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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/10/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2055/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2055/2024 RG Lav. promossa da:
, con Parte_1
l'avv. Brun ricorrente contro
, con l'avv. Controparte_1
Tomasello resistente
pagina 1 di 3
Premesso che:
- la società opponente ha proposto opposizione all'avviso di addebito n.
42420240001379050000 notificatole il 6.11.2024 per il pagamento di € 3.515,36 per contributi dovuti a seguito di compensazione indebita da modello F24 04/2020 e relative somme aggiuntive, spese di notifica e aggi;
CP_
- l si è così giudizio allegando di aver riesaminato la posizione debitoria della società e di aver ritenuto fondate le ragioni avversarie, procedendo così allo sgravio dell'avviso di addebito opposto;
- in data odierna i procuratori delle parti hanno dato atto dell'avvio della procedura di rimborso delle somme pagate dall'opponente in esecuzione del titolo opposto e concordemente richiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere;
- parte ricorrente ha tuttavia insistito per la liquidazione in proprio favore delle spese di lite CP_ sostenute finora, mentre l' ha chiesto la compensazione almeno parziale delle medesime stante il comportamento collaborativo dimostrato;
rilevato che:
- sebbene la condotta dell' abbia sostanzialmente evitato la trattazione del CP_1 procedimento, il che consente la compensazione delle spese di lite successive alla fase introduttiva del giudizio, è necessario, quantomeno in base al principio di causalità, che la società opponente sia ristorata degli esborsi sostenuti per le spese legali relative alla fase di studio e a quella introduttiva del giudizio;
- ogni ulteriore questione è assorbita.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 2 di 3 - dichiara cessata la materia del contendere;
- liquida le spese di lite nell'importo di euro 1701,00; CP_
- pone a carico dell' le spese predette limitatamente all'importo di euro 850,00 oltre spese generali, iva e cpa, con compensazione della restante parte.
Vicenza, 14/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2055/2024 RG Lav. promossa da:
, con Parte_1
l'avv. Brun ricorrente contro
, con l'avv. Controparte_1
Tomasello resistente
pagina 1 di 3
Premesso che:
- la società opponente ha proposto opposizione all'avviso di addebito n.
42420240001379050000 notificatole il 6.11.2024 per il pagamento di € 3.515,36 per contributi dovuti a seguito di compensazione indebita da modello F24 04/2020 e relative somme aggiuntive, spese di notifica e aggi;
CP_
- l si è così giudizio allegando di aver riesaminato la posizione debitoria della società e di aver ritenuto fondate le ragioni avversarie, procedendo così allo sgravio dell'avviso di addebito opposto;
- in data odierna i procuratori delle parti hanno dato atto dell'avvio della procedura di rimborso delle somme pagate dall'opponente in esecuzione del titolo opposto e concordemente richiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere;
- parte ricorrente ha tuttavia insistito per la liquidazione in proprio favore delle spese di lite CP_ sostenute finora, mentre l' ha chiesto la compensazione almeno parziale delle medesime stante il comportamento collaborativo dimostrato;
rilevato che:
- sebbene la condotta dell' abbia sostanzialmente evitato la trattazione del CP_1 procedimento, il che consente la compensazione delle spese di lite successive alla fase introduttiva del giudizio, è necessario, quantomeno in base al principio di causalità, che la società opponente sia ristorata degli esborsi sostenuti per le spese legali relative alla fase di studio e a quella introduttiva del giudizio;
- ogni ulteriore questione è assorbita.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 2 di 3 - dichiara cessata la materia del contendere;
- liquida le spese di lite nell'importo di euro 1701,00; CP_
- pone a carico dell' le spese predette limitatamente all'importo di euro 850,00 oltre spese generali, iva e cpa, con compensazione della restante parte.
Vicenza, 14/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 3 di 3