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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. RT CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 24/6/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 646/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Melari e Anzuini)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 219 del 6/2/2025
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda, proposta da nei confronti del Parte_1
, volta al riconoscimento dei benefici (economici, previdenziali ed assistenziali) Controparte_1 contemplati dalla normativa in favore delle vittime del dovere o soggetti equiparati, a causa dell'incidente di volo del 7/5/2008 - caduta dell'elicottero durante una missione addestrativa notturna - compensando le spese di lite e ponendo quelle di CTU a carico di entrambi i contendenti nella misura della metà.
Il interponeva gravame, mentre il optava per la contumacia. Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello è articolato in tre motivi di gravame.
Con i primi due - che, per la loro connessione, possono trattarsi congiuntamente - l'appellante, evidenziando, da un lato, l'errata ricostruzione dei fatti alla luce delle risultanze istruttorie e denunciando, dall'altro, la violazione degli artt. 563 e 564 della legge n. 266/2025, si lamenta della suddetta statuizione di rigetto, sostenendo la sussistenza delle “particolari condizioni ambientali ed operative” richieste dalla normativa vigente per il riconoscimento dei benefici di cui sopra.
Tali doglianze si rilevano fondate.
Al riguardo, si premette che la citata legge n. 266/2005, con l'art. 1, prevede ai commi 563 e 564, rispettivamente, che, “per vittime del dovere, devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e)
in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”, mentre “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini
nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
In proposito, i giudici di legittimità hanno ritenuto che non ogni infermità dipendente da causa di servizio dia luogo al diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere (v., tra le altre, Cass. S.U. n.
15484/2017, Cass. S.U. n. 15485/2017, Cass. S.U., n. 759/2017, Cass. S.U. n. 23396/2016, Cass. lav., n.
13114/2015); nello specifico, si è chiarito che, perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio - altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere - occorrendo, invece, che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico.
La nozione di “particolari condizioni ambientali od operative”, che devono esistere per potersi giungere a questa figura particolarissima, è stata chiarita dal successivo d.P.R. n. 243/2006, nel senso che, per particolari condizioni ambientali od operative, si intendono “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. L'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie significa che queste devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate.
Parlando di circostanze straordinarie, si è, dunque, voluto contemplare ogni possibile accadimento che, tuttavia, abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (v., in particolare, Cass. S.U. n. 21969/2017).
Pertanto, ogni vicenda deve essere valutata singolarmente in relazione alle peculiarità del servizio ed alle caratteristiche delle mansioni espletate, in quanto esse, affinché presentino il quid pluris che le contraddistingue dal semplice servizio - cui consegue il riconoscimento della causa di servizio - devono presentare elementi di straordinarietà rispetto al generico servizio;
inoltre, l'àmbito del comma 564 va circoscritto alle “attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali” (v., soprattutto, Cass., sez. lav., n. 22686/2018 e n. 24592/2018).
Del resto, se il comma 563 elenca una serie di fattispecie che sono geneticamente rischiose e per le quali il legislatore ha stabilito che, qualora il dipendente si infortuni o si ammali in tali occasioni, debba essere riconosciuto vittima del dovere, dal canto suo, la corretta perimetrazione dell'àmbito operativo del successivo art. 564, ai fini della “equiparazione” di cui sopra, richiede comunque un'adeguata valutazione del compito assegnato al medesimo dipendente e del relativo rischio insito in tale compito, rischio che, però, deve essere almeno pari alle fattispecie contemplate nel precedente capoverso, e, quindi, non può ritenersi ricompreso in una routinaria attività di servizio.
Orbene, alla luce dell'acquisita relazione finale investigativa redatta dalla Commissione di inchiesta dell'Aeronautica Militare, è emerso: a) che, il giorno 7/5/2008, il - maresciallo luogotenente Pt_1 dell'Aeronautica militare, in servizio presso l'aeroporto di Pratica di Mare, frazione di Pomezia - aveva partecipato ad una missione addestrativa notturna con elicottero HH-3F, con simulazione di attività di ricerca e soccorso in mare;
b) che, nel corso del volo, alle 22.00 circa, l'elicottero era precipitato, impattando sulla superficie marina, per poi inabissarsi;
c) che l'equipaggio trovava ricovero sul battello di emergenza e successivamente, prelevato da una motovedetta della Guardia Costiera intervenuta in soccorso, trasportato sulla terra ferma ed assistito dalle unità 118; e d) che lo stesso riportava le lesioni riconosciute dal Pt_1
Policlinico militare di Roma il 3/6/2008.
Ad avviso del primo giudice, non sussistevano le condizioni per il riconoscimento dei benefici de quibus, per verso, perché trattavasi di “volo addestrativo” teso alla “acquisizione di una migliore e maggiore professionalità nell'attività specifica”, e, per altro verso, perché l'evento non era “connotato dalla particolarità delle condizioni ambientali ed operative di impiego rispetto alla normale attività di istituto”.
Tuttavia - in disparte che si trattava di una missione di mantenimento qualifiche per equipaggi già qualificati e già preposti all'espletamento del servizio di ricerca e soccorso in mare - dalle stesse conclusioni della Commissione di indagine, la causa della caduta è da individuarsi in diversi fattori, e segnatamente: 1) le condizioni di scarsa visibilità, che hanno limitato la visione naturale del pilota, 2) l'utilizzo di visori notturni che hanno limitato l'esecuzione di un corretto cross check e ridotto il campo visivo, 3) un C.R.M. non sufficientemente efficace, 4) la task saturation che ha prodotto delle difficoltà nella gestione delle fasi critiche di avvicinamento alla boa con la radioguida, 5) un disorientamento spaziale, di tipo I unricognized, che ha prodotto un'errata percezione del fenomeno e della messa in atto delle adeguate manovre di correzione e di rimessa (v. pag. 33 del Rapporto ufficiale). Ora, considerando che la caduta del velivolo è stata causata anche dal verificarsi di un fenomeno imprevedibile (vortex ring) e dalla non corretta manovra di risposta del pilota indotto in errore a causa
“dell'ingresso involontario nell'anello vorticoso”, si ritiene che sussistano le “condizioni particolari o operative”
- quel “maggior rischio” richiesto dai giudici di legittimità - prescritte dalla normativa di cui sopra per il riconoscimento, in favore del dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere e Pt_1 correlati alle lesioni riconducibili all'incidente del 7/5/2008.
In proposito, il CTU ha quantificato l'invalidità permanente da danno biologico per frattura da scoppio vertebrale nella misura del 30%, in riferimento alla tabella A7 della CMO del , e, a Controparte_1 seguito di integrazione del quesito, ha accertato anche il danno da disturbo post-traumatico da stress nella misura dell'8%, da aggiungere alla percentuale del 30% già precedentemente valutata, per un totale del
38%, oltre il danno morale nella misura del 10%.
Per quanto fin qui esposto, l'appello merita accoglimento e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, vanno riconosciute al tutte le provvidenze di cui al dispositivo, con condanna alla relativa erogazione Pt_1 da parte del (che, costituendosi tardivamente nel primo grado di giudizio e non CP_1 CP_1 costituendosi affatto in questa sede, ha manifestato indirettamente disinteresse alla lite ed al suo esito).
Le spese di entrambi i gradi (da distrarre) seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
- in considerazione dei parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, nonché in base al valore della causa e all'attività processuale svolta - mentre le spese della CTU espletata nel primo grado di giudizio vanno poste a carico del , in accoglimento del terzo motivo di gravame. CP_1
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta in capo a lo Parte_1 status di soggetto equiparato a vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005, in relazione dell'evento del 7/5/2008, e condanna il all'erogazione di tutti i benefici Controparte_1 economici previdenziali ed assistenziali correlati a tale status, in relazione all'invalidità accertata dal CTU, con decorrenza ed accessori di legge;
b - condanna il suddetto alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si CP_1 liquidano, quanto al primo grado, in € 4.500,00 e, quanto al secondo, in € 5.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
c - pone le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado a carico dell'appellato.
Roma, 24/6/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(RT CE)