TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 21053/2024 R.G.
* * *
Oggi 29/04/2025 h. 15.38 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. PALMARA SERENA SONIA per parte convenuta: nessuno
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE
* * *
Il giudice,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 21053/2024 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino alla via Duchessa Jolanda Parte_1
34 presso lo studio dell'avv. Serena Palmara che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte ricorrente contro
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Bologna n. 48
Parte convenuta n.c.
Oggetto: pagamento dell'indennità di occupazione di immobile in comproprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente: “nel merito, condannare la Sig.ra a corrispondere Parte_2
a titolo di indennità di occupazione commisurata alla metà del canone di locazione ritraibile dall'ex immobile coniugale e dal box auto a partire dal mese di aprile 2022 la somma di
Euro 9.984 (novemilanovecentoottantaquattro/00); nonché per canoni di locazione percepiti e non corrisposti pro quota al comproprietario a partire da aprile 2022, la somma di Euro
1.600,00 (milleseicento/00), per un totale di euro 11.584,00
(undicimilacinquecentottantaquattro/00), oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo.
Con il favore delle spese di lite”.
1. Condizione di procedibilità.
Le domande sono procedibili avendo parte ricorrente esperito (senza esito positivo) la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma primo bis, del d.lgs n. 28 del 2020 e s.m.i.
2. Precedente giudizio tra le parti.
La vicenda per cui è causa era già stata discussa dalle parti innanzi ad altro giudice che ha così statuito:
“Il canone di locazione (figurato) dell'ex casa coniugale è pari a 564 euro al mese, corrispondente a 282 euro al mese per ciascun comproprietario (quota 50%), da moltiplicarsi per le mensilità maturate sino alla presente pronuncia, da novembre 2017 a marzo 2022 compreso, ossia 53 mensilità in tutto, pari alla somma di 14.946,00 euro.
A questo importo vanno portati in compensazione impropria, al solo fine di contrastare la domanda principale attorea, le somme parimenti dovute a titolo di indennità di occupazione per il magazzino e per l'autorimessa, quest'ultima calcolata sino al mese di ottobre 2021. Il canone di locazione (figurato) del magazzino è pari a 100 euro al mese, corrispondente a 50 euro al mese per ciascun comproprietario, da moltiplicarsi per 53 mensilità, pari a 2.650,00 euro.
Il canone di locazione (figurato) dell'autorimessa è pari a 60 euro al mese, corrispondente a 30 euro al mese per ciascun comproprietario, da moltiplicarsi per 48 mensilità (da novembre 2017 a ottobre 2021), pari a 1.440,00 euro.
La convenuta va quindi condannata al pagamento del minor importo di 10.856,00 euro a titolo d'indennità non corrisposta per il godimento esclusivo dell'alloggio coniugale, già compensato il maggior godimento tratto dall'attore dal magazzino e dall'autorimessa (14-
946,00 – 2.650,00 – 1.440,00); somma sulla quale decorrono gli interessi legali dalla domanda – presumendosi la buona fede sino al giorno della domanda – al saldo;
gli interessi decorrono quindi dalla presentazione della domanda di mediazione, effettuata in data
13.12.2018 (doc. 2 dell'attore), non potendo stabilire se vi sia stata fatta effettiva domanda di pagamento dell'indennità in epoca precedente al deposito della domanda di mediazione;
l'importo non è soggetto a rivalutazione, trattandosi di debito risarcitorio espresso ab origine in valuta”;
“In merito alla locazione dei due posti auto, l'attore si è limitato a sostenere, in prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., che non era stato concluso alcun accordo con controparte per la restituzione del prestito elargito nei confronti di suo fratello;
a ben vedere, l'attore nulla ha specificato, ossia non ha ammesso o negato che se vi sia stato il prestito in esame.
Il prestito non è specificatamente contestato, solo l'accordo.
In sede di separazione aveva dichiarato di trattenere i canoni dei posti auto proprio CP_1
in forza di un accordo e, in allora, nulla aveva obiettato. Considerando che si Parte_1
tratta pur sempre di rapporti endo-familiari, come tali difficilmente soggetti ad un accordo scritto, almeno in costanza di matrimonio, non pare abbisognare di ulteriore prova l'accordo in questione, ritenendosi che l'attore abbia in sede di separazione prestato acquiescenza alla situazione descritta dall'ex moglie, mai contestata successivamente e che, al più tardi, avrebbe dovuto confutarla con l'atto di citazione, invece di attendere che fosse la convenuta a ricordare di tale accordo.
Si evidenzia infatti che, seppure l'attore non sia stato fisicamente presente (nel momento esatto in cui le dichiarazioni della moglie sono state raccolte dal Presidente in sede di separazione), il verbale di quell'udienza è stato prodotto come primo documento dall'attore medesimo, il quale non poteva semplicemente ignorarne il contenuto.
La domanda relativa ai posti auto è dunque respinta”. (Tribunale di Torino, Sezione ottava, sentenza n. 1210/2022) (doc. 5).
La sentenza non è stata impugnata ed ha efficacia di giudicato tra le parti.
3. Oggetto del contendere.
Nel presente giudizio, parte ricorrente insta per ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione in relazione all'ex alloggio coniugale e relativo box auto a far data dal mese di aprile 2022, ossia per il periodo non richiesto nel precedente contenzioso.
4. Giurisprudenza in materia.
In materia di comunione del diritto di proprietà, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che “se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti” (Cass. civ., Sez. II, 18 aprile 2023, n. 10264; Id., Sez. II, 20 gennaio 2022, n. 1738).
5. Conclusioni.
Il principio di diritto di cui sopra era già stato correttamente applicato nella sentenza resa tra le parti nell'anno 2022 cui si rinvia anche ai fini di cui all'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., nonché avuto riguardo all'efficacia di giudicato per quanto riguarda l'affermazione del godimento esclusivo degli immobili da parte della convenuta e del conseguente diritto del comproprietario di ottenere i frutti civili pro quota.
La domanda merita accoglimento attesa la perdurante occupazione degli immobili da parte della convenuta anche nel periodo da aprile 2022 alla data della domanda.
Merita altresì accoglimento la domanda di corresponsione del 50% del canone relativo al box non riconosciuto nella sentenza poiché il sig. ha provato l'intervenuta Parte_1
estinzione del diritto della controparte per compensazione atteso che il prestito di € 2.000,00 era stato concesso in data 30.08.2011 (doc. 6), e quindi per il periodo successivo a quello indicato nella precedente sentenza la quota del 50% di spettanza deve essere devoluta al comproprietario.
Rispetto alla situazione oggetto del precedente giudizio, vi è stata soltanto la vendita rogito del 18 novembre 2022 del magazzino sito in Torino, Via Catania n. 19 per la somma di euro
28.000,00 (doc. 7).
Nell'ottica di economia processuale, questo giudice utilizza i medesimi valori indicati dal
Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Tribunale nella causa terminata con la sentenza sopra citata i cui risultati erano stati congruamente motivati. Precisamente, la stima era stata basata sui criteri dettati dall'accordo territoriale del Comune di Torino del 28.12.2017 ai sensi della L. 431/98, art. 2, comma 3 - art. 5, commi 2 e 3 ed il canone mensile per l'alloggio e la cantina pertinenziale è pari a mq 80,40 x €/mq 7,015 = €
564,00 mentre quello per l'autorimessa è pari a mq 9,95 x €/mq 6,10 = arrot. € 60,00.
Per il magazzino il C.T.U. ha fatto riferimento, del tutto condivisibilmente, ai valori OMI dell'agenzia delle Entrate ed ha individuato il valore di mq 17,81 x €/mq 5,6 = arrot. €
100,00.
Da ciò consegue che, sulla scorta delle valutazioni del CTU nominato nel procedimento
R.G. n. 20277/2020 (doc. 11) nonché del dispositivo della Sentenza n. 1210/2022 del
18.03.2022 – la sig.ra è debitrice della somma complessiva di euro 11.584,00 così CP_1
calcolata:
- euro 9.024,00 per indennità di occupazione ex casa coniugale anno 2022 (282,00 euro X 9 mesi): 2.538,00 euro anno 2023 (282,00 euro X12 mesi): 3.384,00 euro anno 2024 (282,00 euro X 11 mesi): 3.102,00 euro
- euro 960,00 per indennità di occupazione box auto anno 2022 (30,00 euro X 9 mesi): 270,00 euro anno 2023 (30,00 euro X 12 mesi): 360,00 euro anno 2024 (30,00 euro X 11 mesi): 330,00 euro
- euro 1.600,00 per quota locazione posti auto di pertinenza anno 2022 (50,00 euro X 9 mesi): 450,00 euro anno 2023 (50,00 euro X 12 mesi): 600,00 euro anno 2024 (50,00 euro X 11 mesi): 550,00 euro.
Su tale somma spettano gli interessi legali dalla data della domanda (doc. 9: 15 febbraio
2024) al saldo e non anche la rivalutazione monetaria attesa la natura del debito.
6. Spese di lite. In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) si condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite come liquidate in dispositivo a norma del d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore indicato in sede di iscrizione della causa: scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, tariffa minima attesa la semplicità della causa e l'assenza di istruttoria orale).
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando,
visti gli artt. 281 decies e ss c.p.c.
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente della somma di € 11.584,00, oltre interessi legali dal 15 febbraio 2024 al saldo;
visto l'art. 91 c.p.c.;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per competenze professionali (di cui € 460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed €
851,00 per fase decisionale) ed € 322,80 per spese (di cui € 48,80 per spese di mediazione obbligatoria), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 29 aprile 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 21053/2024 R.G.
* * *
Oggi 29/04/2025 h. 15.38 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. PALMARA SERENA SONIA per parte convenuta: nessuno
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE
* * *
Il giudice,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 21053/2024 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino alla via Duchessa Jolanda Parte_1
34 presso lo studio dell'avv. Serena Palmara che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte ricorrente contro
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Bologna n. 48
Parte convenuta n.c.
Oggetto: pagamento dell'indennità di occupazione di immobile in comproprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente: “nel merito, condannare la Sig.ra a corrispondere Parte_2
a titolo di indennità di occupazione commisurata alla metà del canone di locazione ritraibile dall'ex immobile coniugale e dal box auto a partire dal mese di aprile 2022 la somma di
Euro 9.984 (novemilanovecentoottantaquattro/00); nonché per canoni di locazione percepiti e non corrisposti pro quota al comproprietario a partire da aprile 2022, la somma di Euro
1.600,00 (milleseicento/00), per un totale di euro 11.584,00
(undicimilacinquecentottantaquattro/00), oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo.
Con il favore delle spese di lite”.
1. Condizione di procedibilità.
Le domande sono procedibili avendo parte ricorrente esperito (senza esito positivo) la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma primo bis, del d.lgs n. 28 del 2020 e s.m.i.
2. Precedente giudizio tra le parti.
La vicenda per cui è causa era già stata discussa dalle parti innanzi ad altro giudice che ha così statuito:
“Il canone di locazione (figurato) dell'ex casa coniugale è pari a 564 euro al mese, corrispondente a 282 euro al mese per ciascun comproprietario (quota 50%), da moltiplicarsi per le mensilità maturate sino alla presente pronuncia, da novembre 2017 a marzo 2022 compreso, ossia 53 mensilità in tutto, pari alla somma di 14.946,00 euro.
A questo importo vanno portati in compensazione impropria, al solo fine di contrastare la domanda principale attorea, le somme parimenti dovute a titolo di indennità di occupazione per il magazzino e per l'autorimessa, quest'ultima calcolata sino al mese di ottobre 2021. Il canone di locazione (figurato) del magazzino è pari a 100 euro al mese, corrispondente a 50 euro al mese per ciascun comproprietario, da moltiplicarsi per 53 mensilità, pari a 2.650,00 euro.
Il canone di locazione (figurato) dell'autorimessa è pari a 60 euro al mese, corrispondente a 30 euro al mese per ciascun comproprietario, da moltiplicarsi per 48 mensilità (da novembre 2017 a ottobre 2021), pari a 1.440,00 euro.
La convenuta va quindi condannata al pagamento del minor importo di 10.856,00 euro a titolo d'indennità non corrisposta per il godimento esclusivo dell'alloggio coniugale, già compensato il maggior godimento tratto dall'attore dal magazzino e dall'autorimessa (14-
946,00 – 2.650,00 – 1.440,00); somma sulla quale decorrono gli interessi legali dalla domanda – presumendosi la buona fede sino al giorno della domanda – al saldo;
gli interessi decorrono quindi dalla presentazione della domanda di mediazione, effettuata in data
13.12.2018 (doc. 2 dell'attore), non potendo stabilire se vi sia stata fatta effettiva domanda di pagamento dell'indennità in epoca precedente al deposito della domanda di mediazione;
l'importo non è soggetto a rivalutazione, trattandosi di debito risarcitorio espresso ab origine in valuta”;
“In merito alla locazione dei due posti auto, l'attore si è limitato a sostenere, in prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., che non era stato concluso alcun accordo con controparte per la restituzione del prestito elargito nei confronti di suo fratello;
a ben vedere, l'attore nulla ha specificato, ossia non ha ammesso o negato che se vi sia stato il prestito in esame.
Il prestito non è specificatamente contestato, solo l'accordo.
In sede di separazione aveva dichiarato di trattenere i canoni dei posti auto proprio CP_1
in forza di un accordo e, in allora, nulla aveva obiettato. Considerando che si Parte_1
tratta pur sempre di rapporti endo-familiari, come tali difficilmente soggetti ad un accordo scritto, almeno in costanza di matrimonio, non pare abbisognare di ulteriore prova l'accordo in questione, ritenendosi che l'attore abbia in sede di separazione prestato acquiescenza alla situazione descritta dall'ex moglie, mai contestata successivamente e che, al più tardi, avrebbe dovuto confutarla con l'atto di citazione, invece di attendere che fosse la convenuta a ricordare di tale accordo.
Si evidenzia infatti che, seppure l'attore non sia stato fisicamente presente (nel momento esatto in cui le dichiarazioni della moglie sono state raccolte dal Presidente in sede di separazione), il verbale di quell'udienza è stato prodotto come primo documento dall'attore medesimo, il quale non poteva semplicemente ignorarne il contenuto.
La domanda relativa ai posti auto è dunque respinta”. (Tribunale di Torino, Sezione ottava, sentenza n. 1210/2022) (doc. 5).
La sentenza non è stata impugnata ed ha efficacia di giudicato tra le parti.
3. Oggetto del contendere.
Nel presente giudizio, parte ricorrente insta per ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione in relazione all'ex alloggio coniugale e relativo box auto a far data dal mese di aprile 2022, ossia per il periodo non richiesto nel precedente contenzioso.
4. Giurisprudenza in materia.
In materia di comunione del diritto di proprietà, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che “se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti” (Cass. civ., Sez. II, 18 aprile 2023, n. 10264; Id., Sez. II, 20 gennaio 2022, n. 1738).
5. Conclusioni.
Il principio di diritto di cui sopra era già stato correttamente applicato nella sentenza resa tra le parti nell'anno 2022 cui si rinvia anche ai fini di cui all'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., nonché avuto riguardo all'efficacia di giudicato per quanto riguarda l'affermazione del godimento esclusivo degli immobili da parte della convenuta e del conseguente diritto del comproprietario di ottenere i frutti civili pro quota.
La domanda merita accoglimento attesa la perdurante occupazione degli immobili da parte della convenuta anche nel periodo da aprile 2022 alla data della domanda.
Merita altresì accoglimento la domanda di corresponsione del 50% del canone relativo al box non riconosciuto nella sentenza poiché il sig. ha provato l'intervenuta Parte_1
estinzione del diritto della controparte per compensazione atteso che il prestito di € 2.000,00 era stato concesso in data 30.08.2011 (doc. 6), e quindi per il periodo successivo a quello indicato nella precedente sentenza la quota del 50% di spettanza deve essere devoluta al comproprietario.
Rispetto alla situazione oggetto del precedente giudizio, vi è stata soltanto la vendita rogito del 18 novembre 2022 del magazzino sito in Torino, Via Catania n. 19 per la somma di euro
28.000,00 (doc. 7).
Nell'ottica di economia processuale, questo giudice utilizza i medesimi valori indicati dal
Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Tribunale nella causa terminata con la sentenza sopra citata i cui risultati erano stati congruamente motivati. Precisamente, la stima era stata basata sui criteri dettati dall'accordo territoriale del Comune di Torino del 28.12.2017 ai sensi della L. 431/98, art. 2, comma 3 - art. 5, commi 2 e 3 ed il canone mensile per l'alloggio e la cantina pertinenziale è pari a mq 80,40 x €/mq 7,015 = €
564,00 mentre quello per l'autorimessa è pari a mq 9,95 x €/mq 6,10 = arrot. € 60,00.
Per il magazzino il C.T.U. ha fatto riferimento, del tutto condivisibilmente, ai valori OMI dell'agenzia delle Entrate ed ha individuato il valore di mq 17,81 x €/mq 5,6 = arrot. €
100,00.
Da ciò consegue che, sulla scorta delle valutazioni del CTU nominato nel procedimento
R.G. n. 20277/2020 (doc. 11) nonché del dispositivo della Sentenza n. 1210/2022 del
18.03.2022 – la sig.ra è debitrice della somma complessiva di euro 11.584,00 così CP_1
calcolata:
- euro 9.024,00 per indennità di occupazione ex casa coniugale anno 2022 (282,00 euro X 9 mesi): 2.538,00 euro anno 2023 (282,00 euro X12 mesi): 3.384,00 euro anno 2024 (282,00 euro X 11 mesi): 3.102,00 euro
- euro 960,00 per indennità di occupazione box auto anno 2022 (30,00 euro X 9 mesi): 270,00 euro anno 2023 (30,00 euro X 12 mesi): 360,00 euro anno 2024 (30,00 euro X 11 mesi): 330,00 euro
- euro 1.600,00 per quota locazione posti auto di pertinenza anno 2022 (50,00 euro X 9 mesi): 450,00 euro anno 2023 (50,00 euro X 12 mesi): 600,00 euro anno 2024 (50,00 euro X 11 mesi): 550,00 euro.
Su tale somma spettano gli interessi legali dalla data della domanda (doc. 9: 15 febbraio
2024) al saldo e non anche la rivalutazione monetaria attesa la natura del debito.
6. Spese di lite. In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) si condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite come liquidate in dispositivo a norma del d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore indicato in sede di iscrizione della causa: scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, tariffa minima attesa la semplicità della causa e l'assenza di istruttoria orale).
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando,
visti gli artt. 281 decies e ss c.p.c.
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente della somma di € 11.584,00, oltre interessi legali dal 15 febbraio 2024 al saldo;
visto l'art. 91 c.p.c.;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per competenze professionali (di cui € 460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed €
851,00 per fase decisionale) ed € 322,80 per spese (di cui € 48,80 per spese di mediazione obbligatoria), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 29 aprile 2025.
Il giudice
Ivana Peila