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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2772/2023 depositato il 11/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Botteghelle Snc 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 359/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez.
1 e pubblicata il 19/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320030008438386000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320050007076310000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320050007076310000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320050007076310000 IRPEF-ALTRO 2001
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento sopra indicata, notificata dall'Agenzia Entrate Riscossione per il recupero di tributi e accessori afferenti ruoli formati da diversi uffici impositori.
Per quel che si riferisce ai ruoli di pertinenza della Agenzia delle Entrate, si tratta di quelli portati dalle seguenti cartelle: >cartella n. 13320030008438386000, notificata il 29.8.2003, afferente a Irpef, scaturita dagli esiti del controllo ex art. 36 bis DPR 600/1973 anno d'imposta 1999; >cartella n.
13320050007076310000 notificata il 11.8.2005, afferente a Irpef e scaturita dagli esiti del controllo ex art. 36 bis DPR 600/1973 anno d'imposta 2001. Il contribuente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per l'omessa notifica preventiva delle cartelle indicate, la mancata allegazione delle cartelle all'atto impugnato, la prescrizione della pretesa in riscossione. La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di
Crotone ha disposto l'accoglimento ritenendo cadute in prescrizione le pretese portate dalle suddette cartelle
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'agenzia ha proposto appello relativamente alla cartella n. 13320050007076310000 producendo copia e notifica di atti interruttivi della prescrizione dei ruoli impugnati, ovvero: >>preavviso di fermo amministrativo;
>>avviso di intimazione n. 13320169002606538000 . Da tali atti si evince che la prescrizione della pretesa iscritta a ruolo con la cartella n. 13320050007076310000 non si è determinata.
Infatti, con il preavviso di fermo amministrativo n. 133201200000248 notificato il 03.02.2012
l'Amministrazione ha validamente interrotto la prescrizione della suddetta cartella che era stata notificata in data 11.08.2015. Sempre in relazione a tale cartella è stata prodotta in giudizio copia di successivo atto interruttivo e relativa notifica, rappresentato dall' avviso di intimazione n. 13320169002606538000 notificato nel 2016. In definitiva il Giudice, pur avendo correttamente ritenuto l'applicazione della prescrizione decennale ai ruoli in contestazione, non si è avveduto che i sopradetti atti avevano interrotta la prescrizione decennale della cartella n. 13320050007076310000 per cui, a partire dall'ultimo di essi, notificato nel 2016 e fino al 08.08.2022, data di notifica dell'avviso oggetto del presente contenzioso gli ulteriori dieci anni di prescrizione non sono maturati. L'esito complessivo della vicenda con un annullamento parziale dell'intimazione impugnata determina alla compensazione delle spese
P.Q.M.
.La Corte accoglie l'appello e per l'effetto conferma la legittimità della cartella 13320050007076310000 spese compensate
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2772/2023 depositato il 11/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Botteghelle Snc 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 359/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez.
1 e pubblicata il 19/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320030008438386000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320050007076310000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320050007076310000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320050007076310000 IRPEF-ALTRO 2001
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento sopra indicata, notificata dall'Agenzia Entrate Riscossione per il recupero di tributi e accessori afferenti ruoli formati da diversi uffici impositori.
Per quel che si riferisce ai ruoli di pertinenza della Agenzia delle Entrate, si tratta di quelli portati dalle seguenti cartelle: >cartella n. 13320030008438386000, notificata il 29.8.2003, afferente a Irpef, scaturita dagli esiti del controllo ex art. 36 bis DPR 600/1973 anno d'imposta 1999; >cartella n.
13320050007076310000 notificata il 11.8.2005, afferente a Irpef e scaturita dagli esiti del controllo ex art. 36 bis DPR 600/1973 anno d'imposta 2001. Il contribuente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per l'omessa notifica preventiva delle cartelle indicate, la mancata allegazione delle cartelle all'atto impugnato, la prescrizione della pretesa in riscossione. La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di
Crotone ha disposto l'accoglimento ritenendo cadute in prescrizione le pretese portate dalle suddette cartelle
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'agenzia ha proposto appello relativamente alla cartella n. 13320050007076310000 producendo copia e notifica di atti interruttivi della prescrizione dei ruoli impugnati, ovvero: >>preavviso di fermo amministrativo;
>>avviso di intimazione n. 13320169002606538000 . Da tali atti si evince che la prescrizione della pretesa iscritta a ruolo con la cartella n. 13320050007076310000 non si è determinata.
Infatti, con il preavviso di fermo amministrativo n. 133201200000248 notificato il 03.02.2012
l'Amministrazione ha validamente interrotto la prescrizione della suddetta cartella che era stata notificata in data 11.08.2015. Sempre in relazione a tale cartella è stata prodotta in giudizio copia di successivo atto interruttivo e relativa notifica, rappresentato dall' avviso di intimazione n. 13320169002606538000 notificato nel 2016. In definitiva il Giudice, pur avendo correttamente ritenuto l'applicazione della prescrizione decennale ai ruoli in contestazione, non si è avveduto che i sopradetti atti avevano interrotta la prescrizione decennale della cartella n. 13320050007076310000 per cui, a partire dall'ultimo di essi, notificato nel 2016 e fino al 08.08.2022, data di notifica dell'avviso oggetto del presente contenzioso gli ulteriori dieci anni di prescrizione non sono maturati. L'esito complessivo della vicenda con un annullamento parziale dell'intimazione impugnata determina alla compensazione delle spese
P.Q.M.
.La Corte accoglie l'appello e per l'effetto conferma la legittimità della cartella 13320050007076310000 spese compensate