lo studio dell'Avvocato Controparte_4
Cristina Folino che lo rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle liti rogata per Dr.ssa
; Controparte_5
OPPOSTO NONCHÉ CONTRO
(C.F. ) con Controparte_6 P.IVA_4 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
ES PU ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_6
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020199005558074000 limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 03020140012972192000, 03020150001057764000,
03020150006713073000, 03020170003781519000 e 03020180008417245000 e agli avvisi di addebito nn. 33020130000911522000, 33020130000911623000, 33020130001431514000,
33020130002551857000, 33020140000506042000, 33020160000248234000,
33020160001673760000 e 33020170001182358000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 02.08.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020199005558074000, limitatamente alle cartelle di pagamento nn.
03020140012972192000, 03020150001057764000, 03020150006713073000,
03020170003781519000 e 03020180008417245000 e agli avvisi di addebito nn.
33020130000911522000, 33020130000911623000, 33020130001431514000,
33020130002551857000, 33020140000506042000, 33020160000248234000,
33020160001673760000 e 33020170001182358000.
Il ricorrente eccepiva la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica degli atti presupposti, per difetto di motivazione, per erronea applicazione dell'aggio nonché per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi. Chiedeva, quindi, volersi accertare e dichiarare l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con atto del 30.05.2023 si costituiva l' eccependo, preliminarmente, il difetto di CP_7 giurisdizione per i contributi dovuti alla Camera di commercio, contenuti nelle cartelle di pagamento nn. 03020150006713073000 e 03020170003781519000 e la propria carenza di legittimazione passiva e rilevando l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, la validità della notifica degli atti presupposti nonché l'infondatezza dell'eccepita prescrizione del credito contributivo alla luce dell'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale (con particolare riferimento all'intimazione di pagamento n. 03020179000078691000). Concludeva chiedendo volersi dichiarare il difetto di giurisdizione in favore della relativamente alle cartelle di pagamento nn. Controparte_8
03020150006713073000 e 03020170003781519000 e, nel resto, l'infondatezza della proposta opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
3. In data 15.06.2023 si costituiva, poi, l' che deduceva, in via preliminare, ex art. 444, CP_2 comma 3 c.p.c. l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Catanzaro, essendo il credito stato emesso dalla sede di Catanzaro;
rilevava, comunque, l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione per mancanza di interesse ad agire e per tardività nonché la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza delle eccezioni di mancata notifica delle cartelle e di prescrizione. Chiedeva, quindi, volersi dichiarare, in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Catanzaro, l'inammissibilità del ricorso e, in ogni caso,
l'infondatezza dell'opposizione, con vittoria o, in via subordinata, compensazione delle spese di lite.
4. Infine, con memoria difensiva depositata in data 16.06.2023, si costituiva l' eccependo CP_6
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, il proprio difetto di legittimazione passiva e rilevando la validità della notifica dell'atto opposto e degli atti presupposti nonché l'infondatezza dell'eccepita prescrizione. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite e, in caso di soccombenza, il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità dell' CP_7
5. Pregiudiziale è la questione relativa al difetto di giurisdizione eccepito in sede di costituzione dall' in relazione ai contributi dovuti alla Camera di commercio, contenuti nelle cartelle di CP_7 pagamento nn. 03020150006713073000 (anno 2013) e 03020170003781519000 (anno 2015). Sul punto, è sufficiente ricordare che l'art. 2 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (abrogato a partire dal
1° gennaio 2026) prevede l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale).
Da ciò deriva che rispetto ai crediti riferiti tributi dovuti alla Camera di Commercio, portati dalla cartella nn. 03020150006713073000 e 03020170003781519000 sussiste il lamentato difetto di giurisdizione del Tribunale di Lamezia Terme in favore della Controparte_8
6. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.11.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
7. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato: «13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito); 19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
8. Nella specie, l'opposizione è da considerarsi tardiva: a ben vedere, infatti, nonostante nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente faccia riferimento, come data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020199005558074000 impugnata, al giorno 28.06.2022, dalla documentazione prodotta agli atti, l'atto opposto risulta essere stato notificato in data 17.05.2022 a mezzo raccomandata deposito presso la casa comunale. Da ciò deriva che alla luce della notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data 17.05.2022, il ricorso depositato in data
02.08.2022 è stato proposto ben oltre il termine di 40 giorni.
9. Passando alla notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata:
• n. 03020140012972192000, relativa a contributi degli anni 2013 e 2013, regolarmente CP_2 notificata in data 07.04.2015 a mezzo raccomandata A/R, contenuta nell'intimazione di pagamento n. 03020179000078691000 notificata in data 24.01.2017 a mezzo PEC nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• 03020150001057764000, avente ad oggetto sanzioni amministrative di cui alla Legge n.
689/1981 emesse dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro relative all'anno 2012, notifica perfezionatasi in data 11.09.2015 a mezzo deposito presso la casa comunale, contenuta nell'intimazione di pagamento n. 03020179000078691000 notificata in data 24.01.2017 a mezzo PEC nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• 03020180008417245000, relativa a rate premio degli anni 2012, 2013, 2014 e 2017, CP_2 regolarmente notificata in data 05.10.2018 a mezzo raccomandata A/R; rispetto al suddetto credito l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata in quanto infondata sia alla luce della prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine quinquennale sia per l'applicabilità della legislazione di emergenza di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L.
n. 183/2020 (sospensione di 311 giorni).
Con riferimento agli avvisi di addebito:
• n. 33020130000911522000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 25.07.2013 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020179000078691000 notificata in data 24.01.2017 a mezzo PEC nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• 33020130000911623000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2011, regolarmente notificato in data 25.07.2013 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020179000078691000 notificata in data 24.01.2017 a mezzo PEC nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• 33020130001431514000, relativo a contributi IVS degli anni 2010, 2011 e 2012, regolarmente notificato in data 19.12.2013 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020179000078691000 notificata in data 24.01.2017 a mezzo PEC nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• 33020130002551857000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 19.02.2014 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020179000078691000 notificata in data 24.01.2017 a mezzo PEC nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
• 33020140000506042000, relativo a contributi IVS dell'anno 2013, regolarmente notificato in data 09.06.2014 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020179000078691000 notificata in data 24.01.2017 a mezzo PEC nonché, da ultimo, nell'intimazione di pagamento opposta;
Con riferimento all'eccepita prescrizione anche ai suddetti crediti risulta applicabile la legislazione di emergenza prevista, in particolare, dagli artt. 37 del D.L. N. 18/2020 e dall'art. 11 del
D.L. n. 183/2020 il cui combinato disposto determina che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9 della Legge
8 agosto 1995, n. 335 sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020” e dal 31 dicembre 2020 (“data di entrata in vigore del D.L. n. 183/2020) al 30 giugno 2021 tale per cui il termine originario di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica dei singoli avvisi di addebito è stato dapprima validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
03020179000078691000 avvenuta in data 24.01.2017 ed è rimasto, poi, sospeso per complessivi 311 giorni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma
9 del D.L. n. 183/2020 tale per cui al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data 17.05.2022 il “nuovo” termine quinquennale destinato a scadere in data 01.12.2022
(per come risultante dall'aggiunta di 311 giorni al termine originario di prescrizione maturato in data
24.01.2022) non era ancora maturato e l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata;
In relazione agli avvisi di addebito:
• n. 33020160000248234000, relativo a contributi IVS dell'anno 2015, notificato in data
03.04.2016 a mezzo PEC;
rispetto al suddetto avviso è necessaria un'ulteriore precisazione: dalla documentazione depositata risulta che l' , al fine di provare la regolarità della relativa notifica, CP_6 ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna in formato .xml, composte dai files daticert.xml"
(contenenti la puntuale indicazione del mittente e del destinatario, della data e dell'ora della consegna, nonché del suo oggetto); ebbene, rispetto a tale produzione, la ricorrente non ha preso specifica posizione, né ha dedotto eventuali disfunzionalità del sistema telematico che le avrebbero impedito di prenderne visione (cfr. Cass. Civ. n. 15001/2021) né, ancora, ha offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di conoscenza somministrata da quella ricevuta di consegna;
sicché, la notifica dell'avviso deve ritenersi valida. Con riferimento, poi, all'eccepita prescrizione il termine quinquennale è rimasto sospeso per complessivi 541 giorni, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n.
18/2020, in combinato disposto con l'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159/2015; tale ipotesi di sospensione risulta applicabile nel caso di specie in quanto il termine di prescrizione, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito (avvenuta in data 03.04.2016), era destinato a scadere il 03.04.2021
e, quindi, nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021. Applicando la suddetta sospensione, perciò, la notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data 17.05.2022 è sufficiente ad interrompere il decorso del “nuovo” termine quinquennale, destinato a scadere in data 26.09.2022
(data risultante dall'aggiunta di 541 giorni al termine originario di prescrizione) e l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
• 33020160001673760000, relativo a contributi IVS dell'anno 2015, notificato in data
25.10.2016 a mezzo PEC;
rispetto al suddetto avviso è necessaria un'ulteriore precisazione: dalla documentazione depositata risulta che l' , al fine di provare la regolarità della relativa notifica, CP_6 ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna in formato .xml, composte dai files daticert.xml"
(contenenti la puntuale indicazione del mittente e del destinatario, della data e dell'ora della consegna, nonché del suo oggetto); ebbene, rispetto a tale produzione, la ricorrente non ha preso specifica posizione, né ha dedotto eventuali disfunzionalità del sistema telematico che le avrebbero impedito di prenderne visione (cfr. Cass. Civ. n. 15001/2021) né, ancora, ha offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di conoscenza somministrata da quella ricevuta di consegna;
sicché, la notifica dell'avviso deve ritenersi valida. Con riferimento all'eccepita prescrizione, ai suddetti crediti risulta applicabile la legislazione di emergenza prevista, in particolare, dagli artt. 37 del D.L. N.
18/2020 e dall'art. 11 del D.L. n. 183/2020 il cui combinato disposto determina che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020” e dal 31 dicembre 2020 (“data di entrata in vigore del D.L. n. 183/2020”) al 30 giugno 2021 tale per cui il termine originario di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 25.10.2016 è rimasto sospeso per complessivi 311 giorni, tale per cui al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data
17.05.2022 il “nuovo” termine quinquennale destinato a scadere in data 01.09.2022 (per come risultante dall'aggiunta di 311 giorni al termine originario di prescrizione maturato in data
25.10.2021) non era ancora maturato e l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
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Con riferimento, infine, all'avviso di addebito n. 33020170001182358000, relativo a contributi
IVS dell'anno 2016; mancando la prova della notifica del suddetto atto i crediti sottesi si dichiarano prescritti in quanto alla data di notifica del primo atto avvenuta in data 17.05.2022 i crediti ad esso sottesi, in quanto risalenti all'anno 2016, erano già prescritti.
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10. Alla luce di quanto appena detto, giova evidenziare che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che, essendo stata proposta oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata (l'intimazione di pagamento è stata notificata il 17.05.2022 e il ricorso è stato depositato il 02.08.2022) risulta tardiva con la conseguente inammissibilità di tutte le doglianze che attengono all'asserita nullità dell'intimazione di pagamento per vizi formali del titolo tra cui rientrano la lamentata carenza e/o omessa motivazione del provvedimento nonché la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Per completezza di motivazione, per quanto riguarda il presunto difetto di motivazione dell'intimazione opposta, si richiama comunque l'orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte di Cassazione secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario
l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ. Sez. V, n. 28689 del 9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n.
1961 del 24/01/2019; Cass., Civ., Sez. V, n. 16909 dell'11/08/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del
24/12/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 12140 del 7/05/2021; Cass., Civ., n. 2644 dell'8/01/2022; Cass.,
Sez. V, n. 6209 del 24/02/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 34689 del 24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n.
5546 del 22/02/2023; Cass. Civ., Sez. V., n. 34416 dell'11/12/2023).
Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.S.U.U., 14 luglio
2022, n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990. Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento risulta essere conforme al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emergere alcuna irregolarità formale.
11. Allo stesso, modo, con riferimento al vizio di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, si sottolinea che il contenuto della cartella e/o dell'intimazione di pagamento è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis.
La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”. Ed è proprio il ruolo l'atto in cui, ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 602 del 1973, sono iscritti, oltre alle imposte e alle sanzioni, gli interessi con la conseguenza che gli interessi richiamati nella singola cartella o nel singolo avviso di addebito sono, in realtà, quelli già iscritti ex lege a ruolo.
Perciò, in assenza di una disposizione normativa che prescriva l'indicazione, nella cartella e/o nell'avviso, delle modalità di calcolo degli interessi, il vizio lamentato va considerato anche infondato.
12. Infine, la lamentata non debenza dell'aggio, nonostante sia inammissibile in forza dell'intervenuta irretrattabilità dei crediti, si può brevemente precisare che sarebbe stata considerata comunque infondata ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 122/1999.
13. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza (tenuto conto della prescrizione di un solo avviso di addebito su n. 13 impugnati) e vengono poste a carico del ricorrente e calcolate tenuto conto del valore dichiarato della causa (€ 45,174,98), della assenza di istruttoria e della non complessità della stessa, secondo i parametri minimi di cui alle Tabelle allegate al DM
147/2022.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1 provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e dichiara inefficace l'intimazione di pagamento n.
03020199005558074000 limitatamente all'avviso di addebito n. 33020170001182358000 per intervenuta prescrizione;
- rigetta nel resto;
- condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.700,00 a favore di ciascuna delle parti resistenti, oltre spese documentate e accessori se dovuti.
Lamezia Terme, 11.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara