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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/07/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1586/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1586/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATA
Oggi 11 luglio 2025 ad ore
9.30 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per il l'avv. DE FLAVIIS MARCO il quale si riporta all'impugnazione Parte_1 chiedendone l'accoglimento
Per l'avv. COZZA DANIELE, il quale riportandosi ai propri atti chiede il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione.
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1586/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FLAVIIS MARCO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA ITALIA 1 presso il difensore avv. DE FLAVIIS Pt_1 MARCO APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COZZA DANIELE, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA DEI SABELLI 12 FRANCAVILLA A MARE, presso il difensore avv. COZZA DANIELE
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 24.5.2024 il ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 338/24 pronunciata dal Giudice di Pace di , che aveva accolto l'opposizione Pt_1 proposta da proprietaria del ciclomotore targato X7WJP9 avverso il verbale di Controparte_1 accertamento N. V/52471D/2023, elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di , per la Pt_1 violazione degli art. 40 e 146 comma II del C.d.S. perché, alle ore 18:16 del 10.07.2023 in Viale Primo
Vere intersezione P.ZZ Le Laudi (direzione nord), il conducente del ciclomotore tg. X7WJP9 non osservava gli obblighi imposti dalla segnaletica orizzontale ivi presente.
L'infrazione era stata accertata e confermata dalla documentazione fotografica e video prodotta dall'apparecchiatura a posto fisso, per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso denominato Velocar Red & Speed Evo Matr. 612.
L'opposizione era stata accolta da giudice di primo grado, all'esito dell'esame dell'Ordinanza
Dirigenziale n. 710 del 26.10.2022, che richiama le delibere di Giunta Comunale n. 362 del 29.04.2022
e n. 748 del 30.08.2022 e dalla quale emerge che il dispositivo era stato autoriZZto esclusivamente per rilevare l'infrazione dell'art. 146, comma 3, del C.d.S., cioè quella commessa dal conducente che pagina 2 di 5 oltrepassa l'intersezione semaforica nonostante la lanterna proietta luce rossa per il suo senso di marcia, non per rilevare le infrazioni riguardanti il mancato rispetto della segnaletica orizzontale.
A sostegno dell'appello il ha dedotto che la sentenza: Parte_1
- contiene un errore di fatto laddove afferma che tanto l'ordinanza dirigenziale che le delibere giuntali contengono il solo riferimento al comma 3 dell'art. 146 C.d.S., considerato che la delibera di giunta comunale n. 362/22 si riferisce all'articolo 146 C.d.S. senza alcuna limitazione;
- non ha considerato che il potere, in capo all'ente proprietario della strada di accertare e contestare le violazioni al codice stradale, mediante dispositivi elettronici regolarmente abilitati discende direttamente da cogenti disposizioni di legge contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento di attuazione, senza che un provvedimento amministrativo possa validamente escludere o autolimitare tale potere;
- ha omesso di considerare che la mancata indicazione, nell'ordinanza dirigenziale n. 710/22, del comma 2 dell'art. 146 (norma di carattere sanzionatorio) frutto di un mero refuso contenuto nella parte dispositiva contrastante con la sua parte motiva, non ha alcun rilievo in merito alla fase di rilevamento dell'infrazione nell'ambito del procedimento sanzionatorio
- non ha considerato che l'ordinanza dirigenziale, disciplinante la circolazione stradale, non ha competenza nel disciplinare le modalità di utilizzo degli apparecchi elettronici per l'accertamento delle violazioni semaforiche sul territorio comunale, che invece compete al servizio di polizia stradale dell'ente pubblico nel rispetto della volontà e degli indirizzi espressi dall'organo politico dell'ente locale (giunta comunale)
- non ha considerato che la stessa ordinanza, pur qualora se ne riconoscesse una qualche rilevanza in tema di utilizzo del Velocar, non potrebbe comunque contrastare né con le disposizioni cogenti del codice della strada né con la volontà espressa dalla giunta comunale e che ogni eventuale contrasto fra atti amministrativi deve necessariamente essere risolto assegnando prevalenza a quanto espresso nella delibera di giunta.
2. L'appellata si è costituita in data 10.10.2024 evidenziando che, prima del deposito del ricorso davanti al Giudice di Pace, con istanza di accesso agli atti aveva chiesto al Parte_1
l'esibizione della ordinanza che autoriZZva l'installazione del T-Red oggetto di causa.
Premesso che il non aveva dato seguito alla richiesta evidenziava che, diversamente da quanto Pt_1 sostenuto dall'appellante, l'Ordinanza di Giunta n. 362 del 29.04.2022 non aveva autoriZZto
l'installazione della apparecchiatura Velocar presso l'intersezione tra PiaZZ Laudi e Via Primo Vere.
Richiamata la recente ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione in data 2 agosto 2024 N. 21894 nella quale si precisa che “in assenza di delibera preventiva sulla possibilità di installazione dell'apparecchio di rilevazione automatica, deve ritenersi che la contestazione differita delle violazioni di cui ai verbali opposti non fosse legittima, perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga, da parte dell'ente proprietario, ha chiesto il rigetto dell'appello.
pagina 3 di 5 3. Accertata la rituale costituzione delle parti, con ordinanza in data 7.11.2024 è stata dichiarata non utiliZZbile la delibera di Giunta Comunale n. 748 del 30.8.2022, tardivamente prodotta dall'appellante in data 6.11.2024.
4. La causa è stata quindi rinvia per la discussione all'udienza dell'11.7.2024, assegnando alle parti termine fino alla data del 20.6.2024 per il deposito di memorie difensive.
******
A. Sull'ammissibilità della produzione tardiva della delibera di Giunta Comunale n. 748 del
30.8.2022
a.1 Il , che aveva richiamato nei propri atti la delibera di Giunta Comunale n. Parte_1
748 del 30.8.2022 ha provveduto al deposito dell'atto solo nel presente giudizio di appello e dopo la costituzione delle parti.
Sull'opposizione della parte appellata, con ordinanza in data 7.11.2024, è stata dichiarata la tardività del deposito e l'inutiliZZbilità dell'atto.
a.2 Considerato l'oggetto della delibera emanata dalla Giunta Comunale n. 748 del 30.8.2022:
MISURE DI RILEVAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE, IN AMBITO URBANO, IN
FUNZIONE DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DI VEICOLI E PEDONI, accertato che si tratta di atto provvisto di valore normativo, in quanto emanato in materie rientranti nella competenza della giunta stessa, con la finalità di disciplinare aspetti generali e astratti concernenti la viabilità pubblica, sulla base del principio iura novit curia, si è in presenza di un atto che il giudice è tenuto ad reperire autonomamente ed a valutare, laddove prodotto dalle parti, indipendentemente dal rispetto delle preclusioni processuali istruttorie (cfr Cassazione civile sez. III, 06/07/2022, n.21407).
Va quindi revocata l'ordinanza emessa in data 7.11.2024 che aveva dichiarato la non utiliZZbilità del provvedimento, in quanto tardivamente prodotto.
B. Sulle modalità di funzionamento e di gestione del Velocar Red & Speed Evo
b.1 Accertato, sulla base della documentazione depositata dal in data Parte_1
6.11.2024 che, con delibera n. 748 del 30.8.2022, la Giunta Comunale aveva autoriZZto, presso l'intersezione tra via Primo Vere e PiaZZ Le Laudi, l'installazione dell'apparecchiatura a posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso, senza prevedere alcuna limitazione nella tipologia delle violazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo e rilevabili dall'impianto, la limitazione all'utilizzo del dispositivo VelocarRed alla sola rilevazione automatica delle violazioni sanzionate dal comma 3 dell'art. 146 C.d.S. non poteva essere effettuata con l'Ordinanza Dirigenziale n. 710 del 26.10.2022 che, in quanto emessa da organo meramente esecutivo, chiamato a dare attuazione a norme o regolamenti, non poteva autonomamente disciplinare le modalità di utilizzo degli apparecchi elettronici oggetto di esame.
Trattasi quindi, evidentemente, di errore nell'attuazione della delibera, emendato con ordinanza n. 627 del 28.8.2023, inidoneo a limitare le modalità di utilizzo dell'impianto di rilevazione indicate nella delibera n. 748 del 30.8.2022
pagina 4 di 5 b.2 Constatato che l'installazione dell'apparecchio di rilevazione automatica, utiliZZto per la contestazione differita della violazione accertata in data 10.7.2023, è stata regolarmente autoriZZta con delibera preventiva n. 748 del 30.8.2022, l'appello formulato dal va Parte_1 conseguentemente accolto.
In totale riforma della sentenza impugnata va quindi rigettata l'opposizione proposta da CP
, avverso il verbale di accertamento n. V/52471D/2023, fondata sull'unico motivo dell'utilizzo
[...] dell'impianto di rilevazione VelocarRed per l'accertamento di violazioni non previste nei provvedimenti di autoriZZzione.
C. Sulla disciplina delle spese
Considerato che, nel giudizio di primo grado, il era stato rappresentato da un Parte_1 funzionario, che l'accertamento della regolarità della sanzione irrogata è stata accertata all'esito del deposito della delibera n. 748 del 30.8.2022, effettuato dal in data 6.11.2024 Parte_1
e che era rimasta senza esito l'istanza di accesso agli atti effettuata in data 10.10.2023 dalla parte appellata, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 1586/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello formulato dal ed in riforma la sentenza Parte_1 impugnata emessa dal Giudice di Pace di , Pt_1
RIGETTA il ricorso presentato da , avverso il verbale di accertamento n. V/52471D/2023. Controparte_1
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Sentenza resa in calce al verbale e pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 8 luglio 2025 Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1586/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATA
Oggi 11 luglio 2025 ad ore
9.30 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per il l'avv. DE FLAVIIS MARCO il quale si riporta all'impugnazione Parte_1 chiedendone l'accoglimento
Per l'avv. COZZA DANIELE, il quale riportandosi ai propri atti chiede il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione.
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1586/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FLAVIIS MARCO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA ITALIA 1 presso il difensore avv. DE FLAVIIS Pt_1 MARCO APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COZZA DANIELE, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA DEI SABELLI 12 FRANCAVILLA A MARE, presso il difensore avv. COZZA DANIELE
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 24.5.2024 il ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 338/24 pronunciata dal Giudice di Pace di , che aveva accolto l'opposizione Pt_1 proposta da proprietaria del ciclomotore targato X7WJP9 avverso il verbale di Controparte_1 accertamento N. V/52471D/2023, elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di , per la Pt_1 violazione degli art. 40 e 146 comma II del C.d.S. perché, alle ore 18:16 del 10.07.2023 in Viale Primo
Vere intersezione P.ZZ Le Laudi (direzione nord), il conducente del ciclomotore tg. X7WJP9 non osservava gli obblighi imposti dalla segnaletica orizzontale ivi presente.
L'infrazione era stata accertata e confermata dalla documentazione fotografica e video prodotta dall'apparecchiatura a posto fisso, per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso denominato Velocar Red & Speed Evo Matr. 612.
L'opposizione era stata accolta da giudice di primo grado, all'esito dell'esame dell'Ordinanza
Dirigenziale n. 710 del 26.10.2022, che richiama le delibere di Giunta Comunale n. 362 del 29.04.2022
e n. 748 del 30.08.2022 e dalla quale emerge che il dispositivo era stato autoriZZto esclusivamente per rilevare l'infrazione dell'art. 146, comma 3, del C.d.S., cioè quella commessa dal conducente che pagina 2 di 5 oltrepassa l'intersezione semaforica nonostante la lanterna proietta luce rossa per il suo senso di marcia, non per rilevare le infrazioni riguardanti il mancato rispetto della segnaletica orizzontale.
A sostegno dell'appello il ha dedotto che la sentenza: Parte_1
- contiene un errore di fatto laddove afferma che tanto l'ordinanza dirigenziale che le delibere giuntali contengono il solo riferimento al comma 3 dell'art. 146 C.d.S., considerato che la delibera di giunta comunale n. 362/22 si riferisce all'articolo 146 C.d.S. senza alcuna limitazione;
- non ha considerato che il potere, in capo all'ente proprietario della strada di accertare e contestare le violazioni al codice stradale, mediante dispositivi elettronici regolarmente abilitati discende direttamente da cogenti disposizioni di legge contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento di attuazione, senza che un provvedimento amministrativo possa validamente escludere o autolimitare tale potere;
- ha omesso di considerare che la mancata indicazione, nell'ordinanza dirigenziale n. 710/22, del comma 2 dell'art. 146 (norma di carattere sanzionatorio) frutto di un mero refuso contenuto nella parte dispositiva contrastante con la sua parte motiva, non ha alcun rilievo in merito alla fase di rilevamento dell'infrazione nell'ambito del procedimento sanzionatorio
- non ha considerato che l'ordinanza dirigenziale, disciplinante la circolazione stradale, non ha competenza nel disciplinare le modalità di utilizzo degli apparecchi elettronici per l'accertamento delle violazioni semaforiche sul territorio comunale, che invece compete al servizio di polizia stradale dell'ente pubblico nel rispetto della volontà e degli indirizzi espressi dall'organo politico dell'ente locale (giunta comunale)
- non ha considerato che la stessa ordinanza, pur qualora se ne riconoscesse una qualche rilevanza in tema di utilizzo del Velocar, non potrebbe comunque contrastare né con le disposizioni cogenti del codice della strada né con la volontà espressa dalla giunta comunale e che ogni eventuale contrasto fra atti amministrativi deve necessariamente essere risolto assegnando prevalenza a quanto espresso nella delibera di giunta.
2. L'appellata si è costituita in data 10.10.2024 evidenziando che, prima del deposito del ricorso davanti al Giudice di Pace, con istanza di accesso agli atti aveva chiesto al Parte_1
l'esibizione della ordinanza che autoriZZva l'installazione del T-Red oggetto di causa.
Premesso che il non aveva dato seguito alla richiesta evidenziava che, diversamente da quanto Pt_1 sostenuto dall'appellante, l'Ordinanza di Giunta n. 362 del 29.04.2022 non aveva autoriZZto
l'installazione della apparecchiatura Velocar presso l'intersezione tra PiaZZ Laudi e Via Primo Vere.
Richiamata la recente ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione in data 2 agosto 2024 N. 21894 nella quale si precisa che “in assenza di delibera preventiva sulla possibilità di installazione dell'apparecchio di rilevazione automatica, deve ritenersi che la contestazione differita delle violazioni di cui ai verbali opposti non fosse legittima, perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga, da parte dell'ente proprietario, ha chiesto il rigetto dell'appello.
pagina 3 di 5 3. Accertata la rituale costituzione delle parti, con ordinanza in data 7.11.2024 è stata dichiarata non utiliZZbile la delibera di Giunta Comunale n. 748 del 30.8.2022, tardivamente prodotta dall'appellante in data 6.11.2024.
4. La causa è stata quindi rinvia per la discussione all'udienza dell'11.7.2024, assegnando alle parti termine fino alla data del 20.6.2024 per il deposito di memorie difensive.
******
A. Sull'ammissibilità della produzione tardiva della delibera di Giunta Comunale n. 748 del
30.8.2022
a.1 Il , che aveva richiamato nei propri atti la delibera di Giunta Comunale n. Parte_1
748 del 30.8.2022 ha provveduto al deposito dell'atto solo nel presente giudizio di appello e dopo la costituzione delle parti.
Sull'opposizione della parte appellata, con ordinanza in data 7.11.2024, è stata dichiarata la tardività del deposito e l'inutiliZZbilità dell'atto.
a.2 Considerato l'oggetto della delibera emanata dalla Giunta Comunale n. 748 del 30.8.2022:
MISURE DI RILEVAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE, IN AMBITO URBANO, IN
FUNZIONE DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DI VEICOLI E PEDONI, accertato che si tratta di atto provvisto di valore normativo, in quanto emanato in materie rientranti nella competenza della giunta stessa, con la finalità di disciplinare aspetti generali e astratti concernenti la viabilità pubblica, sulla base del principio iura novit curia, si è in presenza di un atto che il giudice è tenuto ad reperire autonomamente ed a valutare, laddove prodotto dalle parti, indipendentemente dal rispetto delle preclusioni processuali istruttorie (cfr Cassazione civile sez. III, 06/07/2022, n.21407).
Va quindi revocata l'ordinanza emessa in data 7.11.2024 che aveva dichiarato la non utiliZZbilità del provvedimento, in quanto tardivamente prodotto.
B. Sulle modalità di funzionamento e di gestione del Velocar Red & Speed Evo
b.1 Accertato, sulla base della documentazione depositata dal in data Parte_1
6.11.2024 che, con delibera n. 748 del 30.8.2022, la Giunta Comunale aveva autoriZZto, presso l'intersezione tra via Primo Vere e PiaZZ Le Laudi, l'installazione dell'apparecchiatura a posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso, senza prevedere alcuna limitazione nella tipologia delle violazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo e rilevabili dall'impianto, la limitazione all'utilizzo del dispositivo VelocarRed alla sola rilevazione automatica delle violazioni sanzionate dal comma 3 dell'art. 146 C.d.S. non poteva essere effettuata con l'Ordinanza Dirigenziale n. 710 del 26.10.2022 che, in quanto emessa da organo meramente esecutivo, chiamato a dare attuazione a norme o regolamenti, non poteva autonomamente disciplinare le modalità di utilizzo degli apparecchi elettronici oggetto di esame.
Trattasi quindi, evidentemente, di errore nell'attuazione della delibera, emendato con ordinanza n. 627 del 28.8.2023, inidoneo a limitare le modalità di utilizzo dell'impianto di rilevazione indicate nella delibera n. 748 del 30.8.2022
pagina 4 di 5 b.2 Constatato che l'installazione dell'apparecchio di rilevazione automatica, utiliZZto per la contestazione differita della violazione accertata in data 10.7.2023, è stata regolarmente autoriZZta con delibera preventiva n. 748 del 30.8.2022, l'appello formulato dal va Parte_1 conseguentemente accolto.
In totale riforma della sentenza impugnata va quindi rigettata l'opposizione proposta da CP
, avverso il verbale di accertamento n. V/52471D/2023, fondata sull'unico motivo dell'utilizzo
[...] dell'impianto di rilevazione VelocarRed per l'accertamento di violazioni non previste nei provvedimenti di autoriZZzione.
C. Sulla disciplina delle spese
Considerato che, nel giudizio di primo grado, il era stato rappresentato da un Parte_1 funzionario, che l'accertamento della regolarità della sanzione irrogata è stata accertata all'esito del deposito della delibera n. 748 del 30.8.2022, effettuato dal in data 6.11.2024 Parte_1
e che era rimasta senza esito l'istanza di accesso agli atti effettuata in data 10.10.2023 dalla parte appellata, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 1586/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello formulato dal ed in riforma la sentenza Parte_1 impugnata emessa dal Giudice di Pace di , Pt_1
RIGETTA il ricorso presentato da , avverso il verbale di accertamento n. V/52471D/2023. Controparte_1
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Sentenza resa in calce al verbale e pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 8 luglio 2025 Il Giudice dott. Patrizia Medica
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