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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/03/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2226/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Monreale Parte_1 C.F._1
(PA) presso lo studio dell'avv. Antonino Sciortino che lo rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina presso gli uffici dell'avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_2
dagli avv.ti Antonello Monoriti e Roberta Lezzi del ruolo professionale per procura in atti,
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lipari presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Cincotta che la rappresenta e difende per procura in atti,
opposti
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 22 aprile 2022 proponeva opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29520229001218705000, notificatagli dall' Controparte_3
il 4 aprile 2022, limitatamente all'importo di 45.842,88 euro preteso dall' e portato
[...] CP_1
dagli avvisi di addebito n. 59520112000348925000 per omesso pagamento IVS e somme aggiuntive, per l'importo complessivo di euro 5.157,16 – anno d'imposta 2009/2010; n. 59520120002524928000 per omesso pagamento IVS e somme aggiuntive, per l'importo complessivo di euro 325,75 – anno d'imposta
2011; n. 59520120004732260000 per omesso pagamento IVS e somme aggiuntive, per l'importo complessivo di euro 2.068,80 – anno d'imposta 2007; n. 59520130000048477000 per omesso pagamento
IVS e somme aggiuntive, per l'importo complessivo di euro 23.906,54 – anno d'imposta 2004/2008; n. 59520150002450873000 per omesso pagamento IVS e somme aggiuntive, per l'importo complessivo di euro 3.831,76 – anno d'imposta 2013/2014; n. 59520160004953465000 per omesso pagamento IVS e somme aggiuntive, per l'importo complessivo di euro 5.055,18 – anno d'imposta 2014/2015; n.
59520170003494055000 per omesso pagamento IVS e somme aggiuntive, per l'importo complessivo di euro 5.497,69 – anno d'imposta 2015/2016.
Nella resistenza dei convenuti, sostituita l'udienza del 13 marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- L'opponente ha lamentato anzitutto l'inesistenza e/o nullità della notifica dell'intimazione poichè consegnata a mani di tale , persona non convivente e comunque non abilitata alla Persona_1
ricezione.
Detta eccezione può considerarsi superata dalla proposizione della domanda e risulta comunque infondata.
Invero, in tema di notifica della cartella di pagamento – ma il principio, per la sua valenza generale,
è estensibile anche all'atto qui impugnato – la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale della stessa, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 2,
c.p.c.. Nella specie ricorrerebbe dunque solo un'ipotesi di nullità, che è stata comunque sanata dalla tempestiva opposizione (all'esecuzione e agli atti esecutivi), dovendosi concludere che la consegna abbia effettivamente garantito la conoscenza dell'atto, ricevuto da persona dichiaratasi nipote convivente.
E' quindi superfluo rilevare che la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela -
cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (qui prodotte). L'operatività di tali principi è, però, subordinata all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione è quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall'interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti (v. Cass.
n. 11228/2021, n. 11815/2020, n. 28591/2017).
2 Per tale notifica non è inoltre richiesto l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale, in quanto l'art. 60, comma 1, lettera b/bis del d.P.R. n. 600/1973, introdotto dall'art. 37, comma
27, lettera a) del D.L. n. 223/2006, riguarda la notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (v. Cass. n. 26592/2019, n. 12181/2013). Mentre in ipotesi di c.d.
notificazione semplificata, quale quella in esame, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario (peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della Legge n. 145/2018, in quanto privo di efficacia retroattiva), e non quelle della Legge n. 890/1982 (v. Cass. n. 946/2020, n. 2229/2020,
n. 5822/2021, n. 19575/2019, n. 10037/2019).
D'altro canto, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data può considerarsi assolta mediante la produzione dell'estratto della cartella e della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo dell'atto, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia dello stesso (v. Cass. n. 20444/2019, n. 23902/2017). Ai
sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni fotostatiche o fotografiche hanno la medesima efficacia probatoria degli originali e fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (v. Cass. n. 9773/2009
e n. 8682/2009), sicchè per inficiarne il valore la parte non può limitarsi ad una generica contestazione,
ma deve disconoscerne la conformità in modo specifico e serio. Pertanto, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica della cartella esattoriale (o di atti successivi) o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda,
in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione,
ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili,
compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (v. Cass. n. 23426/2020, n. 24323/2018).
I rilievi qui sollevati dall'istante in ordine agli atti prodotti dalla controparte sono generici.
3.- Quanto al motivo inerente all'omessa notifica dei titoli presupposti, dagli atti allegati dall' CP_1
emerge che:
- l'avviso di addebito n. 59520112000348925000 è stato regolarmente notificato mediante lettera raccomandata AR ricevuta il 7.10.2011 dalla nipote Persona_1
- l'avviso di addebito n. 59520120002524928000 è stato regolarmente notificato mediante lettera
Par raccomandata ricevuta il 3.10.2012 dal destinatario;
3 - l'avviso di addebito n. 59520120004732260000 è stato regolarmente notificato mediante lettera
Par raccomandata ricevuta il 31.1.2013;
- l'avviso di addebito n. 59520130000048477000 è stato regolarmente notificato mediante lettera raccomandata AR ricevuta dalla figlia il 1.3.2013;
- l'avviso di addebito n. 59520150002450873000 invece non è stato notificato validamente, in quanto restituito al mittente per compiuta giacenza senza l'invio di raccomandata informativa. Invero, la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso il comune o l'ufficio postale deve considerarsi necessaria anche nell'ipotesi di notifica semplificata di atto impositivo laddove questo non venga consegnato ad alcuno per temporanea assenza del destinatario o ancora per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo (v. Cass. S.U. n. 10012/2021 richiamata da ultimo anche per gli avvisi di addebito da Cass. n. 9125/2024). Nei casi di irreperibilità cd. relativa, ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, CP_1
del d.P.R. n. 602/73 e dell'art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, deve infatti trovare applicazione l'ordinaria disciplina di cui all'art. 140 c.p.c., sicché è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, “incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale”; tale comunicazione ha un ruolo essenziale poiché è finalizzata a garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto che si intende notificare, cosicché non risulta sufficiente a tali fini neppure la prova della mera spedizione (cfr. Cass. n. 14250/2020: quanto all'avviso di addebito
Cass. n. 9125/2024).
- l'avviso di addebito n. 59520160004953465000 è stato regolarmente notificato mediante lettera raccomandata AR ricevuta dalla nuora il 24.11.2016;
- l'avviso di addebito n. 59520170003494055000 è stato regolarmente notificato mediante lettera
Par raccomandata ricevuta da il 22.11.2017. Parte_3
Il predetto vizio di notifica dell'avviso di addebito n. 59520150002450873000 comporta la parziale invalidità derivata dell'intimazione impugnata, ma non incide sull'esistenza del credito. Dunque, il vizio formale riscontrato rileva solo ai fini della maturazione o meno del termine di prescrizione (v. Cass. n.
30542/2022).
4.- Ebbene, quanto alla relativa eccezione, ammissibile nell'ambito di una opposizione all'esecuzione, si premette che, secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n. 13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza con la precisazione che per i
4 contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995.
Nella specie deve applicarsi il nuovo regime.
E' poi ius receptum che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (v. S.U. Cass. n. 23397/2016; Cass. n. 1826/2020, n.
11760/2019). Invero, la cartella notificata e non impugnata entro quaranta giorni non può essere assimilata a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito ivi contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l'actio iudicati.
Ebbene dagli atti emerge che la Riscossione Sicilia s.p.a. ha notificato all'opponente in data
6.3.2017 (mediante deposito in Comune per temporanea assenza del destinatario, e invio di raccomandata informativa) l'avviso di intimazione n. 29520169004542854000 avente ad oggetto, tra l'altro, i primi quattro avvisi sopra indicati, ma relativamente al n. 59520112000348925000 tale atto non ha interrotto il decorso del termine di prescrizione, che scadeva il 7.10.2016.
Quanto agli altri avvisi deve ritenersi estinto anche il credito portato dal n.
59520150002450873000, poiché relativo a contributi 2013-2014 che, in mancanza di valida notifica del titolo, si sono prescritti prima della notifica dell'intimazione di pagamento qui opposta (4.4.2022).
Per il resto l'eccezione va respinta, dovendosi considerare la sospensione legale della prescrizione per complessivi 311 giorni.
Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto, al comma 2, che “I termini di prescrizione
delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della
legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e
riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182
giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n.
5 21, ha disposto, al comma 9, che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza
sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 7 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
è differito alla fine del periodo”.
5.- Le ragioni della decisione e l'importo del debito residuo giustificano la compensazione per 2/3
delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n.
55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 1.560 euro, di cui 15 per esborsi,
oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara illegittima l'intimazione di pagamento opposta limitatamente all'avviso di addebito n.
59520150002450873000 per mancata notifica;
2) dichiara estinto per prescrizione il credito portato dagli avvisi di addebito n. 59520112000348925000
e n. 59520150002450873000;
3) rigetta per il resto l'opposizione;
4) condanna in solido l' e l' a rimborsare a 1/3 delle spese CP_1 CP_4 Parte_1
processuali, liquidato in 1.560 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensando il resto.
Messina, 7.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
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