Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 19/06/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Lavoro - ( Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA
- Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO
- Consigliere
- Consigliere Ausiliario Rel. 3) Dott. Antonella GIALDINO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.421 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione dell'11.06.2025
TRA
Codice Fiscale_1 ) elettivamente domiciliato in Taranto alla via Parte_1
Polibio n. 75 presso lo studio dall' Avv. Fabrizio Del Vecchio che lo rappresenta e difende in forza del mandato posto in calce all'atto di appello;
- APPELLANTE -
E
(C.F. P.IVA 1 ) in Controparte_1
persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Andriull e Mariateresa
Nasso, giusta procura generale alle liti con atto del 23/01/2023 a rogito del Notaio Persona_1 di
Fiumicino, con domicilio eletto in Taranto alla Via del Golfo 7/d presso l'ufficio legale della sede CP_1
di Taranto;
-APPELLATO-
All'udienza dell' 11.06.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CP volta ad ottenere la condanna dell' quale gestore del "Fondo didomanda proposta da Parte_1
Garanzia per il trattamento di fine rapporto e dei crediti di Lavoro” al pagamento della somma di
€ 9.599,88 a titolo di TFR maturato alle dipendenze della società "Mediasoft S.R.L.", dal 18/6/2008 al 2/8/2014,
con mansioni di operaio adibito presso il Centro Commerciale Auchan di Taranto.
Nulla per le spese processuali ex art.152 disp.att.c.p.c.
Avverso tale decisione proponeva appello Parte_1 ,lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.
CP Si costituiva l' in persona del legale rappresentante, concludendo per il rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, l'appellante si duole della erroneità della decisione impugnata insistendo per la riforma integrale della stessa.
L'appello è infondato.
Ebbene, il ricorrente deduceva di essere stato dipendente della società Mediasoft S.R.L., dal 18/6/2008 al
2/8/2014 con mansioni di operaio adibito presso il Centro Commerciale Auchan di Taranto, pertanto chiedeva la
CP
-condanna dell' al pagamento della somma dovuta a titolo di TFR, omesso oltre accessori di legge.
Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo difettasse un valido titolo esecutivo che conferisse "certezza dell'esistenza e della consistenza dell'obbligo a carico del CP_2 .
Invero, la Corte condivide le argomentazioni svolte dal primo Giudice a sostegno della decisione adottata.
In merito alla natura del credito vantato dal lavoraore, è pacifico che si verta in materia di TFR e che l'art 2 della
Legge 297/82 e del Decreto Legislativo 27/1/1992 n. 80, di attuazione della Direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, prevede che il suddetto pagamento venga posto a carico del fondo di garanzia dell' CP_1.
E' noto,dunque, che l'intervento del Fondo di garanzia, è subordinato al previo assoggettamento del datore di lavoro ad una procedura concorsuale ed, ove non sia soggetto alle disposizioni del r.d. 16.3.1942 n. 267,
all'infruttuoso esito della esecuzione forzata individuale.
Posto che, la verifica dei crediti compiuta dal curatore in sede di accertamento del passivo e l'imputazione degli stessi crediti sono vincolanti per il giudice, nella fattispecie, manca in primis la rituale ammissione al passivo del fallimento, che interessava il datore di lavoro insolvente, del credito relativo al TFR devoluto al Fondo per il quale agiva,stante la chiusura anticipata del fallimento per insufficienza di attivo.
Manca, anche, la prova della rituale notifica del decreto ingiuntivo n.883\2018 dell'01.08.2018, poiché emesso dopo la dichiarazione di fallimento della società debitrice ed in ogni caso difetta della prova della sua rituale notifica.
CP In conclusione, l'orientamento della Cassazione è nel senso prospettato dall'
Infatti la Suprema Corte (Cass.sez. Lav.n.1886 del 28.01.20209)sostiene sul punto che per poter adire il fondo di garanzia, il creditore deve munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro, o prima che questi fallisca o si estingua, o dopo la chiusura del fallimento o il rigetto dell'istanza, ove il datore non sia soggetto a fallimento.
Essa ha spiegato, con motivazione pienamente condivisibile, che il tentativo di recupero nei confronti del datore di lavoro (munendosi di un titolo valido e azionandolo in via esecutiva) non è inutile, sebbene già si supponga che risulterà infruttuosa, perché serve a costituire un titolo giudiziale del credito che poi si domanderà al fondo di garanzia e a provare l'insolvenza del datore di lavoro.
Il fondo di garanzia, infatti, è terzo rispetto al rapporto di lavoro e nessun accertamento in ordine alla spettanza e
CP CP alla consistenza del credito può svolgersi innanzi all' Insomma davanti all' il lavoratore deve produrre una prova giudiziale del credito, o attraverso il verbale di insinuazione al passivo redatto dall'organo giudiziale del fallimento o un altro valido titolo esecutivo, che faccia piena prova del credito sotteso. Questa è la ratio del pretendere un'azione esecutiva nei confronti del debitore, anche quando è scontato che non si realizzerà alcunché,
CP ossia non far gravare sull' un accertamento del credito che non gli spetta e non può eseguire.
È molto chiara la Cassazione nella sentenza n. 1886/2020 laddove spiega che “è sufficiente al riguardo rilevare che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben poteva l'odierno ricorrente procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del 2013).
Si deve piuttosto aggiungere che, in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario,
giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato (Cass. Sez. L - Sentenza n. 1886 del 28/01/2020) passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro, rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR
maturato in costanza di rapporto di lavoro.( Cass. nn. 8529 del 2012, 11379 del 2008, 9108 del 2007 e 14447 del
2004)
Segue da quanto sopra che, nessun dubbio di legittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 5° può
sorgere rispetto a quella di cui al comma 2° dell'art. 2, I. n. 297/1982, giacché entrambi i casi postulano che il diritto al TFR sia stato positivamente accertato nei confronti del suo legittimo debitore, vale a dire il datore di lavoro: e ciò o mediante la verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso”.
CP Né può argomentarsi che il credito deve intendersi provato perché l' non ha mosso contestazioni in ordine alla
CP sua quantificazione, perchè essendo l' terzo rispetto al rapporto di lavoro, non era in grado di argomentare in ordine alla sua quantificazione, dovendo l'accertamento svolgersi unicamente nei confronti del datore di lavoro.
L'appello deve essere rigettato.
La natura della causa ed il contrasto giurisprudenziale su questioni dirimenti della causa, giustificano la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
-1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
-2) Compensa le spese di giudizio del presente grado.
Taranto 11.06.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA