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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/09/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice , esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2264/2020 promossa da:
, C.F.: , rappresentato e difeso, dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Giulio Mastrobattista, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi, Piazza Giuseppe De
Santis n. 6, per procura in calce all'atto introduttivo
-PARTE OPPONENTE
CONTRO
:
(P. Iva ), e per essa, quale procuratore, (P. Iva Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati con studio in La
Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP).
- PARTE OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 11 settembre 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 19 maggio 2020, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1304/2019 RG 2323/2019 emesso dal Tribunale di
Latina in data 17 luglio 2019 su ricorso di e per essa, quale procuratore, Controparte_1 [...] quale cessionaria del credito per il pagamento dell'importo complessivo di € 5.607,17 CP_2
oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura monitoria a titolo di insoluto su contratto di finanziamento.
A sostegno dell'opposizione si deduceva l'inefficacia ex art. 644 cpc del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato in data 10 febbraio 2020 oltre il termine di 60 giorni dalla emissione del 17 luglio 2019.
Nel merito veniva negata la sussistenza di valida prova scritta del credito per la somma azionata monitoriamente, la nullità del contratto ex art. 117 TUB prodotto in copia sottoscritta solo dal cliente, la genericità della richiesta monitoria in relazione alle rate asseritamente non corrisposte.
Parte opponente chiedeva nelle conclusioni:
“In via preliminare: - dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per essere stato notificato oltre il termine di giorni 60 e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per grave difetto di forma ai sensi dell'art. 117 TUB e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito: -accogliere l'opposizione e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e/o dichiarare improponibile la domanda monitoria dell'opposta e, per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto;
- accertare l'inesistenza del debito del signor nei confronti dell'opposta nella Parte_1
misura indicata nella domanda monitoria;
- in via subordinata, dichiarare illegittima la pretesa azionata con il provvedimento monitorio opposto;
- condannare altresì l'opposta al risarcimento del danno per la lite temeraria intrapresa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che sarà accertata e determinata in corso di causa ovvero ritenuta equa e/o di giustizia”.
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo che la (eventuale) tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 C.p.c., comportava l'inefficacia del provvedimento senza, tuttavia, escludere la qualificabilitá del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale sulla quale comunque si costituiva il rapporto processuale. Veniva comunque dedotta la carenza di legittimazione passiva della cessionaria del credito rispetto a domande fondate su asserite patologie del rapporto contrattuale. Si assumeva in ogni caso la sussistenza di valida prova del titolo contrattuale con riferimento alle operazioni risultanti dall'estratto conto prodotto a corredo del monitorio.
Parte opposta così concludeva:
“In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1304/2020, R.G. n. 2363/2019, del 17/07/2019 emesso dal Tribunale di Latina. In via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
5.607,17 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale. In via ulteriormente subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 CP_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività
[...]
istruttoria”.
Espletata una istruttoria meramente documentale, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del
11 settembre 2025.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e risulta meritevole di accoglimento.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).
In primo luogo deve essere accolto il motivo di opposizione relativo alla inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato oltre il termine di cui all'art. 644 cpc senza che la parte ricorrente in via monitoria abbia richiesto la rimessione in termini.
Senza dubbio la notifica del decreto ingiuntivo in oggetto risulta avvenuta oltre il termine perentorio fissato dall'art. 644 c.p.c.
Tuttavia, per consolidato orientamento della giurisprudenza (Cass.sent.n. 3908/2016; Cass.sent.n.
951/2013), la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo tardivamente notificato investe il provvedimento con cui si ingiunge il pagamento ma non esclude la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Ove si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca l'inefficacia del decreto, il
Giudice adito ha il potere-dovere di statuire oltre che sull'eccezione, anche sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente, secondo le comuni regole del processo di cognizione.
Applicando il richiamato principio nell'ambito della presente fattispecie, la notifica tardiva del titolo comporta l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ma non pregiudica l'accertamento da parte di questo Giudice circa l'esistenza del credito vantato dall'opposta e la fondatezza delle difese fatte valere in giudizio dall'opponente.
Venendo al merito della pretesa creditoria, ha agito monitoriamente in quanto Controparte_1
cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli Artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'Art. 58 del T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità di Compass Banca S.p.a. che rispondano ai criteri di cui all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 70 del 19/06/2018 .
Si assume nel ricorso che intratteneva con Compass Banca S.p.A., già Parte_1
Compass S.p.A. il contratto di finanziamento n. 85111857919 e che alla data della cessione in premessa, il credito vantato nei confronti di parte debitrice ammontava ad € 5.607,17, come risultante da estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (cfr. doc. all. n.6).
Il contratto in questione attiene al rilascio di carta di credito stipulato in data 2 marzo 2012 con linea di credito pari ad € 5.000,00.
Il motivo di opposizione legato al mancato deposito del contratto sottoscritto dalla finanziaria risulta infondato.
Per quanto concerne la questione della mancata produzione dell'originale del contratto bancario, risulta ormai pacifico infatti, sulla scorta di pronunciato delle SS.UU. che “ il requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile solo dal cliente) dal D.lgs. n. 58 del
1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente;
ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo e non anche quella dell'intermediario” (Cass. SS.UU., 6 gennaio 2018,
n. 898). Tale principio, è stato ritenuto applicabile anche alla materia dei contratti bancari, che qui direttamente interessa (cfr., tra le altre, Cass., 18 giugno 2018, n. 16070.)
Tuttavia, in relazione alle condizioni della obbligazione contrattuale del soggetto finanziato, nel prospetto delle condizioni finanziarie del contratto risulta la seguente nota: “ Il costo totale del credito, l'importo della rata, il numero delle rate e l'importo totale dovuto dal consumatore non sono determinabili in anticipo in quanto in funzione dell'importo, dei tempi e delle tipologie degli utilizzi effettuati con la carta nonché delle modalità di rimborso”.
Ne deriva la fondatezza del motivo di opposizione fondato sulla insussistenza di valida prova documentale nella misura azionata monitoriamente per violazione dell'art. 117 TUB attesa la mancata forma scritta delle condizioni economiche contrattuali.
In conseguenza l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato ed altresì respinta la pretesa creditoria nei confronti di . Parte_1
Deve essere respinta la richiesta di condanna della parte opposta per lite temeraria ex art. 96 cpc;
tale disposizione è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Si configura, quindi, come una fattispecie riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc, di cui l'art.96 cpc, 1 comma, costituirebbe una species. Presupposti imprescindibili ai fini di una condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo sono la soccombenza dell'avversario, la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio e la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso ed ulteriore rispetto alla necessità di aver dovuto agire in giudizio di opposizione. Nel caso di specie una determinazione equitativa della condanna della parte opposta presuppone in ogni caso l'assolvimento dell'onere della prova concernente l'an del pregiudizio non allegato oltre che non provato.
Inoltre, se è vero, come da ultimo ritenuto ( Cass. SS.UU. n. 22405/2018), che la condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché gli interessi della parte vittoriosa, ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., che si realizza attraverso un abuso della potestas agendi, con una utilizzazione del potere di promuovere le liti (di per sé legittimo), per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte e dunque la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata non richiede la prova del danno, essendo sufficiente soltanto l'accertamento in capo alla parte soccombente della mala fede, vale a dire della consapevolezza dell'infondatezza della domanda (o della colpa grave) , tuttavia nel caso di specie, non può ritenersi acquisita la prova della malafede o colpa grave della parte opposta nell'azionare la pretesa creditoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Rigetta la pretesa creditoria nei confronti di;
Parte_1
c) Condanna e per essa, quale procuratore, a rimborsare Controparte_1 Controparte_2
le spese del presente giudizio, liquidate, in favore del''opponente nella Parte_1
somma di € 145,50 per spese ed € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA .
Sentenza resa in esito a discussione orale alla udienza del 11 settembre 2025.
Così deciso in Latina, in data 11 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice , esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2264/2020 promossa da:
, C.F.: , rappresentato e difeso, dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Giulio Mastrobattista, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi, Piazza Giuseppe De
Santis n. 6, per procura in calce all'atto introduttivo
-PARTE OPPONENTE
CONTRO
:
(P. Iva ), e per essa, quale procuratore, (P. Iva Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati con studio in La
Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP).
- PARTE OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 11 settembre 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 19 maggio 2020, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1304/2019 RG 2323/2019 emesso dal Tribunale di
Latina in data 17 luglio 2019 su ricorso di e per essa, quale procuratore, Controparte_1 [...] quale cessionaria del credito per il pagamento dell'importo complessivo di € 5.607,17 CP_2
oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura monitoria a titolo di insoluto su contratto di finanziamento.
A sostegno dell'opposizione si deduceva l'inefficacia ex art. 644 cpc del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato in data 10 febbraio 2020 oltre il termine di 60 giorni dalla emissione del 17 luglio 2019.
Nel merito veniva negata la sussistenza di valida prova scritta del credito per la somma azionata monitoriamente, la nullità del contratto ex art. 117 TUB prodotto in copia sottoscritta solo dal cliente, la genericità della richiesta monitoria in relazione alle rate asseritamente non corrisposte.
Parte opponente chiedeva nelle conclusioni:
“In via preliminare: - dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per essere stato notificato oltre il termine di giorni 60 e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per grave difetto di forma ai sensi dell'art. 117 TUB e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito: -accogliere l'opposizione e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e/o dichiarare improponibile la domanda monitoria dell'opposta e, per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto;
- accertare l'inesistenza del debito del signor nei confronti dell'opposta nella Parte_1
misura indicata nella domanda monitoria;
- in via subordinata, dichiarare illegittima la pretesa azionata con il provvedimento monitorio opposto;
- condannare altresì l'opposta al risarcimento del danno per la lite temeraria intrapresa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che sarà accertata e determinata in corso di causa ovvero ritenuta equa e/o di giustizia”.
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo che la (eventuale) tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 C.p.c., comportava l'inefficacia del provvedimento senza, tuttavia, escludere la qualificabilitá del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale sulla quale comunque si costituiva il rapporto processuale. Veniva comunque dedotta la carenza di legittimazione passiva della cessionaria del credito rispetto a domande fondate su asserite patologie del rapporto contrattuale. Si assumeva in ogni caso la sussistenza di valida prova del titolo contrattuale con riferimento alle operazioni risultanti dall'estratto conto prodotto a corredo del monitorio.
Parte opposta così concludeva:
“In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1304/2020, R.G. n. 2363/2019, del 17/07/2019 emesso dal Tribunale di Latina. In via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
5.607,17 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale. In via ulteriormente subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 CP_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività
[...]
istruttoria”.
Espletata una istruttoria meramente documentale, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del
11 settembre 2025.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e risulta meritevole di accoglimento.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).
In primo luogo deve essere accolto il motivo di opposizione relativo alla inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato oltre il termine di cui all'art. 644 cpc senza che la parte ricorrente in via monitoria abbia richiesto la rimessione in termini.
Senza dubbio la notifica del decreto ingiuntivo in oggetto risulta avvenuta oltre il termine perentorio fissato dall'art. 644 c.p.c.
Tuttavia, per consolidato orientamento della giurisprudenza (Cass.sent.n. 3908/2016; Cass.sent.n.
951/2013), la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo tardivamente notificato investe il provvedimento con cui si ingiunge il pagamento ma non esclude la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Ove si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca l'inefficacia del decreto, il
Giudice adito ha il potere-dovere di statuire oltre che sull'eccezione, anche sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente, secondo le comuni regole del processo di cognizione.
Applicando il richiamato principio nell'ambito della presente fattispecie, la notifica tardiva del titolo comporta l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ma non pregiudica l'accertamento da parte di questo Giudice circa l'esistenza del credito vantato dall'opposta e la fondatezza delle difese fatte valere in giudizio dall'opponente.
Venendo al merito della pretesa creditoria, ha agito monitoriamente in quanto Controparte_1
cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli Artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'Art. 58 del T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità di Compass Banca S.p.a. che rispondano ai criteri di cui all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 70 del 19/06/2018 .
Si assume nel ricorso che intratteneva con Compass Banca S.p.A., già Parte_1
Compass S.p.A. il contratto di finanziamento n. 85111857919 e che alla data della cessione in premessa, il credito vantato nei confronti di parte debitrice ammontava ad € 5.607,17, come risultante da estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (cfr. doc. all. n.6).
Il contratto in questione attiene al rilascio di carta di credito stipulato in data 2 marzo 2012 con linea di credito pari ad € 5.000,00.
Il motivo di opposizione legato al mancato deposito del contratto sottoscritto dalla finanziaria risulta infondato.
Per quanto concerne la questione della mancata produzione dell'originale del contratto bancario, risulta ormai pacifico infatti, sulla scorta di pronunciato delle SS.UU. che “ il requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile solo dal cliente) dal D.lgs. n. 58 del
1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente;
ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo e non anche quella dell'intermediario” (Cass. SS.UU., 6 gennaio 2018,
n. 898). Tale principio, è stato ritenuto applicabile anche alla materia dei contratti bancari, che qui direttamente interessa (cfr., tra le altre, Cass., 18 giugno 2018, n. 16070.)
Tuttavia, in relazione alle condizioni della obbligazione contrattuale del soggetto finanziato, nel prospetto delle condizioni finanziarie del contratto risulta la seguente nota: “ Il costo totale del credito, l'importo della rata, il numero delle rate e l'importo totale dovuto dal consumatore non sono determinabili in anticipo in quanto in funzione dell'importo, dei tempi e delle tipologie degli utilizzi effettuati con la carta nonché delle modalità di rimborso”.
Ne deriva la fondatezza del motivo di opposizione fondato sulla insussistenza di valida prova documentale nella misura azionata monitoriamente per violazione dell'art. 117 TUB attesa la mancata forma scritta delle condizioni economiche contrattuali.
In conseguenza l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato ed altresì respinta la pretesa creditoria nei confronti di . Parte_1
Deve essere respinta la richiesta di condanna della parte opposta per lite temeraria ex art. 96 cpc;
tale disposizione è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Si configura, quindi, come una fattispecie riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc, di cui l'art.96 cpc, 1 comma, costituirebbe una species. Presupposti imprescindibili ai fini di una condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo sono la soccombenza dell'avversario, la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio e la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso ed ulteriore rispetto alla necessità di aver dovuto agire in giudizio di opposizione. Nel caso di specie una determinazione equitativa della condanna della parte opposta presuppone in ogni caso l'assolvimento dell'onere della prova concernente l'an del pregiudizio non allegato oltre che non provato.
Inoltre, se è vero, come da ultimo ritenuto ( Cass. SS.UU. n. 22405/2018), che la condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché gli interessi della parte vittoriosa, ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., che si realizza attraverso un abuso della potestas agendi, con una utilizzazione del potere di promuovere le liti (di per sé legittimo), per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte e dunque la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata non richiede la prova del danno, essendo sufficiente soltanto l'accertamento in capo alla parte soccombente della mala fede, vale a dire della consapevolezza dell'infondatezza della domanda (o della colpa grave) , tuttavia nel caso di specie, non può ritenersi acquisita la prova della malafede o colpa grave della parte opposta nell'azionare la pretesa creditoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Rigetta la pretesa creditoria nei confronti di;
Parte_1
c) Condanna e per essa, quale procuratore, a rimborsare Controparte_1 Controparte_2
le spese del presente giudizio, liquidate, in favore del''opponente nella Parte_1
somma di € 145,50 per spese ed € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA .
Sentenza resa in esito a discussione orale alla udienza del 11 settembre 2025.
Così deciso in Latina, in data 11 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri