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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/10/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2996/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Beatrice Camilla Pirovano;
C.F._2
-attori opponenti-
CONTRO
Controparte_1
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Roberto Belloni ed Elisabetta Bertolio;
-convenuta opposta–
Conclusioni:
Per gli attori opponenti:
“
1. accertare e dichiarare l'abusivo riempimento del vaglia cambiario da parte di CP_2 e segnatamente l'illegittima inserzione della condizione “presentabile entro il 20.09.2022”; considerare tale dichiarazione come non apposta e, di conseguenza
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dal termine per presentare all'incasso il vaglia cambiario notificato unitamente all'atto di precetto impugnato;
- accertare e dichiarare la prescrizione del diritto all'azione cambiaria;
2. accertare e dichiarare il difetto di titolarità della posizione soggettiva attiva di CP_2 per la quota parte di credito già soddisfatto dall'escussione della fideiussione consortile prestata da
Controparte_3 CP_1 3. accertare e dichiarare l'illegittimità del sistema di calcolo c.d. alla francese del piano di ammortamento del finanziamento concesso da Controparte_4 alla IG.ra e, per l'effetto:
[...] Parte_2
- dichiarare nulle, per indeterminatezza dell'oggetto, le clausole 2 e 3 del contratto di mutuo n. 030/300636 33, relative alla pattuizione del saggio di interessi del suddetto contratto di mutuo e alla individuazione del piano di ammortamento;
nonché
- accertare e dichiarare l'esatta consistenza del credito che residua in capo a
[...]
Controparte_4
• applicando il solo tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, co.3, c.c.; nonché • espungendo: o tutti gli importi derivanti dall'applicazione di interessi anatocistici;
1 o tutti i pagamenti già effettuati dall'attrice, IG.ra ; Parte_2
o quanto incassato Controparte_4 Controparte_4 grazie all'escussione della fideiussione consortile rilasciata da e di CP_4 Controparte_3 tutte le eventuali altre garanzie che l'istituto di credito dovesse aver escusso e per le quali gli attori non hanno avuto notizia;
e, per l'effetto di quanto sopra:
4. dichiarare l'inefficacia e/o nullità del precetto notificato e della conseguente azione esecutiva iniziata con atto di pignoramento presso terzi notificato al IG. il 12 gennaio 2022; Parte_1 dichiarare, altresì, non dovute le somme di cui al predetto precetto;
5. condannare la al Controparte_4 risarcimento dei danni subiti e subendi dai IGg.ri e in conseguenza dell'azione, nella Pt_2 Pt_1 misura che sarà ritenuta di giustizia e da liquidarsi in via equitativa. Con VITTORIA di spese e compensi professionali del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA ISTANZA DI ESIBIZIONE: Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ORDINARE alla convenuta
[...]
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 Controparte_5 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio:
1. della documentazione contabile (ricevuta di pagamento o altra scrittura contabile formale) relative a tutti i versamenti eseguiti dalla IG.ra , in esecuzione dei piani di Parte_2 ammortamento del mutuo n. 030/300636/33, il primo concesso il 20.03.2017 (doc. 4B) e il secondo il 14.03.2018 (doc. 6);
2. delle richieste di escussione di altre garanzie, ulteriori rispetto alla garanzia prestata da CP_3
ed escussa nel giugno 2020 (doc. 10), concesse a fronte del mutuo n. 030/300636/33,
[...] eventualmente inoltrate da parte dell'Istituto di credito ai garanti indicati in contratto, dei relativi riscontri e degli eventuali conseguenti pagamenti ricevuti. CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO: Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere la richiesta già formulata dalla scrivente difesa e che qui si formalizza definitivamente, nominando e disponendo un'idonea
[...]
volta a verificare la correttezza dei criteri e delle modalità di determinazione, Controparte_6 da parte della , del piano di rimborso del mutuo concesso, nonché l'esatta, legittima CP_2 consistenza del credito residuo in capo alla Controparte_4
[...] In particolare, la consulenza dovrebbe essere volta a determinare: a. se il contratto di mutuo n. 030/300636/33 (doc. 4) sia esaustivo e univoco per la corretta determinazione del primo piano di ammortamento e dell'importo delle singole rate ivi indicate e se tutti tali elementi siano stati correttamente applicati da;
CP_2 b. se, alla luce della dichiarata risoluzione del contratto di mutuo n. 030/300636/33, il regolamento contrattuale (doc. 6) sia esaustivo e univoco per la corretta determinazione del secondo piano di ammortamento e dell'importo delle singole rate ivi indicate;
c. se siano state compiute tutte le corrette prodromiche operazioni (in termini anche di attualizzazione e di capitalizzazione) ai fini della rideterminazione del secondo piano di ammortamento (doc. 6), successivo alla risoluzione del contratto di mutuo;
d. d. se entrambi i piani di ammortamento, del tipo c.d. “alla francese”, sono stati predisposti applicando un regime finanziario di capitalizzazione semplice oppure composta degli interessi corrispettivi convenzionali: nel caso di applicazione del regime composto occorrerebbe determinare l'eventuale maggior esborso a carico della IG.ra ; Pt_2 e. se il regime finanziario applicato (semplice o composto) fosse stato esplicitato nel documento contrattuale (docc. 4 e 6) e quindi accettato dalla IG.ra ; Pt_2 f. se nel rapporto di mutuo sono stati capitalizzati gli interessi in forma composta senza che ciò fosse stato pattuito;
nel caso in cui fosse così, occorrerebbe ricalcolare il saldo del rapporto
2 senza capitalizzazione, ovvero – in subordine – secondo una capitalizzazione semplice degli interessi corrispettivi;
e quindi a rideterminare, in conclusione, le somme effettivamente dovute dalla IG.ra , Pt_2 tenendo conto, nel calcolo, che tutte le somme già corrisposte dalla IG.ra (Euro Pt_2 7.205,88 o la diversa somma che dovesse emergere a fronte dell'esibizione della documentazione contabile, così come richiesto sopra), inclusi gli interessi e le competenze eventualmente indebitamente già versati, dovranno essere imputate a capitale, e che l'istituto di credito ha escusso alcune garanzie (fideiussione consortile prestata da Controparte_3 CP_ coop. ed eventuali altre garanzie, se così dovesse emergere all'esito dell'istanza di esibizione sopra indicata) per le quali non è titolata ad agire per il recupero coattivo. (C) PROVA DIRETTA PER TESTI: 1. Vero che nel febbraio 2017 la IG.ra si recava presso la filiale di TE Parte_2 OM della Controparte_5
per avere informazioni circa la concessione di un mutuo per finanziare la propria
[...] attività di parrucchiera? 2. Vero che nel marzo 2017 la sig.ra è stata convocata, insieme al marito IG. , Pt_2 Parte_1 presso la filiale di TE OM della Controparte_5
, per la sottoscrizione del contratto di mutuo che l'istituto
[...] bancario le aveva concesso?
3. Vero che il 20.03.2017 i IG.ri e si sono recati presso la filiale di TE OM Pt_2 Pt_1 della , per Controparte_5 la formalizzazione del mutuo richiesto dalla IG.ra ? Pt_2
4. Vero che in tale occasione la IG.ra ha sottoscritto il contratto di mutuo n. 030/300636/33, Pt_2 il relativo documento di sintesi, la lettera accompagnatoria di effetti cambiari, l'effetto cambiario datato 20.03.2017, pagabile a vista per Euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00) a favore di
[...]
, documenti tutti Controparte_5 che mi si rammostrano (docc.
4.A-4.B-4.C fascicolo , doc. 3 )? Persona_1 CP_2 5. Vero che in tale occasione il IG. , in qualità di garante della IG.ra , ha sottoscritto Pt_1 Pt_2 la lettera accompagnatoria di effetti cambiari e l'effetto cambiario datato 20.03.2017, pagabile a vista per Euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00) a favore di
[...]
, documenti tutti che mi si rammostrano (docc.
4.C Controparte_5 fascicolo , doc. 3 )? Persona_1 CP_2 6. Vero che la condizione “presentabile entro il 20/09/2022” è stata apposta sull'effetto cambiario dalla IG.ra ? Pt_2
7. Vero che la condizione “presentabile entro il 20/09/2022” è stata apposta sull'effetto cambiario dal IG. ? Pt_1
8. Vero che in tale occasione il direttore della filiale di TE OM e responsabile della pratica di concessione del mutuo, IG. , informava ed esponeva agli attori i motivi per i Parte_3 quali all'effetto cambiario, pagabile a vista, era stata apposta la condizione “presentabile entro il 20/09/2022”?
9. Vero che in tale occasione, il IG. informava gli attori delle conseguenze connesse Pt_3 all'apposizione di tale condizione?
10. Vero che i IG.ri e dichiaravano di aver compreso i motivi dell'apposizione della Pt_2 Pt_1 condizione “presentabile entro il 20/09/2022” e le sue conseguenze? Si indica, quale teste chiamato a rispondere su tutti i capitoli di prova precedenti, il IG. Parte_3
– MI (CO), Via delle Robinie n. 22.
[...] (D) PROVA CONTRARIA E CONTROPROVA:
- in caso di ammissione del capitolo 1 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di controparte, si chiede di essere ammessi a controprova, con il medesimo teste IG. , sul seguente Parte_3 capitolo di prova:
3 A) Vero che i IG.ri e si sono limitati ad apporre la propria firma sul vaglia cambiario Pt_2 Pt_1 presentato dal IG. compilato in tutte le sue parti? Pt_3
- in caso di ammissione del capitolo 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di controparte, si chiede di essere ammessi a controprova, con il medesimo teste, sul seguente capitolo di prova: B) Vero che prima della sottoscrizione della lettera accompagnatoria, il IG. esponeva ai Pt_3 IG.ri e il contenuto della lettera accompagnatoria e descriveva loro le conseguenze Pt_2 Pt_1 dei termini e condizioni lì previsti?
- in caso di ammissione del capitolo 3 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di controparte, si chiede di essere ammessi a controprova, con il medesimo teste, sul seguente capitolo di prova: C) Vero che i IG.ri e erano stati resi edotti e dichiaravano di aver compreso le Pt_2 Pt_1 conseguenze dell'apposizione sul vaglia cambiario della condizione “presentabile entro il 20/09/2022”?
- in caso di ammissione del capitolo 4 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di controparte si chiede di essere ammessi a controprova, con il medesimo teste, sul seguente capitolo di prova: D) Vero che i IG.ri e dichiaravano di aver compreso i motivi dell'apposizione della Pt_2 Pt_1 condizione “presentabile entro il 20/09/2022” e le sue conseguenze?
***
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione, conclusione: Nel merito: Respingere tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, confermare la legittimità ed efficacia dell'atto di precetto e della conseguente procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 141/2022 R.G.E. Tribunale di Como;
In via istruttoria:
- Ove reiterata dalle controparti la querela di falso, si chiede di essere autorizzati al deposito dell'originale dell'effetto cambiario in contestazione, con relativa custodia in cassaforte.
- Si chiede, altresì, di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze libere da valutazioni e precedute da “Vero che”:
1) I sig.ri e hanno rilasciato alla presenza del funzionario della Cassa Rurale Parte_2 Parte_1 ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa, sig. , l'effetto Parte_3 cambiario che si rammostra (doc. 3) a firma degli stessi, emesso in data 20/03/2017, all'ordine della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa, con scadenza a vista, per l'importo di Euro 52.000,00, con dicitura presentabile entro il 20/09/2022;
2) I sig.ri e hanno sottoscritto, in data 20/03/2017, la lettera Parte_2 Parte_1 accompagnatoria dell'effetto cambiario di cui al capitolo 1) che precede, che si rammostra (doc. 3), apponendo ciascuno la propria firma alla presenza del funzionario della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa, IG. ; Parte_3
3) I sig.ri e hanno prolungato al 20/09/2022 il termine di presentazione Parte_2 Parte_1 dell'effetto cambiario di cui al capitolo 1) che precede;
4) I sig.ri e sono stati informati della scadenza dell'effetto cambiario di cui Parte_2 Parte_1 al capitolo 1) che precede. Si indicano quali testimoni:
- IG. , residente a [...]. Parte_3 Ci si oppone all'ammissione della CTU contabile ex adverso richiesta ed all'istanza di ordine di esibizione formulata dalla controparte per tutti i motivi dedotti in atti, nonché all'ammissione della prova orale ex adverso articolata. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa sia della fase sommaria che del presente giudizio di merito.
Il concludente dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni avversarie.”
4 § § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno introdotto la Parte_1 Parte_2 fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c. dagli stessi proposto nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 141 del 2022 R.G.E. La predetta procedura esecutiva è stata promossa da Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo-
Società Cooperativa nei confronti di , in forza di vaglia cambiario di euro 52.000,00 Parte_1 con scadenza a vista, rilasciato dagli odierni opponenti in data 20.03.2017, al fine di ottenere soddisfazione coattiva di un credito indicato in precetto come pari a 37.168,08 euro (oltre spese di protesto e compensi per il precetto). In particolare, il predetto titolo di credito era stato rilasciato “a garanzia” delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo stipulato in data 20.03.2017 dalla banca con , quale titolare dell'impresa individuale ER CA di ER CA. Parte_2
Gli opponenti, a mezzo dell'opposizione all'esecuzione, hanno contestato il diritto del creditore di agire in via esecutiva in forza di plurimi motivi e, in particolare, lamentando: - l'abusivo riempimento del vaglia cambiario da parte dell'istituto di credito (con particolare riferimento all'espressione
“presentabile entro il 20.09.2022”); - la conseguente decadenza del diritto di presentare il titolo all'incasso e la prescrizione della azione cambiaria;
- la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto; - “il difetto di titolarità della posizione attiva di ”, in CP_2 quanto la stessa avrebbe agito per il recupero coattivo di un credito in larga parte nella titolarità di a seguito dell'escussione della garanzia concessa da quest'ultima. CP_3 CP_3 CP_4
Si è costituita in giudizio Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo- Società
Cooperativa (in seguito anche solo ), contestando in fatto ed in diritto tutti i motivi CP_2 di opposizione proposti.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, sesto co. c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 18.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e con provvedimento del 09.07.2025, comunicato alle parti in pari data, la causa
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Sul punto, deve rivelarsi che il termine per il deposito delle comparse conclusionali è scaduto, pertanto, il 8.09.2025, mentre il termine per le repliche è scaduto il 29.09.2025, non applicandosi ai giudizi di opposizione all'esecuzione la regola della sospensione feriale dei termini, come si ricava dall'espressa previsione dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario richiamato dall'art. 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742. Entrambe le parti hanno depositato, pertanto, tardivamente le comparse conclusionali (gli opponenti in data
8.10.2025 e la convenuta opposta il 15.09.2025).
2. Tanto premesso, è possibile esaminare i motivi di opposizione proposti dagli opponenti.
5 Gli opponenti sostengono che al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo stipulato con si erano limitati a sottoscrivere il vaglia cambiario, senza né compilarlo né CP_2 tantomeno apporre condizioni ulteriori e diverse di proprio pugno rispetto a quanto già previsto e predisposto nel modello prestampato, con particolare riferimento all'espressione “presentabile entro il 20.09.2022”. L'istituto di credito, pertanto, avrebbe abusivamente riempito il titolo di credito apponendovi tale locuzione senza l'assenso degli emittenti. La condizione “presentabile entro il
20.09.2022” dovrebbe considerarsi, quindi, come non apposta con conseguente decadenza del diritto della banca di presentare il titolo all'incasso e prescrizione della azione cambiaria ex art. 94 Legge
Cambiaria.
Sul punto, peraltro, conviene rilevare come, nella fase sommaria della presente opposizione svoltasi dinnanzi al Giudice dell'esecuzione, gli opponenti avevano dichiarato di proporre formale querela di falso al fine di far accertare “la falsità del titolo azionato da parte di ”. La querela di falso, CP_2 tuttavia, non è stata riproposta con l'atto di citazione con il quale è stata introdotta la fase di merito del giudizio ed è stata oggetto di espressa rinuncia da parte del procuratore degli opponenti all'udienza del 5.10.2022.
Tanto chiarito, l'opposizione risulta infondata in relazione a tale motivo. Invero, la convenuta ha prodotto (sub doc. 3 opposta) una lettera accompagnatoria di effetti sottoscritta da entrambi gli odierni opponenti in data 20.03.2017, con la quale sia che hanno dichiarato Parte_1 Parte_2 di avere rilasciato, a garanzia del mutuo chirografario concesso in favore di quest'ultima, un pagherò cambiario a firma degli stessi emesso in data 20/03/2017, con scadenza a vista per l'importo di euro
52.000,00, presentabile entro il 20/09/2022. Tale evidenza documentale, pertanto, smentisce le doglianze degli opponenti e dimostra come il titolo di credito risulti conforme agli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, conosciuti ed accettati dagli stessi odierni opponenti come da dichiarazione chiara ed inequivocabile rilasciata dagli stessi.
Solo con l'atto introduttivo della fase di merito del presente giudizio, peraltro, gli opponenti hanno lamentato che la banca non avrebbe assolto agli obblighi informativi su di essa gravanti in merito
“alla effettiva conoscenza e spiegazione delle condizioni di contratto”. Sul punto occorre osservare, in primo luogo, che le doglianze degli opponenti risultano estremamente generiche. In secondo luogo,
è bene precisare che la violazione degli obblighi informativi imputata alla controparte non integra una ipotesi di invalidità (né parziale né totale) del contratto o del titolo di credito, come sembrerebbero ritenere gli opponenti. In ogni caso, le doglianze degli opponenti sul punto risultano infondate.
L'opposta, infatti, ha prodotto il contratto con il quale, in data 20.03.2017, la banca ha concesso a a titolo di mutuo l'importo di euro 40.000,00, da restituirsi in 60 rate mensili. È stato Parte_2 prodotto altresì, il relativo documento di sintesi, sottoscritto in ogni sua pagina dalla sig.ra , in Pt_2
6 cui sono chiaramente indicati l'importo finanziato, la durata, il TAEG, il tasso di interesse, il tasso di mora, le spese, il tipo di ammortamento nonché il piano di ammortamento. L'art. 11 del contratto indica chiaramente le garanzie che assistono l'obbligazione, tra le quali è riportato nuovamente l'effetto cambiario in questione n. 990/551018 dell'importo di Euro 52.000,00 rilasciato in data
20/03/2017 e con scadenza 20/09/2022. Anche la richiesta di finanziamento (sub. doc. 5 opposta) annovera l'effetto cambiario tra le garanzie da offrire alla banca. Si è poi già detto della lettera accompagnatoria dell'effetto cambiario, da cui chiaramente si evince che la cambiale, presentabile entro il 20.09.2022, era stata rilasciata quale forma di garanzia rispetto alle obbligazioni derivanti dal suddetto contratto di mutuo. Alla luce della documentazione prodotta risulta, quindi, che agli opponenti sono state fornite adeguate informazioni scritte circa le condizioni contrattuali e la natura delle obbligazioni assunte, anche con riferimento alla cambiale, ove la locuzione “presentabile entro il 20.09.2022” non pare lasciare dubbio alcuno circa il significato dell'impegno assunto.
3. Dalle considerazioni che precedono, ne consegue, pertanto, altresì l'infondatezza dei motivi di opposizione che attengono alla dedotta decadenza della banca dal diritto di presentare il titolo all'incasso ed alla prescrizione della azione cambiaria. Invero, il titolo è stato posto all'incasso dalla banca il 08.02.2021, ossia entro il termine del 20.09.2022 indicato dagli emittenti, mentre l'atto di precetto è stato notificato agli opponenti, unitamente al precetto, in data 12 ottobre 2021.
4. Gli opponenti, inoltre, hanno lamentato la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto, con particolare riguardo alle clausole n. 2 e 3 del contratto di mutuo.
Anche in relazione a tale motivo, l'opposizione è infondata. L'art. 2 del contratto individua il tasso di interesse applicato, nonché il tasso degli interessi mora, mentre l'art. 3 del contratto disciplina l'ammortamento, richiamando il piano di ammortamento in calce al documento di sintesi, elaborato secondo il metodo cd. francese. Il piano di ammortamento, peraltro, specificatamente sottoscritto dalla sig.ra , riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del Pt_2 prestito, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, ed il documento di sintesi riporta altresì il tasso di interesse nominale annuo fisso ed il tasso effettivo (TAEG). Alla luce di tali circostanze deve pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente ben rappresentarsi quale sarebbe stata la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione.
Parimenti infondate risultano le contestazioni inerenti alla dedotta capitalizzazione degli interessi.
Come è noto, infatti, il sistema di ammortamento alla francese prevede un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno comprendono una
7 quota di capitale e una quota di interessi le quali, combinandosi, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto: ciò è possibile in quanto, da una parte, la quota capitale, bassa all'inizio dell'ammortamento, aumenta progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato e, dall'altra, la quota interessi, inizialmente alta, scende poi gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo sempre più basso, in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene a ogni rata pagata. La caratteristica del piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma, soltanto, quella della diversa costruzione delle rate costanti. Gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta (capitale originario meno l'importo pagato con la/e rata/e precedente/i) e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione a interessi rispetto quella al capitale. In altri termini, ogni rata determina il pagamento unicamente - e integralmente - degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce, mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Sul punto, peraltro, si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, enunciando il seguente principio di diritto che si ritiene di condividere “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
Gli opponenti, inoltre, hanno dedotto una serie di errori in cui sarebbe incorsa la banca nel quantificare la somma asseritamente dovuta ed indicata nel precetto. Le doglianze sul punto, tuttavia risultano parzialmente infondate, salvo quanto si dirà infra (par. 5). È pacifico, infatti, che la sig.ra , in Pt_2 data 20.03.2017, aveva ottenuto l'importo di euro 40.000,00 a titolo di mutuo, da rimborsare in numero 60 rate mensili come previste dal piano di ammortamento allegato al contratto. Non è controverso che, dopo aver corrisposto solo 4 delle rate previste, l'odierna opponente non aveva provveduto al pagamento delle rate successive e che, in particolare, erano rimaste insolute le rate con
8 scadenza dal 20.08.2017 al 20.02.2018. La banca, pertanto, con raccomandata del 21.02.2018, aveva comunicato la risoluzione del rapporto di mutuo ed aveva invitato la mutuataria al pagamento dell'importo dovuto pari a complessivi euro 38.104,74, di cui euro 4.997,79 per rate scadute e insolute dal 08/08/2017 al 20/02/2018, euro 68,77 per interessi di mora sulle rate scadute e insolute, Euro
33.040,92 per capitale a scadere ed Euro 2,26 per interessi sul capitale residuo. Non è controverso poi che, in data 14.03.2018, le parti si erano accordate per concedere alla debitrice un piano di rientro che prevedeva 12 versamenti mensili di euro 300,00 ciascuno, 12 versamenti mensili di euro 450,00 per i successivi 12 mesi e 600,00 euro mensili a decorrere dal terzo anno e fino alla totale estinzione del debito (55 rate previste) (cfr. doc. 8 opposta).
Sul punto, deve rilevarsi, in primo luogo, che la stessa debitrice ha sottoscritto il piano di rientro, in cui veniva indicato chiaramente “l'importo finanziato” (pari appunto a 38.123,42 euro), il tasso di interesse nominale, il numero di rate, l'ammontare delle rate, l'importo delle singole rate, l'importo degli interessi dovuti ed il piano di ammortamento distinguendo tra quota capitale e quota interessi.
L'opposta, in ogni caso, ha chiarito come è stato quantificato l'importo da restituire previsto nel suddetto piano di rientro (pari a 38.123,42 euro), corrispondente al debito residuo indicato nella lettera di risoluzione del rapporto, aggiornato alla data del passaggio a sofferenza della posizione
(27/02/2018), composto dalla somma delle rate scadute e insolute (Euro 4.997,79), del capitale a scadere (Euro 33.040,92) e gli interessi contrattuali maturati sulle rate scadute e sul capitale a scadere
(Euro 84,71) (cfr. altresì doc. 15).
Il suddetto conteggio appare immune da vizi logici e giuridici, atteso che sono stati applicati gli interessi moratori al tasso previsto nel contratto (l'interesse di mora era stato pattuito “nella ragione annua di 2,5 punti in più del tasso corrispettivo”, cfr art. 2 del contratto) sugli importi dovuti a titolo di rate scadute. Come correttamente sostenuto dall'opposta, l'applicazione degli interessi moratori sull'intero importo delle rate scadute e sul capitale a scadere, infatti, risulta, conforme alla disciplina applicabile ratione temporis ed ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. Sez.
U, Sentenza n. 19597 del 2020, secondo la quale la risoluzione del contratto di mutuo non opera retroattivamente ma solo per il futuro, da ciò conseguendone che, “nei casi in cui non si discorra di usurarietà, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute per intero, con gli interessi corrispettivi in esse già inglobati ed effetto anatocistico, secondo la normativa tempo per tempo vigente (art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993; e, in dettaglio, cfr. art. 25, comma 2, d.lgs.
n. 342 del 1999, come trasfuso nell'art. 120, comma 2, cit. e art. 2 della delibera Cicr 9 febbraio
2000; I. 27 dicembre 2013, n. 147, cd. legge di stabilità per il 2014; art. 17-bis d.l. 14 febbraio 2016,
n. 18, convertito con modificazioni dalla I. 8 aprile 2016, n. 49 e art. 3, comma 1, della delibera del
9 Cicr n. 343 del 3 agosto 2016).”; l'art. 3 della delibera del Cicr n. 343 del 3 agosto 2016, di attuazione dell'art. 120, co. 2 TUB, prevedeva, invero, che gli interessi debitori maturati non potessero produrre interessi, salvo quelli di mora). L'opposta, inoltre, ha illustrato le modalità di calcolo indicate nei piani di rientro e contestate dalla controparte, evidenziando i conteggi effettuati tenendo in considerazione l'importo pattuito a titolo di interessi (pure sempre indicato nei documenti sottoscritti dalla sig.ra ). È poi pacifico che, dopo il regolare pagamento delle prime 12 rate del Parte_2 piano di rientro accordato, la sig.ra si è resa nuovamente inadempiente rispetto al pagamento Pt_2 delle rate successive (ossia delle rate del piano di rientro che prevedeva la corresponsione di 12 rate pari a 450,00 euro ciascuna a partire dal 15.06.2019), risultando solo due versamenti da 300,00 euro ciascuno rispettivamente in data 26/09/2019 e 09/07/2019 (cfr. doc. 10 opposta). Non colgono nel segno, quindi, le doglianze degli opponenti in merito alla quantificazione del credito di cui all'intimazione di pagamento del 14.10.2019, atteso che stante l'inadempimento del piano di rientro, la banca si è avvalsa della decadenza del beneficio del termine, intimando il pagamento di complessivi
35.137,17 euro, di cui euro 1.050,00 per rate del piano di rientro scadute e insolute dal 15/07/2019 al 15/09/2019 (Euro 150,00 + Euro 450,00 + Euro 450,00), Euro 3,67 per interessi di mora sulle rate scadute e insolute, Euro 34.015,93 per capitale residuo (debito residuo indicato nel piano di ammortamento del 14.03.2018 al 15/09/2019) ed Euro 67,57 per interessi di mora (calcolati al tasso dei corrispettivi) sul capitale residuo. Tale comunicazione, invero, come riconosciuto dall'opposta, conteneva effettivamente un errore, in senso tuttavia favorevole ai debitori, posto che era stato indicato l'importo di euro 150,00 quale quota non corrisposta della rata scaduta al 15.09.2025 in luogo dell'importo corretto pari ad euro 300,00 (i due pagamenti di euro 300,00 eseguiti dalla debitrice, infatti, andavano imputati ad integrale soddisfo della prima rata di euro 450,00 ed a parziale soddisfo della rata successiva).
5. Gli opponenti, inoltre, hanno lamentato il difetto di titolarità del credito in capo alla creditrice opposta, atteso che la banca era stata già soddisfatta per la somma di euro 28.396,03 a seguito dell'escussione della garanzia prestata da non potendo Controparte_3 CP_4 conseguentemente agire per il recupero coattivo dell'intero importo asseritamente dovuto come indicato in precetto. L'opposta, invero, non aveva mai speso il nome di Controparte_3 CP_4 né aveva prodotto un mandato formale cha la autorizzava ad agire in nome e per conto di tale soggetto.
Da ciò ne conseguirebbe la nullità e l'invalidità dell'atto di precetto e degli atti conseguenti.
L'opposizione è fondata in relazione a tale motivo, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Come si è detto, la cambiale fatta valere quale titolo esecutivo è stata emessa dagli opponenti a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo stipulato in data 20.03.2017 dalla banca
10 con , quale titolare dell'impresa individuale ER CA di ER CA. Il Parte_2 credito derivante dal suddetto contratto, inoltre, è assistito, nei limiti della quota dell'80%, dalla garanzia diretta di Società Cooperativa, a sua volta controgarantita, nei limiti della Controparte_3 quota dell'80%, dalla garanzia del Fondo pubblico di cui all'art. 2, comma 100 lettera a) della Legge
n. 662/1996.
Non è controverso che la creditrice opposta, prima di agire in via esecutiva nei confronti di Parte_1
, ha escusso la garanzia rilasciata da S.c. e che quest'ultima, trattandosi di
[...] Controparte_3 una garanzia “a prima richiesta”, ha provveduto a pagare alla banca l'importo di euro 28.396,03 euro.
La stessa invero, con missiva del 10.06.2025, ha comunicato a di Controparte_3 Parte_2 aver corrisposto a l'importo di euro 28.396,03 in forza della garanzia che assisteva il CP_2 finanziamento a lei concesso dalla banca. Ne consegue, quindi, che, la banca, in forza dell'escussione della predetta garanzia, ha ottenuto soddisfazione parziale del credito vantato nei confronti di in misura pari a 28.396,03 euro e che è subentrata nella titolarità Parte_2 Controparte_3 della suddetta quota di credito in forza di surrogazione legale (artt. 1949 e 1203 c.c.). Né, sul punto,
è stato meglio chiarito il concetto di “pagamento provvisorio” invocato dall'opposta e richiamato dalla convenzione allegata (doc. 14 opposta), posto peraltro che l'effetto liberatorio del debitore nei confronti del creditore dovuto al pagamento del debito da parte del garante non è derogabile dalle parti e considerato che ha dichiarato agli opponenti di aver corrisposto alla banca il Controparte_3 suddetto importo, senza condizione alcuna.
Di tali circostanze, invero, era ben consapevole la creditrice opposta, come dimostrato dalla comunicazione inviata in data 31.12.2020 agli odierni opponenti, con la quale la banca ha comunicato che l'esposizione debitoria, garantita dalla cambiale, ammontava, alla data del 31.12.2020, a 7.832,46 euro “in linea capitale” “oltre interessi dovuti” (nella comunicazione è chiaramente indicato: “tipo garanzia”: effetti;
importo della garanzia: euro 52.000,00 soggetto garantito: Style2000
Acconciature di ER CA). Nel presente giudizio, infatti, la creditrice opposta ha confermato e riconosciuto che l'importo di Euro 7.832,46 corrisponde alla quota del credito facente “capo all'Istituto di Credito esponente” (cfr. comparsa di costituzione e risposta ed atti successivi), stante l'escussione della garanzia rilasciata da Controparte_3
La creditrice opposta, pertanto, non ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti di Parte_1 per la soddisfazione dell'intero credito quantificato in precetto in misura pari a 37.168,08 euro, avendo già escusso l'altra garanzia che assisteva il rapporto fondamentale intercorso con Parte_2
ed essendo stata parzialmente soddisfatta da in misura pari a 28.396,03 euro.
[...] Controparte_3
invero, pur avendo riconosciuto di fatto il proprio difetto di legittimazione sostanziale CP_2
11 con riferimento alla quota parte del credito già soddisfatta da ha dedotto di essere legittimata CP_3
CP_ a riscuotere anche “anche la quota di credito facente capo a giusta convenzione Controparte_3 in essere tra le parti”. Le difese dell'opposta, tuttavia, sul punto non meritano di essere condivise.
Invero, la banca né al momento dell'esercizio dell'azione esecutiva né nel presente giudizio ha mai dichiarato espressamente di agire in nome e per conto del rappresentato (cd. contemplatio domini, tale non potendosi ritenere la mera deduzione di essere legittimata a riscuotere anche la quota di CP_ credito facente capo a giusta convenzione in essere tra le parti). In ogni caso, Controparte_3 non vi è prova della procura con la quale avrebbe attribuito alla banca il potere Controparte_8 di rappresentarla nel processo esecutivo né che la banca sia investita del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, ancorché la rappresentanza processuale volontaria non possa andar disgiunta da quella sostanziale, pena l'invalidità della procura
“processuale” (arg. ex art. 77 c.p.c.; in questi termini ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16274 del
31/07/2015; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 4924 del 27/02/2017). A tal fine, infatti, non è sufficiente quanto previsto dalla convenzione prodotta dalla banca (sub. doc. 14). Si tratta, infatti, di una convenzione stipulata tra e la Federazione Lombarda delle Banche di Credito Controparte_3
Cooperativo dalla quale non è possibile desumere l'esistenza del mandato conferito a con CP_2 attribuzione di poteri rappresentativi sostanziali e processuali in relazione allo specifico credito vantato nei confronti di . La convenzione, infatti, si occupa di disciplinare in termini Parte_1 generali i rapporti con la banca aderente lasciando, in ogni caso, a la scelta (a suo Controparte_3
“insindacabile giudizio”), all'esito del pagamento effettuato in favore dell'istituto di credito garantito, di consentire alla banca di intraprendere o proseguire “ogni attività di recupero” e/o “azione giudiziaria e opportuna per il recupero del credito vantato da . A tal fine, tuttavia, non è CP_3 sufficiente il documento prodotto dalla banca (sub. doc. 13), giacché con tale comunicazione CP_3 si è limitata genericamente a ribadire “confermiamo il mandato ad intraprendere, anche per
[...] nostro conto, le azioni che riterrete più opportune”, da cui, attesa la genericità dell'oggetto, non è possibile evincere né il conferimento del potere rappresentativo di natura sostanziale con riferimento al credito vantato nei confronti di né il potere rappresentativo di natura processuale Parte_1 al fine di agire in via esecutiva contro il suddetto debitore.
Nel caso di specie, infine, non ricorre alcuna delle ipotesi previste dalla legge che legittimano un soggetto a far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.). La banca, quindi, non può assumere di aver agito in via esecutiva al fine di far valere un in nome proprio un diritto che lei stessa riconosce essere nella titolarità di un soggetto diverso.
Il difetto parziale di titolarità del credito fatto valere in via esecutiva, nondimeno, non comporta per
12 ciò stesso la “inefficacia e/o nullità del precetto notificato e della conseguente azione esecutiva iniziata con atto di pignoramento presso terzi notificato al IG. il 12 gennaio”, come Parte_1 domandato dagli opponenti. La domanda di accertamento negativo del diritto del creditore di agire in via esecutiva, infatti, viene accolta limitatamente all'importo di 28.396,03 euro, da ciò conseguendone solo l'inefficacia parziale, ossia limitata alla suddetta somma, dell'atto di precetto e rimanendo fermo il diritto della banca di agire in executivis per ottenere soddisfazione coattiva della restante parte di credito nella sua titolarità (cfr. sul tema dell'eccessività della somma portata dal precetto, anche Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024).
6. Deve essere rigetta, infine, la domanda di “risarcimento dei danni subiti e subendi dai IGg.ri Pt_2
e in conseguenza dell'azione, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e da liquidarsi in via Pt_1 equitativa”, proposta dagli opponenti, del tutto generica e non sorretta da alcuna allegazione della parte.
7. Le circostanze che precedono e, quindi, l'accoglimento solo parziale di uno dei motivi di opposizione proposti dagli opponenti ed il rigetto degli altri, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- accerta e dichiara che Controparte_1 non ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti di e in relazione Parte_2 Parte_1 all'importo pari a euro 28.396,03;
- rigetta tutte le ulteriori domande proposte da e;
Parte_2 Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Como, il 19.10.2025
Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Beatrice Camilla Pirovano;
C.F._2
-attori opponenti-
CONTRO
Controparte_1
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Roberto Belloni ed Elisabetta Bertolio;
-convenuta opposta–
Conclusioni:
Per gli attori opponenti:
“
1. accertare e dichiarare l'abusivo riempimento del vaglia cambiario da parte di CP_2 e segnatamente l'illegittima inserzione della condizione “presentabile entro il 20.09.2022”; considerare tale dichiarazione come non apposta e, di conseguenza
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dal termine per presentare all'incasso il vaglia cambiario notificato unitamente all'atto di precetto impugnato;
- accertare e dichiarare la prescrizione del diritto all'azione cambiaria;
2. accertare e dichiarare il difetto di titolarità della posizione soggettiva attiva di CP_2 per la quota parte di credito già soddisfatto dall'escussione della fideiussione consortile prestata da
Controparte_3 CP_1 3. accertare e dichiarare l'illegittimità del sistema di calcolo c.d. alla francese del piano di ammortamento del finanziamento concesso da Controparte_4 alla IG.ra e, per l'effetto:
[...] Parte_2
- dichiarare nulle, per indeterminatezza dell'oggetto, le clausole 2 e 3 del contratto di mutuo n. 030/300636 33, relative alla pattuizione del saggio di interessi del suddetto contratto di mutuo e alla individuazione del piano di ammortamento;
nonché
- accertare e dichiarare l'esatta consistenza del credito che residua in capo a
[...]
Controparte_4
• applicando il solo tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, co.3, c.c.; nonché • espungendo: o tutti gli importi derivanti dall'applicazione di interessi anatocistici;
1 o tutti i pagamenti già effettuati dall'attrice, IG.ra ; Parte_2
o quanto incassato Controparte_4 Controparte_4 grazie all'escussione della fideiussione consortile rilasciata da e di CP_4 Controparte_3 tutte le eventuali altre garanzie che l'istituto di credito dovesse aver escusso e per le quali gli attori non hanno avuto notizia;
e, per l'effetto di quanto sopra:
4. dichiarare l'inefficacia e/o nullità del precetto notificato e della conseguente azione esecutiva iniziata con atto di pignoramento presso terzi notificato al IG. il 12 gennaio 2022; Parte_1 dichiarare, altresì, non dovute le somme di cui al predetto precetto;
5. condannare la al Controparte_4 risarcimento dei danni subiti e subendi dai IGg.ri e in conseguenza dell'azione, nella Pt_2 Pt_1 misura che sarà ritenuta di giustizia e da liquidarsi in via equitativa. Con VITTORIA di spese e compensi professionali del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA ISTANZA DI ESIBIZIONE: Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ORDINARE alla convenuta
[...]
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 Controparte_5 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio:
1. della documentazione contabile (ricevuta di pagamento o altra scrittura contabile formale) relative a tutti i versamenti eseguiti dalla IG.ra , in esecuzione dei piani di Parte_2 ammortamento del mutuo n. 030/300636/33, il primo concesso il 20.03.2017 (doc. 4B) e il secondo il 14.03.2018 (doc. 6);
2. delle richieste di escussione di altre garanzie, ulteriori rispetto alla garanzia prestata da CP_3
ed escussa nel giugno 2020 (doc. 10), concesse a fronte del mutuo n. 030/300636/33,
[...] eventualmente inoltrate da parte dell'Istituto di credito ai garanti indicati in contratto, dei relativi riscontri e degli eventuali conseguenti pagamenti ricevuti. CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO: Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere la richiesta già formulata dalla scrivente difesa e che qui si formalizza definitivamente, nominando e disponendo un'idonea
[...]
volta a verificare la correttezza dei criteri e delle modalità di determinazione, Controparte_6 da parte della , del piano di rimborso del mutuo concesso, nonché l'esatta, legittima CP_2 consistenza del credito residuo in capo alla Controparte_4
[...] In particolare, la consulenza dovrebbe essere volta a determinare: a. se il contratto di mutuo n. 030/300636/33 (doc. 4) sia esaustivo e univoco per la corretta determinazione del primo piano di ammortamento e dell'importo delle singole rate ivi indicate e se tutti tali elementi siano stati correttamente applicati da;
CP_2 b. se, alla luce della dichiarata risoluzione del contratto di mutuo n. 030/300636/33, il regolamento contrattuale (doc. 6) sia esaustivo e univoco per la corretta determinazione del secondo piano di ammortamento e dell'importo delle singole rate ivi indicate;
c. se siano state compiute tutte le corrette prodromiche operazioni (in termini anche di attualizzazione e di capitalizzazione) ai fini della rideterminazione del secondo piano di ammortamento (doc. 6), successivo alla risoluzione del contratto di mutuo;
d. d. se entrambi i piani di ammortamento, del tipo c.d. “alla francese”, sono stati predisposti applicando un regime finanziario di capitalizzazione semplice oppure composta degli interessi corrispettivi convenzionali: nel caso di applicazione del regime composto occorrerebbe determinare l'eventuale maggior esborso a carico della IG.ra ; Pt_2 e. se il regime finanziario applicato (semplice o composto) fosse stato esplicitato nel documento contrattuale (docc. 4 e 6) e quindi accettato dalla IG.ra ; Pt_2 f. se nel rapporto di mutuo sono stati capitalizzati gli interessi in forma composta senza che ciò fosse stato pattuito;
nel caso in cui fosse così, occorrerebbe ricalcolare il saldo del rapporto
2 senza capitalizzazione, ovvero – in subordine – secondo una capitalizzazione semplice degli interessi corrispettivi;
e quindi a rideterminare, in conclusione, le somme effettivamente dovute dalla IG.ra , Pt_2 tenendo conto, nel calcolo, che tutte le somme già corrisposte dalla IG.ra (Euro Pt_2 7.205,88 o la diversa somma che dovesse emergere a fronte dell'esibizione della documentazione contabile, così come richiesto sopra), inclusi gli interessi e le competenze eventualmente indebitamente già versati, dovranno essere imputate a capitale, e che l'istituto di credito ha escusso alcune garanzie (fideiussione consortile prestata da Controparte_3 CP_ coop. ed eventuali altre garanzie, se così dovesse emergere all'esito dell'istanza di esibizione sopra indicata) per le quali non è titolata ad agire per il recupero coattivo. (C) PROVA DIRETTA PER TESTI: 1. Vero che nel febbraio 2017 la IG.ra si recava presso la filiale di TE Parte_2 OM della Controparte_5
per avere informazioni circa la concessione di un mutuo per finanziare la propria
[...] attività di parrucchiera? 2. Vero che nel marzo 2017 la sig.ra è stata convocata, insieme al marito IG. , Pt_2 Parte_1 presso la filiale di TE OM della Controparte_5
, per la sottoscrizione del contratto di mutuo che l'istituto
[...] bancario le aveva concesso?
3. Vero che il 20.03.2017 i IG.ri e si sono recati presso la filiale di TE OM Pt_2 Pt_1 della , per Controparte_5 la formalizzazione del mutuo richiesto dalla IG.ra ? Pt_2
4. Vero che in tale occasione la IG.ra ha sottoscritto il contratto di mutuo n. 030/300636/33, Pt_2 il relativo documento di sintesi, la lettera accompagnatoria di effetti cambiari, l'effetto cambiario datato 20.03.2017, pagabile a vista per Euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00) a favore di
[...]
, documenti tutti Controparte_5 che mi si rammostrano (docc.
4.A-4.B-4.C fascicolo , doc. 3 )? Persona_1 CP_2 5. Vero che in tale occasione il IG. , in qualità di garante della IG.ra , ha sottoscritto Pt_1 Pt_2 la lettera accompagnatoria di effetti cambiari e l'effetto cambiario datato 20.03.2017, pagabile a vista per Euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00) a favore di
[...]
, documenti tutti che mi si rammostrano (docc.
4.C Controparte_5 fascicolo , doc. 3 )? Persona_1 CP_2 6. Vero che la condizione “presentabile entro il 20/09/2022” è stata apposta sull'effetto cambiario dalla IG.ra ? Pt_2
7. Vero che la condizione “presentabile entro il 20/09/2022” è stata apposta sull'effetto cambiario dal IG. ? Pt_1
8. Vero che in tale occasione il direttore della filiale di TE OM e responsabile della pratica di concessione del mutuo, IG. , informava ed esponeva agli attori i motivi per i Parte_3 quali all'effetto cambiario, pagabile a vista, era stata apposta la condizione “presentabile entro il 20/09/2022”?
9. Vero che in tale occasione, il IG. informava gli attori delle conseguenze connesse Pt_3 all'apposizione di tale condizione?
10. Vero che i IG.ri e dichiaravano di aver compreso i motivi dell'apposizione della Pt_2 Pt_1 condizione “presentabile entro il 20/09/2022” e le sue conseguenze? Si indica, quale teste chiamato a rispondere su tutti i capitoli di prova precedenti, il IG. Parte_3
– MI (CO), Via delle Robinie n. 22.
[...] (D) PROVA CONTRARIA E CONTROPROVA:
- in caso di ammissione del capitolo 1 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di controparte, si chiede di essere ammessi a controprova, con il medesimo teste IG. , sul seguente Parte_3 capitolo di prova:
3 A) Vero che i IG.ri e si sono limitati ad apporre la propria firma sul vaglia cambiario Pt_2 Pt_1 presentato dal IG. compilato in tutte le sue parti? Pt_3
- in caso di ammissione del capitolo 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di controparte, si chiede di essere ammessi a controprova, con il medesimo teste, sul seguente capitolo di prova: B) Vero che prima della sottoscrizione della lettera accompagnatoria, il IG. esponeva ai Pt_3 IG.ri e il contenuto della lettera accompagnatoria e descriveva loro le conseguenze Pt_2 Pt_1 dei termini e condizioni lì previsti?
- in caso di ammissione del capitolo 3 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di controparte, si chiede di essere ammessi a controprova, con il medesimo teste, sul seguente capitolo di prova: C) Vero che i IG.ri e erano stati resi edotti e dichiaravano di aver compreso le Pt_2 Pt_1 conseguenze dell'apposizione sul vaglia cambiario della condizione “presentabile entro il 20/09/2022”?
- in caso di ammissione del capitolo 4 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di controparte si chiede di essere ammessi a controprova, con il medesimo teste, sul seguente capitolo di prova: D) Vero che i IG.ri e dichiaravano di aver compreso i motivi dell'apposizione della Pt_2 Pt_1 condizione “presentabile entro il 20/09/2022” e le sue conseguenze?
***
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione, conclusione: Nel merito: Respingere tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, confermare la legittimità ed efficacia dell'atto di precetto e della conseguente procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 141/2022 R.G.E. Tribunale di Como;
In via istruttoria:
- Ove reiterata dalle controparti la querela di falso, si chiede di essere autorizzati al deposito dell'originale dell'effetto cambiario in contestazione, con relativa custodia in cassaforte.
- Si chiede, altresì, di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze libere da valutazioni e precedute da “Vero che”:
1) I sig.ri e hanno rilasciato alla presenza del funzionario della Cassa Rurale Parte_2 Parte_1 ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa, sig. , l'effetto Parte_3 cambiario che si rammostra (doc. 3) a firma degli stessi, emesso in data 20/03/2017, all'ordine della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa, con scadenza a vista, per l'importo di Euro 52.000,00, con dicitura presentabile entro il 20/09/2022;
2) I sig.ri e hanno sottoscritto, in data 20/03/2017, la lettera Parte_2 Parte_1 accompagnatoria dell'effetto cambiario di cui al capitolo 1) che precede, che si rammostra (doc. 3), apponendo ciascuno la propria firma alla presenza del funzionario della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa, IG. ; Parte_3
3) I sig.ri e hanno prolungato al 20/09/2022 il termine di presentazione Parte_2 Parte_1 dell'effetto cambiario di cui al capitolo 1) che precede;
4) I sig.ri e sono stati informati della scadenza dell'effetto cambiario di cui Parte_2 Parte_1 al capitolo 1) che precede. Si indicano quali testimoni:
- IG. , residente a [...]. Parte_3 Ci si oppone all'ammissione della CTU contabile ex adverso richiesta ed all'istanza di ordine di esibizione formulata dalla controparte per tutti i motivi dedotti in atti, nonché all'ammissione della prova orale ex adverso articolata. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa sia della fase sommaria che del presente giudizio di merito.
Il concludente dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni avversarie.”
4 § § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno introdotto la Parte_1 Parte_2 fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c. dagli stessi proposto nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 141 del 2022 R.G.E. La predetta procedura esecutiva è stata promossa da Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo-
Società Cooperativa nei confronti di , in forza di vaglia cambiario di euro 52.000,00 Parte_1 con scadenza a vista, rilasciato dagli odierni opponenti in data 20.03.2017, al fine di ottenere soddisfazione coattiva di un credito indicato in precetto come pari a 37.168,08 euro (oltre spese di protesto e compensi per il precetto). In particolare, il predetto titolo di credito era stato rilasciato “a garanzia” delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo stipulato in data 20.03.2017 dalla banca con , quale titolare dell'impresa individuale ER CA di ER CA. Parte_2
Gli opponenti, a mezzo dell'opposizione all'esecuzione, hanno contestato il diritto del creditore di agire in via esecutiva in forza di plurimi motivi e, in particolare, lamentando: - l'abusivo riempimento del vaglia cambiario da parte dell'istituto di credito (con particolare riferimento all'espressione
“presentabile entro il 20.09.2022”); - la conseguente decadenza del diritto di presentare il titolo all'incasso e la prescrizione della azione cambiaria;
- la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto; - “il difetto di titolarità della posizione attiva di ”, in CP_2 quanto la stessa avrebbe agito per il recupero coattivo di un credito in larga parte nella titolarità di a seguito dell'escussione della garanzia concessa da quest'ultima. CP_3 CP_3 CP_4
Si è costituita in giudizio Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo- Società
Cooperativa (in seguito anche solo ), contestando in fatto ed in diritto tutti i motivi CP_2 di opposizione proposti.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, sesto co. c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 18.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e con provvedimento del 09.07.2025, comunicato alle parti in pari data, la causa
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Sul punto, deve rivelarsi che il termine per il deposito delle comparse conclusionali è scaduto, pertanto, il 8.09.2025, mentre il termine per le repliche è scaduto il 29.09.2025, non applicandosi ai giudizi di opposizione all'esecuzione la regola della sospensione feriale dei termini, come si ricava dall'espressa previsione dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario richiamato dall'art. 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742. Entrambe le parti hanno depositato, pertanto, tardivamente le comparse conclusionali (gli opponenti in data
8.10.2025 e la convenuta opposta il 15.09.2025).
2. Tanto premesso, è possibile esaminare i motivi di opposizione proposti dagli opponenti.
5 Gli opponenti sostengono che al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo stipulato con si erano limitati a sottoscrivere il vaglia cambiario, senza né compilarlo né CP_2 tantomeno apporre condizioni ulteriori e diverse di proprio pugno rispetto a quanto già previsto e predisposto nel modello prestampato, con particolare riferimento all'espressione “presentabile entro il 20.09.2022”. L'istituto di credito, pertanto, avrebbe abusivamente riempito il titolo di credito apponendovi tale locuzione senza l'assenso degli emittenti. La condizione “presentabile entro il
20.09.2022” dovrebbe considerarsi, quindi, come non apposta con conseguente decadenza del diritto della banca di presentare il titolo all'incasso e prescrizione della azione cambiaria ex art. 94 Legge
Cambiaria.
Sul punto, peraltro, conviene rilevare come, nella fase sommaria della presente opposizione svoltasi dinnanzi al Giudice dell'esecuzione, gli opponenti avevano dichiarato di proporre formale querela di falso al fine di far accertare “la falsità del titolo azionato da parte di ”. La querela di falso, CP_2 tuttavia, non è stata riproposta con l'atto di citazione con il quale è stata introdotta la fase di merito del giudizio ed è stata oggetto di espressa rinuncia da parte del procuratore degli opponenti all'udienza del 5.10.2022.
Tanto chiarito, l'opposizione risulta infondata in relazione a tale motivo. Invero, la convenuta ha prodotto (sub doc. 3 opposta) una lettera accompagnatoria di effetti sottoscritta da entrambi gli odierni opponenti in data 20.03.2017, con la quale sia che hanno dichiarato Parte_1 Parte_2 di avere rilasciato, a garanzia del mutuo chirografario concesso in favore di quest'ultima, un pagherò cambiario a firma degli stessi emesso in data 20/03/2017, con scadenza a vista per l'importo di euro
52.000,00, presentabile entro il 20/09/2022. Tale evidenza documentale, pertanto, smentisce le doglianze degli opponenti e dimostra come il titolo di credito risulti conforme agli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, conosciuti ed accettati dagli stessi odierni opponenti come da dichiarazione chiara ed inequivocabile rilasciata dagli stessi.
Solo con l'atto introduttivo della fase di merito del presente giudizio, peraltro, gli opponenti hanno lamentato che la banca non avrebbe assolto agli obblighi informativi su di essa gravanti in merito
“alla effettiva conoscenza e spiegazione delle condizioni di contratto”. Sul punto occorre osservare, in primo luogo, che le doglianze degli opponenti risultano estremamente generiche. In secondo luogo,
è bene precisare che la violazione degli obblighi informativi imputata alla controparte non integra una ipotesi di invalidità (né parziale né totale) del contratto o del titolo di credito, come sembrerebbero ritenere gli opponenti. In ogni caso, le doglianze degli opponenti sul punto risultano infondate.
L'opposta, infatti, ha prodotto il contratto con il quale, in data 20.03.2017, la banca ha concesso a a titolo di mutuo l'importo di euro 40.000,00, da restituirsi in 60 rate mensili. È stato Parte_2 prodotto altresì, il relativo documento di sintesi, sottoscritto in ogni sua pagina dalla sig.ra , in Pt_2
6 cui sono chiaramente indicati l'importo finanziato, la durata, il TAEG, il tasso di interesse, il tasso di mora, le spese, il tipo di ammortamento nonché il piano di ammortamento. L'art. 11 del contratto indica chiaramente le garanzie che assistono l'obbligazione, tra le quali è riportato nuovamente l'effetto cambiario in questione n. 990/551018 dell'importo di Euro 52.000,00 rilasciato in data
20/03/2017 e con scadenza 20/09/2022. Anche la richiesta di finanziamento (sub. doc. 5 opposta) annovera l'effetto cambiario tra le garanzie da offrire alla banca. Si è poi già detto della lettera accompagnatoria dell'effetto cambiario, da cui chiaramente si evince che la cambiale, presentabile entro il 20.09.2022, era stata rilasciata quale forma di garanzia rispetto alle obbligazioni derivanti dal suddetto contratto di mutuo. Alla luce della documentazione prodotta risulta, quindi, che agli opponenti sono state fornite adeguate informazioni scritte circa le condizioni contrattuali e la natura delle obbligazioni assunte, anche con riferimento alla cambiale, ove la locuzione “presentabile entro il 20.09.2022” non pare lasciare dubbio alcuno circa il significato dell'impegno assunto.
3. Dalle considerazioni che precedono, ne consegue, pertanto, altresì l'infondatezza dei motivi di opposizione che attengono alla dedotta decadenza della banca dal diritto di presentare il titolo all'incasso ed alla prescrizione della azione cambiaria. Invero, il titolo è stato posto all'incasso dalla banca il 08.02.2021, ossia entro il termine del 20.09.2022 indicato dagli emittenti, mentre l'atto di precetto è stato notificato agli opponenti, unitamente al precetto, in data 12 ottobre 2021.
4. Gli opponenti, inoltre, hanno lamentato la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto, con particolare riguardo alle clausole n. 2 e 3 del contratto di mutuo.
Anche in relazione a tale motivo, l'opposizione è infondata. L'art. 2 del contratto individua il tasso di interesse applicato, nonché il tasso degli interessi mora, mentre l'art. 3 del contratto disciplina l'ammortamento, richiamando il piano di ammortamento in calce al documento di sintesi, elaborato secondo il metodo cd. francese. Il piano di ammortamento, peraltro, specificatamente sottoscritto dalla sig.ra , riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del Pt_2 prestito, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, ed il documento di sintesi riporta altresì il tasso di interesse nominale annuo fisso ed il tasso effettivo (TAEG). Alla luce di tali circostanze deve pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente ben rappresentarsi quale sarebbe stata la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione.
Parimenti infondate risultano le contestazioni inerenti alla dedotta capitalizzazione degli interessi.
Come è noto, infatti, il sistema di ammortamento alla francese prevede un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno comprendono una
7 quota di capitale e una quota di interessi le quali, combinandosi, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto: ciò è possibile in quanto, da una parte, la quota capitale, bassa all'inizio dell'ammortamento, aumenta progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato e, dall'altra, la quota interessi, inizialmente alta, scende poi gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo sempre più basso, in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene a ogni rata pagata. La caratteristica del piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma, soltanto, quella della diversa costruzione delle rate costanti. Gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta (capitale originario meno l'importo pagato con la/e rata/e precedente/i) e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione a interessi rispetto quella al capitale. In altri termini, ogni rata determina il pagamento unicamente - e integralmente - degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce, mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Sul punto, peraltro, si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, enunciando il seguente principio di diritto che si ritiene di condividere “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
Gli opponenti, inoltre, hanno dedotto una serie di errori in cui sarebbe incorsa la banca nel quantificare la somma asseritamente dovuta ed indicata nel precetto. Le doglianze sul punto, tuttavia risultano parzialmente infondate, salvo quanto si dirà infra (par. 5). È pacifico, infatti, che la sig.ra , in Pt_2 data 20.03.2017, aveva ottenuto l'importo di euro 40.000,00 a titolo di mutuo, da rimborsare in numero 60 rate mensili come previste dal piano di ammortamento allegato al contratto. Non è controverso che, dopo aver corrisposto solo 4 delle rate previste, l'odierna opponente non aveva provveduto al pagamento delle rate successive e che, in particolare, erano rimaste insolute le rate con
8 scadenza dal 20.08.2017 al 20.02.2018. La banca, pertanto, con raccomandata del 21.02.2018, aveva comunicato la risoluzione del rapporto di mutuo ed aveva invitato la mutuataria al pagamento dell'importo dovuto pari a complessivi euro 38.104,74, di cui euro 4.997,79 per rate scadute e insolute dal 08/08/2017 al 20/02/2018, euro 68,77 per interessi di mora sulle rate scadute e insolute, Euro
33.040,92 per capitale a scadere ed Euro 2,26 per interessi sul capitale residuo. Non è controverso poi che, in data 14.03.2018, le parti si erano accordate per concedere alla debitrice un piano di rientro che prevedeva 12 versamenti mensili di euro 300,00 ciascuno, 12 versamenti mensili di euro 450,00 per i successivi 12 mesi e 600,00 euro mensili a decorrere dal terzo anno e fino alla totale estinzione del debito (55 rate previste) (cfr. doc. 8 opposta).
Sul punto, deve rilevarsi, in primo luogo, che la stessa debitrice ha sottoscritto il piano di rientro, in cui veniva indicato chiaramente “l'importo finanziato” (pari appunto a 38.123,42 euro), il tasso di interesse nominale, il numero di rate, l'ammontare delle rate, l'importo delle singole rate, l'importo degli interessi dovuti ed il piano di ammortamento distinguendo tra quota capitale e quota interessi.
L'opposta, in ogni caso, ha chiarito come è stato quantificato l'importo da restituire previsto nel suddetto piano di rientro (pari a 38.123,42 euro), corrispondente al debito residuo indicato nella lettera di risoluzione del rapporto, aggiornato alla data del passaggio a sofferenza della posizione
(27/02/2018), composto dalla somma delle rate scadute e insolute (Euro 4.997,79), del capitale a scadere (Euro 33.040,92) e gli interessi contrattuali maturati sulle rate scadute e sul capitale a scadere
(Euro 84,71) (cfr. altresì doc. 15).
Il suddetto conteggio appare immune da vizi logici e giuridici, atteso che sono stati applicati gli interessi moratori al tasso previsto nel contratto (l'interesse di mora era stato pattuito “nella ragione annua di 2,5 punti in più del tasso corrispettivo”, cfr art. 2 del contratto) sugli importi dovuti a titolo di rate scadute. Come correttamente sostenuto dall'opposta, l'applicazione degli interessi moratori sull'intero importo delle rate scadute e sul capitale a scadere, infatti, risulta, conforme alla disciplina applicabile ratione temporis ed ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. Sez.
U, Sentenza n. 19597 del 2020, secondo la quale la risoluzione del contratto di mutuo non opera retroattivamente ma solo per il futuro, da ciò conseguendone che, “nei casi in cui non si discorra di usurarietà, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute per intero, con gli interessi corrispettivi in esse già inglobati ed effetto anatocistico, secondo la normativa tempo per tempo vigente (art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993; e, in dettaglio, cfr. art. 25, comma 2, d.lgs.
n. 342 del 1999, come trasfuso nell'art. 120, comma 2, cit. e art. 2 della delibera Cicr 9 febbraio
2000; I. 27 dicembre 2013, n. 147, cd. legge di stabilità per il 2014; art. 17-bis d.l. 14 febbraio 2016,
n. 18, convertito con modificazioni dalla I. 8 aprile 2016, n. 49 e art. 3, comma 1, della delibera del
9 Cicr n. 343 del 3 agosto 2016).”; l'art. 3 della delibera del Cicr n. 343 del 3 agosto 2016, di attuazione dell'art. 120, co. 2 TUB, prevedeva, invero, che gli interessi debitori maturati non potessero produrre interessi, salvo quelli di mora). L'opposta, inoltre, ha illustrato le modalità di calcolo indicate nei piani di rientro e contestate dalla controparte, evidenziando i conteggi effettuati tenendo in considerazione l'importo pattuito a titolo di interessi (pure sempre indicato nei documenti sottoscritti dalla sig.ra ). È poi pacifico che, dopo il regolare pagamento delle prime 12 rate del Parte_2 piano di rientro accordato, la sig.ra si è resa nuovamente inadempiente rispetto al pagamento Pt_2 delle rate successive (ossia delle rate del piano di rientro che prevedeva la corresponsione di 12 rate pari a 450,00 euro ciascuna a partire dal 15.06.2019), risultando solo due versamenti da 300,00 euro ciascuno rispettivamente in data 26/09/2019 e 09/07/2019 (cfr. doc. 10 opposta). Non colgono nel segno, quindi, le doglianze degli opponenti in merito alla quantificazione del credito di cui all'intimazione di pagamento del 14.10.2019, atteso che stante l'inadempimento del piano di rientro, la banca si è avvalsa della decadenza del beneficio del termine, intimando il pagamento di complessivi
35.137,17 euro, di cui euro 1.050,00 per rate del piano di rientro scadute e insolute dal 15/07/2019 al 15/09/2019 (Euro 150,00 + Euro 450,00 + Euro 450,00), Euro 3,67 per interessi di mora sulle rate scadute e insolute, Euro 34.015,93 per capitale residuo (debito residuo indicato nel piano di ammortamento del 14.03.2018 al 15/09/2019) ed Euro 67,57 per interessi di mora (calcolati al tasso dei corrispettivi) sul capitale residuo. Tale comunicazione, invero, come riconosciuto dall'opposta, conteneva effettivamente un errore, in senso tuttavia favorevole ai debitori, posto che era stato indicato l'importo di euro 150,00 quale quota non corrisposta della rata scaduta al 15.09.2025 in luogo dell'importo corretto pari ad euro 300,00 (i due pagamenti di euro 300,00 eseguiti dalla debitrice, infatti, andavano imputati ad integrale soddisfo della prima rata di euro 450,00 ed a parziale soddisfo della rata successiva).
5. Gli opponenti, inoltre, hanno lamentato il difetto di titolarità del credito in capo alla creditrice opposta, atteso che la banca era stata già soddisfatta per la somma di euro 28.396,03 a seguito dell'escussione della garanzia prestata da non potendo Controparte_3 CP_4 conseguentemente agire per il recupero coattivo dell'intero importo asseritamente dovuto come indicato in precetto. L'opposta, invero, non aveva mai speso il nome di Controparte_3 CP_4 né aveva prodotto un mandato formale cha la autorizzava ad agire in nome e per conto di tale soggetto.
Da ciò ne conseguirebbe la nullità e l'invalidità dell'atto di precetto e degli atti conseguenti.
L'opposizione è fondata in relazione a tale motivo, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Come si è detto, la cambiale fatta valere quale titolo esecutivo è stata emessa dagli opponenti a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo stipulato in data 20.03.2017 dalla banca
10 con , quale titolare dell'impresa individuale ER CA di ER CA. Il Parte_2 credito derivante dal suddetto contratto, inoltre, è assistito, nei limiti della quota dell'80%, dalla garanzia diretta di Società Cooperativa, a sua volta controgarantita, nei limiti della Controparte_3 quota dell'80%, dalla garanzia del Fondo pubblico di cui all'art. 2, comma 100 lettera a) della Legge
n. 662/1996.
Non è controverso che la creditrice opposta, prima di agire in via esecutiva nei confronti di Parte_1
, ha escusso la garanzia rilasciata da S.c. e che quest'ultima, trattandosi di
[...] Controparte_3 una garanzia “a prima richiesta”, ha provveduto a pagare alla banca l'importo di euro 28.396,03 euro.
La stessa invero, con missiva del 10.06.2025, ha comunicato a di Controparte_3 Parte_2 aver corrisposto a l'importo di euro 28.396,03 in forza della garanzia che assisteva il CP_2 finanziamento a lei concesso dalla banca. Ne consegue, quindi, che, la banca, in forza dell'escussione della predetta garanzia, ha ottenuto soddisfazione parziale del credito vantato nei confronti di in misura pari a 28.396,03 euro e che è subentrata nella titolarità Parte_2 Controparte_3 della suddetta quota di credito in forza di surrogazione legale (artt. 1949 e 1203 c.c.). Né, sul punto,
è stato meglio chiarito il concetto di “pagamento provvisorio” invocato dall'opposta e richiamato dalla convenzione allegata (doc. 14 opposta), posto peraltro che l'effetto liberatorio del debitore nei confronti del creditore dovuto al pagamento del debito da parte del garante non è derogabile dalle parti e considerato che ha dichiarato agli opponenti di aver corrisposto alla banca il Controparte_3 suddetto importo, senza condizione alcuna.
Di tali circostanze, invero, era ben consapevole la creditrice opposta, come dimostrato dalla comunicazione inviata in data 31.12.2020 agli odierni opponenti, con la quale la banca ha comunicato che l'esposizione debitoria, garantita dalla cambiale, ammontava, alla data del 31.12.2020, a 7.832,46 euro “in linea capitale” “oltre interessi dovuti” (nella comunicazione è chiaramente indicato: “tipo garanzia”: effetti;
importo della garanzia: euro 52.000,00 soggetto garantito: Style2000
Acconciature di ER CA). Nel presente giudizio, infatti, la creditrice opposta ha confermato e riconosciuto che l'importo di Euro 7.832,46 corrisponde alla quota del credito facente “capo all'Istituto di Credito esponente” (cfr. comparsa di costituzione e risposta ed atti successivi), stante l'escussione della garanzia rilasciata da Controparte_3
La creditrice opposta, pertanto, non ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti di Parte_1 per la soddisfazione dell'intero credito quantificato in precetto in misura pari a 37.168,08 euro, avendo già escusso l'altra garanzia che assisteva il rapporto fondamentale intercorso con Parte_2
ed essendo stata parzialmente soddisfatta da in misura pari a 28.396,03 euro.
[...] Controparte_3
invero, pur avendo riconosciuto di fatto il proprio difetto di legittimazione sostanziale CP_2
11 con riferimento alla quota parte del credito già soddisfatta da ha dedotto di essere legittimata CP_3
CP_ a riscuotere anche “anche la quota di credito facente capo a giusta convenzione Controparte_3 in essere tra le parti”. Le difese dell'opposta, tuttavia, sul punto non meritano di essere condivise.
Invero, la banca né al momento dell'esercizio dell'azione esecutiva né nel presente giudizio ha mai dichiarato espressamente di agire in nome e per conto del rappresentato (cd. contemplatio domini, tale non potendosi ritenere la mera deduzione di essere legittimata a riscuotere anche la quota di CP_ credito facente capo a giusta convenzione in essere tra le parti). In ogni caso, Controparte_3 non vi è prova della procura con la quale avrebbe attribuito alla banca il potere Controparte_8 di rappresentarla nel processo esecutivo né che la banca sia investita del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, ancorché la rappresentanza processuale volontaria non possa andar disgiunta da quella sostanziale, pena l'invalidità della procura
“processuale” (arg. ex art. 77 c.p.c.; in questi termini ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16274 del
31/07/2015; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 4924 del 27/02/2017). A tal fine, infatti, non è sufficiente quanto previsto dalla convenzione prodotta dalla banca (sub. doc. 14). Si tratta, infatti, di una convenzione stipulata tra e la Federazione Lombarda delle Banche di Credito Controparte_3
Cooperativo dalla quale non è possibile desumere l'esistenza del mandato conferito a con CP_2 attribuzione di poteri rappresentativi sostanziali e processuali in relazione allo specifico credito vantato nei confronti di . La convenzione, infatti, si occupa di disciplinare in termini Parte_1 generali i rapporti con la banca aderente lasciando, in ogni caso, a la scelta (a suo Controparte_3
“insindacabile giudizio”), all'esito del pagamento effettuato in favore dell'istituto di credito garantito, di consentire alla banca di intraprendere o proseguire “ogni attività di recupero” e/o “azione giudiziaria e opportuna per il recupero del credito vantato da . A tal fine, tuttavia, non è CP_3 sufficiente il documento prodotto dalla banca (sub. doc. 13), giacché con tale comunicazione CP_3 si è limitata genericamente a ribadire “confermiamo il mandato ad intraprendere, anche per
[...] nostro conto, le azioni che riterrete più opportune”, da cui, attesa la genericità dell'oggetto, non è possibile evincere né il conferimento del potere rappresentativo di natura sostanziale con riferimento al credito vantato nei confronti di né il potere rappresentativo di natura processuale Parte_1 al fine di agire in via esecutiva contro il suddetto debitore.
Nel caso di specie, infine, non ricorre alcuna delle ipotesi previste dalla legge che legittimano un soggetto a far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.). La banca, quindi, non può assumere di aver agito in via esecutiva al fine di far valere un in nome proprio un diritto che lei stessa riconosce essere nella titolarità di un soggetto diverso.
Il difetto parziale di titolarità del credito fatto valere in via esecutiva, nondimeno, non comporta per
12 ciò stesso la “inefficacia e/o nullità del precetto notificato e della conseguente azione esecutiva iniziata con atto di pignoramento presso terzi notificato al IG. il 12 gennaio”, come Parte_1 domandato dagli opponenti. La domanda di accertamento negativo del diritto del creditore di agire in via esecutiva, infatti, viene accolta limitatamente all'importo di 28.396,03 euro, da ciò conseguendone solo l'inefficacia parziale, ossia limitata alla suddetta somma, dell'atto di precetto e rimanendo fermo il diritto della banca di agire in executivis per ottenere soddisfazione coattiva della restante parte di credito nella sua titolarità (cfr. sul tema dell'eccessività della somma portata dal precetto, anche Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024).
6. Deve essere rigetta, infine, la domanda di “risarcimento dei danni subiti e subendi dai IGg.ri Pt_2
e in conseguenza dell'azione, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e da liquidarsi in via Pt_1 equitativa”, proposta dagli opponenti, del tutto generica e non sorretta da alcuna allegazione della parte.
7. Le circostanze che precedono e, quindi, l'accoglimento solo parziale di uno dei motivi di opposizione proposti dagli opponenti ed il rigetto degli altri, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- accerta e dichiara che Controparte_1 non ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti di e in relazione Parte_2 Parte_1 all'importo pari a euro 28.396,03;
- rigetta tutte le ulteriori domande proposte da e;
Parte_2 Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Como, il 19.10.2025
Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò
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