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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17974 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 65970 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 10 giugno 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
in persona del legale rappresentante , Pt_1 Parte_2
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 41, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Saverio Insabato, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona NTroparte_1
dell'amministratore pro tempore, in persona NTroparte_2
della Dott.ssa elettivamente domiciliato in Roma, NTroparte_3
Via La Spezia 58, presso lo Studio dell'Avv. Carlo Patti, che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 giugno 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_3
opposizione al decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 27 agosto 2021 e con cui le era stato ingiunto il pagamento, nei confronti del , della somma di euro 10.233,87, oltre NTroparte_1
interessi e spese.
Rilevava l'opponente di non essere proprietaria degli immobili A/7,
B/ufficio- P/magazzino e N/sub 10, per come indicati da controparte, non essendo pertanto condomina dello stabile del Condominio opposto, con conseguente difetto di legittimazione passiva;
eccepiva poi la prescrizione degli oneri riferiti alla gestione ordinaria 2015 e a quelle precedenti e concludeva richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio il NTroparte_1
, che contestava le eccezioni e deduzioni di controparte, essendo
[...]
stata la nel periodo dal 2011 al 2019, quando NTroparte_4
gli immobili di sua proprietà erano stati venduti a terzi;
evidenziava come le somme ingiunte non si erano prescritte e concludeva richiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna dell'opponente all'importo ritenuto congruo.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10 giugno
2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, il ha posto i verbali NTroparte_1
assembleari in data 18 settembre 2019, con cui venivano approvati i bilanci delle gestioni per gli anni 2016, 2017 e 2018, nonché in data 3 febbraio 2020, con cui era stato approvato il bilancio preventivo 2020.
Ora, introducendo il presente giudizio di opposizione, la Parte_3
ha innanzi tutto eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo proprietaria di immobili all'interno del Condominio ricorrente in sede monitoria;
a fronte di ciò, parte opposta, nella propria comparsa di costituzione ha evidenziato come controparte era stata proprietaria di immobili nel periodo dal 2011 al 2019, quando gli stessi erano stati venduti a terzi.
In particolare, il , in quella sede, ha richiamato NTroparte_1
l'atto di vendita in data 20 ottobre 2011 con cui l'opponente aveva acquistato due immobili, poi rivenduti con atto in data 18 aprile 2019.
Sul punto, occorre evidenziare come la pretesa azionata in sede monitoria risulta riferirsi a quattro unità immobiliari, ivi identificate come A/7, B/ufficio, P/magazzino e N/sub 10, dovendo pertanto le due unità immobiliari di cui ai prodotti atti di acquisto e successiva vendita identificarsi con quelle indicate come A/7 e N/sub 10.
Infatti, per come emergente dalla documentazione in atti, nel verbale assembleare del 12 luglio 2016, prodotto da parte opposta, solo le unità A/7 e N/negozio risultano intestate alla laddove Parte_3
quelle ivi indicate come B/Ufficio e P/Magazzino sono invece intestate a terzi;
peraltro, nel corso del giudizio, parte opponente non ha contestato il proprio diritto di proprietà sulle dette unità immobiliari, avendo chiarito, in sede di comparsa conclusionale, di NT non essere più proprietaria degli immobili distinti con e a far CP_5
data dal 18 aprile 2019, data della loro vendita. A ciò deve aggiungersi che, a fronte della produzione, da parte del ed a corredo della propria memoria ex art. 183, sesto CP_1
comma, n. 2 c.p.c., di documentazione attestante la proprietà, in capo a controparte, anche di una terza unità immobiliare, identificata al F.
1007, part. 2, sub 530, nessun elemento è stato introdotto dalla medesima parte, e su cui ricadeva il relativo onere probatorio, al fine di consentire l'attribuzione della stessa alle unità B/Ufficio e
P/Magazzino, e ciò tenuto anche conto, per un verso, che il ha rilevato come il diritto di proprietà sul detto immobile, CP_1
in capo all'opponente, era cessato nel 2017, e, per l'altro, e per come evidenziato, che l'assemblea in data 12 luglio 2016 indicava quali condomini, per le unità in questione, soggetti diversi.
In quest'ottica, allora, le censure di parte opponente circa la propria carenza di legittimazione passiva, e quindi il proprio mancato diritto di proprietà sulle unità immobiliari identificate come B/Ufficio e
P/Magazzino, devono essere condivise, dovendo invece le stesse
NT essere rigettate in relazione agli immobili identificati come e
. CP_7
Peraltro, in riferimento alle unità immobiliari di cui l'opponente è stata proprietaria fino al 2019, occorre evidenziare, per come chiarito dalla Suprema Corte, che la considerazione secondo cui l'alienante dell'immobile, per effetto della vendita, non sia più condomino, comporta come conseguenza l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 63, primo comma, disp. att. c.c., con conseguente provvisoria esecuzione del decreto nei confronti dell'ex condomino, ma non esclude che l'amministratore possa avvalersi della procedura monitoria ai sensi della norma generale ex art. 633 c.p.c., che, fondandosi sulla produzione della delibera di approvazione di rendiconto e di ripartizione della spesa, acquista valore di prova anche nei confronti dell'ex condomino (in questo senso C.C. 24069/22).
Nel caso di specie, a fondamento della richiesta azionata in sede monitoria, parte opposta, per come chiarito, ha prodotto il verbale del
18 settembre 2019, con cui venivano approvati i bilanci delle gestioni precedenti 2016, 2017 e 2018, così ottemperando all'onere di produzione posto a suo carico e dovendo pertanto considerarsi provato, sulla base di quanto approvato, l'ingiunzione nei confronti dell'opponente relativamente al periodo in cui quest'ultima era ancora condomina.
Chiarito ciò, devono quindi ritenersi dovuti, da parte dell'opponente, le sole cifre riferite, nei riparti approvati, alle unità immobiliari NT identificate come e , con l'esclusione di quanto ivi CP_7
indicato, nel riparto consuntivo 2016, al saldo dell'anno precedente.
Sul punto, occorre infatti rilevare che parte opponente ha tempestivamente eccepito la prescrizione ex art. 2948, primo comma,
n. 4 c.c., in riferimento alle cifre richieste per la gestione ordinaria
2015, con specifico riferimento a quanto riportato, nella ripartizione del rendiconto 2016 al saldo anno precedente, oltre che alla già avvenuta approvazione del bilancio della gestione condominiale 2015, come da verbale di passaggio di consegne.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino.
(C.C. 4489/14); nella detta pronuncia, la Cassazione ha evidenziato infatti come debba escludersi che delibere successive, riguardanti crediti condominiali nei confronti del medesimo debitore per successivi periodi di gestione e diversi titoli di spesa, possano costituire “un nuovo fatto costitutivo del credito”.
In quest'ottica, allora, per come altresì chiarito dalla Suprema Corte, il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi dell'art. 1337 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso. (C.C. 3847/21).
Ne discende come il mero inserimento, come dato contabile, dei “saldi anni precedenti” nei bilanci successivi, non può essere considerato come atto di messa in mora interruttivo della prescrizione, costituendo titolo e prova dei relativi crediti solo le delibere di “prima” approvazione degli oneri non corrisposti.
Nel caso di specie, per come eccepito dall'opponente, dal verbale di passaggio di consegne in data 14 dicembre 2018, si evince che il bilancio della gestione condominiale 2015 era stato già approvato, così non dovendosi riconoscere in favore del ed in CP_1
assenza di idonei atti interruttivi, le cifre riferite, nel riparto consuntivo 2016, al saldo degli anni precedenti, per euro 149,96 in riferimento all'unità A/7 ed euro 104,42 per l'unità N/Negozio; né può ritenersi valido atto di interruzione della prescrizione la comunicazione del procuratore dell'opposto, inviata in data 15 giugno
2021, successivamente, pertanto al decorso del quinquennio dell'avvenuta approvazione del rendiconto 2015. Né deve essere riconosciuto alcunchè in favore del in CP_1
relazione al preventivo 2020, approvato con delibera in data 3 febbraio 2020, tenuto conto dell'avvenuta alienazione dei propri immobili, da parte dell'opponente, nel 2019.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento, in favore dell'opposto, della cifra di euro 103,07, corrispondente a quanto dovuto, negli stati di riparto depositati e per gli immobili indicati, alle gestioni 2016, 2017 e 2018, con esclusione, per come chiarito, degli importi prescritti.
Le spese di lite, tenuto conto della sostanziale soccombenza di parte opposta, vengono poste a carico del ed in favore CP_1
dell'opponente.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Revoca il decreto opposto e condanna parte opponente al pagamento, in favore di controparte, al pagamento della somma di euro 103,07, oltre interessi sino al saldo;
II) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate in complessivi euro
4.100,00, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro
700,00 per la fase introduttiva, euro 1.300,00 per la fase istruttoria ed euro 1.300,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 65970 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 10 giugno 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
in persona del legale rappresentante , Pt_1 Parte_2
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 41, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Saverio Insabato, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona NTroparte_1
dell'amministratore pro tempore, in persona NTroparte_2
della Dott.ssa elettivamente domiciliato in Roma, NTroparte_3
Via La Spezia 58, presso lo Studio dell'Avv. Carlo Patti, che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 giugno 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_3
opposizione al decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 27 agosto 2021 e con cui le era stato ingiunto il pagamento, nei confronti del , della somma di euro 10.233,87, oltre NTroparte_1
interessi e spese.
Rilevava l'opponente di non essere proprietaria degli immobili A/7,
B/ufficio- P/magazzino e N/sub 10, per come indicati da controparte, non essendo pertanto condomina dello stabile del Condominio opposto, con conseguente difetto di legittimazione passiva;
eccepiva poi la prescrizione degli oneri riferiti alla gestione ordinaria 2015 e a quelle precedenti e concludeva richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio il NTroparte_1
, che contestava le eccezioni e deduzioni di controparte, essendo
[...]
stata la nel periodo dal 2011 al 2019, quando NTroparte_4
gli immobili di sua proprietà erano stati venduti a terzi;
evidenziava come le somme ingiunte non si erano prescritte e concludeva richiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna dell'opponente all'importo ritenuto congruo.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10 giugno
2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, il ha posto i verbali NTroparte_1
assembleari in data 18 settembre 2019, con cui venivano approvati i bilanci delle gestioni per gli anni 2016, 2017 e 2018, nonché in data 3 febbraio 2020, con cui era stato approvato il bilancio preventivo 2020.
Ora, introducendo il presente giudizio di opposizione, la Parte_3
ha innanzi tutto eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo proprietaria di immobili all'interno del Condominio ricorrente in sede monitoria;
a fronte di ciò, parte opposta, nella propria comparsa di costituzione ha evidenziato come controparte era stata proprietaria di immobili nel periodo dal 2011 al 2019, quando gli stessi erano stati venduti a terzi.
In particolare, il , in quella sede, ha richiamato NTroparte_1
l'atto di vendita in data 20 ottobre 2011 con cui l'opponente aveva acquistato due immobili, poi rivenduti con atto in data 18 aprile 2019.
Sul punto, occorre evidenziare come la pretesa azionata in sede monitoria risulta riferirsi a quattro unità immobiliari, ivi identificate come A/7, B/ufficio, P/magazzino e N/sub 10, dovendo pertanto le due unità immobiliari di cui ai prodotti atti di acquisto e successiva vendita identificarsi con quelle indicate come A/7 e N/sub 10.
Infatti, per come emergente dalla documentazione in atti, nel verbale assembleare del 12 luglio 2016, prodotto da parte opposta, solo le unità A/7 e N/negozio risultano intestate alla laddove Parte_3
quelle ivi indicate come B/Ufficio e P/Magazzino sono invece intestate a terzi;
peraltro, nel corso del giudizio, parte opponente non ha contestato il proprio diritto di proprietà sulle dette unità immobiliari, avendo chiarito, in sede di comparsa conclusionale, di NT non essere più proprietaria degli immobili distinti con e a far CP_5
data dal 18 aprile 2019, data della loro vendita. A ciò deve aggiungersi che, a fronte della produzione, da parte del ed a corredo della propria memoria ex art. 183, sesto CP_1
comma, n. 2 c.p.c., di documentazione attestante la proprietà, in capo a controparte, anche di una terza unità immobiliare, identificata al F.
1007, part. 2, sub 530, nessun elemento è stato introdotto dalla medesima parte, e su cui ricadeva il relativo onere probatorio, al fine di consentire l'attribuzione della stessa alle unità B/Ufficio e
P/Magazzino, e ciò tenuto anche conto, per un verso, che il ha rilevato come il diritto di proprietà sul detto immobile, CP_1
in capo all'opponente, era cessato nel 2017, e, per l'altro, e per come evidenziato, che l'assemblea in data 12 luglio 2016 indicava quali condomini, per le unità in questione, soggetti diversi.
In quest'ottica, allora, le censure di parte opponente circa la propria carenza di legittimazione passiva, e quindi il proprio mancato diritto di proprietà sulle unità immobiliari identificate come B/Ufficio e
P/Magazzino, devono essere condivise, dovendo invece le stesse
NT essere rigettate in relazione agli immobili identificati come e
. CP_7
Peraltro, in riferimento alle unità immobiliari di cui l'opponente è stata proprietaria fino al 2019, occorre evidenziare, per come chiarito dalla Suprema Corte, che la considerazione secondo cui l'alienante dell'immobile, per effetto della vendita, non sia più condomino, comporta come conseguenza l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 63, primo comma, disp. att. c.c., con conseguente provvisoria esecuzione del decreto nei confronti dell'ex condomino, ma non esclude che l'amministratore possa avvalersi della procedura monitoria ai sensi della norma generale ex art. 633 c.p.c., che, fondandosi sulla produzione della delibera di approvazione di rendiconto e di ripartizione della spesa, acquista valore di prova anche nei confronti dell'ex condomino (in questo senso C.C. 24069/22).
Nel caso di specie, a fondamento della richiesta azionata in sede monitoria, parte opposta, per come chiarito, ha prodotto il verbale del
18 settembre 2019, con cui venivano approvati i bilanci delle gestioni precedenti 2016, 2017 e 2018, così ottemperando all'onere di produzione posto a suo carico e dovendo pertanto considerarsi provato, sulla base di quanto approvato, l'ingiunzione nei confronti dell'opponente relativamente al periodo in cui quest'ultima era ancora condomina.
Chiarito ciò, devono quindi ritenersi dovuti, da parte dell'opponente, le sole cifre riferite, nei riparti approvati, alle unità immobiliari NT identificate come e , con l'esclusione di quanto ivi CP_7
indicato, nel riparto consuntivo 2016, al saldo dell'anno precedente.
Sul punto, occorre infatti rilevare che parte opponente ha tempestivamente eccepito la prescrizione ex art. 2948, primo comma,
n. 4 c.c., in riferimento alle cifre richieste per la gestione ordinaria
2015, con specifico riferimento a quanto riportato, nella ripartizione del rendiconto 2016 al saldo anno precedente, oltre che alla già avvenuta approvazione del bilancio della gestione condominiale 2015, come da verbale di passaggio di consegne.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino.
(C.C. 4489/14); nella detta pronuncia, la Cassazione ha evidenziato infatti come debba escludersi che delibere successive, riguardanti crediti condominiali nei confronti del medesimo debitore per successivi periodi di gestione e diversi titoli di spesa, possano costituire “un nuovo fatto costitutivo del credito”.
In quest'ottica, allora, per come altresì chiarito dalla Suprema Corte, il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi dell'art. 1337 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso. (C.C. 3847/21).
Ne discende come il mero inserimento, come dato contabile, dei “saldi anni precedenti” nei bilanci successivi, non può essere considerato come atto di messa in mora interruttivo della prescrizione, costituendo titolo e prova dei relativi crediti solo le delibere di “prima” approvazione degli oneri non corrisposti.
Nel caso di specie, per come eccepito dall'opponente, dal verbale di passaggio di consegne in data 14 dicembre 2018, si evince che il bilancio della gestione condominiale 2015 era stato già approvato, così non dovendosi riconoscere in favore del ed in CP_1
assenza di idonei atti interruttivi, le cifre riferite, nel riparto consuntivo 2016, al saldo degli anni precedenti, per euro 149,96 in riferimento all'unità A/7 ed euro 104,42 per l'unità N/Negozio; né può ritenersi valido atto di interruzione della prescrizione la comunicazione del procuratore dell'opposto, inviata in data 15 giugno
2021, successivamente, pertanto al decorso del quinquennio dell'avvenuta approvazione del rendiconto 2015. Né deve essere riconosciuto alcunchè in favore del in CP_1
relazione al preventivo 2020, approvato con delibera in data 3 febbraio 2020, tenuto conto dell'avvenuta alienazione dei propri immobili, da parte dell'opponente, nel 2019.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento, in favore dell'opposto, della cifra di euro 103,07, corrispondente a quanto dovuto, negli stati di riparto depositati e per gli immobili indicati, alle gestioni 2016, 2017 e 2018, con esclusione, per come chiarito, degli importi prescritti.
Le spese di lite, tenuto conto della sostanziale soccombenza di parte opposta, vengono poste a carico del ed in favore CP_1
dell'opponente.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Revoca il decreto opposto e condanna parte opponente al pagamento, in favore di controparte, al pagamento della somma di euro 103,07, oltre interessi sino al saldo;
II) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate in complessivi euro
4.100,00, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro
700,00 per la fase introduttiva, euro 1.300,00 per la fase istruttoria ed euro 1.300,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 22 dicembre 2025
IL GIUDICE