Ordinanza collegiale 21 novembre 2025
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00099/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00416/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 416 del 2025, proposto da
Palma Distaso, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Frontino e Giuseppe Brandi, e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Trinitapoli, alla via San Francesco d’Assisi n. 132, per mandato a margine del ricorso;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale per Puglia - U.S.R., in persona del Dirigente pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
della sentenza n. 101/2024 del 17/1/2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata, in forma esecutiva (apposta in data 18/1/2024), al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 18/1/2024 ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data 18/1/2024, per l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta, e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art.114, 4° comma, lett. e) del D. Lgs. n.104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che l’On. T.A.R. Puglia – Sezione di Bari riterrà più opportuna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AR GN e preso atto che nessuno è comparso per la ricorrente;
Considerato che, con ordinanza collegiale n. 1333 del 19 novembre 2025, premesso che “… in assenza del difensore all’udienza camerale, e dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine alla procedibilità del ricorso …”, in quanto sarebbe stato notificato il 7 maggio 2024 ed è stato depositato il 19 marzo 2025, a poco meno di un anno di distanza e a termine irrimediabilmente spirato, è stato così disposto:
Ritenuto di dover assegnare a parte ricorrente il termine di venti giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione ”, con contestuale fissazione per il prosieguo della camera di consiglio del 14 gennaio 2026;
Ritenuto che l’avviso di deposito della suddetta ordinanza è stato notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 21 novembre 2025;
Preso atto che nel termine assegnato e sino all’esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2026, alla quale peraltro nessuno è comparso per la ricorrente, non è stato dato corso all’adempimento dell’incombente disposto, onde il ricorso deve considerarsi improcedibile.
Ritenuto da ultimo che non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR GN, Presidente, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR GN |
IL SEGRETARIO