Art. 2.
La liquidazione degli interessi dei Comuni suddetti sara' fatta a norma delle leggi in vigore sull'Amministrazione provinciale e comunale senza che tale liquidazione possa in alcun modo impedire ampliazione immediata.
La liquidazione degli interessi dei Comuni suddetti sara' fatta a norma delle leggi in vigore sull'Amministrazione provinciale e comunale senza che tale liquidazione possa in alcun modo impedire ampliazione immediata.