Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della Convenzione 11 ottobre 1947 di cui all'art. 1 della presente legge, sara' fatto fronte con i fondi gia' stanziati al capitolo 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi futuri.
All'onere derivante dall'applicazione della Convenzione 11 ottobre 1947 di cui all'art. 1 della presente legge, sara' fatto fronte con i fondi gia' stanziati al capitolo 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi futuri.