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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 14/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1443/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Spanò Parte_1
Chiara anche in qualità di Amministratore di sostegno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in piazza dei re di Roma, 52, Roma
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
) Controparte_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
1 TI : “1) dichiarare la separazione personale dei Pt_1 coniugi, autorizzandoli a vivere separati e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione e nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898
VOGLIA
2) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ordine di annotazione nei registri dello stato civile,
3) stabilire che ciascun coniuge, anche nella fase istruttoria, provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri ovvero in grado di procurarseli”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente chiede pronunciarsi la separazione dalla coniuge con la quale ha contratto matrimonio in data 08/12/2018 nel Comune di
Sarteano (SI), deducendo che la moglie dal 2023 ha abbandonato la casa familiare che era stata da poco fissata in Roma, senza più farvi ritorno.
Ha precisato che egli, di 81 anni ed invalido civile al 100%, è soggetto ad amministrazione di sostegno e, rimasto privo di supporto, in ragione della sua condizione fisica ed in assenza di persone che lo possano aiutare, è ricoverato presso una struttura RSA.
Ritualmente integrato il contraddittorio, la convenuta non si è costituita.
All'udienza di comparizione il ricorrente ha dichiarato: “non ci sono possibilità di riconciliazione;
mia moglie è andata via di casa l'anno scorso dopo un mese che mi ero trasferito a Roma e non l'ho più vista,
l'ho sentita soltanto due volte per telefono perché l'ho chiamata io.
Preciso che da pochi giorni sono residente a [...]presso la casa di cura “Prima Stella Residenza per Anziani”.
2 Disposto rinvio in attesa della prova dell'avvenuta notifica, all'udienza del 11.3.2025 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda.
1. Innanzitutto si precisa che la competenza di questo Tribunale è data in ragione della residenza della convenuta, risultante ancora in
Sarteano.
2. Nel merito la domanda di separazione è fondata, avendo le risultanze processuali comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In tal senso depongono le deduzioni del ricorrente, la circostanza che la abbia già lasciato la casa familiare senza farvi più ritorno da circa CP_1 un anno e mezzo e la mancata costituzione nel presente giudizio, anche al solo fine del tentativo di conciliazione.
In assenza di domande accessorie, null'altro deve essere disposto.
Inoltre, osservato che il ricorrente ha contestualmente proposto anche la domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore, ai fini della relativa pronuncia, come da separata ordinanza.
3. Le spese di lite, stante la pronuncia unicamente in punto di status, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: pronuncia la separazione tra , nato a [...] Parte_1
(SI) il 23/01/1943 e , nata a [...] Controparte_1
(Romania) il 20/01/1967, che si sono uniti in matrimonio in data
3 08/12/2018, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Sarteano dell'anno 2018, Parte 1 Serie n. 13; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di ltie;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti il decreto nell'atto di matrimonio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione del presente decreto all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sarteano in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Siena, 12/03/2025
Il Giudice Rel. La Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1443/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Spanò Parte_1
Chiara anche in qualità di Amministratore di sostegno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in piazza dei re di Roma, 52, Roma
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
) Controparte_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
1 TI : “1) dichiarare la separazione personale dei Pt_1 coniugi, autorizzandoli a vivere separati e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione e nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898
VOGLIA
2) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ordine di annotazione nei registri dello stato civile,
3) stabilire che ciascun coniuge, anche nella fase istruttoria, provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri ovvero in grado di procurarseli”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente chiede pronunciarsi la separazione dalla coniuge con la quale ha contratto matrimonio in data 08/12/2018 nel Comune di
Sarteano (SI), deducendo che la moglie dal 2023 ha abbandonato la casa familiare che era stata da poco fissata in Roma, senza più farvi ritorno.
Ha precisato che egli, di 81 anni ed invalido civile al 100%, è soggetto ad amministrazione di sostegno e, rimasto privo di supporto, in ragione della sua condizione fisica ed in assenza di persone che lo possano aiutare, è ricoverato presso una struttura RSA.
Ritualmente integrato il contraddittorio, la convenuta non si è costituita.
All'udienza di comparizione il ricorrente ha dichiarato: “non ci sono possibilità di riconciliazione;
mia moglie è andata via di casa l'anno scorso dopo un mese che mi ero trasferito a Roma e non l'ho più vista,
l'ho sentita soltanto due volte per telefono perché l'ho chiamata io.
Preciso che da pochi giorni sono residente a [...]presso la casa di cura “Prima Stella Residenza per Anziani”.
2 Disposto rinvio in attesa della prova dell'avvenuta notifica, all'udienza del 11.3.2025 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda.
1. Innanzitutto si precisa che la competenza di questo Tribunale è data in ragione della residenza della convenuta, risultante ancora in
Sarteano.
2. Nel merito la domanda di separazione è fondata, avendo le risultanze processuali comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In tal senso depongono le deduzioni del ricorrente, la circostanza che la abbia già lasciato la casa familiare senza farvi più ritorno da circa CP_1 un anno e mezzo e la mancata costituzione nel presente giudizio, anche al solo fine del tentativo di conciliazione.
In assenza di domande accessorie, null'altro deve essere disposto.
Inoltre, osservato che il ricorrente ha contestualmente proposto anche la domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore, ai fini della relativa pronuncia, come da separata ordinanza.
3. Le spese di lite, stante la pronuncia unicamente in punto di status, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: pronuncia la separazione tra , nato a [...] Parte_1
(SI) il 23/01/1943 e , nata a [...] Controparte_1
(Romania) il 20/01/1967, che si sono uniti in matrimonio in data
3 08/12/2018, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Sarteano dell'anno 2018, Parte 1 Serie n. 13; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di ltie;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti il decreto nell'atto di matrimonio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione del presente decreto all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sarteano in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Siena, 12/03/2025
Il Giudice Rel. La Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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