Art. 2. Imposta comunale 1. Alla pubblicita' di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e successive modificazioni.
2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all' articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , per la pubblicita' di cui all'articolo 1 i limiti della tariffa dell'imposta di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e successive modificazioni, sono aumentati del dieci per cento.
Note all' art. 2:
- Il D.P.R. n. 639/1972 reca norme sull'imposta comunale sulle pubblicita' e sui diritti sulle pubbliche affissioni.
Si trascrive il testo del relativo art. 8, cosi' come modificato dall' art. 18 del D.L. 31 agosto 1987, n. 359 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 :
"Art. 8 (Tariffa per la pubblicita' ordinaria). - Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, tele, tende, ombrelloni, globi, fac- simili o altri mezzi similari, la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non puo' superare i seguenti limiti:
Fino a 1 Fino a 3 Fino a 6 Fino a 1
Comuni mese mesi mesi anno
- - - - -
Classe I L. 420 L. 1.050 L. 1.500 L. 2.250
Classe II " 375 " 900 " 1.425 " 2.100
Classe III " 300 " 750 " 1.350 " 1.950
Classe IV " 270 " 600 " 1.050 " 1.650
Classe V " 225 " 550 " 975 " 1.500
Classe VI " 200 " 500 " 750 " 1.200
Classe VII " 180 " 450 " 675 " 1.050
Per la pubblicita' luminosa od illuminata la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non puo' superare i seguenti limiti:
Fino a 1 Fino a 3 Fino a 6 Fino a 1
Comuni mese mesi mesi anno
- - - - -
Classe I L. 3.500 L. 8.600 L. 12.200 L. 18.300
Classe II " 3.100 " 7.400 " 11.600 " 17.100
Classe III " 2.500 " 6.100 " 11.000 " 15.900
Classe IV " 2.200 " 4.800 " 8.600 " 13.500
Classe V " 1.900 " 4.500 " 8.000 " 12.200
Classe VI " 1.700 " 4.100 " 6.100 " 9.800
Classe VII " 1.500 " 3.700 " 5.500 " 8.600".
Gli importi sopraindicati sono stati aumentati, da ultimo, dall' art. 4-bis del D.L. 13 settembre 1991, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 .
- Il testo dell' art. 4, comma 4, lettera a), della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e' il seguente:
"4. Il Governo della Repubblica e', altresi', delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1 gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni:
1) tassazione della pubblicita' esterna avente finalita' commerciale o rilevanza economica, assumendo come parametro di commisurazione dell'imposta il mezzo pubblicitario utilizzato, secondo la sua natura, le sue dimensioni e la sua ubicazione;
2) attribuzione della soggettivita' passiva a colui che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della responsabilita' tributaria di colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita';
3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle disposizioni di cui al numero 1), ripartendo i comuni in non piu' di cinque classi, in modo che la previsione di gettito per l'anno 1994 non ecceda il doppio del gettito lordo registrato nel 1992. Per le pubbliche affissioni le tariffe saranno stabilite tenendo conto del costo medio del servizio reso;
4) revisione delle disposizioni riguardanti la gestione dell'imposta sulla pubblicita' nonche' del servizio delle pubbliche affissioni, sulla base anche dell' art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ".
2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all' articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , per la pubblicita' di cui all'articolo 1 i limiti della tariffa dell'imposta di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e successive modificazioni, sono aumentati del dieci per cento.
Note all' art. 2:
- Il D.P.R. n. 639/1972 reca norme sull'imposta comunale sulle pubblicita' e sui diritti sulle pubbliche affissioni.
Si trascrive il testo del relativo art. 8, cosi' come modificato dall' art. 18 del D.L. 31 agosto 1987, n. 359 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 :
"Art. 8 (Tariffa per la pubblicita' ordinaria). - Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, tele, tende, ombrelloni, globi, fac- simili o altri mezzi similari, la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non puo' superare i seguenti limiti:
Fino a 1 Fino a 3 Fino a 6 Fino a 1
Comuni mese mesi mesi anno
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Classe I L. 420 L. 1.050 L. 1.500 L. 2.250
Classe II " 375 " 900 " 1.425 " 2.100
Classe III " 300 " 750 " 1.350 " 1.950
Classe IV " 270 " 600 " 1.050 " 1.650
Classe V " 225 " 550 " 975 " 1.500
Classe VI " 200 " 500 " 750 " 1.200
Classe VII " 180 " 450 " 675 " 1.050
Per la pubblicita' luminosa od illuminata la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non puo' superare i seguenti limiti:
Fino a 1 Fino a 3 Fino a 6 Fino a 1
Comuni mese mesi mesi anno
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Classe I L. 3.500 L. 8.600 L. 12.200 L. 18.300
Classe II " 3.100 " 7.400 " 11.600 " 17.100
Classe III " 2.500 " 6.100 " 11.000 " 15.900
Classe IV " 2.200 " 4.800 " 8.600 " 13.500
Classe V " 1.900 " 4.500 " 8.000 " 12.200
Classe VI " 1.700 " 4.100 " 6.100 " 9.800
Classe VII " 1.500 " 3.700 " 5.500 " 8.600".
Gli importi sopraindicati sono stati aumentati, da ultimo, dall' art. 4-bis del D.L. 13 settembre 1991, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 .
- Il testo dell' art. 4, comma 4, lettera a), della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e' il seguente:
"4. Il Governo della Repubblica e', altresi', delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1 gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni:
1) tassazione della pubblicita' esterna avente finalita' commerciale o rilevanza economica, assumendo come parametro di commisurazione dell'imposta il mezzo pubblicitario utilizzato, secondo la sua natura, le sue dimensioni e la sua ubicazione;
2) attribuzione della soggettivita' passiva a colui che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della responsabilita' tributaria di colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita';
3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle disposizioni di cui al numero 1), ripartendo i comuni in non piu' di cinque classi, in modo che la previsione di gettito per l'anno 1994 non ecceda il doppio del gettito lordo registrato nel 1992. Per le pubbliche affissioni le tariffe saranno stabilite tenendo conto del costo medio del servizio reso;
4) revisione delle disposizioni riguardanti la gestione dell'imposta sulla pubblicita' nonche' del servizio delle pubbliche affissioni, sulla base anche dell' art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ".