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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 10/12/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paola Rava Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 4264/2025 promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Mosca,
parte attrice
nei confronti di
, c.f. con il patrocinio dell'avv. Riccardo Ventura, CP_1 C.F._2
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni:
per le parti: come da ricorso congiunto
Dichiarare la cessazione degli effetti civili di matrimonio contratto in Cossato il 17.06.2006 trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune, al numero 8, parte II Serie A del Registro degli
Atti di Matrimonio dell'anno 2006 in regime di separazione dei beni (Cfr. doc 1);
Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli studenti non economicamente indipendenti e conviventi con la madre la somma di Euro 150,00 ciascuno entro il giorno 10 di ogni mese sino a dicembre 2025 e rivalutabile secondo gli indici Istat;
i coniugi convengono che l'assegno di mantenimento ivi indicato verrà corrisposto nella misura di Euro 200,00 per ciascun IG con decorrenza gennaio 2026;
l'assegno unico spetterà interamente alla madre;
le spese straordinarie saranno dimidiate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Biella;
ER
disporre che il padre potrà vedere il IG quando lo vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore;
disporre che il padre potrà trascorrere con il IG quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
disporre che i genitori potranno trascorrere in via alternata con il IG le festività natalizie e pasquali;
ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza per le annotazioni di legge
i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e concordano di rinunciare reciprocamente al mantenimento;
le spese legali vengono compensate tra le parti;
i coniugi manifestano lo scambio del reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio dei relativi documenti per sé e per il IG minore.
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Cossato il 17 giugno 2006, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
Civile del Comune di Cossato, anno 2006, parte II, serie A, numero 8.
Dall'unione sono nati a Biella, in data 24 aprile 2007, la figlia e in data 11 ottobre 2011, il ER2 ER IG .
Fra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza pronunciata dal Tribunale di Biella il
29 novembre 2023 e passata in giudicato il 3 giugno 2024.
Con ricorso congiunto depositato il 28/10/2025 le parti hanno chiesto una pronuncia di divorzio alle condizioni da queste stabilite. Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta del 25 novembre 2025 le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1970 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta il 29 novembre 2023, e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 4264/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Cossato il 17 giugno 2006, atto trascritto nei Registri
[...] CP_1 degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato, anno 2006, parte II, serie A, numero 8.
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cossato, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 27/11/2025
Giudice rel. Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Paola Rava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paola Rava Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 4264/2025 promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Mosca,
parte attrice
nei confronti di
, c.f. con il patrocinio dell'avv. Riccardo Ventura, CP_1 C.F._2
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni:
per le parti: come da ricorso congiunto
Dichiarare la cessazione degli effetti civili di matrimonio contratto in Cossato il 17.06.2006 trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune, al numero 8, parte II Serie A del Registro degli
Atti di Matrimonio dell'anno 2006 in regime di separazione dei beni (Cfr. doc 1);
Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli studenti non economicamente indipendenti e conviventi con la madre la somma di Euro 150,00 ciascuno entro il giorno 10 di ogni mese sino a dicembre 2025 e rivalutabile secondo gli indici Istat;
i coniugi convengono che l'assegno di mantenimento ivi indicato verrà corrisposto nella misura di Euro 200,00 per ciascun IG con decorrenza gennaio 2026;
l'assegno unico spetterà interamente alla madre;
le spese straordinarie saranno dimidiate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Biella;
ER
disporre che il padre potrà vedere il IG quando lo vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore;
disporre che il padre potrà trascorrere con il IG quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
disporre che i genitori potranno trascorrere in via alternata con il IG le festività natalizie e pasquali;
ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza per le annotazioni di legge
i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e concordano di rinunciare reciprocamente al mantenimento;
le spese legali vengono compensate tra le parti;
i coniugi manifestano lo scambio del reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio dei relativi documenti per sé e per il IG minore.
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Cossato il 17 giugno 2006, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
Civile del Comune di Cossato, anno 2006, parte II, serie A, numero 8.
Dall'unione sono nati a Biella, in data 24 aprile 2007, la figlia e in data 11 ottobre 2011, il ER2 ER IG .
Fra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza pronunciata dal Tribunale di Biella il
29 novembre 2023 e passata in giudicato il 3 giugno 2024.
Con ricorso congiunto depositato il 28/10/2025 le parti hanno chiesto una pronuncia di divorzio alle condizioni da queste stabilite. Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta del 25 novembre 2025 le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1970 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta il 29 novembre 2023, e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 4264/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Cossato il 17 giugno 2006, atto trascritto nei Registri
[...] CP_1 degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato, anno 2006, parte II, serie A, numero 8.
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cossato, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 27/11/2025
Giudice rel. Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Paola Rava