Art. 8. (Esonero dal servizio militare)
L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio dell'invalido di guerra di 1ª categoria e di 2ª categoria o della vedova di guerra sono esonerati dal servizio militare.
L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio dell'invalido di guerra di 1ª categoria e di 2ª categoria o della vedova di guerra sono esonerati dal servizio militare.