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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/06/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1129/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est. dott.ssa Sara Antonelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1129/2023 R.G.A.C., promossa
DA
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Palermo in via Massimo D'Azeglio 15, elettivamente domiciliata in Piazza Armerina – Via Gen.
Muscarà 77 presso lo studio dell'avvocato Egidio Francesco La Malfa ( ) che CodiceFiscale_2
la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
( nata ad [...] il [...] ed ivi Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 5 CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO;
INTERVENIENTE EX LEGE
Oggetto: interdizione.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18/03/2025, la ricorrente ha insistito nella domanda di interdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.10.2023, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare l'interdizione della di lei madre deducendo che quest'ultima è Controparte_1
attualmente domiciliata presso la RSA Villa Maria c.da Bafurdo – Leonforte, in quanto affetta da
“demenza senile in soggetto con esiti di remota TEV ed EP”, riconosciuta dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile quale “invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
L'interdicenda soffre, infatti, di detta patologia mentale abituale grave, che comporta una totale e irreversibile compromissione delle facoltà cognitive e volitive, per cui, a detta della ricorrente,
l'interdizione rappresenterebbe l'unica modalità di protezione “giacché l'infermità mentale la rende sostanzialmente incapace di provvedere ai propri interessi”.
Invero, in data 15.05.2023, così come emergente dalle allegazioni documentali attoree, la Commissione
Medica ASL di Agira, riconosceva la signora “Invalido ultrasessantacinquenne con Controparte_1 necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana”.
La ricorrente si è, all'uopo, offerta di assumere la funzione di tutore, anche in via provvisoria, dell'interdicenda.
La resistente, nonostante la ritualità della citazione in giudizio, non si è costituita, per cui deve esserne dichiarata nella presente sede la contumacia.
In data 21.12.2023, il precedente relatore, dott.ssa effettuato l'esame dell'interdicenda e Per_1
ascoltati i congiunti della stessa, tutti concordi nel rappresentare che la sig.ra non Controparte_1
è in grado di provvedere a sé stessa, ha proceduto alla nomina del tutore provvisorio nella persona della ricorrente e fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 14.03.2025, il Giudice istruttore si è riservato, previa trasmissione degli atti al P.M. in sede, di riferire in camera di consiglio per la decisione.
pagina 2 di 5 Nel merito, deve evidenziarsi che la legge 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19.3.2004, allo scopo di
“tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana” (art. 1 L. 6/2004), non solo ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche significativamente rimodulato i presupposti per far luogo all'interdizione e all'inabilitazione degli infermi di mente.
A seguito della riformulazione del predetto art. 414 cod. civ., operata dall'art. 4 L. n. 6 del 2004, in presenza del presupposto della abituale infermità mentale comportante l'incapacità di provvedere ai propri interessi, l'interdizione va dichiarata solo quando "ciò è necessario per assicurare" all'infermo
"adeguata protezione".
La funzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno e le innovazioni apportate dalla L. n. 6 del 2004, agli istituti codicistici in materia di incapacità personale, pongono al centro dell'attenzione non più esclusivamente la cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, apprestando uno strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di contenuti, modellato secondo la necessità e le circostanze, e tale da non incidere radicalmente e permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario.
L'incapacità di provvedere ai propri interessi, ovvero più in generale di espletare le funzioni della vita quotidiana, non è più di per sé sufficiente per giustificare un intervento integralmente limitativo della capacità di agire.
Nel nuovo sistema, l'orizzonte valutativo da tenere presente si allarga rispetto a tale limitata prospettiva per inquadrare l'effettivo bisogno di protezione del soggetto interessato, la cui natura ed entità finiscono con l'assumere rilievo decisivo ai fini della valutazione che il giudice deve operare nella scelta e nella graduazione dello strumento protettivo da adottare a tutela dell'incapace.
In tale ottica, il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra l'amministrazione di sostegno e la interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non può essere individuato con riguardo ad un elemento meramente "quantitativo" e, cioè, tenendo conto del quantum della incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto.
Il discrimen consiste piuttosto nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato, per cui l'interdizione rappresenta la extrema ratio cui ricorrere solo quando l'amministrazione di sostegno ovvero l'inabilitazione non siano idonee ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato, totalmente o parzialmente, a provvedere ai propri pagina 3 di 5 interessi, con una valutazione da compiersi caso per caso in considerazione delle esigenze personali e patrimoniali degli interessati di volta in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concretamente accertate che possono assumere rilievo per la decisione.
Nel caso all'odierno esame, come emerso dalle risultanze istruttorie e documentali, le condizioni di salute di classe 1938, sono di tale serietà da comportare una severa alterazione Controparte_1
delle facoltà fisiche e da rendere il soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, con riferimento non solo agli atti di indole economica e patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita ordinaria.
L'interdicenda, sottoposta ad esame, è apparsa, come detto poco più sopra, incapace della benché minima collaborazione.
La ottantasettenne resistente risulta affetta, invero, da accertata invalidità che la rende necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Tanto si desume pianamente dalla documentazione prodotta in atti e, in particolare, dalla dichiarazione di invalidità di cui al verbale della Commissione medica prodotto in atti.
Dal quadro desumibile dalla superiore documentazione e da quella ulteriore allegata al ricorso, oltre che dalle risultanze dell'esame dell'interdicenda, emerge che il soggetto necessita di cura ed assistenza in ogni ambito della propria vita.
Da ciò discende la necessità di dichiararne l'interdizione ai sensi dell'art. 414 c.c., stante che la signora deve ritenersi del tutto incapace di provvedere in modo permanente ai propri interessi. CP_1
Appaiono pertanto, nella fattispecie, soddisfatti i presupposti richiesti dall'art. 414 cod. civ. per la pronunzia di interdizione, in quanto la resistente presenta un'alterazione delle facoltà psichiche e una conseguente compromissione della capacità di autodeterminarsi tale da far luogo a una totale incapacità di provvedere ai propri interessi.
Inoltre, la gravità della patologia da cui è affetta e l'evoluzione della stessa, documentata dalla superiore documentazione, inducono, unitamente alla età avanzata, a formulare una prognosi sfavorevole rispetto ad una possibile evoluzione in senso migliorativo del quadro patologico.
All'udienza di esame dell'interdicenda sono stati, altresì, ascoltati gli altri congiunti, i quali hanno confermato che la signora non è in grado di provvedere a sé stessa, tanto che Controparte_1
attualmente si occupa di provvedere a tutte le esigenze della madre la ricorrente.
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla interdizione, in data 21.05.2025.
Alla luce di quanto esposto, in conclusione, non è dato ravvisare alcuna migliore o più adeguata pagina 4 di 5 protezione della pronuncia di interdizione.
Alla luce delle osservazioni che precedono, la domanda di interdizione deve essere accolta.
Attesa la natura del presente procedimento, le spese processuali vanno interamente lasciate a carico della ricorrente, che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia, che dichiara, della resistente
Controparte_1
DICHIARA l'interdizione di nata ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._3
);
[...]
DISPONE che la presente sentenza sia immediatamente annotata, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro e che entro dieci giorni sia comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile del competente comune per le annotazioni a margine dell'atto di nascita dell'interessato, nonché trasmessa in carta libera al
Giudice Tutelare;
DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del Tribunale l'11 giugno 2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est. dott.ssa Sara Antonelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1129/2023 R.G.A.C., promossa
DA
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Palermo in via Massimo D'Azeglio 15, elettivamente domiciliata in Piazza Armerina – Via Gen.
Muscarà 77 presso lo studio dell'avvocato Egidio Francesco La Malfa ( ) che CodiceFiscale_2
la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
( nata ad [...] il [...] ed ivi Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 5 CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO;
INTERVENIENTE EX LEGE
Oggetto: interdizione.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18/03/2025, la ricorrente ha insistito nella domanda di interdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.10.2023, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare l'interdizione della di lei madre deducendo che quest'ultima è Controparte_1
attualmente domiciliata presso la RSA Villa Maria c.da Bafurdo – Leonforte, in quanto affetta da
“demenza senile in soggetto con esiti di remota TEV ed EP”, riconosciuta dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile quale “invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
L'interdicenda soffre, infatti, di detta patologia mentale abituale grave, che comporta una totale e irreversibile compromissione delle facoltà cognitive e volitive, per cui, a detta della ricorrente,
l'interdizione rappresenterebbe l'unica modalità di protezione “giacché l'infermità mentale la rende sostanzialmente incapace di provvedere ai propri interessi”.
Invero, in data 15.05.2023, così come emergente dalle allegazioni documentali attoree, la Commissione
Medica ASL di Agira, riconosceva la signora “Invalido ultrasessantacinquenne con Controparte_1 necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana”.
La ricorrente si è, all'uopo, offerta di assumere la funzione di tutore, anche in via provvisoria, dell'interdicenda.
La resistente, nonostante la ritualità della citazione in giudizio, non si è costituita, per cui deve esserne dichiarata nella presente sede la contumacia.
In data 21.12.2023, il precedente relatore, dott.ssa effettuato l'esame dell'interdicenda e Per_1
ascoltati i congiunti della stessa, tutti concordi nel rappresentare che la sig.ra non Controparte_1
è in grado di provvedere a sé stessa, ha proceduto alla nomina del tutore provvisorio nella persona della ricorrente e fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 14.03.2025, il Giudice istruttore si è riservato, previa trasmissione degli atti al P.M. in sede, di riferire in camera di consiglio per la decisione.
pagina 2 di 5 Nel merito, deve evidenziarsi che la legge 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19.3.2004, allo scopo di
“tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana” (art. 1 L. 6/2004), non solo ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche significativamente rimodulato i presupposti per far luogo all'interdizione e all'inabilitazione degli infermi di mente.
A seguito della riformulazione del predetto art. 414 cod. civ., operata dall'art. 4 L. n. 6 del 2004, in presenza del presupposto della abituale infermità mentale comportante l'incapacità di provvedere ai propri interessi, l'interdizione va dichiarata solo quando "ciò è necessario per assicurare" all'infermo
"adeguata protezione".
La funzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno e le innovazioni apportate dalla L. n. 6 del 2004, agli istituti codicistici in materia di incapacità personale, pongono al centro dell'attenzione non più esclusivamente la cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, apprestando uno strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di contenuti, modellato secondo la necessità e le circostanze, e tale da non incidere radicalmente e permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario.
L'incapacità di provvedere ai propri interessi, ovvero più in generale di espletare le funzioni della vita quotidiana, non è più di per sé sufficiente per giustificare un intervento integralmente limitativo della capacità di agire.
Nel nuovo sistema, l'orizzonte valutativo da tenere presente si allarga rispetto a tale limitata prospettiva per inquadrare l'effettivo bisogno di protezione del soggetto interessato, la cui natura ed entità finiscono con l'assumere rilievo decisivo ai fini della valutazione che il giudice deve operare nella scelta e nella graduazione dello strumento protettivo da adottare a tutela dell'incapace.
In tale ottica, il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra l'amministrazione di sostegno e la interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non può essere individuato con riguardo ad un elemento meramente "quantitativo" e, cioè, tenendo conto del quantum della incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto.
Il discrimen consiste piuttosto nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato, per cui l'interdizione rappresenta la extrema ratio cui ricorrere solo quando l'amministrazione di sostegno ovvero l'inabilitazione non siano idonee ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato, totalmente o parzialmente, a provvedere ai propri pagina 3 di 5 interessi, con una valutazione da compiersi caso per caso in considerazione delle esigenze personali e patrimoniali degli interessati di volta in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concretamente accertate che possono assumere rilievo per la decisione.
Nel caso all'odierno esame, come emerso dalle risultanze istruttorie e documentali, le condizioni di salute di classe 1938, sono di tale serietà da comportare una severa alterazione Controparte_1
delle facoltà fisiche e da rendere il soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, con riferimento non solo agli atti di indole economica e patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita ordinaria.
L'interdicenda, sottoposta ad esame, è apparsa, come detto poco più sopra, incapace della benché minima collaborazione.
La ottantasettenne resistente risulta affetta, invero, da accertata invalidità che la rende necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Tanto si desume pianamente dalla documentazione prodotta in atti e, in particolare, dalla dichiarazione di invalidità di cui al verbale della Commissione medica prodotto in atti.
Dal quadro desumibile dalla superiore documentazione e da quella ulteriore allegata al ricorso, oltre che dalle risultanze dell'esame dell'interdicenda, emerge che il soggetto necessita di cura ed assistenza in ogni ambito della propria vita.
Da ciò discende la necessità di dichiararne l'interdizione ai sensi dell'art. 414 c.c., stante che la signora deve ritenersi del tutto incapace di provvedere in modo permanente ai propri interessi. CP_1
Appaiono pertanto, nella fattispecie, soddisfatti i presupposti richiesti dall'art. 414 cod. civ. per la pronunzia di interdizione, in quanto la resistente presenta un'alterazione delle facoltà psichiche e una conseguente compromissione della capacità di autodeterminarsi tale da far luogo a una totale incapacità di provvedere ai propri interessi.
Inoltre, la gravità della patologia da cui è affetta e l'evoluzione della stessa, documentata dalla superiore documentazione, inducono, unitamente alla età avanzata, a formulare una prognosi sfavorevole rispetto ad una possibile evoluzione in senso migliorativo del quadro patologico.
All'udienza di esame dell'interdicenda sono stati, altresì, ascoltati gli altri congiunti, i quali hanno confermato che la signora non è in grado di provvedere a sé stessa, tanto che Controparte_1
attualmente si occupa di provvedere a tutte le esigenze della madre la ricorrente.
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla interdizione, in data 21.05.2025.
Alla luce di quanto esposto, in conclusione, non è dato ravvisare alcuna migliore o più adeguata pagina 4 di 5 protezione della pronuncia di interdizione.
Alla luce delle osservazioni che precedono, la domanda di interdizione deve essere accolta.
Attesa la natura del presente procedimento, le spese processuali vanno interamente lasciate a carico della ricorrente, che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia, che dichiara, della resistente
Controparte_1
DICHIARA l'interdizione di nata ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._3
);
[...]
DISPONE che la presente sentenza sia immediatamente annotata, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro e che entro dieci giorni sia comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile del competente comune per le annotazioni a margine dell'atto di nascita dell'interessato, nonché trasmessa in carta libera al
Giudice Tutelare;
DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del Tribunale l'11 giugno 2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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