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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 14/05/2025 innanzi al Giudice dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 14747/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.00 sono presenti l'avv. CATALANO FABRIZIO per parte ricorrente nonché
l'avv. Sparacino per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14747 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
C.F. , nato a [...] e difeso dagli avv.ti Fabrizio Parte_1 C.F._1
Catalano e Luana Sineri, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Resistente
oggetto: Indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 14/05/2025
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Dichiara l'irripetibilità della somma di €.10.173,00, richiesta dall' a , con nota del CP_1 Parte_1
30.04.2024 e condanna l'Istituto alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo.
- Condanna l a rifondere le spese del giudizio che si liquidano complessivamente in €.1800,00, con CP_1
distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.10.2024, , conveniva in giudizio l' e premettendo: Parte_1 CP_1 - di essere già percettore di assegno ordinario di invalidità ex art 1 L. 222/1984 con decorrenza 1° dicembre
2013;
-che l'assegno gli era stato corrisposto fino al 31 Ottobre 2015 e di non avere mai ricevuto comunicazione di provvedimenti di sospensione e/o della revoca della prestazione sino alla nota del 24.05.2017 con la quale l' gli comunicava che “nel periodo che va dal 01/12/2014 al 31/10/2015, gli erano stati pagati €. CP_2
10.173,00 in quanto relative a periodi successivi alla revoca della pensione conseguente al riacquisto della
capacità di guadagno”;
- che solo accendendo al portale apprendeva di una nota del 6.5.2025, mai ricevuta, con cui l'istituto CP_1
lo informava della revisione della pensione per il venir meno dei requisiti sanitari;
- che con nota del 30.04.2024 l' gli comunicava il recupero della somma indebitamente corrisposta, CP_2
con trattenute di € 240,00 mensili sulla pensione VO ART n. 33045026;
- concludeva chiedendo di annullare e/o comunque disapplicare il provvedimento di recupero della somma di € 10.173,00, di cui alla nota del 30.04.2024 dichiarandola comunque irripetibile, con la condanna dell' alla restituzione della somma di € 720,00, pari alle trattenute indebitamente effettuate nei mesi di CP_1
luglio, agosto e settembre 2024, oltre alle ulteriori trattenute che sarebbero state disposte fino alla definizione del giudizio
A sostegno del ricorso deduceva: 1a mancanza di dolo nella percezione dei ratei atteso che non gli era mai stato comunicato il verbale attestante il venir meno del requisito sanitario, la mancanza del provvedimento di immediata sospensione e del provvedimento di revoca nei termini di legge, l'illegittimità della trattenuta operata dall' per l'inapplicabilità della compensazione impropria e in ogni caso anche della CP_1
compensazione tecnica di cui all'art. 1241 c.c., l'impignorabilità del trattamento minimo.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' , contestando la domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Precisava che “L è venuto a conoscenza dei redditi da lavoro dipendente attraverso l'acquisizione, CP_2
d'ufficio, dei corrispondenti importi in estratto conto, così come si evince dal certificato allegato. Ne consegue
che appare pienamente legittima la convocazione a visita di revisione già appena un anno dopo l'avvenuto
riconoscimento della prestazione.
Parimenti, la comunicazione di reiezione della domanda di ricostituzione n. domus 2120636400282,
conseguente alla visita sanitaria di cui sopra, è stata regolarmente notificata al ricorrente con raccomandata A/R n. 63012468363-0 del 06/10/2015, ritirata dalla moglie del sig. . Ne deriva che non potrà invocarsi Pt_1
la buona fede del percipiente, così come voluto da controparte. Ma vi è di più: la controparte ha adito il
Tribunale di Palermo per il riconoscimento dell'assegno ordinario per cui oggi è causa, avanzando ricorso
per accertamento tecnico preventivo avverso le risultanze della visita del novembre 2014. Ciò è quanto risulta
dal ricorso iscritto al numero RG 8758.17 e dalla perizia, che pure si allega….L'instaurazione del giudizio
per ATP dimostra a chiare lettere che, in primo luogo, l'odierno ricorrente fosse pienamente a conoscenza
della revoca sanitaria ed, in secondo luogo, lo stesso non si trovasse in stato di buona fede nella percezione
delle somme indebite.”
La causa, senza alcuna istruttoria, viene decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
L'art. 1 della L. 12.6.1984, n. 222, prevede che l'assegno di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata qualora permangano le condizioni che hanno consentito la liquidazione della prestazione (comma 7), stabilisce altresì che“ dopo tre riconoscimenti
consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione
di cui al successivo articolo 9” (comma 8).
Come puntualizzato da Cass. n. 6908/2016, le disposizioni coordinano il regime di limitata stabilità
dell'assegno di invalidità con il potere di revisione dell' regolato dal richiamato art. 9, che riconosce CP_1
all'Istituto la facoltà di sottoporre il titolare della prestazione "ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità" (comma 1) e di revocare la prestazione ove ne siano cessati i requisiti (comma
6)”.
A questo proposito l'art. 9, comma 2, L. n. 222 cit. prevede che “Nei casi in cui risultino mutate le condizioni
che hanno dato luogo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese
successivo a quello in cui è stato eseguito l'accertamento, salvo quanto previsto al successivo quinto comma”.
Il comma 5 stabilisce, a sua volta, che “la revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del
provvedimento di sospensione o da quella, successiva, alla quale sia possibile far risalire in modo non
equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto”.
In tema di onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia
ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione
contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto,
è a suo esclusivo carico” (una per tutte Cass. Civile, sez. un., n. 18046/10).
La portata di tale principio è stata chiarita con la sentenza n. 198 del 2011 con la quale la medesima Corte ha precisato che in tanto il suddetto principio trova applicazione in quanto, nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale, siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione,
quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (sul punto cfr., altresì, Cass. n. 4599/2021).
Così sintetizzato il quadro, normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel caso di specie, pacifica la natura previdenziale della prestazione in oggetto, trova applicazione l'art. 52, comma 2, L. n. 88 del 1989, a mente del quale “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione
risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia
dovuta a dolo dell'interessato”.
L'art. 13, comma 1, L. n. 412 del 1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà
innovativa (Corte cost. n. 39 del 1993), integra tale regola, stabilendo che “Le disposizioni di cui all'articolo
52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in
relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa
comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore,
salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. od incompleta segnalazione da parte del
pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti
dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Come più volte rimarcato dalla Suprema Corte, la ripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b)
la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. n. 5984/2022).
Nella specie, emerge ex actis, che il ricorrente era titolare dell'assegno ordinario di invalidità in base a provvedimento definitivo con decorrenza dal 1° dicembre 2013 e che in data 28.10.2015, riceveva a mani della moglie, la nota del 6.10.2015 contenente la comunicazione dell'esito della visita di revisione e del venir meno del requisito sanitario;
emerge altresì che il ricorrente ha contestato la mancanza di prova della sottoposizione alla visita di revisione del novembre 2014.
Ora deve subito rilevarsi come, innanzi alle contestazioni di parte ricorrente, non vi sia prova che l' abbia CP_1
convocato a visita il ricorrente e che sia stata effettuata la visita di revisione nel mese di novembre 2014, non risultano, infatti, depositati né la comunicazione di convocazione a visita del nè il verbale di visita Pt_1
medica collegiale che avrebbe accertato il venir meno del requisito sanitario, né risulta che la prestazione abbia formato oggetto di un espresso provvedimento di sospensione e di revoca.
Invero la documentazione attestante la sussistenza del procedimento di accertamento tecnico n. 8758.17 RG,
promosso dal in data 14.7.2021, non appare sufficiente a dimostrare che tale il ricorso veniva proposto Pt_1
proprio avverso il verbale della commissione medica relativa alla visita di revisione del novembre 2014.
Da ciò deriva la mancanza di prova della sussistenza in capo al ricorrente dell'obbligo di restituzione dei ratei della prestazione che l ha continuato a corrispondergli nel periodo in contestazione, né può configurarsi CP_1
una ricezione in malafede (ciò che soddisfa la seconda componente della fattispecie legale) non ravvisandosi alcun comportamento doloso;
pertanto, la pretesa restitutoria dell si appalesa destituita di fondamento. CP_1
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione deve dichiararsi l'irripetibilità della somma di €.10.173,00
pretesa in restituzione dall in relazione al periodo 01/12/2014 al 31/10/2015, con nota del 30.04.2024, CP_1
con conseguente condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come n dispositivo con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 14.5.2025
Il Giudice Onorario Carmela Fachile