Articolo 8 della Legge 28 luglio 1971, n. 585
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27 agosto 1971
Art. 8. (Esonero dal servizio militare)

L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio dell'invalido di guerra di 1ª categoria e di 2ª categoria o della vedova di guerra sono esonerati dal servizio militare.
Entrata in vigore il 27 agosto 1971