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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/11/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 397 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Bonalume Paolo
ATTRICE
E
(C.F. in persona del sindaco legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: pagamento somme
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 23 luglio 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 4 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Noti i fatti di causa stante la contumacia di parte convenuta.
La causa, precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., viene per la decisione.
^^^
La domanda è infondata.
Occorre innanzitutto premettere che il credito azionato nel presente giudizio trova la propria fonte originaria, secondo la prospettazione di parte cessionaria, nel contratto di somministrazione che sarebbe intercorso tra l'odierno convenuto e il creditore originario. Ora, non v'è dubbio che le suindicate operazioni economiche presuppongono che, tra i diversi soggetti sussista un titolo idoneo a giustificare la nascita di un vincolo obbligatorio che attribuisce a ciascun soggetto il diritto di pretendere l'adempimento delle prestazioni dallo stesso nascenti;
sicché, in caso di inadempimento, la parte adempiente potrebbe agire per ottenere quanto ad essa dovuto ex artt. 1218 - 1453 c.c. L'azione di esatto adempimento nei rapporti a prestazioni corrispettive, come è quello in esame, presuppone, infatti, che tra le parti risulti essere stato concluso un contratto la cui esistenza non deve risultare necessariamente per tabulas in applicazione del generale principio della libertà delle forme negoziali. Tuttavia, nel caso in cui uno dei contraenti sia un ente comunale deve, però, darsi conto del fatto che si è in presenza di un soggetto che, pur godendo della generale capacità di agire, vede la propria autonomia negoziale ex artt. 1321 e 1322 c.c. limitata nel senso che la stessa è funzionalizzata al perseguimento degli interessi pubblici individuati dalla legge. Ed, infatti, non si può ignorare la circostanza che il recepimento all'interno del diritto amministrativo di moduli operativi di origine privatistica rispetto all'attività svolta da una amministrazione pubblica - tra cui deve annoverarsi l'ente comunale - comporta inevitabilmente l'introduzione di limitazioni funzionali all'attività contrattuale posta in essere dal soggetto pubblico. Uno di tali limiti é individuabile nell'eccezione al suindicato principio di libertà formale dei negozi tra i privati: nei rapporti con gli enti pubblici la forma scritta è prevista a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di contabilità generale dello Stato). La ratio di tale scelta, secondo quanto chiarito dalla Suprema
Corte di Cassazione, è rappresentata "dall'esigenza di individuare con esattezza il contenuto negoziale dell'atto, di rendere possibili i controlli delle autorità tutorie,
Pagina 2 di 4 di evitare elusioni al principio di copertura finanziaria degli atti di spesa" (Cass.
Sent. n. 59/2001) e dal fatto che "la forma scritta ad substantiam, è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost." (Cass. sez. II 4 agosto 2011 n. 16997).
Dalla suddette ragioni ispiratrici discende la necessaria completezza del contratto di somministrazione, sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo.
Sotto il profilo soggettivo, la pattuizione deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del contraente e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi;
sotto il profilo oggettivo, invece, il contratto deve tradursi in un documento recante la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle eventuali reciproche obbligazioni, con l'indicazione dell'oggetto della prestazione e del compenso dovuto (cfr. anche Cass., sez. III, 15 marzo 2004, n. 5234 e, nella giurisprudenza amministrativa: T.A.R. L'Aquila,
(Abruzzo), sez. I, 14/04/2008, n. 554 e T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 12 ottobre
2004, n. 2821).
Ed invero la sussistenza di un rapporto professionale tra le parti in giudizio non può ricavarsi, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, da altri atti amministrativi non surrogabili con comportamenti concludenti (così Cass. 6 luglio 2007 n. 15296, 26 gennaio 2007 n. 1752).
Deve, pertanto, escludersi la possibilità di concludere contratti mediante l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato secondo il modello di cui all'art. 1327 cod. civ. (Cass. 12492/2001).
La mancata del contratto, dunque, essendo sanzionata a pena di nullità, implica la insanabilità dell'atto, anche in caso di comportamenti concludenti, quale la semplice esecuzione delle prestazioni previste nel contratto (cfr. Cass. 1999/9682).
I consolidati principi sopra enunciati consentono altresì di ritenere non meritevole di accoglimento la domanda di indebito arricchimento formulata, in via subordinata, dall'odierna parte attrice atteso che, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, “Nel caso di prestazione professionale eseguita in assenza di contratto scritto non è esperibile verso la P.A. - per difetto del requisito di sussidiarietà di cui all'art 2042 c.c. - l'azione residuale d'indebito arricchimento ex art 2041 c.c. , potendosi semmai azionare la pretesa ai sensi dell'art. 23, commi 3 e
4, D.L. n. 66/1989 (conv. in L. n. 144/1989) verso l'amministratore o il funzionario
Pagina 3 di 4 che abbia consentito la prestazione, indipendentemente dal fatto che sia intercorsa un'effettiva negoziazione contrattuale” (C. 16558/2015).
Ne consegue, per tutte le ragioni testé esposte, che la domanda di parte attrice è infondata.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Nulla sulle spese, essendo parte vittoriosa rimasta contumace.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 397/2022 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari il 25 novembre 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 397 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Bonalume Paolo
ATTRICE
E
(C.F. in persona del sindaco legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: pagamento somme
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 23 luglio 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 4 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Noti i fatti di causa stante la contumacia di parte convenuta.
La causa, precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., viene per la decisione.
^^^
La domanda è infondata.
Occorre innanzitutto premettere che il credito azionato nel presente giudizio trova la propria fonte originaria, secondo la prospettazione di parte cessionaria, nel contratto di somministrazione che sarebbe intercorso tra l'odierno convenuto e il creditore originario. Ora, non v'è dubbio che le suindicate operazioni economiche presuppongono che, tra i diversi soggetti sussista un titolo idoneo a giustificare la nascita di un vincolo obbligatorio che attribuisce a ciascun soggetto il diritto di pretendere l'adempimento delle prestazioni dallo stesso nascenti;
sicché, in caso di inadempimento, la parte adempiente potrebbe agire per ottenere quanto ad essa dovuto ex artt. 1218 - 1453 c.c. L'azione di esatto adempimento nei rapporti a prestazioni corrispettive, come è quello in esame, presuppone, infatti, che tra le parti risulti essere stato concluso un contratto la cui esistenza non deve risultare necessariamente per tabulas in applicazione del generale principio della libertà delle forme negoziali. Tuttavia, nel caso in cui uno dei contraenti sia un ente comunale deve, però, darsi conto del fatto che si è in presenza di un soggetto che, pur godendo della generale capacità di agire, vede la propria autonomia negoziale ex artt. 1321 e 1322 c.c. limitata nel senso che la stessa è funzionalizzata al perseguimento degli interessi pubblici individuati dalla legge. Ed, infatti, non si può ignorare la circostanza che il recepimento all'interno del diritto amministrativo di moduli operativi di origine privatistica rispetto all'attività svolta da una amministrazione pubblica - tra cui deve annoverarsi l'ente comunale - comporta inevitabilmente l'introduzione di limitazioni funzionali all'attività contrattuale posta in essere dal soggetto pubblico. Uno di tali limiti é individuabile nell'eccezione al suindicato principio di libertà formale dei negozi tra i privati: nei rapporti con gli enti pubblici la forma scritta è prevista a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di contabilità generale dello Stato). La ratio di tale scelta, secondo quanto chiarito dalla Suprema
Corte di Cassazione, è rappresentata "dall'esigenza di individuare con esattezza il contenuto negoziale dell'atto, di rendere possibili i controlli delle autorità tutorie,
Pagina 2 di 4 di evitare elusioni al principio di copertura finanziaria degli atti di spesa" (Cass.
Sent. n. 59/2001) e dal fatto che "la forma scritta ad substantiam, è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost." (Cass. sez. II 4 agosto 2011 n. 16997).
Dalla suddette ragioni ispiratrici discende la necessaria completezza del contratto di somministrazione, sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo.
Sotto il profilo soggettivo, la pattuizione deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del contraente e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi;
sotto il profilo oggettivo, invece, il contratto deve tradursi in un documento recante la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle eventuali reciproche obbligazioni, con l'indicazione dell'oggetto della prestazione e del compenso dovuto (cfr. anche Cass., sez. III, 15 marzo 2004, n. 5234 e, nella giurisprudenza amministrativa: T.A.R. L'Aquila,
(Abruzzo), sez. I, 14/04/2008, n. 554 e T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 12 ottobre
2004, n. 2821).
Ed invero la sussistenza di un rapporto professionale tra le parti in giudizio non può ricavarsi, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, da altri atti amministrativi non surrogabili con comportamenti concludenti (così Cass. 6 luglio 2007 n. 15296, 26 gennaio 2007 n. 1752).
Deve, pertanto, escludersi la possibilità di concludere contratti mediante l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato secondo il modello di cui all'art. 1327 cod. civ. (Cass. 12492/2001).
La mancata del contratto, dunque, essendo sanzionata a pena di nullità, implica la insanabilità dell'atto, anche in caso di comportamenti concludenti, quale la semplice esecuzione delle prestazioni previste nel contratto (cfr. Cass. 1999/9682).
I consolidati principi sopra enunciati consentono altresì di ritenere non meritevole di accoglimento la domanda di indebito arricchimento formulata, in via subordinata, dall'odierna parte attrice atteso che, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, “Nel caso di prestazione professionale eseguita in assenza di contratto scritto non è esperibile verso la P.A. - per difetto del requisito di sussidiarietà di cui all'art 2042 c.c. - l'azione residuale d'indebito arricchimento ex art 2041 c.c. , potendosi semmai azionare la pretesa ai sensi dell'art. 23, commi 3 e
4, D.L. n. 66/1989 (conv. in L. n. 144/1989) verso l'amministratore o il funzionario
Pagina 3 di 4 che abbia consentito la prestazione, indipendentemente dal fatto che sia intercorsa un'effettiva negoziazione contrattuale” (C. 16558/2015).
Ne consegue, per tutte le ragioni testé esposte, che la domanda di parte attrice è infondata.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Nulla sulle spese, essendo parte vittoriosa rimasta contumace.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 397/2022 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari il 25 novembre 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
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