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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/12/2025, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 2770 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: risarcimento danni (lesioni) da circolazione stradale e vertente Tra
, rappr.ta e difesa, giusta Parte_1 ne, dagli avv.ti Nicola Arena e Rosario Vasca presso il cui studio sito in Giugliano in Campania, al Corso Campano n.315, elettivamente domicilia
-attrice- E
, in qualità di Impresa Designata Controparte_1 ia alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della , in CP_2 persona dei legali rappresentanti pro tempore, rapp. esa, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv. Giulio Rotoli, presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Giordano Bruno n.169, elettivamente domicilia
-convenuta- Conclusioni delle parti: Come da verbale d'udienza del 09.09.2025.
1. Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
, conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la
[...]
in persona dei legali Controparte_3 rappresentanti p.t., quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in occasione di un sinistro avvenuto il 03.02.2013 alle ore 05.00 circa in Boscoreale, alla via Passanti Flocco, civico 390, allorquando nel percorrere la suddetta strada alla guida dell'autoveicolo Peugeot, tg. TL22LMG, ne perdeva il controllo andando ad impattare contro un muro, nell'area riservata al distributore Tamoil situato nelle vicinanze, a causa di un altro veicolo che la colpiva posteriormente;
quest'ultimo, si allontanava immediatamente
1 dopo l'impatto dal luogo dell'evento non permettendone l'identificazione. L'attrice aggiungeva che a seguito dell'impatto subiva lesioni personali quali “frattura del bacino, con frattura composta dell'acetabolo sinistro, con lussazione del femore sinistro, con distacco del profilo acetabolare.” Sul posto sopraggiungevano, altresì, i Carabinieri della Stazione di Poggiomarino che redigevano verbale. Per queste ragioni, chiedeva la condanna della
[...]
in persona dei legali rappresentanti p.t., al Controparte_3 rio favore di euro 215.861,00, oltre spese, diritti e onorari, IVA e CPA, con attribuzione in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari. Costituitasi regolarmente in giudizio la
[...]
in persona dei legali rappresentanti p.t., Controparte_3 quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S, chiedeva, in via preliminare, pronunciarsi l'improponibilità della domanda attorea per violazione degli artt. 287, 145 e 148 del CdA, nonché la nullità della stessa per violazione degli artt. 163, comma 3, n. 4 e art. 164, comma 4, c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite. Espletata attività istruttoria a mezzo prova testimoniale e disposta Consulenza Tecnica D'ufficio, la causa all'udienza del 09.09.2025 veniva rimessa in decisione. Orbene, in primo luogo, va rigettata l'eccezione di improponibilità della citazione per violazione degli artt.287,145 e 148 del CdA, in virtù delle comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata prodotte in atti dall'attrice e concernenti le richieste di risarcimento danni avanzate nei confronti della compagnia di ass.ni nella qualità di Controparte_3 impresa designata dal fondo di garanzia vittime della strada per la Regione Campania, del 30.07.2018, e della Consap, del 28.09.2016. Sul punto, oltretutto, giova ricordare come secondo l'orientamento ormai consolidato: “l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32919 del 09/11/2022, Rv. 666114-01) oppure se si è avvalso di tale facoltà “dopo la scadenza del termine previsto dal quinto comma” citato (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20802 del 25/07/2024, Rv. 671932-01), fermo restando che la richiesta del danneggiato “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi
2 necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021, Rv. 661671-01); Nel caso concreto, dunque, deve considerarsi proponibile la domanda attorea, essendo stati rispettati i termini di legge e non ricorrendo gli appena menzionati presupposti volti ad integrare la violazione dell'art.148 d.lgs. 209/2005. Va, oltretutto, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità dello stesso, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 e art. 164, comma 4, c.p.c., proposta dalla in persona dei legali rappresentanti p.t.. Controparte_3
, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attrice la condanna della società convenuta al risarcimento del danno subito a seguito dell'evento lesivo verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega specifica documentazione. Inoltre, va dichiarata la ammissibilità della domanda, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n.
3 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 - 12715/98; 1862/96). Ciò premesso, nel merito, la domanda proposta da
[...]
, non appare meritevole di accoglimento nei Parte_1 di seguito evidenziati. In particolare, giova ricordare che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
[...]
, sul presupposto che il Parte_2
natante non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (cfr. Cass. civ. sez. III, 13-07-2011 n. 15367). Con riferimento alla mancata individuazione del veicolo investitore, inoltre, la Suprema Corte ha anche affermato che la presentazione della denuncia querela non è condizione di proponibilità della domanda risarcitoria azionata contro il Fondo, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo del danneggiato, non imponendo nessuna norma la necessità di presentare la querela prima di chiedere il risarcimento alla impresa designata;
ha, altresì, chiarito che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia querela) efficacia probatoria automatica;
rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra, e il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato;
con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (cfr. Cass. civ. Sez. VI, ord. 31-8-2020 n. 18097; Cass, civ., ordinanza n. 9873 del 15-4-2021; Cass. civ. Sez. III, 17-2-2016 n. 3019; Cass. civ. sez. III, 21-6-2012 n. 10323).
4 È, dunque, onere del danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno provare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto. Si deve sottolineare, inoltre, come la peculiare natura della responsabilità del Fondo di Garanzia, che deriva da una previsione legislativa ispirata a principi di carattere solidaristico, rende l'attività probatoria dell'impresa designata convenuta assai più difficoltosa rispetto all'ipotesi in cui l'obbligo assicurativo sia legato ad un rapporto contrattuale con il danneggiante, onde anche per tale ragione s'impone una valutazione particolarmente attenta ed approfondita degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria. Occorre, quindi, che la prova del fatto storico sia fornita in modo esaustivo e rigoroso, tenuto conto che l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (cfr. Trib. Torre Annunziata sent. nn. 2906/2022, 285/2022; Trib. Bari sent. n. 917/2008). Nel caso concreto, non risulta soddisfatto l'onere della prova gravante sull'odierna attrice volto a dimostrare che il sinistro per cui è causa si è verificato per condotta (dolosa o colposa) del conducente di altro mezzo. Difatti, la dinamica dei fatti così come prospettata in domanda appare contraddetta dalla stessa documentazione depositata in atti. In particolare, l'impatto tra l'autovettura condotta dalla danneggiata e il veicolo non identificato, prima dello schianto contro il muro, non emerge dal verbale di pronto soccorso n. 338 del 03-02-2013 del Presidio Ospedaliero “Martiri di Villa Malta”, via Sarno Striano, ove viene genericamente menzionato che il fatto è avvenuto “per incidente stradale”. Orbene, sulla base di tali premesse appare certamente rilevante nella formazione del convincimento di tale giudice la circostanza che l'attrice non abbia sporto immediatamente denuncia alle autorità competenti, e che il coinvolgimento del veicolo ignoto nella dinamica del sinistro non è emersa dalla Relazione della Stazione Carabinieri di Poggiomarino n.3038/2013. Questi ultimi sopraggiunti sul luogo del sinistro a pochi minuti di distanza dall'evento lesivo hanno sottolineato, invece, come dal suolo bagnato non emergevano tracce di frenata da parte del veicolo dell'istante e soprattutto che quest'ultima si trovava alla guida dell'autovettura senza aver conseguito la patente di guida;
per di più, gli stessi precisavano come fra i presenti sul luogo del sinistro “non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”.
5 Tali circostanze, congiuntamente al fatto che la presenza di un testimone sul luogo del sinistro non è emersa dagli atti di costituzione in mora, tantomeno da quello di citazione in giudizio, ma soltanto dalle memorie depositate in corso di causa, rendono, ad avviso di chi scrive inattendibili, o comunque insufficienti al fine di provare il fatto storico oggetto del giudizio, le dichiarazioni rese da all'udienza del Testimone_1
06.12.2022, al punto da porre in dubbio la veridicità del coinvolgimento di un autoveicolo ignoto nella causazione dell'evento lesivo. Per queste ragioni, la domanda proposta da Parte_1
non può trovare accoglimento non avendo dato prova
[...] amica del fatto storico così come descritta in domanda, ovvero della sussistenza di un profilo di responsabilità a carico del conducente di un veicolo non identificato. Le spese – comprese quelle della ctu- seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri minimi, tenuto conto del valore della causa, del pregio delle difese, della natura della controversia e delle questioni affrontate nonché del valore della causa, secondo il criterio del disputatum (v. Cass. n. 28417/2018), (scaglione da euro 52.001 ad euro 260.000).
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-Rigetta la domanda;
-condanna , al pagamento, in favore Parte_1 della dei legali rappresentanti Controparte_3
p.t., delle spese processuali e stragiudiziali, e che liquida in complessivi 7.052,00, oltre € 00,00 per spese e rimborso forfettario del 15 ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e CpA;
-pone le spese di ctu a carico di . Parte_1
Torre Annunziata, 10 dicembre ll giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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, rappr.ta e difesa, giusta Parte_1 ne, dagli avv.ti Nicola Arena e Rosario Vasca presso il cui studio sito in Giugliano in Campania, al Corso Campano n.315, elettivamente domicilia
-attrice- E
, in qualità di Impresa Designata Controparte_1 ia alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della , in CP_2 persona dei legali rappresentanti pro tempore, rapp. esa, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv. Giulio Rotoli, presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Giordano Bruno n.169, elettivamente domicilia
-convenuta- Conclusioni delle parti: Come da verbale d'udienza del 09.09.2025.
1. Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
, conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la
[...]
in persona dei legali Controparte_3 rappresentanti p.t., quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in occasione di un sinistro avvenuto il 03.02.2013 alle ore 05.00 circa in Boscoreale, alla via Passanti Flocco, civico 390, allorquando nel percorrere la suddetta strada alla guida dell'autoveicolo Peugeot, tg. TL22LMG, ne perdeva il controllo andando ad impattare contro un muro, nell'area riservata al distributore Tamoil situato nelle vicinanze, a causa di un altro veicolo che la colpiva posteriormente;
quest'ultimo, si allontanava immediatamente
1 dopo l'impatto dal luogo dell'evento non permettendone l'identificazione. L'attrice aggiungeva che a seguito dell'impatto subiva lesioni personali quali “frattura del bacino, con frattura composta dell'acetabolo sinistro, con lussazione del femore sinistro, con distacco del profilo acetabolare.” Sul posto sopraggiungevano, altresì, i Carabinieri della Stazione di Poggiomarino che redigevano verbale. Per queste ragioni, chiedeva la condanna della
[...]
in persona dei legali rappresentanti p.t., al Controparte_3 rio favore di euro 215.861,00, oltre spese, diritti e onorari, IVA e CPA, con attribuzione in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari. Costituitasi regolarmente in giudizio la
[...]
in persona dei legali rappresentanti p.t., Controparte_3 quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S, chiedeva, in via preliminare, pronunciarsi l'improponibilità della domanda attorea per violazione degli artt. 287, 145 e 148 del CdA, nonché la nullità della stessa per violazione degli artt. 163, comma 3, n. 4 e art. 164, comma 4, c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite. Espletata attività istruttoria a mezzo prova testimoniale e disposta Consulenza Tecnica D'ufficio, la causa all'udienza del 09.09.2025 veniva rimessa in decisione. Orbene, in primo luogo, va rigettata l'eccezione di improponibilità della citazione per violazione degli artt.287,145 e 148 del CdA, in virtù delle comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata prodotte in atti dall'attrice e concernenti le richieste di risarcimento danni avanzate nei confronti della compagnia di ass.ni nella qualità di Controparte_3 impresa designata dal fondo di garanzia vittime della strada per la Regione Campania, del 30.07.2018, e della Consap, del 28.09.2016. Sul punto, oltretutto, giova ricordare come secondo l'orientamento ormai consolidato: “l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32919 del 09/11/2022, Rv. 666114-01) oppure se si è avvalso di tale facoltà “dopo la scadenza del termine previsto dal quinto comma” citato (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20802 del 25/07/2024, Rv. 671932-01), fermo restando che la richiesta del danneggiato “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi
2 necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021, Rv. 661671-01); Nel caso concreto, dunque, deve considerarsi proponibile la domanda attorea, essendo stati rispettati i termini di legge e non ricorrendo gli appena menzionati presupposti volti ad integrare la violazione dell'art.148 d.lgs. 209/2005. Va, oltretutto, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità dello stesso, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 e art. 164, comma 4, c.p.c., proposta dalla in persona dei legali rappresentanti p.t.. Controparte_3
, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attrice la condanna della società convenuta al risarcimento del danno subito a seguito dell'evento lesivo verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega specifica documentazione. Inoltre, va dichiarata la ammissibilità della domanda, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n.
3 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 - 12715/98; 1862/96). Ciò premesso, nel merito, la domanda proposta da
[...]
, non appare meritevole di accoglimento nei Parte_1 di seguito evidenziati. In particolare, giova ricordare che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
[...]
, sul presupposto che il Parte_2
natante non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (cfr. Cass. civ. sez. III, 13-07-2011 n. 15367). Con riferimento alla mancata individuazione del veicolo investitore, inoltre, la Suprema Corte ha anche affermato che la presentazione della denuncia querela non è condizione di proponibilità della domanda risarcitoria azionata contro il Fondo, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo del danneggiato, non imponendo nessuna norma la necessità di presentare la querela prima di chiedere il risarcimento alla impresa designata;
ha, altresì, chiarito che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia querela) efficacia probatoria automatica;
rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra, e il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato;
con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (cfr. Cass. civ. Sez. VI, ord. 31-8-2020 n. 18097; Cass, civ., ordinanza n. 9873 del 15-4-2021; Cass. civ. Sez. III, 17-2-2016 n. 3019; Cass. civ. sez. III, 21-6-2012 n. 10323).
4 È, dunque, onere del danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno provare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto. Si deve sottolineare, inoltre, come la peculiare natura della responsabilità del Fondo di Garanzia, che deriva da una previsione legislativa ispirata a principi di carattere solidaristico, rende l'attività probatoria dell'impresa designata convenuta assai più difficoltosa rispetto all'ipotesi in cui l'obbligo assicurativo sia legato ad un rapporto contrattuale con il danneggiante, onde anche per tale ragione s'impone una valutazione particolarmente attenta ed approfondita degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria. Occorre, quindi, che la prova del fatto storico sia fornita in modo esaustivo e rigoroso, tenuto conto che l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (cfr. Trib. Torre Annunziata sent. nn. 2906/2022, 285/2022; Trib. Bari sent. n. 917/2008). Nel caso concreto, non risulta soddisfatto l'onere della prova gravante sull'odierna attrice volto a dimostrare che il sinistro per cui è causa si è verificato per condotta (dolosa o colposa) del conducente di altro mezzo. Difatti, la dinamica dei fatti così come prospettata in domanda appare contraddetta dalla stessa documentazione depositata in atti. In particolare, l'impatto tra l'autovettura condotta dalla danneggiata e il veicolo non identificato, prima dello schianto contro il muro, non emerge dal verbale di pronto soccorso n. 338 del 03-02-2013 del Presidio Ospedaliero “Martiri di Villa Malta”, via Sarno Striano, ove viene genericamente menzionato che il fatto è avvenuto “per incidente stradale”. Orbene, sulla base di tali premesse appare certamente rilevante nella formazione del convincimento di tale giudice la circostanza che l'attrice non abbia sporto immediatamente denuncia alle autorità competenti, e che il coinvolgimento del veicolo ignoto nella dinamica del sinistro non è emersa dalla Relazione della Stazione Carabinieri di Poggiomarino n.3038/2013. Questi ultimi sopraggiunti sul luogo del sinistro a pochi minuti di distanza dall'evento lesivo hanno sottolineato, invece, come dal suolo bagnato non emergevano tracce di frenata da parte del veicolo dell'istante e soprattutto che quest'ultima si trovava alla guida dell'autovettura senza aver conseguito la patente di guida;
per di più, gli stessi precisavano come fra i presenti sul luogo del sinistro “non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”.
5 Tali circostanze, congiuntamente al fatto che la presenza di un testimone sul luogo del sinistro non è emersa dagli atti di costituzione in mora, tantomeno da quello di citazione in giudizio, ma soltanto dalle memorie depositate in corso di causa, rendono, ad avviso di chi scrive inattendibili, o comunque insufficienti al fine di provare il fatto storico oggetto del giudizio, le dichiarazioni rese da all'udienza del Testimone_1
06.12.2022, al punto da porre in dubbio la veridicità del coinvolgimento di un autoveicolo ignoto nella causazione dell'evento lesivo. Per queste ragioni, la domanda proposta da Parte_1
non può trovare accoglimento non avendo dato prova
[...] amica del fatto storico così come descritta in domanda, ovvero della sussistenza di un profilo di responsabilità a carico del conducente di un veicolo non identificato. Le spese – comprese quelle della ctu- seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri minimi, tenuto conto del valore della causa, del pregio delle difese, della natura della controversia e delle questioni affrontate nonché del valore della causa, secondo il criterio del disputatum (v. Cass. n. 28417/2018), (scaglione da euro 52.001 ad euro 260.000).
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-Rigetta la domanda;
-condanna , al pagamento, in favore Parte_1 della dei legali rappresentanti Controparte_3
p.t., delle spese processuali e stragiudiziali, e che liquida in complessivi 7.052,00, oltre € 00,00 per spese e rimborso forfettario del 15 ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e CpA;
-pone le spese di ctu a carico di . Parte_1
Torre Annunziata, 10 dicembre ll giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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