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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/11/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe Amoroso, all'esito dell'udienza del 21.10.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 03.11.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2320 del ruolo generale per l'anno 2020, promossa da
(c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Studio dell'Avv. Francesca Corda,
che lo rappresenta e lo difende in forza di procura speciale alle liti allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
in persona del Presidente Controparte_1
pro tempore, difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato – Cagliari,
presso i cui Uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è domiciliata ex lege;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
pagina 1 “-accertare e dichiarare che il professore ha diritto ad essere Parte_1
inquadrato nel secondo livello retributivo del CCNL per i dipendenti delle
fondazioni lirico sinfoniche a far data dal gennaio 2008 o dalla data che risulterà
di giustizia e conseguentemente accertare il suo diritto al trattamento retributivo
dovuto in forza dei parametri contrattuali rivendicati;
- per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo
che risulterà dovuto in applicazione
dei parametri contrattuali rivendicati e della consulenza tecnica d'ufficio
richiesta, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito fino
al saldo.
- con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Nell'interesse del ricorrente:
“L'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione
disattesa, voglia respingere l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in
diritto, stante anche l'intervenuta prescrizione, eccepita in via preliminare di
merito. Con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 25.08.2020 ha proposto ricorso davanti all'Intestato Parte_1
Tribunale nei confronti della Controparte_1
al fine di domandare il proprio inquadramento nel secondo livello retributivo del
CCNL per i dipendenti delle fondazioni lirico – sinfoniche, unitamente al pagamento delle relative differenze retributive, maturate dal mese di gennaio 2008
fino alla data del saldo.
pagina 2 A sostegno delle proprie richieste, il ricorrente ha dedotto, per quanto di rilievo nella presente sede:
− di aver conseguito il diploma di magistero presso il Conservatorio
OM IM di Avellino;
− di essere dipendente – a partire dal 21.09.1998, con contratto a tempo indeterminato – della in Controparte_1
qualità di professore d'orchestra “Viola di Fila”, con inquadramento nel IV livello del CCNL per i dipendenti delle fondazioni lirico – sinfoniche;
− di aver sostenuto e superato, sia nell'anno 2007 sia nell'anno 2010, le selezioni per il ruolo di 1° Viola del Teatro Lirico;
− di essere attualmente inquadrato – come seconda viola del Teatro Lirico
– nel IV livello retributivo, ai sensi del coordinato disposto tra gli artt. 5 e 59 del
CCNL
− di aver ricoperto con regolarità, a partire dal 2007, il ruolo di 1° viola nell'orchestra del di Cagliari, alternandosi in tale posizione con il CP_1
professor (assunto dall'ente resistente con la qualifica di prima Persona_1
viola);
− che i periodi di assegnazione come prima viola erano stati riconosciuti dalla stessa amministrazione del di Cagliari, come da certificazione CP_1
in atti (docc. 7 e 8 delle produzioni di parte ricorrente);
− che la decisione di adibire il ricorrente al ruolo di prima viola non era legata a contingenze transitorie, ma una precisa scelta organizzativa, che prevedeva una sostanziale alternanza tra il professor (formalmente Parte_1
seconda viola) e il professor (formalmente prima viola); Persona_1
− che tale circostanza trovava riscontro nella pianta organica del CP_1
di Cagliari, in cui era sempre stata prevista la presenza di almeno due prime
[...]
pagina 3 viole, stante l'impossibilità, per un solo individuo, di ricoprire un simile ruolo in tutte le rappresentazioni (docc. 3, 4 e 5 delle produzioni di parte ricorrente);
− che, al momento della presentazione del ricorso, la pianta organica del
Teatro Lirico di presentava un posto di prima viola vacante;
Per_2
− che, stante l'attività svolta a partire dall'anno 2007, il ricorrente aveva diritto – ai sensi degli ex art. 2103 c.c. e dell'art. 60 CCNL – all'inquadramento nel II livello retributivo nonché al riconoscimento delle relative differenze retributive (ivi compresi gli arretrati);
− che l'Ente convenuto, pur se formalmente diffidato dalla difesa di parte ricorrente (7.09.2019) non aveva dato riscontro alle richieste di Parte_1
rendendo necessario procedere all'instaurazione del presente giudizio (docc. 10,
11 e 12 delle produzioni di parte ricorrente).
2. In data 03.03.2021 si è costituita in giudizio la Controparte_1
[...]
L'ente lirico ha contestato, in fatto ed in diritto, le argomentazioni di parte avversa, deducendo la natura meramente transitoria dell'assegnazione del ruolo di prima viola del ricorrente, il mancato superamento del termine di tre mesi previsto dall'art. 60 CCNL per l'inquadramento nelle funzioni di rango superiore e l'avvenuto pagamento, a favore di – per i periodi indicati in sede di Parte_1
ricorso – di un importo corrispondente alla differenza tra “il minimo tabellare di
retribuzione del livello superiore ed il minimo tabellare di retribuzione del
proprio livello”, conformemente a quanto disposto dal CCNL per i dipendenti delle fondazioni lirico – sinfoniche.
3. La causa è stata istruita mediante interrogatorio e produzioni documentali ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze riportate in epigrafe.
4. La domanda di parte ricorrente è fondata nei termini che seguono.
pagina 4 Trova applicazione il consolidato principio enunciato nella giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui “Il procedimento logico-giuridico diretto alla
determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre
fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in
concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto
collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi
della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di
legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito
abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia
stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova
dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento” (Cass. civ., Sez. L.,
28.04.2015, n. 8589; da ultimo, Cass. civ., Sez. L., 22.11.2019, Ordinanza n.
30580).
Nello specifico, il C.C.N.L. per il personale dipendente delle fondazioni liriche e sinfoniche in data 01.06.2000, applicabile ratione temporis, all'art. 5 rubricato
“INQUADRAMENTO DEL PERSONALE prevede quanto segue: “Area tecnico-
amministrativa I lavoratori appartenenti all'area tecnico-amministrativa sono
inquadrati nei seguenti 9 livelli:
Funzionari A
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive e con elevato
grado di professionalità, autonomia e responsabilità preposti al coordinamento
ed al controllo di un'area organizzativa costituita da più uffici e servizi, con
ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli
obiettivi aziendali, nonché lavoratori con mansioni altamente specialistiche di
rilevanza fondamentale equivalente. Es.: Direttore del personale, Direttore
amministrativo, Direttore allestimento scenico.
Funzionari B
pagina 5 Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che richiedono
particolare partecipazione e capacità professionale e che, con discrezionalità di
poteri e facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole
direttive generali loro impartite, sono preposti al coordinamento ed al controllo
di un servizio di notevole importanza, nonché i lavoratori con mansioni
specialistiche di rilevanza fondamentale equivalente. Es.: capo scenografo
realizzatore” (doc. 1 prodotto con il ricorso).
In maniera non dissimile, l'art. 59 del medesimo C.C.N.L. rubricato
“inquadramento”, prevede, relativamente alla posizione dei musicisti che compongono l'orchestra: “I professori d'orchestra sono così inquadrati nei livelli
dell'area artistica di cui all'art. 5 del presente contratto:
1° livello
- 1° violino;
1° violoncello
2° livello (1ª cat. A orchestra)
- 1ª Viola;
concertino di primi violini;
1° violino dei secondi;
1° contrabbasso;
1ª
arpa; 1° flauto;
1ª oboe;
1° clarinetto;
1° fagotto;
1ª tromba;
1° corno;
1°
trombone; pianoforte solista;
1° timpano
3° livello (1ª categoria B orchestra)
- 2° violoncello;
corno inglese;
3° corno;
clarinetto basso;
ottavino; basso tuba;
clarinetto piccolo in mi b;
controfagotto; percussionista addetto allo xilophono;
vibrafono; marimba e simili ed a tutti gli strumenti a percussione a suono
determinato - esclusi i timpani e gli strumenti a tastiera (pianoforte, armonium,
celesta, campanelli, sistro) - con obbligo di strumenti a percussione a suono
determinato.
4° livello (2ª categoria orchestra)
- 2° viola e seguenti;
2° leggio dei primi violini e seguenti;
2° violino dei secondi
violini e seguenti;
2° contrabbasso e seguenti;
2° flauto;
2° oboe;
2° clarinetto;
pagina 6 2° fagotto;
2° e 4° corno;
2ª tromba;
3ª tromba;
2ª arpa;
2° e 3° trombone;
3°
violoncello e seguenti;
3° flauto;
3° oboe;
3° clarinetto;
3° fagotto e 4° tromba;
4° trombone;
cassa e piatti;
batteria con obbligo di ogni altro strumento a
percussione esclusi i timpani e gli strumenti a tastiera.
5° livello
- 2ª categoria orchestra ingresso.
Sono inquadrati nel 5° livello i professori di orchestra di 2ª categoria di nuova
assunzione. La permanenza in tale livello sarà di 8 mesi. Ai fini
dell'inquadramento nel 4° livello saranno riconosciuti al professore d'orchestra
di 2ª categoria i periodi di effettivo servizio prestati presso la stessa o CP_1
presso altre Fondazioni lirico-sinfoniche con precedenti rapporti di lavoro a
tempo indeterminato ed a termine…..”.
Nel quadro normativo sopra indicato, il mutamento di mansione e il successivo inquadramento nel livello superiore sono regolati dal coordinato disposto tra l'art. 2103 c.c. e l'art. 60 del C.C.N.L. per il personale dipendente delle fondazioni liriche e sinfoniche.
Tale ultimo articolo, nello specifico, prevede che: “Al professore d'orchestra, in
relazione alla esigenze della possono essere affidate mansioni di CP_1
livello superiore.
Al professore d'orchestra che sia chiamato a svolgere mansioni di livello
superiore è dovuto, per il relativo periodo, un importo corrispondente alla
differenza tra il minimo tabellare di retribuzione del livello superiore ed il minimo
tabellare di retribuzione del proprio livello con l'eventuale maggiorazione di cui
all'art. 62.
Trascorso un periodo ininterrotto di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni di
livello superiore, avverrà il passaggio del professore d'orchestra a tutti gli effetti
pagina 7 nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro professore
d'orchestra assente con diritto alla conservazione del posto”.
Affinché possa ritenersi sussistere il diritto all'acquisizione, in modo stabile,
dell'accesso ad una fascia reddituale superiore (e alle relative mansioni) è, quindi,
necessario che il lavoratore con funzioni di musicista abbia svolto, per almeno tre mesi, le mansioni di grado più alto, maturando, in tal modo, il diritto di cui all'ottavo comma dell'art. 2103 c.c. in un lasso di tempo inferiore rispetto a quello stabilito dalla disciplina codicistica.
5. L'estremo rigore di tale previsione – e la frequente applicazione di prassi dirette ad aggirare il dettato della legge – ha, tuttavia, portato la giurisprudenza di legittimità a stabilire un parziale temperamento al dato normativo, codificando il principio in forza del quale “Per la sussistenza della frequenza e sistematicità di
reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori, il
cui cumulo sia utile all'acquisizione del diritto alla promozione automatica in
forza dell'art. 2103 c.c., non è sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni,
essendo invece necessaria - se non un vero e proprio intento fraudolento del
datore di lavoro - una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi
ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento” (Cassazione
civile sez. VI - 25/10/2018, n. 27129).
L'attribuzione a mansioni superiore per un periodo frazionato – che, tuttavia,
raggiunga, cumulativamente, la durata di tre mesi – è, quindi, idonea a determinare l'assegnazione, in via definitiva, a tali mansioni qualora venga accertata l'esistenza di una programmazione iniziale tesa ad intendere come stabile – e, quindi, non meramente transitorio e/o emergenziale – lo svolgimento,
da parte del lavoratore, di compiti di grado più altro rispetto a quelli stabiliti in sede contrattuale (Cass. 2004, n. 6018; Cass. 2009 n. 11997; Cass. 2014 n.
17870).
pagina 8
6. Nella vicenda scrutinata entrambi i requisiti sopra indicati devono ritenersi provati.
Sussiste, in primo luogo, l'assegnazione a mansioni superiori per un periodo pari o superiore – cumulativamente – a tre mesi: la documentazione prodotta dal ricorrente (rilasciata dallo stesso ente resistente e mai analiticamente contestata dalla difesa di quest'ultimo) dimostra, in modo inequivoco, che – Parte_1
nell'arco temporale ricompreso tra 27.11.2007 e il 10.07.2020 – ha esercitato, con rilevante frequenza, le mansioni di prima viola, alternandosi con il titolare del ruolo, professor con cadenza generalmente quindicinale o Persona_1
mensile, per periodi di tempo che andavano da uno/due giorni (08.11.10 –
20.11.10; 26.11.18 – 28.11.18; 26.01.19 – 27.01.2019) a un mese/un mese e mezzo (03.03.08 – 03.04.08; 16.03.09 – 04.05.09; 17.06.2019 – 03.08.2019).
L'ammontare complessivo dei giorni di cui il ricorrente è stato adibito al ruolo di prima viola del di Cagliari supera, quindi, complessivamente, la CP_1
soglia di tre mesi indicata dall'art. 60 del C.C.N.L. per il personale dipendente delle fondazioni liriche e sinfoniche.
Nello specifico, il lasso di tempo cumulativamente pari a tre mesi, previsto dall'art. 60 del C.C.N.L. di settore, è maturato in data 1.01.2009 a seguito delle seguenti assegnazioni come prima viola:
I. 27.11.2007 – 3.12.2007: 6 giorni;
II. 21.01.2008 – 02.02.2008: 12 giorni;
III. 03.03.2008 – 03.04.2008: 30 giorni;
IV. 12.05.2008 – 08.06.2008: 26 giorni;
V. 17.11.2008 – 29.11.2008: 12 giorni;
VI. 1.12.2008 – 30.12.2008: 29 giorni.
pagina 9
7. Sussiste, in secondo luogo, il requisito della c.d. “..programmazione iniziale
della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di
siffatto comportamento”.
Deve, innanzitutto, osservarsi che la frequenza delle sostituzioni e l'ampio arco temporale – durato 13 anni – in cui queste ultime sono avvenute porta, di per sé,
ad escludere che possa trattarsi di assegnazioni puramente momentanee, legate alle contingenze del momento o all'intervento di fattori imprevisti (es. malattia del titolare del ruolo di prima viola).
Occorre, inoltre, precisare che – come confermato in sede di interrogatorio delle parti – i musicisti addetti al ruolo di prima viola, fino al 16 dicembre 2006, erano due: il professor e il professor Persona_1 Persona_3
A seguito del pensionamento di quest'ultimo, il secondo posto di prima viola non
è stato riassegnato ed è rimasto vacante (con la conseguente necessità, per l'ente lirico, di individuare un sostituto).
Tale circostanza risulta provata, essendo stata riferita – all'udienza del giorno
3.05.2022 – dallo stesso procuratore dell'ente resistente, dott. , il quale ha CP_2
dichiarato “…in precedenza le due viole erano Minore e poi quest'ultimo Per_3
è andato in pensione ma non ricordo quando dopo quindi è rimasto come titolare
prima viola soltanto il primo, il per quanto mi risulta non è stato sostituito Per_3
da altro soggetto. Confermo che il si è dimesso il 16 dicembre 2006”. Per_3
Sussiste, pertanto, una perfetta corrispondenza tra il momento in cui è venuto a mancare uno dei professionisti assunti per assumere il ruolo di prima viola e quello in cui sono iniziate le assegnazioni del ricorrente alle suddette mansioni di ordine superiore.
La scelta di adire il ricorrente al ruolo di prima viola costituiva, pertanto, una misura strettamente collegata all'attività di programmazione teatrale e, come tale,
pagina 10 sistematicamente preordinata a sopperire a carenze di organico fisiologiche dell'ente lirico senza provvedere a nuove assunzioni.
8. Le conclusioni sopra riferite trovano piena ed integrale conferma anche in sede documentale.
In data 11.07.2022 la ha, Controparte_1
infatti, depositato in atti (su richiesta dal precedente Giudice) un prospetto riepilogativo in cui veniva precisato – per ciascuno dei periodi di sostituzione indicati in sede di ricorso – se il titolare formale del ruolo di prima viola,
professor fosse assente dal lavoro, impossibilitato per malattia Persona_1
oppure “a disposizione” vale a dire reperibile e in servizio, ma impegnato a studiare una partitura o una porzione di un'opera particolarmente complessa, in vista di una futura rappresentazione (c.f.r. verbale del 3.05.2022, in cui il dott.
ha dichiarato: “quando uno dei professionisti e nello stato a disposizione CP_2
significa che è adibito ad attività di studio ma è comunque in servizio a tutti gli
effetti e deve essere reperibile in caso di chiamata”).
L'analisi del suddetto documento dimostra, in modo inequivoco, che l'attività
sostitutiva del ricorrente non era limitata ai soli periodi in cui il titolare del ruolo di prima viola era malato o impossibilitato ad esibirsi.
Nello specifico, soltanto in un numero limitato di casi aveva Parte_1
sostituito il professor per causa di una malattia: la maggior parte Persona_1
delle sostituzioni erano, infatti, avvenute quando il titolare del ruolo di prima viola era a “a disposizione” oppure impegnato a causa di una doppia rappresentazione
(su circa 754 giorni di sostituzione, infatti, soltanto 86 riguardano casi in cui il professor era malato o impossibilitato ad esibirsi). Persona_1
Risulta, pertanto, evidente la scelta dell'ente lirico di ricorrere, in modo stabile e continuativo, all'apporto del ricorrente, quale prima viola effettiva, nella programmazione dell'attività teatrale.
pagina 11 L'adibizione costante del ricorrente a prima viola del di Cagliari CP_1
trova conferma, del resto, anche dalla scheda personale del ricorrente – elaborata dall' resistente e pubblicata nel suo sito internet – in cui si attesta che CP_3
era adibito stabilmente – dal 1997 – “sia come seconda viola che Parte_1
come prima viola” dell'orchestra del di Cagliari (doc. 9 delle CP_1
produzioni di parte ricorrente).
9. Alla luce di quanto osservato ricorrono, pertanto, tutti i presupposti previsti di cui al coordinato disposto tra l'art. 2103 c.c. e l'art. 60 del C.C.N.L. ai fini dell'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
– stante l'esercizio costante e continuativo delle mansioni di prima Parte_1
viola del Teatro Lirico – dovrà, quindi, essere inquadrato nel secondo livello retributivo del CCNL per i dipendenti delle fondazioni lirico sinfoniche, dal 1
gennaio 2009 (data in cui sono maturati i requisiti per il riconoscimento della fascia stipendiale superiore), con il conseguente diritto al pagamento della relativa retribuzione e degli arretrati, oltre rivalutazione e interessi con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli diritti di credito sino al saldo.
10. L'ammontare del credito dovuto a deve esser determinato alla Parte_1
luce dei conteggi elaborati dalla difesa di parte ricorrente e depositati con nota del
29.09.2023, attesa l'analiticità degli stessi e l'assenza di contestazioni specifiche da parte dell'ente lirico resistente.
Dall'importo indicato dal ricorrente, pari ad euro 70.429,24, dovrà, tuttavia, essere decurtata la somma di euro 5.496,94, costituente la differenza retributiva per l'anno 2008, in quanto – dalla documentazione in atti – i presupposti per la stabilizzazione nella seconda fascia stipendiale sono maturati solo a partire dal giorno 01.01.2009 (come da conteggi in atti).
Sul punto, occorre precisare che l'eccezione di parte resistente, secondo cui l'ente lirico avrebbe già corrisposto gli onorari dovuti a per i giorni in cui Parte_1
pagina 12 era avvenuta l'assegnazione a prima viola, risulta generica e, nel merito,
infondata: l'ente lirico, infatti, non ha soddisfatto l'onere della prova a suo carico,
omettendo di dimostrare l'avvenuto versamento delle somme dovute al ricorrente.
11. La dovrà, quindi, essere condannata al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di euro 64.932,3 (euro Parte_1
70.429,24 meno euro 5.496,94), pari alla differenza tra il trattamento economico che il ricorrente avrebbe maturato – a partire dal 1.01.2009 – se correttamente inquadrato nel livello retributivo del CCNL per i dipendenti delle fondazioni lirico sinfoniche e quello ricevuto da nel medesimo periodo (con Parte_1
detrazione ovviamente anche di quanto percepito nei periodi, compresi in quello sopra indicato, di inquadramento nella quarta fascia retributiva), oltre rivalutazione e interessi con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli diritti di credito.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 37/18, con applicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminabile (essendo in tale scaglione il valore del credito contestato) ai valori minimi per le fasi di studio,
introduttiva e decisoria e medi per la fase istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie il ricorso proposto da nei limiti di cui in Parte_1
motivazione e, per l'effetto,
2. dichiara che ha diritto all'inquadramento nel secondo Parte_1
livello retributivo del CCNL per i dipendenti delle fondazioni lirico sinfoniche, a partire dal giorno 1° gennaio 2009 e ordina alla di CP_1 CP_1
pagina 13 Cagliari, in persona del Presidente pro tempore, di provvedere al suddetto inquadramento;
3. condanna la in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a pagare, a per le causali di cui in Parte_1
motivazione, la somma di euro 64.932,30 pari alla differenza tra il trattamento economico che il ricorrente avrebbe maturato – a partire dal giorno o1.01.2009 –
se correttamente inquadrato nel livello retributivo del CCNL per i dipendenti delle fondazioni lirico sinfoniche e quello ricevuto da nel medesimo Parte_1
periodo (con detrazione ovviamente anche di quanto percepito nei periodi,
compresi in quello sopra indicato, di inquadramento nella quarta fascia retributiva), oltre rivalutazione e interessi con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli diritti di credito;
4. condanna la in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a rifondere a le spese del presente giudizio, Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 5.828,00, di cui euro 259,00 per compensi ed euro 5.569,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.
Cagliari, 03.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe AMOROSO
pagina 14