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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/01/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Maria Serena Mazzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 11470/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.), vertente
T R A (p.iva ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso la sede legale dell'Ente, in Firenze, Largo Brambilla 3, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrichetta Brandi e Alessandra Pieroni, come da mandato apposto in calce all'atto di citazione in opposizione;
Attore/I
CONTRO (C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in via G. Marradi 14, presso lo studio dell'Avv. Francesco Bertelli, che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di precetto opposto;
Convenuto/I
Conclusioni delle parti costituite: Per parte opponente: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, Voglia IN TESI revocare e/o occorrendo, dichiarare nullo e di nessun effetto il precetto opposto, dichiarandolo inammissibile per carenza di legittimazione passiva dell' e, di CP_2 conseguenza, dichiarare fondata l'opposizione per tutti i motivi esposti in giudizio;
respingere integralmente le domande formulate da parte opposta anche per lite temeraria e per il pagamento degli interessi di mora asseritamente maturati sulla somma di € 26.149.40 dal 26.09.2023 all'effettivo soddisfo, oltre alla refusione delle spese legali del presente giudizio di merito e del subprocedimento;
IN DENEGATISSIMA IPOTESI ridurre l'importo della domanda per essere intervenuto
pagina 1 di 4 tra i signori l'atto transattivo. CP_1 Pt_2
Con condan carico di controparte. Si chiede che in caso di condanna di parte opposta al pagamento delle spese legali di giudizio in favore dell' sia liquidato in sentenza il pagamento degli oneri riflessi CP_2 del 23,80% in luogo del CPA e dell'IVA. Per parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, giudice designato, contrariis reiectis, ed in accoglimento delle eccezioni, deduzioni ed allegazioni tutte svolte dal comparente a mezzo del presente atto, IN VIA PRELIMINARE rigettare la istanza di sospensione della efficacia esecutiva del precetto opposto, siccome totalmente destituita dei presupposti di legge (fumus boni iuris e periculum in mora), IN RITO disporre, già in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis cpc, la conversione del rito del presente giudizio da ordinario a semplificato, con ogni consequenziale pronuncia correlata. Successivamente, IN VIA PREGIUDIZIALE E ASSORBENTE dichiarare proceduralmente inammissibile la opposizione in questa sede svolta dalla “
[...]
siccome rivolta a conseguire una interpretazione a posteriori, Controparte_3
al presente giudizio, del comando portato nella Ordinanza GdE (Dott. Guglielmi) n. 954/2028 del 08/05/18, emessa in seno al RGE 1864/2017 del Tribunale di Firenze. IN IPOTESI DEL TUTTO SUBORDINATA, NEL MERITO dichiarare in ogni caso infondata in fatto e in diritto l'opposizione ex adverso svolta avverso l'atto di precetto notificatole in data 27/09/23 ad opera del comparente, CP_1
IN OGNI CASO (i) ritenuto che la condotta tenuta d
[...] [...]
in sede stragiudiziale integri una palese vi Controparte_3 dei principi di collaboratività e buon andamento delle P.A., oltre che dei più generali principi di buona fede e correttezza;
(ii) che la proposizione del presente giudizio integri gli estremi della lite temeraria (ex art. 96 cpc) essendo fondata su censura contrastante, a livello sostanziale e procedurale, con consolidati principi di diritto fatti propri dalla Suprema Corte;
(iii) che entrambe le summenzionate condotte dell' si CP_2 sono risolte nell'arrecare al comparente un pregiudizio, tutt'ora perdurante, rispetto alla soddisfazione di un suo diritto, già consacrato in un titolo esecutivo giudiziale: condannare la opponente alla refusione delle spese di lite afferenti il presente giudizio (da computarsi tenuto conto della maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. Min. Giustizia n. 55/2014, come modificato ad opera del D.M. Min. Giustizia n. 147/2022, stante l'utilizzazione in seno al presente atto di tecniche informatiche (collegamenti ipertestuali) idonee a facilitare la consultazione dei documenti prodotti e della giurisprudenza richiamata) oltre che al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, comma 1, da quantificarsi ex officio e finanche in via equitativa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Va premesso che in relazione alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto che, a seguito della trattazione della fase cautelare, con ordinanza dell'8.05.2024 questo Giudice ha ritenuto sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva. Nel merito, l'opposizione è fondata e deve pertanto essere accolta. Va preliminarmente considerato che si verte in ipotesi di opposizione a precetto fondato su titolo giudiziale. Nella fattispecie qui in esame, il titolo è costituito dall'ordinanza di assegnazione n. 954/18 dell'8.05.2018 emessa dal G.E. del Tribunale di Firenze nell'ambito del pagina 2 di 4 procedimento di espropriazione presso terzi promosso da Controparte_1 nei confronti di (RGE 1864/17), all'epoca dipendente Parte_3 dell' soggetto terzo pignorato nella procedura esecutiva. CP_2
Le circostanze incontestate sono: a seguito dell'ordinanza di assegnazione del G.E. del procedimento di espropriazione presso terzi sopra citato, il credito di
[...] nei confronti di era determinato nella somma di € 48.751,04, CP_1 Pt_2 comprensivo delle spese di procedura, oltre interessi moratori sulla somma di € 34.288,88, dall'ordinanza e spese di registro;
in esecuzione dell'ordine di pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione al dipendente , l' ha Pt_2 CP_2 effettuato versamenti al Piani fino al mese di marzo 2023, per CP_1 complessivi € 30.072,82, per trattenute di 1/5 sulla retribuzione, oltre a un ulteriore versamento di € 1.416,59 pari a 1/5 sull'indennità sostitutiva di preavviso;
il rapporto di lavoro dipendente tra il e l' è cessato il 20.02.2023; le Pt_2 CP_2 somme complessivamente corrisposte dall' al Piani Domeniconi non hanno CP_2 estinto il debito di così come determinato nell'ordinanza di assegnazione. Pt_2
In ragione della differenza tra quanto ricevuto e quanto dovuto, il Controparte_1 tramite il proprio difensore ha dapprima sollecitato l' in via stragiudiziale, per CP_2 ottenere il pagamento del saldo residuo, e di fronte al diniego opposto, motivato dalla circostanza che la liquidazione del t.f.r. veniva calcolata e corrisposta direttamente dall' , ha notificato l'atto di precetto qui opposto, per la complessiva somma di € CP_4
26.149,40. Opponendosi all'atto di precetto ai sensi dell'art. 615 com. 1 c.p.c., l' ha CP_2 dedotto la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'azione esecutiva, fondata sull'ordinanza di assegnazione del pignoramento presso terzi, e preannunciata da mediante la notifica dell'atto di precetto, oggetto Controparte_1 di opposizione nel presente giudizio. Va evidenziato che fin dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. a seguito della ricezione della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, l' ha CP_2 specificato che il t.f.r. (rectius t.f.s.) veniva calcolato e corrisposto direttamente dall' , soggetto al quale venivano versati i contributi previdenziali, di fatto CP_4 deducendo di non trattenere e quindi di non avere la disponibilità delle somme dovute al a titolo di indennità di t.f.r. Circostanza questa che avrebbe Pt_2 potuto determinare il creditore procedente ad estendere il pignoramento presso terzi nei confronti dell' , anche evidenziandolo al G.E. in udienza, ai fini di un rinvio CP_4 della medesima. Esaminando il contenuto dell'ordinanza di assegnazione, che costituisce il titolo esecutivo mediante il quale l'odierno opposto intende procedere in executivis contro l' il G.E. ha ordinato all' al punto 1) di trattenere e di versare al CP_2 CP_2 creditore procedente il V° della retribuzione;
al punto 2) in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima che fosse stata pagata l'intera somma determinata in sede di assegnazione, di trattenere a carico del e di pagare al creditore Pt_2 procedente la differenza tra le indennità dovute, e comunque non oltre un quinto del credito o la minore somma necessaria;
al punto 3) in caso di destinazione da parte del dipendente delle indennità ad un fondo di previdenza prima che fosse stata pagata l'intera somma determinata in sede di assegnazione, di trattenere a carico del pagina 3 di 4 e di pagare al creditore procedente la differenza tra le indennità dovute, e Pt_2 comunque non oltre un quinto del credito. L'ipotesi prevista al punto 3) riguarda il caso di destinazione delle indennità a un fondo di previdenza da parte del debitore, ossia l'eventualità che il dipendente abbia scelto di versare il t.f.r. in un fondo pensione, e quindi non si attaglia al caso di specie. Esaminando il punto 2), questa ipotesi dovrebbe essere quella che riguarda il caso in esame, perché tra le indennità dovute al dipendente per effetto della cessazione del rapporto di lavoro rientra anche il t.f.r. Ma nel caso di specie il , visto il rapporto di pubblico impiego, ricadeva nella Pt_2 disciplina per cui il t.f.s. era accantonato e liquidato dall' , non dal datore di CP_4 lavoro in sostanza, tra le “indennità dovute al debitore ” dal terzo CP_2 Pt_2 pignorato non rientrava il t.f.s., che era nella disponibilità ed era gestito CP_2 dall' . CP_4
Difatti l' successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro del
CP_2 dipendente , ha versato al creditore solo l'indennità sostitutiva di preavviso, Pt_2 non avendo la disponibilità di somme a titolo di t.f.r. da versare, e tale circostanza ha ribadito in tutte le comunicazioni intercorse con il creditore. Ad oggi, in sostanza, l'esecuzione intrapresa da colpirebbe Controparte_1 ingiustamente il patrimonio dell' mentre il titolo esecutivo sotteso alla
CP_2 procedura esecutiva lo legittimava a vedersi assegnati i crediti vantati da nei Pt_2 confronti dell' con le modalità e i limiti indicati nell'ordinanza di
CP_2 assegnazione;
allo stato l' non è più debitor debitoris, condizione che
CP_2 costituisce il presupposto dell'espropriazione presso terzi e fonderebbe la legittimità dell'utilizzo del titolo esecutivo nei confronti dell' e la notifica dell'atto di
CP_2 precetto nei suoi confronti. L'opposizione deve pertanto essere accolta, stante la carenza di legittimazione passiva dell' in relazione all'intimazione di pagamento contenuta nell'atto di
CP_2 precetto notificato in data 27.09.2023. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, sull'opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. proposto dall'
[...] nei confronti di nel Controparte_3 Controparte_1 contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, istanza eccezione respinta, così provvede: Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' in relazione all'atto di precetto Parte_1 notificato in data 27.09.2023 da per l'importo Controparte_1 complessivo di € 26.149,40. Condanna al pagamento delle spese di lite anche nella fase Controparte_1 cautelare che liquida in euro 545,00 per esborsi e in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, ed oneri riflessi come per legge. Firenze, 29 gennaio 2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Maria Serena Mazzullo pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Maria Serena Mazzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 11470/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.), vertente
T R A (p.iva ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso la sede legale dell'Ente, in Firenze, Largo Brambilla 3, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrichetta Brandi e Alessandra Pieroni, come da mandato apposto in calce all'atto di citazione in opposizione;
Attore/I
CONTRO (C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in via G. Marradi 14, presso lo studio dell'Avv. Francesco Bertelli, che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di precetto opposto;
Convenuto/I
Conclusioni delle parti costituite: Per parte opponente: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, Voglia IN TESI revocare e/o occorrendo, dichiarare nullo e di nessun effetto il precetto opposto, dichiarandolo inammissibile per carenza di legittimazione passiva dell' e, di CP_2 conseguenza, dichiarare fondata l'opposizione per tutti i motivi esposti in giudizio;
respingere integralmente le domande formulate da parte opposta anche per lite temeraria e per il pagamento degli interessi di mora asseritamente maturati sulla somma di € 26.149.40 dal 26.09.2023 all'effettivo soddisfo, oltre alla refusione delle spese legali del presente giudizio di merito e del subprocedimento;
IN DENEGATISSIMA IPOTESI ridurre l'importo della domanda per essere intervenuto
pagina 1 di 4 tra i signori l'atto transattivo. CP_1 Pt_2
Con condan carico di controparte. Si chiede che in caso di condanna di parte opposta al pagamento delle spese legali di giudizio in favore dell' sia liquidato in sentenza il pagamento degli oneri riflessi CP_2 del 23,80% in luogo del CPA e dell'IVA. Per parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, giudice designato, contrariis reiectis, ed in accoglimento delle eccezioni, deduzioni ed allegazioni tutte svolte dal comparente a mezzo del presente atto, IN VIA PRELIMINARE rigettare la istanza di sospensione della efficacia esecutiva del precetto opposto, siccome totalmente destituita dei presupposti di legge (fumus boni iuris e periculum in mora), IN RITO disporre, già in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis cpc, la conversione del rito del presente giudizio da ordinario a semplificato, con ogni consequenziale pronuncia correlata. Successivamente, IN VIA PREGIUDIZIALE E ASSORBENTE dichiarare proceduralmente inammissibile la opposizione in questa sede svolta dalla “
[...]
siccome rivolta a conseguire una interpretazione a posteriori, Controparte_3
al presente giudizio, del comando portato nella Ordinanza GdE (Dott. Guglielmi) n. 954/2028 del 08/05/18, emessa in seno al RGE 1864/2017 del Tribunale di Firenze. IN IPOTESI DEL TUTTO SUBORDINATA, NEL MERITO dichiarare in ogni caso infondata in fatto e in diritto l'opposizione ex adverso svolta avverso l'atto di precetto notificatole in data 27/09/23 ad opera del comparente, CP_1
IN OGNI CASO (i) ritenuto che la condotta tenuta d
[...] [...]
in sede stragiudiziale integri una palese vi Controparte_3 dei principi di collaboratività e buon andamento delle P.A., oltre che dei più generali principi di buona fede e correttezza;
(ii) che la proposizione del presente giudizio integri gli estremi della lite temeraria (ex art. 96 cpc) essendo fondata su censura contrastante, a livello sostanziale e procedurale, con consolidati principi di diritto fatti propri dalla Suprema Corte;
(iii) che entrambe le summenzionate condotte dell' si CP_2 sono risolte nell'arrecare al comparente un pregiudizio, tutt'ora perdurante, rispetto alla soddisfazione di un suo diritto, già consacrato in un titolo esecutivo giudiziale: condannare la opponente alla refusione delle spese di lite afferenti il presente giudizio (da computarsi tenuto conto della maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. Min. Giustizia n. 55/2014, come modificato ad opera del D.M. Min. Giustizia n. 147/2022, stante l'utilizzazione in seno al presente atto di tecniche informatiche (collegamenti ipertestuali) idonee a facilitare la consultazione dei documenti prodotti e della giurisprudenza richiamata) oltre che al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, comma 1, da quantificarsi ex officio e finanche in via equitativa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Va premesso che in relazione alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto che, a seguito della trattazione della fase cautelare, con ordinanza dell'8.05.2024 questo Giudice ha ritenuto sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva. Nel merito, l'opposizione è fondata e deve pertanto essere accolta. Va preliminarmente considerato che si verte in ipotesi di opposizione a precetto fondato su titolo giudiziale. Nella fattispecie qui in esame, il titolo è costituito dall'ordinanza di assegnazione n. 954/18 dell'8.05.2018 emessa dal G.E. del Tribunale di Firenze nell'ambito del pagina 2 di 4 procedimento di espropriazione presso terzi promosso da Controparte_1 nei confronti di (RGE 1864/17), all'epoca dipendente Parte_3 dell' soggetto terzo pignorato nella procedura esecutiva. CP_2
Le circostanze incontestate sono: a seguito dell'ordinanza di assegnazione del G.E. del procedimento di espropriazione presso terzi sopra citato, il credito di
[...] nei confronti di era determinato nella somma di € 48.751,04, CP_1 Pt_2 comprensivo delle spese di procedura, oltre interessi moratori sulla somma di € 34.288,88, dall'ordinanza e spese di registro;
in esecuzione dell'ordine di pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione al dipendente , l' ha Pt_2 CP_2 effettuato versamenti al Piani fino al mese di marzo 2023, per CP_1 complessivi € 30.072,82, per trattenute di 1/5 sulla retribuzione, oltre a un ulteriore versamento di € 1.416,59 pari a 1/5 sull'indennità sostitutiva di preavviso;
il rapporto di lavoro dipendente tra il e l' è cessato il 20.02.2023; le Pt_2 CP_2 somme complessivamente corrisposte dall' al Piani Domeniconi non hanno CP_2 estinto il debito di così come determinato nell'ordinanza di assegnazione. Pt_2
In ragione della differenza tra quanto ricevuto e quanto dovuto, il Controparte_1 tramite il proprio difensore ha dapprima sollecitato l' in via stragiudiziale, per CP_2 ottenere il pagamento del saldo residuo, e di fronte al diniego opposto, motivato dalla circostanza che la liquidazione del t.f.r. veniva calcolata e corrisposta direttamente dall' , ha notificato l'atto di precetto qui opposto, per la complessiva somma di € CP_4
26.149,40. Opponendosi all'atto di precetto ai sensi dell'art. 615 com. 1 c.p.c., l' ha CP_2 dedotto la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'azione esecutiva, fondata sull'ordinanza di assegnazione del pignoramento presso terzi, e preannunciata da mediante la notifica dell'atto di precetto, oggetto Controparte_1 di opposizione nel presente giudizio. Va evidenziato che fin dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. a seguito della ricezione della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, l' ha CP_2 specificato che il t.f.r. (rectius t.f.s.) veniva calcolato e corrisposto direttamente dall' , soggetto al quale venivano versati i contributi previdenziali, di fatto CP_4 deducendo di non trattenere e quindi di non avere la disponibilità delle somme dovute al a titolo di indennità di t.f.r. Circostanza questa che avrebbe Pt_2 potuto determinare il creditore procedente ad estendere il pignoramento presso terzi nei confronti dell' , anche evidenziandolo al G.E. in udienza, ai fini di un rinvio CP_4 della medesima. Esaminando il contenuto dell'ordinanza di assegnazione, che costituisce il titolo esecutivo mediante il quale l'odierno opposto intende procedere in executivis contro l' il G.E. ha ordinato all' al punto 1) di trattenere e di versare al CP_2 CP_2 creditore procedente il V° della retribuzione;
al punto 2) in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima che fosse stata pagata l'intera somma determinata in sede di assegnazione, di trattenere a carico del e di pagare al creditore Pt_2 procedente la differenza tra le indennità dovute, e comunque non oltre un quinto del credito o la minore somma necessaria;
al punto 3) in caso di destinazione da parte del dipendente delle indennità ad un fondo di previdenza prima che fosse stata pagata l'intera somma determinata in sede di assegnazione, di trattenere a carico del pagina 3 di 4 e di pagare al creditore procedente la differenza tra le indennità dovute, e Pt_2 comunque non oltre un quinto del credito. L'ipotesi prevista al punto 3) riguarda il caso di destinazione delle indennità a un fondo di previdenza da parte del debitore, ossia l'eventualità che il dipendente abbia scelto di versare il t.f.r. in un fondo pensione, e quindi non si attaglia al caso di specie. Esaminando il punto 2), questa ipotesi dovrebbe essere quella che riguarda il caso in esame, perché tra le indennità dovute al dipendente per effetto della cessazione del rapporto di lavoro rientra anche il t.f.r. Ma nel caso di specie il , visto il rapporto di pubblico impiego, ricadeva nella Pt_2 disciplina per cui il t.f.s. era accantonato e liquidato dall' , non dal datore di CP_4 lavoro in sostanza, tra le “indennità dovute al debitore ” dal terzo CP_2 Pt_2 pignorato non rientrava il t.f.s., che era nella disponibilità ed era gestito CP_2 dall' . CP_4
Difatti l' successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro del
CP_2 dipendente , ha versato al creditore solo l'indennità sostitutiva di preavviso, Pt_2 non avendo la disponibilità di somme a titolo di t.f.r. da versare, e tale circostanza ha ribadito in tutte le comunicazioni intercorse con il creditore. Ad oggi, in sostanza, l'esecuzione intrapresa da colpirebbe Controparte_1 ingiustamente il patrimonio dell' mentre il titolo esecutivo sotteso alla
CP_2 procedura esecutiva lo legittimava a vedersi assegnati i crediti vantati da nei Pt_2 confronti dell' con le modalità e i limiti indicati nell'ordinanza di
CP_2 assegnazione;
allo stato l' non è più debitor debitoris, condizione che
CP_2 costituisce il presupposto dell'espropriazione presso terzi e fonderebbe la legittimità dell'utilizzo del titolo esecutivo nei confronti dell' e la notifica dell'atto di
CP_2 precetto nei suoi confronti. L'opposizione deve pertanto essere accolta, stante la carenza di legittimazione passiva dell' in relazione all'intimazione di pagamento contenuta nell'atto di
CP_2 precetto notificato in data 27.09.2023. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, sull'opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. proposto dall'
[...] nei confronti di nel Controparte_3 Controparte_1 contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, istanza eccezione respinta, così provvede: Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' in relazione all'atto di precetto Parte_1 notificato in data 27.09.2023 da per l'importo Controparte_1 complessivo di € 26.149,40. Condanna al pagamento delle spese di lite anche nella fase Controparte_1 cautelare che liquida in euro 545,00 per esborsi e in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, ed oneri riflessi come per legge. Firenze, 29 gennaio 2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Maria Serena Mazzullo pagina 4 di 4