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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/10/2025, n. 3654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3654 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice AR OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1524/2015 R.G., proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Mongelli e Andrea Parte_1
Meschisi, domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
-parte attrice- contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco CP_1
Fumarola, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-parte convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10/04/2025, che qui si intende integralmente trascritto.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 03/03/2015, ha convenuto Parte_1 in giudizio per ottenere, previo accertamento della sussistenza del proprio CP_1 diritto di credito, la condanna della controparte al pagamento della somma di
€13.500,00, oltre interessi come per legge e rivalutazione, a titolo di rimborso di un finanziamento socio eseguito a beneficio della società convenuta.
In dettaglio, l'attore ha dedotto: di aver rivestito la qualità di socio di Renovo snc,
1 TRIBUNALE DI BARI
divenuta poi in seguito ad atto di trasformazione societaria registrato in Bari CP_1 il 12/07/2012; di aver rivestito nell'anno 2012 la qualità di socio lavoratore con contratto di apprendistato II livello e con mansione di impiegato responsabile vendite e che tuttavia il suddetto rapporto di lavoro, nonostante le reiterate promesse, era stato formalizzato solo in data 03/01/2013; di avere effettuato, in data non precisata in citazione, in favore dell'allora Renovo snc, un finanziamento per un importo pari a
€18.000,00 (come chiarito nelle successive difese della controparte, erogato per l'importo di €15.000,00 attraverso la permuta di due vetture di proprietà del Pizzi), impiegato per l'acquisto di un'autovettura per esigenze aziendali (doc. 2) e regolarmente postato in bilancio (doc. 3); di aver conseguito, a titolo di ripetizione del suddetto prestito, esclusivamente la somma di €4.500,00, rendendosi perciò necessaria l'azione giudiziale per il recupero del saldo.
I.
2- La società costituendosi in giudizio (comparsa di costituzione e CP_1 risposta depositata il 07/06/2015), senza contestare nell'an il diritto di credito vantato dall'attore, in ordine al quantum debeatur ha affermato di aver già restituito al la Pt_1 maggior somma di €16.154,25, attraverso una pluralità di bonifici bancari (nove) effettuati tra il 09/02/2012 e il 04/01/2013 (cfr. comparsa di costituzione e risposta punto A2); pertanto, ha riquantificato il credito residuo spettante all'attore in €1.845,75.
Inoltre, ha eccepito l'inesigibilità legale del credito sulla scorta dell'art. 2467 c.c., dal quale deriverebbe, in tesi, la postergazione del rimborso del finanziamento del socio, odierno attore, rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali e ha quindi invocato il rigetto della domanda.
I.3.- Istruita con prove documentali e con consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del Dott. (come da ord. 24/05/2016 il G.I., tesa ad “accertare se Persona_1 sussistono o meno le doglianze di parte alla stregua della produzione documentale in atti e anche della prospettazione di parte convenuta sulla postergazione del credito”; relazione depositata il 30/11/2016), dopo plurimi rinvii in altro ruolo, la causa è stata riassegnata a questo magistrato il 13/09/2024, per essere prontamente riservata in decisione all'ud. 10/04/2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusive.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate nell'ordine logico-giuridico.
II.1.- A fronte della richiesta attorea di rimborso, la società convenuta, senza
2 TRIBUNALE DI BARI
contestare nell'an le poste versate dal né la relativa qualitas di socio, ha eccepito, Pt_1 ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c., di aver già provveduto al parziale adempimento dell'obbligazione restitutoria, attraverso il rimborso della somma di €16.154,25.
La tesi è stata specificamente contrastata dall'attore, che ha affermato che i bonifici indicati dalla società in comparsa di costituzione erano stati da quest'ultima CP_1 effettuati nei propri confronti quale socio-lavoratore, a titolo retributivo, in correlazione al giudizio instaurato dal medesimo presso il Tribunale di Bari - sezione lavoro Pt_1 iscritto al n. 10527/2014 R.G..
Orbene, l'impianto attoreo risulta condivisibile, sia in quanto non superato da più convincenti smentite, sia in ragione delle emergenze di prova.
Invero, i bonifici effettuati risultano sorretti dalla causale “disposizione bonifico a per compenso socio” (cfr. “estratti conto” bancari allegati alla memoria Parte_1 attorea ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c.) e quanto esposto trova supporto ulteriore nella relazione peritale del Dott. , il quale, in seguito all'analisi dei bilanci della parte Per_1 convenuta, ha concluso nei termini seguenti: “l'esposizione nei predetti bilanci della del debito verso il socio finanziatore fa ritenere che le somme annotate CP_1 Pt_1 dalla società in citazione come restituite per €16.154,25, e nel periodo dal 9.2.2012 al
4.1.2013, siano state corrisposte a titolo diverso dalla restituzione del finanziamento”.
Inoltre, l'espletata CTU ha consentito di ritenere corretta la quantificazione del credito residuo operata dall'attore in €13.500,00: tale somma, infatti, secondo la ricostruzione peritale, “trova conforto attraverso il bilancio al 31.12.2012 della CP_1 depositato presso il registro delle imprese, ed i successivi bilanci di verifica della società al 31.12.2013 e 31.12.2014”.
Dette risultanze peritali devono essere fatte proprie dal giudicante, che non ha motivo di discostarsene in quanto non solo puntuali, esaustive ed esenti da evidenti errori logici o di calcolo, ma neppure contraddette o superate da differenti e più attendibili ricostruzioni di parte.
II.2.- E' infondata anche l'eccezione sollevata da parte convenuta di inesigibilità legale del credito azionato dall'attore ai sensi dell'art. 2467, co. 1, c.c., a tenore del quale “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori”.
La norma, che prevede la postergazione del rimborso del finanziamento del socio concesso in situazioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio
3 TRIBUNALE DI BARI
netto o che renderebbero necessario un conferimento ed è inserita nella disciplina della società a responsabilità limitata, è stata ritenuta pretoriamente estensibile anche “ad altri tipi di società di capitali”, perché la ratio della norma consiste nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale delle società “chiuse” (Cass., n.
16291/2018).
E tuttavia, la previsione risulta inapplicabile al caso di specie, dal momento che, alla data del finanziamento - individuata dal CTU nel 28/02/2012 (cfr. p. 6 relazione peritale) -, la società convenuta rivestiva la forma giuridica della società in nome collettivo.
Non risulta condivisibile l'applicazione analogica alla fattispecie dell'articolo 2467 c.c., invocata dall'eccipiente, al cospetto di società di persone, come tale caratterizzata da una ontologica diversità strutturale rispetto alle società di capitali e, in via generale, dalla responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali.
In ogni caso, l'inapplicabilità della norma al caso in esame discende anche dall'insussistenza nella fattispecie di un'ipotesi di finanziamento dei soci “a favore della società” ai sensi del comma 2 della citata disposizione (“Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”).
Per costante insegnamento di legittimità, l'art. 2467 c.c. risulta infatti applicabile non a ogni forma di finanziamento da parte dei soci, ma, esclusivamente, alla figura dei cosiddetti prestiti anomali o “sostitutivi del capitale”, al fine di porre rimedio alle ipotesi di sottocapitalizzazione cosiddetta nominale. Pertanto, per la sua attivazione è necessario che il finanziamento sia erogato in presenza di un eccesso di indebitamento rispetto al patrimonio netto della società oppure di una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento ovvero in una fase in cui la società, in relazione all'attività in concreto esercitata, aveva la necessità delle risorse messe a disposizione dai soci e finanziatori e non sarebbe stata in grado di rimborsarli (Cass.,
24/07/2007, n. 16393); tale situazione di squilibrio, che configura un'ipotesi di inesigibilità legale del credito del socio, deve sussistere nel momento della concessione del finanziamento (nella vicenda intervenuto il 28/02/2012) e in quello della richiesta di
4 TRIBUNALE DI BARI
rimborso (Cass., 15/05/2019, n. 12994: in caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, il giudice del merito deve verificare se la situazione di crisi prevista dall'art. 2467, co. 2, c.c. sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, anche a quello della decisione, trattandosi di fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento rilevabile dal giudice d'ufficio, in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato, sempre che la situazione di crisi risulti provata ex actis). Complessivamente, il presupposto della postergazione è unitario e consiste nel rischio d'insolvenza, da verificarsi sia con riferimento al momento della concessione del prestito, sia con riferimento al momento della sua restituzione.
Ebbene, il CTU sul punto ha rilevato che “la situazione finanziaria della snc al
28.2.2012 non presenta…uno squilibrio finanziario” (p. 16).
Dunque, il finanziamento erogato dal socio nei confronti della società Parte_1 convenuta non può ritenersi attratto nell'ambito applicativo dell'articolo 2467 c.c., con conseguente esclusione della postergazione del suo rimborso alla soddisfazione degli altri creditori sociali. Resta del tutto irrilevante la circostanza che il rischio di insolvenza della società sia sopravvenuto al finanziamento e sussistente al momento della richiesta del suo rimborso, posto che, come detto, lo squilibrio eccessivo dell'indebitamento deve sussistere sia al momento del finanziamento, sia in quello, ovviamente successivo, in cui ne venga richiesto il rimborso.
II.3.- Sulla base delle considerazioni esposte, la domanda merita le sorti dell'integrale accoglimento.
Ne consegue la condanna della società convenuta al rimborso, in favore dell'attore dell'importo di €13.500,00, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, in assenza di differenti istanze e in applicazione dei principi di cui all'art. 2033 c.c.; nulla, invece, può riconoscersi a titolo di rivalutazione per mancanza di allegazione e prova del danno ulteriore, stante la natura di valuta del credito oggetto di domanda.
III.- Le spese processuali, legali e peritali, seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n.
17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, nonché dell'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni
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trattate (parametri medi).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 03/03/2015, da nei confronti di ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di €13.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, per le causali di cui in parte motiva;
2) CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese legali, che liquida in €293,61 per esborsi documentati ed €5.077, per compensi, oltre a rimborso forf. spese gen., Iva e Cpa come per legge;
3) PONE le spese di CTU, come liquidate con decreto del 28-29/03/2017, definitivamente a carico della parte convenuta soccombente, condannando quest'ultima a rifondere controparte di quanto eventualmente versato a titolo di anticipazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 13/10/2025
Il Giudice
AR OL
6
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice AR OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1524/2015 R.G., proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Mongelli e Andrea Parte_1
Meschisi, domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
-parte attrice- contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco CP_1
Fumarola, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-parte convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10/04/2025, che qui si intende integralmente trascritto.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 03/03/2015, ha convenuto Parte_1 in giudizio per ottenere, previo accertamento della sussistenza del proprio CP_1 diritto di credito, la condanna della controparte al pagamento della somma di
€13.500,00, oltre interessi come per legge e rivalutazione, a titolo di rimborso di un finanziamento socio eseguito a beneficio della società convenuta.
In dettaglio, l'attore ha dedotto: di aver rivestito la qualità di socio di Renovo snc,
1 TRIBUNALE DI BARI
divenuta poi in seguito ad atto di trasformazione societaria registrato in Bari CP_1 il 12/07/2012; di aver rivestito nell'anno 2012 la qualità di socio lavoratore con contratto di apprendistato II livello e con mansione di impiegato responsabile vendite e che tuttavia il suddetto rapporto di lavoro, nonostante le reiterate promesse, era stato formalizzato solo in data 03/01/2013; di avere effettuato, in data non precisata in citazione, in favore dell'allora Renovo snc, un finanziamento per un importo pari a
€18.000,00 (come chiarito nelle successive difese della controparte, erogato per l'importo di €15.000,00 attraverso la permuta di due vetture di proprietà del Pizzi), impiegato per l'acquisto di un'autovettura per esigenze aziendali (doc. 2) e regolarmente postato in bilancio (doc. 3); di aver conseguito, a titolo di ripetizione del suddetto prestito, esclusivamente la somma di €4.500,00, rendendosi perciò necessaria l'azione giudiziale per il recupero del saldo.
I.
2- La società costituendosi in giudizio (comparsa di costituzione e CP_1 risposta depositata il 07/06/2015), senza contestare nell'an il diritto di credito vantato dall'attore, in ordine al quantum debeatur ha affermato di aver già restituito al la Pt_1 maggior somma di €16.154,25, attraverso una pluralità di bonifici bancari (nove) effettuati tra il 09/02/2012 e il 04/01/2013 (cfr. comparsa di costituzione e risposta punto A2); pertanto, ha riquantificato il credito residuo spettante all'attore in €1.845,75.
Inoltre, ha eccepito l'inesigibilità legale del credito sulla scorta dell'art. 2467 c.c., dal quale deriverebbe, in tesi, la postergazione del rimborso del finanziamento del socio, odierno attore, rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali e ha quindi invocato il rigetto della domanda.
I.3.- Istruita con prove documentali e con consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del Dott. (come da ord. 24/05/2016 il G.I., tesa ad “accertare se Persona_1 sussistono o meno le doglianze di parte alla stregua della produzione documentale in atti e anche della prospettazione di parte convenuta sulla postergazione del credito”; relazione depositata il 30/11/2016), dopo plurimi rinvii in altro ruolo, la causa è stata riassegnata a questo magistrato il 13/09/2024, per essere prontamente riservata in decisione all'ud. 10/04/2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusive.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate nell'ordine logico-giuridico.
II.1.- A fronte della richiesta attorea di rimborso, la società convenuta, senza
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contestare nell'an le poste versate dal né la relativa qualitas di socio, ha eccepito, Pt_1 ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c., di aver già provveduto al parziale adempimento dell'obbligazione restitutoria, attraverso il rimborso della somma di €16.154,25.
La tesi è stata specificamente contrastata dall'attore, che ha affermato che i bonifici indicati dalla società in comparsa di costituzione erano stati da quest'ultima CP_1 effettuati nei propri confronti quale socio-lavoratore, a titolo retributivo, in correlazione al giudizio instaurato dal medesimo presso il Tribunale di Bari - sezione lavoro Pt_1 iscritto al n. 10527/2014 R.G..
Orbene, l'impianto attoreo risulta condivisibile, sia in quanto non superato da più convincenti smentite, sia in ragione delle emergenze di prova.
Invero, i bonifici effettuati risultano sorretti dalla causale “disposizione bonifico a per compenso socio” (cfr. “estratti conto” bancari allegati alla memoria Parte_1 attorea ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c.) e quanto esposto trova supporto ulteriore nella relazione peritale del Dott. , il quale, in seguito all'analisi dei bilanci della parte Per_1 convenuta, ha concluso nei termini seguenti: “l'esposizione nei predetti bilanci della del debito verso il socio finanziatore fa ritenere che le somme annotate CP_1 Pt_1 dalla società in citazione come restituite per €16.154,25, e nel periodo dal 9.2.2012 al
4.1.2013, siano state corrisposte a titolo diverso dalla restituzione del finanziamento”.
Inoltre, l'espletata CTU ha consentito di ritenere corretta la quantificazione del credito residuo operata dall'attore in €13.500,00: tale somma, infatti, secondo la ricostruzione peritale, “trova conforto attraverso il bilancio al 31.12.2012 della CP_1 depositato presso il registro delle imprese, ed i successivi bilanci di verifica della società al 31.12.2013 e 31.12.2014”.
Dette risultanze peritali devono essere fatte proprie dal giudicante, che non ha motivo di discostarsene in quanto non solo puntuali, esaustive ed esenti da evidenti errori logici o di calcolo, ma neppure contraddette o superate da differenti e più attendibili ricostruzioni di parte.
II.2.- E' infondata anche l'eccezione sollevata da parte convenuta di inesigibilità legale del credito azionato dall'attore ai sensi dell'art. 2467, co. 1, c.c., a tenore del quale “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori”.
La norma, che prevede la postergazione del rimborso del finanziamento del socio concesso in situazioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio
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netto o che renderebbero necessario un conferimento ed è inserita nella disciplina della società a responsabilità limitata, è stata ritenuta pretoriamente estensibile anche “ad altri tipi di società di capitali”, perché la ratio della norma consiste nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale delle società “chiuse” (Cass., n.
16291/2018).
E tuttavia, la previsione risulta inapplicabile al caso di specie, dal momento che, alla data del finanziamento - individuata dal CTU nel 28/02/2012 (cfr. p. 6 relazione peritale) -, la società convenuta rivestiva la forma giuridica della società in nome collettivo.
Non risulta condivisibile l'applicazione analogica alla fattispecie dell'articolo 2467 c.c., invocata dall'eccipiente, al cospetto di società di persone, come tale caratterizzata da una ontologica diversità strutturale rispetto alle società di capitali e, in via generale, dalla responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali.
In ogni caso, l'inapplicabilità della norma al caso in esame discende anche dall'insussistenza nella fattispecie di un'ipotesi di finanziamento dei soci “a favore della società” ai sensi del comma 2 della citata disposizione (“Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”).
Per costante insegnamento di legittimità, l'art. 2467 c.c. risulta infatti applicabile non a ogni forma di finanziamento da parte dei soci, ma, esclusivamente, alla figura dei cosiddetti prestiti anomali o “sostitutivi del capitale”, al fine di porre rimedio alle ipotesi di sottocapitalizzazione cosiddetta nominale. Pertanto, per la sua attivazione è necessario che il finanziamento sia erogato in presenza di un eccesso di indebitamento rispetto al patrimonio netto della società oppure di una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento ovvero in una fase in cui la società, in relazione all'attività in concreto esercitata, aveva la necessità delle risorse messe a disposizione dai soci e finanziatori e non sarebbe stata in grado di rimborsarli (Cass.,
24/07/2007, n. 16393); tale situazione di squilibrio, che configura un'ipotesi di inesigibilità legale del credito del socio, deve sussistere nel momento della concessione del finanziamento (nella vicenda intervenuto il 28/02/2012) e in quello della richiesta di
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rimborso (Cass., 15/05/2019, n. 12994: in caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, il giudice del merito deve verificare se la situazione di crisi prevista dall'art. 2467, co. 2, c.c. sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, anche a quello della decisione, trattandosi di fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento rilevabile dal giudice d'ufficio, in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato, sempre che la situazione di crisi risulti provata ex actis). Complessivamente, il presupposto della postergazione è unitario e consiste nel rischio d'insolvenza, da verificarsi sia con riferimento al momento della concessione del prestito, sia con riferimento al momento della sua restituzione.
Ebbene, il CTU sul punto ha rilevato che “la situazione finanziaria della snc al
28.2.2012 non presenta…uno squilibrio finanziario” (p. 16).
Dunque, il finanziamento erogato dal socio nei confronti della società Parte_1 convenuta non può ritenersi attratto nell'ambito applicativo dell'articolo 2467 c.c., con conseguente esclusione della postergazione del suo rimborso alla soddisfazione degli altri creditori sociali. Resta del tutto irrilevante la circostanza che il rischio di insolvenza della società sia sopravvenuto al finanziamento e sussistente al momento della richiesta del suo rimborso, posto che, come detto, lo squilibrio eccessivo dell'indebitamento deve sussistere sia al momento del finanziamento, sia in quello, ovviamente successivo, in cui ne venga richiesto il rimborso.
II.3.- Sulla base delle considerazioni esposte, la domanda merita le sorti dell'integrale accoglimento.
Ne consegue la condanna della società convenuta al rimborso, in favore dell'attore dell'importo di €13.500,00, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, in assenza di differenti istanze e in applicazione dei principi di cui all'art. 2033 c.c.; nulla, invece, può riconoscersi a titolo di rivalutazione per mancanza di allegazione e prova del danno ulteriore, stante la natura di valuta del credito oggetto di domanda.
III.- Le spese processuali, legali e peritali, seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n.
17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, nonché dell'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni
5 TRIBUNALE DI BARI
trattate (parametri medi).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 03/03/2015, da nei confronti di ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di €13.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, per le causali di cui in parte motiva;
2) CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese legali, che liquida in €293,61 per esborsi documentati ed €5.077, per compensi, oltre a rimborso forf. spese gen., Iva e Cpa come per legge;
3) PONE le spese di CTU, come liquidate con decreto del 28-29/03/2017, definitivamente a carico della parte convenuta soccombente, condannando quest'ultima a rifondere controparte di quanto eventualmente versato a titolo di anticipazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 13/10/2025
Il Giudice
AR OL
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