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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/06/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile/Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza del 25 giugno 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2760/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1
Taccone, con cui elettivamente domicilia in Taurianova (RC), alla Piazza Libertà, n. 16, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
A. Manuela Nucera, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al Corso Garibaldi, n.635, giusta procura in atti;
e
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Zaccaria, con cui elettivamente domicilia in Amantea (CS), alla via Della Libertà, n. 63, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.05.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n° 09420249002956988000 notificatagli da in Controparte_3 data 25.03.2024, con riferimento alla cartella di pagamento n. 09420020002802641000, afferente all'omesso versamento di premi anni CP_1
2000 e 2001, recante un ammontare pari ad €.11.222,42. Nello specifico, deduceva l'intervenuto annullamento per prescrizione del credito di cui alla suddetta cartella di pagamento con sentenza n. 1945/2023, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, sez. Lav. e Prev., in data 23.11.2023, ormai passata in giudicato. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' e l CP_1 Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Nel merito accogliere il presente ricorso, e per l'effetto dichiarare illegittima e nulla la intimazione di pagamento N. 094 2024 90029569 88/000 per la parte sottesa alla cartella di pagamento N. 094 2002 0002802641 000 poiché già dichiarate prescritte le somme da essa portata ed annullata la correlata iscrizione a ruolo giusta Sentenza n. 1945/2023 resa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Lavoro in data 23.11.2023 in epoca antecedente rispetto alla formazione e notificazione della comunicazione esattoriale;
”, vinte le distraende spese di lite. Costituitosi in giudizio l' eccepiva, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante la presenza di un giudicato nonché il proprio difetto di legittimazione passiva nel giudizio stante l'avvenuta comunicazione all'ente riscossore della non debenza delle somme in questione. Parimenti costituitasi la resistente Controparte_4 deduceva l'avvenuta sospensione del ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 09420020002802641000, rilevando che lo sgravio del sotteso credito potesse essere disposto solo dall'ente impositore. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
*******
1. In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalle parti resistenti. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del Controparte_2 credito, sia gli enti impositori che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
2. Tanto premesso, va esaminata la tempestività dell'odierna opposizione. Osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione risulta tempestiva allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (nel caso di specie, estinzione della pretesa creditoria per intervenuto giudicato). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
3. Nel merito, in via assorbente, va evidenziato come -dall'esame degli atti del giudizio- emerga che il credito riportato nella cartella di pagamento n. 09420020002802641000 è stato oggetto di accertamento giudiziale e conseguente annullamento con sentenza n. 1945/2023 resa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Lavoro in data 23.11.2023, oramai passata in giudicato (cfr. prod.ne parte ricorrente). Nello specifico, nel dispositivo della sentenza n. 1945/2023 si legge:
“Accoglie la domanda e dichiara prescritta la contribuzione di cui alla cartella contestata.”. Orbene la presenza di un giudicato, dichiarativo dell'estinzione per prescrizione dei crediti indicati nell'atto opposto, risulta pacifica sicché la pretesa creditoria riportata nell'intimazione di pagamento n. 09420249002956988000, esclusivamente in relazione alla cartella di pagamento menzionata in ricorso e oggetto di giudicato, non può considerarsi sussistente. Si ravvisa, nel caso di specie, la responsabilità solidale delle parti resistenti atteso che l' avrebbe dovuto sgravare il ruolo epurandolo dai crediti CP_1 dichiarati prescritti dal Tribunale di Reggio Calabria e l'Agente della riscossione non avrebbe dovuto intraprendere alcuna azione finalizzata alla riscossione dei crediti portati nei titoli già annullati giudizialmente. A tal uopo, non rileva l'avvenuta comunicazione di non debenza delle somme inoltrata dall' in data 18.04.2024, poiché successiva alla notifica CP_1 dell'intimazione opposta (25.03.2024). Alla luce delle esposte argomentazioni, la domanda merita accoglimento.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 seguono la soccombenza e vanno poste, in solido, a carico delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-in accoglimento del ricorso dichiara non dovuto -in quanto già annullato con sentenza passata in giudicato- il credito di cui alla cartella di pagamento n. 09420020002802641000, confluito nell'intimazione di pagamento n. 09420249002956988000;
- condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1865,00 per compensi, rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 25.06.2025
Il G.O.P
dr.ssa Paola Gargano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza del 25 giugno 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2760/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1
Taccone, con cui elettivamente domicilia in Taurianova (RC), alla Piazza Libertà, n. 16, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
A. Manuela Nucera, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al Corso Garibaldi, n.635, giusta procura in atti;
e
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Zaccaria, con cui elettivamente domicilia in Amantea (CS), alla via Della Libertà, n. 63, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.05.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n° 09420249002956988000 notificatagli da in Controparte_3 data 25.03.2024, con riferimento alla cartella di pagamento n. 09420020002802641000, afferente all'omesso versamento di premi anni CP_1
2000 e 2001, recante un ammontare pari ad €.11.222,42. Nello specifico, deduceva l'intervenuto annullamento per prescrizione del credito di cui alla suddetta cartella di pagamento con sentenza n. 1945/2023, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, sez. Lav. e Prev., in data 23.11.2023, ormai passata in giudicato. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' e l CP_1 Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Nel merito accogliere il presente ricorso, e per l'effetto dichiarare illegittima e nulla la intimazione di pagamento N. 094 2024 90029569 88/000 per la parte sottesa alla cartella di pagamento N. 094 2002 0002802641 000 poiché già dichiarate prescritte le somme da essa portata ed annullata la correlata iscrizione a ruolo giusta Sentenza n. 1945/2023 resa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Lavoro in data 23.11.2023 in epoca antecedente rispetto alla formazione e notificazione della comunicazione esattoriale;
”, vinte le distraende spese di lite. Costituitosi in giudizio l' eccepiva, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante la presenza di un giudicato nonché il proprio difetto di legittimazione passiva nel giudizio stante l'avvenuta comunicazione all'ente riscossore della non debenza delle somme in questione. Parimenti costituitasi la resistente Controparte_4 deduceva l'avvenuta sospensione del ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 09420020002802641000, rilevando che lo sgravio del sotteso credito potesse essere disposto solo dall'ente impositore. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
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1. In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalle parti resistenti. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del Controparte_2 credito, sia gli enti impositori che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
2. Tanto premesso, va esaminata la tempestività dell'odierna opposizione. Osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione risulta tempestiva allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (nel caso di specie, estinzione della pretesa creditoria per intervenuto giudicato). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
3. Nel merito, in via assorbente, va evidenziato come -dall'esame degli atti del giudizio- emerga che il credito riportato nella cartella di pagamento n. 09420020002802641000 è stato oggetto di accertamento giudiziale e conseguente annullamento con sentenza n. 1945/2023 resa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Lavoro in data 23.11.2023, oramai passata in giudicato (cfr. prod.ne parte ricorrente). Nello specifico, nel dispositivo della sentenza n. 1945/2023 si legge:
“Accoglie la domanda e dichiara prescritta la contribuzione di cui alla cartella contestata.”. Orbene la presenza di un giudicato, dichiarativo dell'estinzione per prescrizione dei crediti indicati nell'atto opposto, risulta pacifica sicché la pretesa creditoria riportata nell'intimazione di pagamento n. 09420249002956988000, esclusivamente in relazione alla cartella di pagamento menzionata in ricorso e oggetto di giudicato, non può considerarsi sussistente. Si ravvisa, nel caso di specie, la responsabilità solidale delle parti resistenti atteso che l' avrebbe dovuto sgravare il ruolo epurandolo dai crediti CP_1 dichiarati prescritti dal Tribunale di Reggio Calabria e l'Agente della riscossione non avrebbe dovuto intraprendere alcuna azione finalizzata alla riscossione dei crediti portati nei titoli già annullati giudizialmente. A tal uopo, non rileva l'avvenuta comunicazione di non debenza delle somme inoltrata dall' in data 18.04.2024, poiché successiva alla notifica CP_1 dell'intimazione opposta (25.03.2024). Alla luce delle esposte argomentazioni, la domanda merita accoglimento.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 seguono la soccombenza e vanno poste, in solido, a carico delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-in accoglimento del ricorso dichiara non dovuto -in quanto già annullato con sentenza passata in giudicato- il credito di cui alla cartella di pagamento n. 09420020002802641000, confluito nell'intimazione di pagamento n. 09420249002956988000;
- condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1865,00 per compensi, rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 25.06.2025
Il G.O.P
dr.ssa Paola Gargano