Articolo 72 ter della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 72 bisArticolo 72 quater
Versione
11 luglio 1990
Art. 72-ter. (((Abbandono di siringhe) )) (( 1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumita' altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti psicotrope e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione. ))
Entrata in vigore il 11 luglio 1990
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