Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Il giorno 13 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 433/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Maria Gabriella Taglialatela, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, contumace Controparte_1
appellata
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., con il Controparte_2
patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di giusta procura CP_2
in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'avv. Ernesto Ardia, per delega avv. Maria
Gabriella Taglialatela,
nessun altro compare alle 9.32;
l'avv. Ardia precisa le conclusioni, riportandosi all'atto costitutivo, e
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Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione proposto a norma dell'articolo 615, c. I, c.p.p.,
evocava in giudizio, dinnanzi l'ufficio del Giudice di Controparte_3
Pace di l' e la CP_2 Controparte_4 Controparte_2
Oggetto dell'opposizione era la cartella di pagamento n.
07120120031951888, relativa alla somma di euro 7.068,87 ed emanata a seguito di contravvenzioni al Codice della Strada risalenti all'anno 2009, di cui la parte attrice assumeva di non aver mai ricevuto alcuna notificazione e dunque di esserne venuta a conoscenza casualmente attraverso il rilascio dell'estratto di ruolo. Sostenendo, altresì, l'avvenuto decorso del termine prescrizionale ex articolo 28 della L. 689/81, sia rispetto alla data delle infrazioni sia rispetto alla presunta notificazione della cartella, la quale ultima, come emerge dall'estratto di ruolo, veniva eseguita il 10.5.2012,
domandava l'annullamento del documento esattoriale e l'estinzione del relativo diritto di credito.
Il giudice adito, mediante sentenza n. 31403/22, rilevando la sussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente e dunque l'ammissibilità
dell'opposizione di estratto di ruolo, in accoglimento della domanda
Pagina 2 di 8 annullava la cartella e dichiarava l'insussistenza della relativa obbligazione,
con condanna dell' al pagamento delle spese di Controparte_5
giudizio
Avverso suddetto provvedimento, ha proposto appello l'
[...]
lamentando l'erroneità in fatto e in diritto della Parte_2
pronuncia, l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c. e la regolarità delle notificazioni, ha domandato il rigetto dell'opposizione con condanna dell'appellato alle spese di giudizio.
La ha aderito all'appello, sostenendo Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione.
, sebbene ritualmente citata, è stata dichiarata Controparte_3
contumace, all'esito dell'udienza tenuta il 12.9.2023.
2. Occorre preliminarmente osservare che l'art.
3-bis del D.L. n. 146
del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis (da ultimo modificato dall'articolo 12, D. Lgs. n. 110 del 29 luglio 2024,
rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”) che così dispone:
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento
che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri
che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di
quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36 b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai
soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di
Pagina 3 di 8 cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di
soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto
di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.”
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa è in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n.
602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par.
13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n.
46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n.
689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo
Pagina 4 di 8 di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è
espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma IV-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale,
ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta"
del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Nel caso di specie, l'attore, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendo l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento, e il decorso del termine prescrizionale a far data sia dalla notifica del verbale che della cartella, non
Pagina 5 di 8 ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12,
c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello (v. Cass.,
Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
La domanda, dunque, difettando dell'interesse ad agire, si appalesa pertanto inammissibile, come sostenuto nel gravame.
3. L'opponente non ha espressamente eccepito, neanche in via gradata,
la prescrizione del credito per il decorso del relativo termine in epoca successiva alla data della presunta notificazione della cartella, sebbene ciò
possa in astratto predicarsi rispetto alla data nella quale essa sarebbe avvenuta.
Rispetto a tale eventualità, non potrebbe trovare applicazione l'art. 12,
c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973, non trattandosi di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo esattoriale, né di impugnazione di cartella di pagamento che si assume essere stata invalidamente notificata, ma di un'azione di accertamento negativo basata su un fatto estintivo successivo alla notificazione, qual è l'intervenuta prescrizione del credito.
È legittimo interrogarsi se, in simili ipotesi, anche a prescindere dal dettato della norma di nuova introduzione, possa ravvisarsi l'interesse ad agire del presunto obbligato, in assenza di atti della riscossione successivi al perfezionamento della prescrizione.
Pagina 6 di 8 Come per qualunque azione di accertamento negativo, deve concludersi, secondo l'orientamento già implicitamente espresso, prima del menzionato intervento normativo, in Cass., Sez. III, n. 7353/22, che detto interesse sussiste, se non altro, in presenza di una situazione di obiettiva incertezza circa la volontà del concessionario della riscossione.
Ove il contegno di quest'ultimo, infatti, possa suggerire l'intento di non considerare prescritto il credito, non può negarsi che il contribuente resti esposto al rischio di subire un'azione esecutiva, peraltro con le speciali modalità, particolarmente incisive, previste dal D.P.R. n. 602/73, o di non ricevere pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 1, c. IV-bis, D.L. n. 16/2012
conv. L. n. 44/2012.
Tale situazione sussiste ove il contegno di quest'ultimo denoti l'intento di non considerare prescritto il credito, come, ad esempio, nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di sgravio in sede amministrativa,
inoltrata in via stragiudiziale prima dell'introduzione della lite.
In tale ipotesi, infatti, non può negarsi che il contribuente resti esposto al rischio di subire un'azione esecutiva, peraltro con le speciali modalità,
particolarmente incisive, previste dal d.P.R. n. 602/1973, o di non ricevere pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 1, c. IV-bis, D.L. n. 16/2012 conv. L. n.
44/2012.
Ebbene, nel caso in esame, non vi è evidenza che l'attore, prima dell'instaurazione del giudizio, abbia proposto istanza di sgravio in sede amministrativa, né comunque emerge aliunde la sussistenza del suo interesse
Pagina 7 di 8 ad agire.
Ne consegue che la domanda, anche così intesa, si palesa inammissibile.
In definitiva, l'appello va accolto.
4. L'esistenza di un complesso quadro giurisprudenziale circa la materia dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonché il recente intervento del legislatore e l'applicabilità della nuova norma anche ai giudizi pendenti,
chiarita solo a seguito della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, giustificano la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , in persona del Parte_1 Controparte_1
l.r.p.t., e della avverso la sentenza n. 31403/22, emessa Controparte_2
dal Giudice di Pace di con citazione notificata il 3.1.2023, disattesa CP_2
ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da
; Controparte_3
2. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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