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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/07/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dott. Marcello BRUNO
- Presidente
- Consigliere rel. dott. Valeria ALBINO
dott. Lorenzo Pietro FABRIS
- Consigliere riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Massa n. 585/2024 del
10/10/2024 promossa da:
'rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo CF Codice Fiscale_1 Parte_1
Calistri
APPELLANTE
contro
Controparte_1 (p. iva P.IVA 1
APPELLATA NON COSTITUITO
contro
Controparte_2 (p. iva P.IVA_2 )
APPELLATO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
"residente in [...] CF Codice Fiscale_1
6, come sopra rappresentato e difeso RINUNZIA per mezzo del sottoscritto difensore, agli atti del giudizio R.G. n. 1157/2024
contro
Controparte_1 (p.iva
Controparte_3P.IVA_1 ) in persona del suo liquidatore pro tempore Dott. con sede in Massa (MS); Via San Giuseppe Vecchio n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv.
) ed elettivamente domiciliata presso e nelloCodice Fiscale_2Lucia M. Chiaffi (C F studio del legale in Carrara (MS); Via Giovan Pietro n. 2/c, PEC Email_1 e
Controparte_2 (P. Iva P.IVA_2 ), in persona del suo Presidente pro contro temporee, con sede in Massa (MS), Via Marina Vecchia 448, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Fornaciari Chittoni (CF Codice Fiscale_3
) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del legale in La Spezia (SP); Via G. Pascoli 32., PEC
e chiede l'estinzione del processo". Email_2
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 585/2024 del Tribunale di Massa Parte_1
emessa in data 10/10/2024, della quale chiedeva la riforma.
Con ordinanza del 31/12/2024 era fissata udienza per la discussione del ricorso in data
01/07/2025.
Gli appellati Controparte_1 e Controparte_2 non si sono costituiti.
Con note scritte del 24/06/2025 Parte_1 ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.
La Corte osserva che, conformemente alle conclusioni della parte appellante, e alla luce della rinuncia, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. va dichiarata l'estinzione del processo e la compensazione delle spese legali tra le parti. Non essendovi costituzione della parte appellata, non vi è necessità di accettazione della rinuncia.
Secondo la giurisprudenza, "Il provvedimento con il quale il collegio - nel giudizio di appello dichiari | 'estinzione del processo, ancorché emesso nella forma dell'ordinanza, ha
-
contenuto sostanziale di sentenza, giusta la previsione dell'art. 306, ultimo comma, cod. proc. civ." (Cass. 14936/00). Inoltre, nel giudizio di appello, la rinuncia all' impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione (Cass. 5250/18).
Per queste ragioni l'estinzione va dichiarata con sentenza.
Nulla sulle spese, in quanto la parte avversaria non si sono costituite in giudizio.
PQM
Visto l'art. 306 c.p.c.
Dichiara estinto il presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Genova, 02/07/2025
Il Consigliere relatore
Dott. Valeria Albino
IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dott. Marcello BRUNO
- Presidente
- Consigliere rel. dott. Valeria ALBINO
dott. Lorenzo Pietro FABRIS
- Consigliere riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Massa n. 585/2024 del
10/10/2024 promossa da:
'rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo CF Codice Fiscale_1 Parte_1
Calistri
APPELLANTE
contro
Controparte_1 (p. iva P.IVA 1
APPELLATA NON COSTITUITO
contro
Controparte_2 (p. iva P.IVA_2 )
APPELLATO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
"residente in [...] CF Codice Fiscale_1
6, come sopra rappresentato e difeso RINUNZIA per mezzo del sottoscritto difensore, agli atti del giudizio R.G. n. 1157/2024
contro
Controparte_1 (p.iva
Controparte_3P.IVA_1 ) in persona del suo liquidatore pro tempore Dott. con sede in Massa (MS); Via San Giuseppe Vecchio n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv.
) ed elettivamente domiciliata presso e nelloCodice Fiscale_2Lucia M. Chiaffi (C F studio del legale in Carrara (MS); Via Giovan Pietro n. 2/c, PEC Email_1 e
Controparte_2 (P. Iva P.IVA_2 ), in persona del suo Presidente pro contro temporee, con sede in Massa (MS), Via Marina Vecchia 448, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Fornaciari Chittoni (CF Codice Fiscale_3
) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del legale in La Spezia (SP); Via G. Pascoli 32., PEC
e chiede l'estinzione del processo". Email_2
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 585/2024 del Tribunale di Massa Parte_1
emessa in data 10/10/2024, della quale chiedeva la riforma.
Con ordinanza del 31/12/2024 era fissata udienza per la discussione del ricorso in data
01/07/2025.
Gli appellati Controparte_1 e Controparte_2 non si sono costituiti.
Con note scritte del 24/06/2025 Parte_1 ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.
La Corte osserva che, conformemente alle conclusioni della parte appellante, e alla luce della rinuncia, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. va dichiarata l'estinzione del processo e la compensazione delle spese legali tra le parti. Non essendovi costituzione della parte appellata, non vi è necessità di accettazione della rinuncia.
Secondo la giurisprudenza, "Il provvedimento con il quale il collegio - nel giudizio di appello dichiari | 'estinzione del processo, ancorché emesso nella forma dell'ordinanza, ha
-
contenuto sostanziale di sentenza, giusta la previsione dell'art. 306, ultimo comma, cod. proc. civ." (Cass. 14936/00). Inoltre, nel giudizio di appello, la rinuncia all' impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione (Cass. 5250/18).
Per queste ragioni l'estinzione va dichiarata con sentenza.
Nulla sulle spese, in quanto la parte avversaria non si sono costituite in giudizio.
PQM
Visto l'art. 306 c.p.c.
Dichiara estinto il presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Genova, 02/07/2025
Il Consigliere relatore
Dott. Valeria Albino
IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Bruno