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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Locri sez. Unica
All'udienza del 26 febbraio 2025 davanti al Giudice dott.ssa Giuliana Maria Rosaria
Ranieri viene chiamato il giudizio RG 239/2023 promossa da
(cf. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.03.1958 ed ivi residente al vicolo G. Papaleo n. 11 elettivamente domiciliato in
Monasterace (RC) alla Via Nazionale Jonica, n. 133 presso lo studio dell'Avv. Ilario
Papaleo che anche lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato unitamente all'atto introduttivo ATTORE contro
(c.f.: ), con sede in Monasterace (RC) alla via Controparte_1 P.IVA_1
Nazionale Jonica, in persona del Sindaco suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta delibera della G.C. n. 61 del 28.11.2024 e procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Alessia Alì e Nicola Enzo Crimeni, elettivamente domiciliato in Siderno (RC) al
Corso Garibaldi n. 10 presso lo Studio Legale Crimeni
CONVENUTO
È presente per parte attrice l'Avv. Papaleo il quale dichiara di avere depositato la documentazione richiesta da cui risulta l'esatta identificazione anche catastale del bene oggetto di domanda. Rileva di avere depositato foglio di precisazione delle conclusioni da cui risulta il codice fiscale corretto dell'attore, in quanto quello indicato nell'atto introduttivo è errato. Precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa ed in ultimo al foglio PC e chiede che la causa venga decisa, con vittorie di spese.
Per parte convenuta è presente l'Avv. Crimeni anche per delega il quale si riporta alle difese e conclusioni già rassegnate ed insiste nel relativo accoglimento.
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c. dispone che si proceda alla discussione orale.
Al termine della discussione, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri Il Giudice
Al termine della discussione e della camera di consiglio, alle ore 15,00 pronuncia sentenza nel procedimento RG 239/2023 dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Locri, il Comune di Monasterace per vedersi riconosciuto il diritto di proprietà, acquisito per usucapione ventennale, di una unità immobiliare sita nel territorio del Comune convenuto. In particolare l'attore sosteneva di possedere e godere uti dominus, sin dal 1985, in maniera pubblica, pacifica, continua ininterrotta, indisturbata, come proprietario assoluto ed esclusivo, il fabbricato a due piani fuori con relativa pertinenza situato nel Comune di Monasterace (RC) alla via Nazionale Jonica S.S. 106 –
Località Ruggiato, esistente su una porzione del terreno riportato al Catasto Terreni del predetto Ente al Foglio 17 Particella 1826, fabbricato qualificato come Ente Urbano. In particolare rilevava che il fabbricato aveva una superficie di circa mq 80 al piano terra e di circa mq 50 al piano primo;
era presente un cortiletto di circa mq 25 e un terrazzino di circa mq 30 al piano primo, il tutto per complessivi mq 130 abitativi. L'immobile, destinato a civile abitazione, nel corso degli anni era stato sempre conservato in buono stato mediante continue opere di manutenzione ordinaria e straordinaria: nel corso degli anni l'attore aveva eseguito lavori di restauro del fabbricato, in occasione dei quali sostituiva anche la serratura della porta di accesso. Nel corso degli anni 1989 – 1990 – giusta autorizzazione del 10/11/1989 da parte dello stesso prot. Controparte_1
4467 del 4/11/1989 – effettuava lavori di manutenzione straordinaria quali il rifacimento intonaci interni ed esterni;
sostituzione infissi;
pavimentazione interna;
sostituzione manto di tegole;
impianti idrici ed elettrici. Nell'anno 2005 il effettuava sull'immobile in Pt_1
oggetto ulteriori opere di ristrutturazione edilizia oggetto di regolare autorizzazione amministrativa inoltrando pratica DIA;
provvedeva altresì inoltre al pagamento di tutte le varie utente domestiche (acqua, rifiuti, energia elettrica) . Nessuno ha mai rivendicato alcun diritto sul fabbricato;
nè dai registri immobiliari non risultavano trascritte domande
2 giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento sul medesimo.
L'attore produceva documenti al fine di provare i predetti lavori e le utenze e dava atto di avere esperito il tentativo di mediazione, concluso con esito negativo per mancata adesione del Comune di Monasterace. Proposta l'azione de qua, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare: “…l'intervenuto acquisto per usucapione in capo al signor
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), ai sensi dell'art. 1158 c.c. del fabbricato a due piani fuori terra C.F._2
adibito a casa di civile abitazione con relativa pertinenza situato nel Comune di
Monasterace (RC) alla Via Nazionale Jonica S.S. 106 – Località Ruggiato, esistente su una porzione della Particella 1826 Foglio 17 censita al Catasto Terreni del predetto Ente come Ente Urbano, ma non ancora accatastato al NCEU ed avente una superficie complessiva di mq 130 abitativi per come meglio descritto nella perizia redatta dal Geom.
, per avere l'attore mantenuto il possesso dell'immobile, in modo Persona_1
continuativo, pacifico, pubblico e non interrotto da oltre venti anni;
conseguentemente,
ACCERTATO e DICHIARATO che il signor è proprietario per Parte_1
intervenuta usucapione del suddetto immobile, ORDINARE al Conservatore dei RRII di
Reggio AL (oggi Servizio di Pubblicità Immobiliare) di trascrivere l'emananda sentenza e all'Ute di Reggio AL di volturare l'immobile in capo al richiedente ricorrente esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, in caso di opposizione”.
Si costituiva il impugnando e contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e sostenuto, in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto della domanda spiegata. Sosteneva l'inammissibilità della domanda di usucapione non risultando in alcun modo definita la natura del bene immobile oggetto di causa, poiché la qualità di “ente urbano” era per il Catasto una situazione provvisoria volta all'accertamento della reale consistenza del bene e pertanto inusucapibile. Evidenziava inoltre che dalle risultanze dei Registri Immobiliari, emergeva che il terreno su cui l'attore assumeva insistere il fabbricato era pervenuto al Comune di Monasterace in forza di decreto di trasferimento, dal Demanio dello Stato, del 10.06.2027, in Conservatoria dal 2017, anche per tale ragione non usucapibile. Evidenziava l'infondatezza della domanda nonché
l'assenza dell'animus possidendi; concludeva chiedendo di: “…dichiarare
3 l'inammissibilità della domanda di usucapione proposta da e Parte_1
comunque rigettarla in quanto infondata. Con vittoria di spese e competenze del giudizio e ogni altro diritto fatto salvo”.
Istruita la causa mediante produzione documentale e prove testimoniali e conclusa la fase istruttoria, il Giudice rinviava la causa per la discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 22 gennaio 2025 con termine per il deposito di note conclusionali.
A seguito di cambio dell'istruttore, la causa veniva chiamata innanzi al sottoscritto Giudicante all'udienza suddetta ed il procuratore di parte attrice insisteva nelle richieste di cui agli atti e verbali di causa.
Alla predetta udienza il GU, al termine della camera di consiglio rilevava che “ oggetto di domanda risulta essere un fabbricato , dettagliatamente descritto nella perizia di parte depositata dall'attore che tuttavia risulta come collocato sulla particella in NCT
1826 del foglio 17 , pertanto detto bene non risulta catastalmente identificato, ove la sentenza fosse di accoglimento”. Quindi invitava parte attrice all'attività necessaria al fine di meglio identificare sotto il profilo catastale il bene oggetto di domanda, con rinvio all'udienza del 26.02.2025 per la predetta attività, nonché per i medesimi incombenti di cui all'udienza del 22.1.2025.
Alla odierna udienza del 26.2.2025 le parti hanno discusso , precisato le rispettive conclusioni come sopra richiamate.
In diritto
2.- Principi
In punto di diritto, giova premettere taluni principi. È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire.
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa
4 prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. civile sez. II, 03/11/2021,
n.31238; Cass. civile, sez. II, 30/07/2019, n. 20508).
Con maggiore dettaglio espositivo per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa, tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (Cass. civile sez. II, 29/11/2005, n.25922).
Il possesso quindi, ai fini dell'usucapione, deve essere qualificato, continuato e pacifico, ossia acquistato in modo non violento o clandestino, laddove in tema di usucapione, ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. La clandestinità ricorre, infatti, quando l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato in modo da impedirne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge (Cass. civile, Sez. II, ordinanza n.
2682, 28 gennaio 2022).
L'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158
c.c. richiede il comportamento umano, così qualificato, esercitato per un ventennio (cfr.,
Cass. Civ., sent. 9 agosto 2001, n. 11000), accompagnato altresì dall'animo di tenere la cosa come propria - cd. animus rem sibi habendi- cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
5 Il possesso, quindi, non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si esteriorizzi, cioè non si traduca in una attività materiale, in un rapporto reale dinamico con la cosa stessa, incompatibile con l'altrui diritto – cd. corpus - (cfr., Cass. civ., Sezione II,
30 settembre 2005, n. 19186).
3.-L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'azione. Natura del bene
Tanto brevemente richiamato in linea di principio riguarda il merito del giudizio, occorre tuttavia preliminarmente vagliare le eccezioni sollevate dal Controparte_1
In particolare l'Ente ha sostenuto l'inammissibilità della domanda di usucapione in virtù delle caratteristiche giuridiche dell'immobile. L'eccezione è infondata e va rigettata
L'ente rileva infatti che trattasi di “immobile catastalmente non intestato, di qualità “Ente urbano”, senza indicazione di reddito, e pertanto soggetto a classamento nonché ad identificazione dell'intestatario catastale, solo ricadente in area urbana del Comune di
Monasterace” pertanto non risulterebbe in alcun modo definita la natura del bene immobile oggetto di causa, poiché la qualità di ente urbano è per il Catasto una situazione provvisoria
Deve rilevarsi , come per giurisprudenza pacifica, che le sole risultanzedella visura catastale, anche di mera “non intestazione”, per come sostenuto dalla parte convenuta , non hanno rilevanza probatoria assoluta, ma devono essere suffragati da ulteriori elementi.
Ciò detto in linea generale, è in atti la perizia di parte allegata da parte attrice non contestata dalla parte convenuta dalla quale risulta che il fabbricato oggetto di domanda insiste su una porzione del terreno intestata al Comune di Monasterace e riportata al Catasto Terreni del predetto Ente al Foglio 17 Particella 1826 che deriva dalla particella
24 ricompresa nella maggior superficie risultante da scheda mod. 99 n. 1119 prima appartenente al Demanio Pubblico Dello Stato – Ramo Marina Mercantile e in data
28/06/1968 sdemanializzata.
Da certificazione allegata da parte attrice alle memoria ex art. 183 VI comma n.
2 rilasciata dal Comune di Monasterace risulta altresì che la particella 1826 del foglio
17 del detto Comune fa parte del patrimonio disponibile dell'Ente . da ciò discende che essendo il terreno de quo bene patrimoniale disponibile , esso soggiace alla normativa di cui al codice civile , di talché a prescindere dalla natura
6 dell'immobile che ivi insiste, esso fabbricato per il generale principio dell'accessione , è di proprietà del Comune di Monasterace ed essendo bene disponibile è pertanto usucapibile
(Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 3665/2011 infatti: ”Residuano, infine, i beni patrimoniali disponibili, ai quali non si applicano né il regime dei beni demaniali, né quello dei beni patrimoniali indisponibili, ma quello ordinario del codice civile (art. 828
c.c., comma 1); essi, proprio in quanto beni di diritto privato, sono commerciabili, alienabili, usucapibili e soggetti ad esecuzione forzata. Si tratta, in altre parole, di beni che possono appartenere allo Stato e agli enti pubblici allo stesso modo in cui possono appartenere a soggetti privati, ossia di beni per i quali non ha senso parlare di vincolo di destinazione”. Di conseguenza i beni del patrimonio disponibile, ad es. un appartamento, sono suscettibili di usucapione (Cass., 10 marzo 2006, n. 5158).
Tale profilo consente di superare l'eccezione fondata sul difetto di intestazione e sulla natura del bene oggetto di domanda .
A parte l'attestazione dello stesso Comune nessun dubbio può residuare sulla natura del terreno essendo in atti il Decreto Del Ministero Per La Marina Mercantile –
Ministero Delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 22/08/1968. Tali atti , non contestati da parte convenuta dimostrano:
-la sdemanializzazione del terreno dal pubblico demanio marittimo e trasferita in data
28/06/1968 al Demanio Dello Stato facendola rientrare tra i beni del patrimonio disponibile dello Stato;
- in data 10/06/2015 la particella 24 è stata trasferita ex art. 56 bis D.L. n. 69/2013 al
Comune di Monasterace entrando, quindi, a far parte del patrimonio disponibile dell'Ente convenuto. In data 03/06/2019 la particella n. 24 del foglio 17 è stata soppressa con generazione fra l'altro della particella 1826 del foglio di mappa 17 su cui insiste il fabbricato oggetto di causa.
Con specifico riferimento ai beni immobili facenti parte del demanio marittimo l'art. 35 c. nav. stabilisce , invece, che la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire "per facta concludentia", ma solo per legge o mediante l'adozione, ad opera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell'area ed
7 alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici del mare.
Applicando i predetti principi generali al caso di specie è documentale che la particella censita in NCT al Foglio 17 Particella 1826 oggetto di causa, è stata sdemanializzata e facendo parte del patrimonio disponibile del Comune è soggetta alle previsioni civilistiche, unitamente al fabbricato ivi esistente in quanto la natura di “ente urbano” non
è preclusiva all'acquisto a titolo originario.
4.- Nel merito: la domanda proposta da . Parte_1
Tanto accertato in ordine alla natura del bene, alla luce dei principi sopra brevemente richiamati in relazione all'istituto dell'usucapione, la domanda proposta da
è fondata e va accolta . Parte_1
4.1- Preliminarmente si evidenzia che sulla base delle intestazioni catastali, valutate unitamente alla corposa documentazione depositata da parte attrice, è possibile la ricostruzione certa in ordine all'attuale titolarità del bene oggetto di domanda
Orbene, nel caso di specie è emerso, anche dalla documentazione in atti e dalla ricostruzione di cui alla perizia del Geom. , che l'area su cui insiste la Persona_1
porzione di fabbricato, e di cui si domanda, è contraddistinta al Catasto Terreni del
Comune di Monasterace al Foglio 17 Particella 1826 e censita come Ente Urbano e derivava dalla particella 24 ricompresa nella maggior superfice in ordine riportata interamente sulla scheda mod. 99 n. 1119 prima appartenente al Demanio marittimo e successivamente sdemanializzata e trasferita al patrimonio dello stato.
Come anticipato sulla base dei passaggi documentali l'area è bene patrimoniale dell'ente di appartenenza sin dal 1968 , così come il fabbricato per accessione acquisito al patrimonio del pertanto il contraddittorio deve ritenersi integro. Controparte_1
4.2- Sotto il profilo dei requisiti del possesso, deve ritenersi sussistente l'animus possidendi che emerge anche attraverso le diverse pratiche urbanistiche ed amministrative presentate dall'attore presso lo stesso Ente proprietario, che era pertanto a conoscenza del godimento del e nulla ha opposto (pratica DIA prot. n. 210 del Pt_1
12/1/2005 del Comune di Monasterace per importanti opere di ristrutturazione dell'immobile) sono comprovate anche le opere di ristrutturazione e ammodernamento che, a partire dal 1989 si è protratta fino al 2005: in data 10.11.1989 all'allora Sindaco del
8 Comune di Monasterace, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e nel 2004 presentava al medesimo Comune denuncia di Inizio Attività edilizie (prot. 210, 12 Gen. 2005) a cui si accompagnava una relazione tecnica illustrativa di asseverazione sottoscritta dal Geom.
con l'indicazione dettagliata dei numerosi lavori di ristrutturazione da eseguire. CP_2
Ed ancora, con l'Attestazione prot. N. 5089 del 30.06.2023 il Responsabile dell'Area
Tecnica del Monasterace, Arch. ritenuta tra l'altro la propria CP_1 Per_2 competenza, attestava che: “L'immobile di proprietà del comune di Monasterace, identificato in catasto al foglio di mappa n. 17 particella n. 1826 (ex fabbricato rurale), trasferito all'Ente con Decreto del Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio,
Direzione Regionale AL prot. N. 2015/8792 del 10/06/2015, “appartiene al patrimonio disponibile dell'Ente” “.
Così facendo il ha agito pubblicamente e pacificamente uti dominus per Pt_1
oltre un ventennio, come dimostrato anche dalle ricevute di pagamento delle utenze relative all'immobile in oggetto che hanno interessato diverse annualità.
Aggiungasi che la circostanza del possesso svolto in maniera esclusiva dall'attore è stata confermata nel corso dell'attività istruttoria. All'udienza del 17/04/2024 il teste , interrogato su talune delle circostanze indicate nella memoria Testimone_1 ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., rispondeva: “Posso rispondere sui fatti di causa in quanto io conosco l'attore dai primi anni '80 e da allora egli utilizza il fabbricato che riconosco nelle foto che mi vengono esibite. Confermo che l'immobile si trova in Monasterace marina, via Nazionale Jonica SS106, località Ruggiato. L'attore utilizza il fabbricato ogni volta che viene in Italia perché lui abita in Francia. Ma viene spesso, diversi mesi in estate, nel periodo di Natale e di Pasqua. È stato lui a ristrutturare la casa. Penso che i lavori siano stati svolti nel 1989: è stato ristrutturato l'interno, sono stati rifatti gli impianti, i pavimenti, i bagni, sostituiti gli infissi e all'esterno è stata rifinita la casa. È stato rifatto pure il tetto. Io non ricordo che l'immobile sia mai stato utilizzato da altri. In occasione della ristrutturazione, è stata sostituita pure la porta di accesso. Poco dopo è stato anche realizzato un cancello. Le utenze le paga l'attore: tanto so perché mi ha detto in più occasioni che stava andando a pagare le utenze. Non ho mai assistito a contestazioni mosse al possesso dell'attore. Il fabbricato è composto da un piano terra dove c'è la cucina sulla destra (entrando), una stanza e di fronte la scala per il piano
9 superiore dove ci sono una o due stanze da letto ed un bagno, nonché la veranda. Posso dire che ho anche aiutato l'attore ad effettuare i lavori nel 1989. C'era anche Tes_2
che ha partecipato. Posso aggiungere che verso il 2004-2005 sono stati svolti dei
[...] lavori sul tetto e sull'area posta davanti al portone d'ingresso (pavimentazione ed altri lavoretti). Di analogo tenore la deposizione del teste e del teste Tes_2 Tes_3
confermate anche all'udienza dell'11/09/2024, dal Geom. ,
[...] Persona_1
quale tecnico di parte.
Sotto il profilo dell'animus possidendi non risulta fondato quanto affermato da parte convenuta ovvero che “sulla base della domanda di mediazione proposta e della richiesta di acquisto del 06.02.2019 e dalle ricevute di versamento dell'indennizzo per occupazione del bene demaniale, contenute da pag. 13 a pag. 27, incompatibili con
l'elemento soggettivo”. Non risultano in atti i documenti richiamati essendo presente il solo verbale di mediazione, in ogni caso la valutazione complessiva di tutti gli elementi probatori consente di ritenere provata la domanda.
4.3- Risulta altresì soddisfatto anche il requisito relativo all'individuazione del bene oggetto del possesso dell'attore che , come da domanda deve identificarsi nel fabbricato che insiste sul bene in NCT Foglio 17 Particella 1826 posto in fregio alla
Strada Statale 106 Jonica, n. 341 Piano T – 1, individuato catastalmente in Catasto
Fabbricati del Comune di Monasterace Foglio 17 Particella 1913 categoria A/3 Classe 3
Consistenza 7 vani Rendita Euro 289,22 ; superficie: Totale 143 mq Totale escluse aree scoperte: 133 mq Deve ritenersi compresa in domanda la piccola corte di accesso al fabbricato usucapendo , come risulta dalla perizia tecnica di parte allegata dall'attore e non contestata da parte convenuta ai fini della rappresentazione dello stato dei luoghi .
Sicchè dalla valutazione complessiva del materiale probatorio si può affermare che l'attore ha dimostrato di essere stato e di essere pienamente in possesso dell'immobile di cui si tratta, potendo considerarsi in tal caso raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem richiesti dal combinato disposto degli artt.1158,
1163 c.c. (pacificità, pubblicità, durata ultraventennale) con riferimento al cespite indicato nell'atto di citazione.La domanda merita dunque accoglimento.
5.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- accoglie la domanda e dichiara l'intervenuto acquisto per maturata usucapione, con tutti gli effetti di legge, in favore di (cf. Parte_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente al vicolo G. C.F._1
Papaleo n. 11, del fabbricato a due piani fuori terra adibito a casa di civile abitazione con relativa pertinenza situato nel Comune di Monasterace (RC) in fregio Strada Statale 106
Jonica, n. 341 Piano T – 1 – Località Ruggiato, insistente su una porzione della Particella
1826 Foglio 17 censita al Catasto Terreni di proprietà del Comune di Monasterace, individuato catastalmente in Catasto Fabbricati del Comune di Monasterace Foglio 17
Particella 1913 categoria A/3 Classe 3 Consistenza 7 vani Rendita Euro 289,22 ; superficie: Totale 143 m2 con annessa corte di accesso dalla strada statale come rappresentata nella perizia tecnica dii parte attrice ;
- dispone la trascrizione della presente sentenza presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari in favore di e la voltura, Parte_1 presso l'Ute di Reggio AL, dell'immobile in capo allo stesso richiedente
[...]
(cf. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente al vicolo G. Papaleo n. 11
- condanna il alla refusione delle spese e competenze di Controparte_1
giudizio in favore di (cf. ), che si Parte_1 C.F._1
liquidano sulla base del valore della causa determinato ex art. 15 cpc in applicazione del
DM 55/2014 (valori minimi attesa l'assenza di particolari questioni di diritto), come segue:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00; Fase istruttoria, valore minimo: € 903,00; Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00 per un totale di € 3.809,00, oltre € 545,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Locri, così deciso il 26/02/2025.
Il cancelliere
Il Giudice on.
Dott.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri
11
All'udienza del 26 febbraio 2025 davanti al Giudice dott.ssa Giuliana Maria Rosaria
Ranieri viene chiamato il giudizio RG 239/2023 promossa da
(cf. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.03.1958 ed ivi residente al vicolo G. Papaleo n. 11 elettivamente domiciliato in
Monasterace (RC) alla Via Nazionale Jonica, n. 133 presso lo studio dell'Avv. Ilario
Papaleo che anche lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato unitamente all'atto introduttivo ATTORE contro
(c.f.: ), con sede in Monasterace (RC) alla via Controparte_1 P.IVA_1
Nazionale Jonica, in persona del Sindaco suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta delibera della G.C. n. 61 del 28.11.2024 e procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Alessia Alì e Nicola Enzo Crimeni, elettivamente domiciliato in Siderno (RC) al
Corso Garibaldi n. 10 presso lo Studio Legale Crimeni
CONVENUTO
È presente per parte attrice l'Avv. Papaleo il quale dichiara di avere depositato la documentazione richiesta da cui risulta l'esatta identificazione anche catastale del bene oggetto di domanda. Rileva di avere depositato foglio di precisazione delle conclusioni da cui risulta il codice fiscale corretto dell'attore, in quanto quello indicato nell'atto introduttivo è errato. Precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa ed in ultimo al foglio PC e chiede che la causa venga decisa, con vittorie di spese.
Per parte convenuta è presente l'Avv. Crimeni anche per delega il quale si riporta alle difese e conclusioni già rassegnate ed insiste nel relativo accoglimento.
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c. dispone che si proceda alla discussione orale.
Al termine della discussione, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri Il Giudice
Al termine della discussione e della camera di consiglio, alle ore 15,00 pronuncia sentenza nel procedimento RG 239/2023 dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Locri, il Comune di Monasterace per vedersi riconosciuto il diritto di proprietà, acquisito per usucapione ventennale, di una unità immobiliare sita nel territorio del Comune convenuto. In particolare l'attore sosteneva di possedere e godere uti dominus, sin dal 1985, in maniera pubblica, pacifica, continua ininterrotta, indisturbata, come proprietario assoluto ed esclusivo, il fabbricato a due piani fuori con relativa pertinenza situato nel Comune di Monasterace (RC) alla via Nazionale Jonica S.S. 106 –
Località Ruggiato, esistente su una porzione del terreno riportato al Catasto Terreni del predetto Ente al Foglio 17 Particella 1826, fabbricato qualificato come Ente Urbano. In particolare rilevava che il fabbricato aveva una superficie di circa mq 80 al piano terra e di circa mq 50 al piano primo;
era presente un cortiletto di circa mq 25 e un terrazzino di circa mq 30 al piano primo, il tutto per complessivi mq 130 abitativi. L'immobile, destinato a civile abitazione, nel corso degli anni era stato sempre conservato in buono stato mediante continue opere di manutenzione ordinaria e straordinaria: nel corso degli anni l'attore aveva eseguito lavori di restauro del fabbricato, in occasione dei quali sostituiva anche la serratura della porta di accesso. Nel corso degli anni 1989 – 1990 – giusta autorizzazione del 10/11/1989 da parte dello stesso prot. Controparte_1
4467 del 4/11/1989 – effettuava lavori di manutenzione straordinaria quali il rifacimento intonaci interni ed esterni;
sostituzione infissi;
pavimentazione interna;
sostituzione manto di tegole;
impianti idrici ed elettrici. Nell'anno 2005 il effettuava sull'immobile in Pt_1
oggetto ulteriori opere di ristrutturazione edilizia oggetto di regolare autorizzazione amministrativa inoltrando pratica DIA;
provvedeva altresì inoltre al pagamento di tutte le varie utente domestiche (acqua, rifiuti, energia elettrica) . Nessuno ha mai rivendicato alcun diritto sul fabbricato;
nè dai registri immobiliari non risultavano trascritte domande
2 giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento sul medesimo.
L'attore produceva documenti al fine di provare i predetti lavori e le utenze e dava atto di avere esperito il tentativo di mediazione, concluso con esito negativo per mancata adesione del Comune di Monasterace. Proposta l'azione de qua, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare: “…l'intervenuto acquisto per usucapione in capo al signor
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), ai sensi dell'art. 1158 c.c. del fabbricato a due piani fuori terra C.F._2
adibito a casa di civile abitazione con relativa pertinenza situato nel Comune di
Monasterace (RC) alla Via Nazionale Jonica S.S. 106 – Località Ruggiato, esistente su una porzione della Particella 1826 Foglio 17 censita al Catasto Terreni del predetto Ente come Ente Urbano, ma non ancora accatastato al NCEU ed avente una superficie complessiva di mq 130 abitativi per come meglio descritto nella perizia redatta dal Geom.
, per avere l'attore mantenuto il possesso dell'immobile, in modo Persona_1
continuativo, pacifico, pubblico e non interrotto da oltre venti anni;
conseguentemente,
ACCERTATO e DICHIARATO che il signor è proprietario per Parte_1
intervenuta usucapione del suddetto immobile, ORDINARE al Conservatore dei RRII di
Reggio AL (oggi Servizio di Pubblicità Immobiliare) di trascrivere l'emananda sentenza e all'Ute di Reggio AL di volturare l'immobile in capo al richiedente ricorrente esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, in caso di opposizione”.
Si costituiva il impugnando e contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e sostenuto, in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto della domanda spiegata. Sosteneva l'inammissibilità della domanda di usucapione non risultando in alcun modo definita la natura del bene immobile oggetto di causa, poiché la qualità di “ente urbano” era per il Catasto una situazione provvisoria volta all'accertamento della reale consistenza del bene e pertanto inusucapibile. Evidenziava inoltre che dalle risultanze dei Registri Immobiliari, emergeva che il terreno su cui l'attore assumeva insistere il fabbricato era pervenuto al Comune di Monasterace in forza di decreto di trasferimento, dal Demanio dello Stato, del 10.06.2027, in Conservatoria dal 2017, anche per tale ragione non usucapibile. Evidenziava l'infondatezza della domanda nonché
l'assenza dell'animus possidendi; concludeva chiedendo di: “…dichiarare
3 l'inammissibilità della domanda di usucapione proposta da e Parte_1
comunque rigettarla in quanto infondata. Con vittoria di spese e competenze del giudizio e ogni altro diritto fatto salvo”.
Istruita la causa mediante produzione documentale e prove testimoniali e conclusa la fase istruttoria, il Giudice rinviava la causa per la discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 22 gennaio 2025 con termine per il deposito di note conclusionali.
A seguito di cambio dell'istruttore, la causa veniva chiamata innanzi al sottoscritto Giudicante all'udienza suddetta ed il procuratore di parte attrice insisteva nelle richieste di cui agli atti e verbali di causa.
Alla predetta udienza il GU, al termine della camera di consiglio rilevava che “ oggetto di domanda risulta essere un fabbricato , dettagliatamente descritto nella perizia di parte depositata dall'attore che tuttavia risulta come collocato sulla particella in NCT
1826 del foglio 17 , pertanto detto bene non risulta catastalmente identificato, ove la sentenza fosse di accoglimento”. Quindi invitava parte attrice all'attività necessaria al fine di meglio identificare sotto il profilo catastale il bene oggetto di domanda, con rinvio all'udienza del 26.02.2025 per la predetta attività, nonché per i medesimi incombenti di cui all'udienza del 22.1.2025.
Alla odierna udienza del 26.2.2025 le parti hanno discusso , precisato le rispettive conclusioni come sopra richiamate.
In diritto
2.- Principi
In punto di diritto, giova premettere taluni principi. È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire.
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa
4 prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. civile sez. II, 03/11/2021,
n.31238; Cass. civile, sez. II, 30/07/2019, n. 20508).
Con maggiore dettaglio espositivo per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa, tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (Cass. civile sez. II, 29/11/2005, n.25922).
Il possesso quindi, ai fini dell'usucapione, deve essere qualificato, continuato e pacifico, ossia acquistato in modo non violento o clandestino, laddove in tema di usucapione, ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. La clandestinità ricorre, infatti, quando l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato in modo da impedirne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge (Cass. civile, Sez. II, ordinanza n.
2682, 28 gennaio 2022).
L'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158
c.c. richiede il comportamento umano, così qualificato, esercitato per un ventennio (cfr.,
Cass. Civ., sent. 9 agosto 2001, n. 11000), accompagnato altresì dall'animo di tenere la cosa come propria - cd. animus rem sibi habendi- cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
5 Il possesso, quindi, non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si esteriorizzi, cioè non si traduca in una attività materiale, in un rapporto reale dinamico con la cosa stessa, incompatibile con l'altrui diritto – cd. corpus - (cfr., Cass. civ., Sezione II,
30 settembre 2005, n. 19186).
3.-L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'azione. Natura del bene
Tanto brevemente richiamato in linea di principio riguarda il merito del giudizio, occorre tuttavia preliminarmente vagliare le eccezioni sollevate dal Controparte_1
In particolare l'Ente ha sostenuto l'inammissibilità della domanda di usucapione in virtù delle caratteristiche giuridiche dell'immobile. L'eccezione è infondata e va rigettata
L'ente rileva infatti che trattasi di “immobile catastalmente non intestato, di qualità “Ente urbano”, senza indicazione di reddito, e pertanto soggetto a classamento nonché ad identificazione dell'intestatario catastale, solo ricadente in area urbana del Comune di
Monasterace” pertanto non risulterebbe in alcun modo definita la natura del bene immobile oggetto di causa, poiché la qualità di ente urbano è per il Catasto una situazione provvisoria
Deve rilevarsi , come per giurisprudenza pacifica, che le sole risultanzedella visura catastale, anche di mera “non intestazione”, per come sostenuto dalla parte convenuta , non hanno rilevanza probatoria assoluta, ma devono essere suffragati da ulteriori elementi.
Ciò detto in linea generale, è in atti la perizia di parte allegata da parte attrice non contestata dalla parte convenuta dalla quale risulta che il fabbricato oggetto di domanda insiste su una porzione del terreno intestata al Comune di Monasterace e riportata al Catasto Terreni del predetto Ente al Foglio 17 Particella 1826 che deriva dalla particella
24 ricompresa nella maggior superficie risultante da scheda mod. 99 n. 1119 prima appartenente al Demanio Pubblico Dello Stato – Ramo Marina Mercantile e in data
28/06/1968 sdemanializzata.
Da certificazione allegata da parte attrice alle memoria ex art. 183 VI comma n.
2 rilasciata dal Comune di Monasterace risulta altresì che la particella 1826 del foglio
17 del detto Comune fa parte del patrimonio disponibile dell'Ente . da ciò discende che essendo il terreno de quo bene patrimoniale disponibile , esso soggiace alla normativa di cui al codice civile , di talché a prescindere dalla natura
6 dell'immobile che ivi insiste, esso fabbricato per il generale principio dell'accessione , è di proprietà del Comune di Monasterace ed essendo bene disponibile è pertanto usucapibile
(Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 3665/2011 infatti: ”Residuano, infine, i beni patrimoniali disponibili, ai quali non si applicano né il regime dei beni demaniali, né quello dei beni patrimoniali indisponibili, ma quello ordinario del codice civile (art. 828
c.c., comma 1); essi, proprio in quanto beni di diritto privato, sono commerciabili, alienabili, usucapibili e soggetti ad esecuzione forzata. Si tratta, in altre parole, di beni che possono appartenere allo Stato e agli enti pubblici allo stesso modo in cui possono appartenere a soggetti privati, ossia di beni per i quali non ha senso parlare di vincolo di destinazione”. Di conseguenza i beni del patrimonio disponibile, ad es. un appartamento, sono suscettibili di usucapione (Cass., 10 marzo 2006, n. 5158).
Tale profilo consente di superare l'eccezione fondata sul difetto di intestazione e sulla natura del bene oggetto di domanda .
A parte l'attestazione dello stesso Comune nessun dubbio può residuare sulla natura del terreno essendo in atti il Decreto Del Ministero Per La Marina Mercantile –
Ministero Delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 22/08/1968. Tali atti , non contestati da parte convenuta dimostrano:
-la sdemanializzazione del terreno dal pubblico demanio marittimo e trasferita in data
28/06/1968 al Demanio Dello Stato facendola rientrare tra i beni del patrimonio disponibile dello Stato;
- in data 10/06/2015 la particella 24 è stata trasferita ex art. 56 bis D.L. n. 69/2013 al
Comune di Monasterace entrando, quindi, a far parte del patrimonio disponibile dell'Ente convenuto. In data 03/06/2019 la particella n. 24 del foglio 17 è stata soppressa con generazione fra l'altro della particella 1826 del foglio di mappa 17 su cui insiste il fabbricato oggetto di causa.
Con specifico riferimento ai beni immobili facenti parte del demanio marittimo l'art. 35 c. nav. stabilisce , invece, che la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire "per facta concludentia", ma solo per legge o mediante l'adozione, ad opera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell'area ed
7 alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici del mare.
Applicando i predetti principi generali al caso di specie è documentale che la particella censita in NCT al Foglio 17 Particella 1826 oggetto di causa, è stata sdemanializzata e facendo parte del patrimonio disponibile del Comune è soggetta alle previsioni civilistiche, unitamente al fabbricato ivi esistente in quanto la natura di “ente urbano” non
è preclusiva all'acquisto a titolo originario.
4.- Nel merito: la domanda proposta da . Parte_1
Tanto accertato in ordine alla natura del bene, alla luce dei principi sopra brevemente richiamati in relazione all'istituto dell'usucapione, la domanda proposta da
è fondata e va accolta . Parte_1
4.1- Preliminarmente si evidenzia che sulla base delle intestazioni catastali, valutate unitamente alla corposa documentazione depositata da parte attrice, è possibile la ricostruzione certa in ordine all'attuale titolarità del bene oggetto di domanda
Orbene, nel caso di specie è emerso, anche dalla documentazione in atti e dalla ricostruzione di cui alla perizia del Geom. , che l'area su cui insiste la Persona_1
porzione di fabbricato, e di cui si domanda, è contraddistinta al Catasto Terreni del
Comune di Monasterace al Foglio 17 Particella 1826 e censita come Ente Urbano e derivava dalla particella 24 ricompresa nella maggior superfice in ordine riportata interamente sulla scheda mod. 99 n. 1119 prima appartenente al Demanio marittimo e successivamente sdemanializzata e trasferita al patrimonio dello stato.
Come anticipato sulla base dei passaggi documentali l'area è bene patrimoniale dell'ente di appartenenza sin dal 1968 , così come il fabbricato per accessione acquisito al patrimonio del pertanto il contraddittorio deve ritenersi integro. Controparte_1
4.2- Sotto il profilo dei requisiti del possesso, deve ritenersi sussistente l'animus possidendi che emerge anche attraverso le diverse pratiche urbanistiche ed amministrative presentate dall'attore presso lo stesso Ente proprietario, che era pertanto a conoscenza del godimento del e nulla ha opposto (pratica DIA prot. n. 210 del Pt_1
12/1/2005 del Comune di Monasterace per importanti opere di ristrutturazione dell'immobile) sono comprovate anche le opere di ristrutturazione e ammodernamento che, a partire dal 1989 si è protratta fino al 2005: in data 10.11.1989 all'allora Sindaco del
8 Comune di Monasterace, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e nel 2004 presentava al medesimo Comune denuncia di Inizio Attività edilizie (prot. 210, 12 Gen. 2005) a cui si accompagnava una relazione tecnica illustrativa di asseverazione sottoscritta dal Geom.
con l'indicazione dettagliata dei numerosi lavori di ristrutturazione da eseguire. CP_2
Ed ancora, con l'Attestazione prot. N. 5089 del 30.06.2023 il Responsabile dell'Area
Tecnica del Monasterace, Arch. ritenuta tra l'altro la propria CP_1 Per_2 competenza, attestava che: “L'immobile di proprietà del comune di Monasterace, identificato in catasto al foglio di mappa n. 17 particella n. 1826 (ex fabbricato rurale), trasferito all'Ente con Decreto del Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio,
Direzione Regionale AL prot. N. 2015/8792 del 10/06/2015, “appartiene al patrimonio disponibile dell'Ente” “.
Così facendo il ha agito pubblicamente e pacificamente uti dominus per Pt_1
oltre un ventennio, come dimostrato anche dalle ricevute di pagamento delle utenze relative all'immobile in oggetto che hanno interessato diverse annualità.
Aggiungasi che la circostanza del possesso svolto in maniera esclusiva dall'attore è stata confermata nel corso dell'attività istruttoria. All'udienza del 17/04/2024 il teste , interrogato su talune delle circostanze indicate nella memoria Testimone_1 ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., rispondeva: “Posso rispondere sui fatti di causa in quanto io conosco l'attore dai primi anni '80 e da allora egli utilizza il fabbricato che riconosco nelle foto che mi vengono esibite. Confermo che l'immobile si trova in Monasterace marina, via Nazionale Jonica SS106, località Ruggiato. L'attore utilizza il fabbricato ogni volta che viene in Italia perché lui abita in Francia. Ma viene spesso, diversi mesi in estate, nel periodo di Natale e di Pasqua. È stato lui a ristrutturare la casa. Penso che i lavori siano stati svolti nel 1989: è stato ristrutturato l'interno, sono stati rifatti gli impianti, i pavimenti, i bagni, sostituiti gli infissi e all'esterno è stata rifinita la casa. È stato rifatto pure il tetto. Io non ricordo che l'immobile sia mai stato utilizzato da altri. In occasione della ristrutturazione, è stata sostituita pure la porta di accesso. Poco dopo è stato anche realizzato un cancello. Le utenze le paga l'attore: tanto so perché mi ha detto in più occasioni che stava andando a pagare le utenze. Non ho mai assistito a contestazioni mosse al possesso dell'attore. Il fabbricato è composto da un piano terra dove c'è la cucina sulla destra (entrando), una stanza e di fronte la scala per il piano
9 superiore dove ci sono una o due stanze da letto ed un bagno, nonché la veranda. Posso dire che ho anche aiutato l'attore ad effettuare i lavori nel 1989. C'era anche Tes_2
che ha partecipato. Posso aggiungere che verso il 2004-2005 sono stati svolti dei
[...] lavori sul tetto e sull'area posta davanti al portone d'ingresso (pavimentazione ed altri lavoretti). Di analogo tenore la deposizione del teste e del teste Tes_2 Tes_3
confermate anche all'udienza dell'11/09/2024, dal Geom. ,
[...] Persona_1
quale tecnico di parte.
Sotto il profilo dell'animus possidendi non risulta fondato quanto affermato da parte convenuta ovvero che “sulla base della domanda di mediazione proposta e della richiesta di acquisto del 06.02.2019 e dalle ricevute di versamento dell'indennizzo per occupazione del bene demaniale, contenute da pag. 13 a pag. 27, incompatibili con
l'elemento soggettivo”. Non risultano in atti i documenti richiamati essendo presente il solo verbale di mediazione, in ogni caso la valutazione complessiva di tutti gli elementi probatori consente di ritenere provata la domanda.
4.3- Risulta altresì soddisfatto anche il requisito relativo all'individuazione del bene oggetto del possesso dell'attore che , come da domanda deve identificarsi nel fabbricato che insiste sul bene in NCT Foglio 17 Particella 1826 posto in fregio alla
Strada Statale 106 Jonica, n. 341 Piano T – 1, individuato catastalmente in Catasto
Fabbricati del Comune di Monasterace Foglio 17 Particella 1913 categoria A/3 Classe 3
Consistenza 7 vani Rendita Euro 289,22 ; superficie: Totale 143 mq Totale escluse aree scoperte: 133 mq Deve ritenersi compresa in domanda la piccola corte di accesso al fabbricato usucapendo , come risulta dalla perizia tecnica di parte allegata dall'attore e non contestata da parte convenuta ai fini della rappresentazione dello stato dei luoghi .
Sicchè dalla valutazione complessiva del materiale probatorio si può affermare che l'attore ha dimostrato di essere stato e di essere pienamente in possesso dell'immobile di cui si tratta, potendo considerarsi in tal caso raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem richiesti dal combinato disposto degli artt.1158,
1163 c.c. (pacificità, pubblicità, durata ultraventennale) con riferimento al cespite indicato nell'atto di citazione.La domanda merita dunque accoglimento.
5.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- accoglie la domanda e dichiara l'intervenuto acquisto per maturata usucapione, con tutti gli effetti di legge, in favore di (cf. Parte_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente al vicolo G. C.F._1
Papaleo n. 11, del fabbricato a due piani fuori terra adibito a casa di civile abitazione con relativa pertinenza situato nel Comune di Monasterace (RC) in fregio Strada Statale 106
Jonica, n. 341 Piano T – 1 – Località Ruggiato, insistente su una porzione della Particella
1826 Foglio 17 censita al Catasto Terreni di proprietà del Comune di Monasterace, individuato catastalmente in Catasto Fabbricati del Comune di Monasterace Foglio 17
Particella 1913 categoria A/3 Classe 3 Consistenza 7 vani Rendita Euro 289,22 ; superficie: Totale 143 m2 con annessa corte di accesso dalla strada statale come rappresentata nella perizia tecnica dii parte attrice ;
- dispone la trascrizione della presente sentenza presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari in favore di e la voltura, Parte_1 presso l'Ute di Reggio AL, dell'immobile in capo allo stesso richiedente
[...]
(cf. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente al vicolo G. Papaleo n. 11
- condanna il alla refusione delle spese e competenze di Controparte_1
giudizio in favore di (cf. ), che si Parte_1 C.F._1
liquidano sulla base del valore della causa determinato ex art. 15 cpc in applicazione del
DM 55/2014 (valori minimi attesa l'assenza di particolari questioni di diritto), come segue:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00; Fase istruttoria, valore minimo: € 903,00; Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00 per un totale di € 3.809,00, oltre € 545,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Locri, così deciso il 26/02/2025.
Il cancelliere
Il Giudice on.
Dott.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri
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