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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/07/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
Ronzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 814/2024 di ruolo generale dell'anno
2024 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, come da procura rilasciata su foglio C.F._2
separato, dagli avv.ti Lamberto Rotella e Danila Piccin del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliati presso lo Studio degli stessi in Vittorio Veneto (TV);
-ATTORI-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
prof. Marco Ticozzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Treviso
(TV), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTO-
OGGETTO: Responsabilità professionale.
Conclusioni degli attori:
“Nel merito: in via principale:
Accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la responsabilità
professionale dell'odierno convenuto, per l'effetto condannare l'arch. CP_1
al risarcimento dei danni in favore dei signori e , così Parte_1 Parte_2
come allegati e dimostrati in atti, nella misura che sin d'ora si quantifica in complessivi € 166.574,04., ovvero nella misura maggiore o minore che verrà
accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa,
oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al saldo effettivo.
In ogni caso:
Spese ed onorari di lite interamente rifusi, oltre alle spese di consulenza, come da parcella della rag. che si dimette, unitamente a contabile bonifico. Pt_3
In via istruttoria,
come da memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. di data 07.06.2024, da memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. di data 17.06.2024 e da verbale di causa (in particolare, nota di trattazione scritta per l'udienza del 24.10.2024, e verbale di causa di data
21.01.2025).
Non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate dalla controparte.”
Conclusioni del convenuto:
“Nel merito in via principale:
Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Nel merito in via subordinata:
ridursi l'ammontare del risarcimento per le ragioni indicate in narrativa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
Dopo aver stipulato con due Controparte_2
contratti preliminari di cessione dei crediti di imposta che sarebbero maturati a seguito dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà degli attori sito in
Mareno di Piave per un importo massimo di € 154.836,00, nonché un contratto di affidamento con il medesimo istituto bancario per un importo complessivo di €
140.000,00, in data 4.07.2022 e conferivano Parte_2 Parte_1
incarico professionale all'architetto per la progettazione, la redazione CP_1
e la presentazione della pratica CILAS e la direzione lavori per l'intervento edilizio relativi al c.d. Superbonus 110%.
Incaricato dalla suddetta banca, l'Ente Certificatore rilevava due CP_3
criticità al riconoscimento del diritto alla detrazione fiscale.
In particolare, le fatture non contenevano il nominativo del soggetto che aveva sostenuto la spesa con l'indicazione della relativa percentuale e la notifica
Parte preliminare alla era stata effettuata successivamente alla data di fine lavori,
con la conseguenza che respingeva la richiesta di cessione del credito CP_2
Superbonus 110% e chiedeva la restituzione dell'importo versato agli attori a titolo di prestito.
Rimasto vano l'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita, Pt_2
e chiamavano in giudizio l'architetto adducendo un Parte_1 CP_1
comportamento non diligente del medesimo, che aveva fornito agli attori le istruzioni per la compilazione delle fatture tralasciando l'obbligo di indicare la percentuale di spesa al fine di poter usufruire del credito d'imposta ed aveva effettuato tardivamente la notifica preliminare ex art. 99 D.lgs. n. 81/2008, domandando quindi
3 il risarcimento del danno patito pari ad un totale di € 162.510,21, rappresentato dal costo dei lavori di ristrutturazione, nonché dagli interessi e dalle spese dovuti a per l'importo dalla stessa anticipato. CP_2
Si costituiva precisando di essere stato incaricato della direzione dei CP_1
lavori e dell'asseverazione ed invio della CILAS, ma non delle questioni fiscali, per le quali i committenti avrebbero dovuto rivolgersi a un commercialista ovvero all'
ing. dal , delegato «ad accedere all'applicativo informatico di CP_4 Pt_1 CP_3 [...]
per il caricamento e la consultazione dei documenti attinenti ai “Servizi CP_3
abilitanti” nonché per il monitoraggio della pratica…».
Parte Aggiungeva che il mancato invio della comunicazione preventiva alla non poteva compromettere la cessione del credito già esclusa dalla carente intestazione delle fatture e, nel caso il Giudice avesse ritenuto equivalenti le due cause, il danno avrebbe dovuto essere ridotto della metà, deducendo che la competenza della notifica preliminare a mente dell'art. 99 D.lgs. 81/2008 era del committente o del responsabile dei lavori, quale soggetto preposto alla sicurezza del cantiere.
Sottolineava, inoltre, che la mancata concessione del finanziamento non implicava ex se l'impossibilità degli attori di portare in detrazione sui redditi le spese di ristrutturazione o gli interventi volti al risparmio energetico e che poteva trovare applicazione al caso de quo l'istituto della remissione in bonis, contrariamente a quanto indicato nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate che non erano fonti del diritto, ritenute dal convenuto contra legem.
Concludeva adducendo, in via subordinata, una concorrente responsabilità degli attori ex art. 1227 c.c., per non aver investito uno specialista della compilazione delle fatture e per aver omesso di nominare un responsabile della sicurezza,
assumendo su di sé il relativo ruolo.
4 Istruita la causa a mezzo prova orale, la medesima veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.06.2025 sulle conclusioni ut supra rassegnate dalle parti.
Diritto
Quanto al dedotto inadempimento del professionista, si precisa quanto segue.
L'incarico aveva ad oggetto “la progettazione, redazione e presentazione della pratica
CILAS e direzione lavori per l'intervento edilizio, relativi al c.d. Superbonus 110%” (cfr. p.
10 atto di citazione) sull'immobile di proprietà del e della , esulando Pt_2 Parte_1
dai compiti del la corretta compilazione delle fatture ai fini dell'ottenimento CP_1
della detrazione fiscale.
L'architetto, senza che sussistesse uno specifico obbligo informativo, ha, tuttavia,
fornito ai committenti le istruzioni per la redazione delle stesse (cfr. all. 16 del fascicolo attoreo), ingenerando, nei medesimi, un legittimo affidamento in ordine alla corretta gestione dei documenti fiscali al fine dell'ottenimento del bonus,
configurandosi così un comportamento negligente del che si è pronunciato CP_1
in ordine a questioni che, per specifica ammissione dello stesso, non erano di sua competenza, rivolgendosi alla e al che non possedevano Parte_1 Pt_2
conoscenze specialistiche in materia.
A nulla vale il rilievo del convenuto che specifica come le indicazioni siano state fornite antecedentemente alla circolare dell'Agenzia delle Entrate che statuiva indicazioni sulla compilazione delle fatture (cfr. p. 5 comparsa conclusionale),
poiché le stesse prescrizioni erano state impartite già diversi anni prima per detrazioni analoghe in materia di recupero del patrimonio edilizio (cfr. Circolare
21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.1 e Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 2.1) e, ad
5 ogni buon conto, il dovere di adempiere con diligenza avrebbe richiesto al CP_1
di non ingerirsi in questioni estranee alla sua formazione professionale.
Priva di fondamento è, altresì, la circostanza evidenziata dal convenuto secondo la quale l'inadempimento sarebbe imputabile all'ing. , fratello dell'attrice, in Parte_1
quanto delegato a seguire la pratica relativa al finanziamento, poiché risulta documentalmente che il medesimo era stato solo “incaricato, autorizzato e
facoltizzato a ricevere le credenziali e, quindi, ad accedere all'applicativo informatico di
EY per il caricamento e la consultazione dei documenti attinenti ai “Servizi abilitanti”
nonché per il monitoraggio della pratica…” (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo), ma non per la redazione e la formazione della documentazione necessaria nel caso di specie.
Se può, pertanto, configurarsi un inadempimento a carico del convenuto, il danno prospettato dagli attori non può, tuttavia, ritenersi giuridicamente rilevante, infatti, la relazione tecnica depositata in data 14.10.2024 da parte degli attori come sollecitato dal Giudice (cfr. verbale d'udienza del 27.06.2024), specifica che l'omessa indicazione del nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa con l'indicazione della relativa percentuale è una “mera irregolarità sanabile, non ostativa
alla detrazione, dato che la percentuale di ripartizione può essere integrata
successivamente, entro il primo anno di fruizione del beneficio”.
Sul punto non risulta che gli attori abbiano posto in essere alcuna attività sanante e,
conseguentemente, relativamente a tale profilo, la condotta dell'architetto non può
ritenersi causalmente collegata all'impossibilità per gli attori di portare in detrazione le spese di ristrutturazione.
Parte Diversamente deve statuirsi in ordine all'omessa notifica preliminare alla
6 Invero, ex art. 99 del d.lgs. n. 81/2008, tale comunicazione preventiva avrebbe dovuto essere effettuata dai committenti, considerato che il responsabile dei lavori,
nel caso de quo, non era stato nominato.
Tuttavia, alla lett. i.3 della CILAS compilata dall'architetto convenuto (doc. 6
attoreo), si legge “relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs.
n. 81/2008 dichiara che l'intervento non è soggetto all'invio della notifica”.
Il pertanto, ha errato nella predisposizione del documento, fornendo una CP_1
chiara indicazione sulla non necessità della comunicazione preventiva, così non consentendo agli attori, privi della conoscenza delle regole tecniche professionali, di adottare le misure ritenute opportune per adempiere al relativo obbligo.
L'imperizia nello svolgimento di tale attività ha comportato il mancato rilascio del visto di conformità da parte dello studio legale tributario associato ad CP_3
in relazione alle operazioni di cessione del credito di imposta che
[...]
intendeva perfezionare in qualità di cessionaria (cfr. Controparte_2
doc. 15 dell'atto di citazione, p. 4), con il successivo rigetto della relativa richiesta da parte dell'istituto bancario (cfr. doc. 19 attoreo), il quale ha richiesto la restituzione dell'importo anticipato al e alla per far fronte al Pt_2 Parte_1
pagamento delle spese relative ai lavori eseguiti sull'immobile de quo.
Acclarata la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del convenuto e il mancato riconoscimento del c.d. Superbonus 110%, in ordine al quantum della pretesa risarcitoria gli attori hanno puntualmente allegato le fatture degli interventi di ristrutturazione (docc. da 8 a 14 attorei), gli interessi dovuti alla banca (doc. 27),
l'importo delle commissioni bancarie per il contratto di affidamento (doc. 28),
nonché gli interessi pagati nel primo trimestre 2023 per il fido bancario (doc. 32).
7 Tuttavia, la relazione tecnica depositata ha chiarito che le spese sostenute dalla
[...]
e dal possono essere detratte tramite l'Ecobonus, sebbene Pt_1 Pt_2
quest'ultimo “presenti alcune differenze rispetto al Superbonus: la detrazione è del 65%
(ridotta al 50% per alcune spese), si applica su un periodo di 10 anni invece di 5 e riguarda
solo gli interventi di riqualificazione energetica” aggiungendo che “l'interpretazione
della normativa potrebbe variare e che l'Amministrazione Finanziaria potrebbe
contestare la detrazione in futuro” ma che “per ovviare all'incertezza interpretativa
potrebbe essere valutata la formulazione di apposito interpello alla Direzione Regionale
dell'Agenzia delle Entrate”.
Dunque, la quanto meno astratta possibilità di fruire di bonus fiscali ulteriori,
sebbene per percentuali minori o con requisiti più stringenti, esclude la possibilità
del ristoro totale dei danni come prospettati dalla e dal per Parte_1 Pt_2
ottenere il quale i medesimi avrebbero dovuto dimostrare l'impossibilità di accedere a vantaggi fiscali differenti, in particolare l'Ecobonus, mediante adempimenti ante
causam, quale l'istanza all'Agenzia delle Entrate finalizzata a chiedere chiarimenti in ordine a un caso concreto e personale.
Infatti, il quantum risarcitorio andrebbe identificato nel differenziale tra il bonus fiscale al 110% e la detrazione che spetterebbe attualmente agli attori e,
considerato che in tema di responsabilità contrattuale spetta al creditore la dimostrazione dell'entità del danno subito (“Per il sorgere del diritto al ristoro dei danni
ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di
contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì
esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del
contraente danneggiato e la sua entità” cfr. Cass. civ. sez. III, 03/12/2015, n.24632), sul punto emerge una lacuna assertiva e probatoria, con la conseguente impossibilità
8 di quantificare il reale pregiudizio patrimoniale occorso, che impone,
conseguentemente, l'integrale rigetto della domanda proposta dagli attori.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, respinta e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2
le spese di lite, che liquida nella somma complessiva di €.14.103,00 CP_1
per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.
Treviso, 07.07.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
9
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
Ronzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 814/2024 di ruolo generale dell'anno
2024 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, come da procura rilasciata su foglio C.F._2
separato, dagli avv.ti Lamberto Rotella e Danila Piccin del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliati presso lo Studio degli stessi in Vittorio Veneto (TV);
-ATTORI-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
prof. Marco Ticozzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Treviso
(TV), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTO-
OGGETTO: Responsabilità professionale.
Conclusioni degli attori:
“Nel merito: in via principale:
Accertata e dichiarata, per i motivi tutti esposti in narrativa, la responsabilità
professionale dell'odierno convenuto, per l'effetto condannare l'arch. CP_1
al risarcimento dei danni in favore dei signori e , così Parte_1 Parte_2
come allegati e dimostrati in atti, nella misura che sin d'ora si quantifica in complessivi € 166.574,04., ovvero nella misura maggiore o minore che verrà
accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa,
oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al saldo effettivo.
In ogni caso:
Spese ed onorari di lite interamente rifusi, oltre alle spese di consulenza, come da parcella della rag. che si dimette, unitamente a contabile bonifico. Pt_3
In via istruttoria,
come da memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. di data 07.06.2024, da memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. di data 17.06.2024 e da verbale di causa (in particolare, nota di trattazione scritta per l'udienza del 24.10.2024, e verbale di causa di data
21.01.2025).
Non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate dalla controparte.”
Conclusioni del convenuto:
“Nel merito in via principale:
Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Nel merito in via subordinata:
ridursi l'ammontare del risarcimento per le ragioni indicate in narrativa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
Dopo aver stipulato con due Controparte_2
contratti preliminari di cessione dei crediti di imposta che sarebbero maturati a seguito dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà degli attori sito in
Mareno di Piave per un importo massimo di € 154.836,00, nonché un contratto di affidamento con il medesimo istituto bancario per un importo complessivo di €
140.000,00, in data 4.07.2022 e conferivano Parte_2 Parte_1
incarico professionale all'architetto per la progettazione, la redazione CP_1
e la presentazione della pratica CILAS e la direzione lavori per l'intervento edilizio relativi al c.d. Superbonus 110%.
Incaricato dalla suddetta banca, l'Ente Certificatore rilevava due CP_3
criticità al riconoscimento del diritto alla detrazione fiscale.
In particolare, le fatture non contenevano il nominativo del soggetto che aveva sostenuto la spesa con l'indicazione della relativa percentuale e la notifica
Parte preliminare alla era stata effettuata successivamente alla data di fine lavori,
con la conseguenza che respingeva la richiesta di cessione del credito CP_2
Superbonus 110% e chiedeva la restituzione dell'importo versato agli attori a titolo di prestito.
Rimasto vano l'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita, Pt_2
e chiamavano in giudizio l'architetto adducendo un Parte_1 CP_1
comportamento non diligente del medesimo, che aveva fornito agli attori le istruzioni per la compilazione delle fatture tralasciando l'obbligo di indicare la percentuale di spesa al fine di poter usufruire del credito d'imposta ed aveva effettuato tardivamente la notifica preliminare ex art. 99 D.lgs. n. 81/2008, domandando quindi
3 il risarcimento del danno patito pari ad un totale di € 162.510,21, rappresentato dal costo dei lavori di ristrutturazione, nonché dagli interessi e dalle spese dovuti a per l'importo dalla stessa anticipato. CP_2
Si costituiva precisando di essere stato incaricato della direzione dei CP_1
lavori e dell'asseverazione ed invio della CILAS, ma non delle questioni fiscali, per le quali i committenti avrebbero dovuto rivolgersi a un commercialista ovvero all'
ing. dal , delegato «ad accedere all'applicativo informatico di CP_4 Pt_1 CP_3 [...]
per il caricamento e la consultazione dei documenti attinenti ai “Servizi CP_3
abilitanti” nonché per il monitoraggio della pratica…».
Parte Aggiungeva che il mancato invio della comunicazione preventiva alla non poteva compromettere la cessione del credito già esclusa dalla carente intestazione delle fatture e, nel caso il Giudice avesse ritenuto equivalenti le due cause, il danno avrebbe dovuto essere ridotto della metà, deducendo che la competenza della notifica preliminare a mente dell'art. 99 D.lgs. 81/2008 era del committente o del responsabile dei lavori, quale soggetto preposto alla sicurezza del cantiere.
Sottolineava, inoltre, che la mancata concessione del finanziamento non implicava ex se l'impossibilità degli attori di portare in detrazione sui redditi le spese di ristrutturazione o gli interventi volti al risparmio energetico e che poteva trovare applicazione al caso de quo l'istituto della remissione in bonis, contrariamente a quanto indicato nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate che non erano fonti del diritto, ritenute dal convenuto contra legem.
Concludeva adducendo, in via subordinata, una concorrente responsabilità degli attori ex art. 1227 c.c., per non aver investito uno specialista della compilazione delle fatture e per aver omesso di nominare un responsabile della sicurezza,
assumendo su di sé il relativo ruolo.
4 Istruita la causa a mezzo prova orale, la medesima veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.06.2025 sulle conclusioni ut supra rassegnate dalle parti.
Diritto
Quanto al dedotto inadempimento del professionista, si precisa quanto segue.
L'incarico aveva ad oggetto “la progettazione, redazione e presentazione della pratica
CILAS e direzione lavori per l'intervento edilizio, relativi al c.d. Superbonus 110%” (cfr. p.
10 atto di citazione) sull'immobile di proprietà del e della , esulando Pt_2 Parte_1
dai compiti del la corretta compilazione delle fatture ai fini dell'ottenimento CP_1
della detrazione fiscale.
L'architetto, senza che sussistesse uno specifico obbligo informativo, ha, tuttavia,
fornito ai committenti le istruzioni per la redazione delle stesse (cfr. all. 16 del fascicolo attoreo), ingenerando, nei medesimi, un legittimo affidamento in ordine alla corretta gestione dei documenti fiscali al fine dell'ottenimento del bonus,
configurandosi così un comportamento negligente del che si è pronunciato CP_1
in ordine a questioni che, per specifica ammissione dello stesso, non erano di sua competenza, rivolgendosi alla e al che non possedevano Parte_1 Pt_2
conoscenze specialistiche in materia.
A nulla vale il rilievo del convenuto che specifica come le indicazioni siano state fornite antecedentemente alla circolare dell'Agenzia delle Entrate che statuiva indicazioni sulla compilazione delle fatture (cfr. p. 5 comparsa conclusionale),
poiché le stesse prescrizioni erano state impartite già diversi anni prima per detrazioni analoghe in materia di recupero del patrimonio edilizio (cfr. Circolare
21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.1 e Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 2.1) e, ad
5 ogni buon conto, il dovere di adempiere con diligenza avrebbe richiesto al CP_1
di non ingerirsi in questioni estranee alla sua formazione professionale.
Priva di fondamento è, altresì, la circostanza evidenziata dal convenuto secondo la quale l'inadempimento sarebbe imputabile all'ing. , fratello dell'attrice, in Parte_1
quanto delegato a seguire la pratica relativa al finanziamento, poiché risulta documentalmente che il medesimo era stato solo “incaricato, autorizzato e
facoltizzato a ricevere le credenziali e, quindi, ad accedere all'applicativo informatico di
EY per il caricamento e la consultazione dei documenti attinenti ai “Servizi abilitanti”
nonché per il monitoraggio della pratica…” (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo), ma non per la redazione e la formazione della documentazione necessaria nel caso di specie.
Se può, pertanto, configurarsi un inadempimento a carico del convenuto, il danno prospettato dagli attori non può, tuttavia, ritenersi giuridicamente rilevante, infatti, la relazione tecnica depositata in data 14.10.2024 da parte degli attori come sollecitato dal Giudice (cfr. verbale d'udienza del 27.06.2024), specifica che l'omessa indicazione del nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa con l'indicazione della relativa percentuale è una “mera irregolarità sanabile, non ostativa
alla detrazione, dato che la percentuale di ripartizione può essere integrata
successivamente, entro il primo anno di fruizione del beneficio”.
Sul punto non risulta che gli attori abbiano posto in essere alcuna attività sanante e,
conseguentemente, relativamente a tale profilo, la condotta dell'architetto non può
ritenersi causalmente collegata all'impossibilità per gli attori di portare in detrazione le spese di ristrutturazione.
Parte Diversamente deve statuirsi in ordine all'omessa notifica preliminare alla
6 Invero, ex art. 99 del d.lgs. n. 81/2008, tale comunicazione preventiva avrebbe dovuto essere effettuata dai committenti, considerato che il responsabile dei lavori,
nel caso de quo, non era stato nominato.
Tuttavia, alla lett. i.3 della CILAS compilata dall'architetto convenuto (doc. 6
attoreo), si legge “relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs.
n. 81/2008 dichiara che l'intervento non è soggetto all'invio della notifica”.
Il pertanto, ha errato nella predisposizione del documento, fornendo una CP_1
chiara indicazione sulla non necessità della comunicazione preventiva, così non consentendo agli attori, privi della conoscenza delle regole tecniche professionali, di adottare le misure ritenute opportune per adempiere al relativo obbligo.
L'imperizia nello svolgimento di tale attività ha comportato il mancato rilascio del visto di conformità da parte dello studio legale tributario associato ad CP_3
in relazione alle operazioni di cessione del credito di imposta che
[...]
intendeva perfezionare in qualità di cessionaria (cfr. Controparte_2
doc. 15 dell'atto di citazione, p. 4), con il successivo rigetto della relativa richiesta da parte dell'istituto bancario (cfr. doc. 19 attoreo), il quale ha richiesto la restituzione dell'importo anticipato al e alla per far fronte al Pt_2 Parte_1
pagamento delle spese relative ai lavori eseguiti sull'immobile de quo.
Acclarata la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del convenuto e il mancato riconoscimento del c.d. Superbonus 110%, in ordine al quantum della pretesa risarcitoria gli attori hanno puntualmente allegato le fatture degli interventi di ristrutturazione (docc. da 8 a 14 attorei), gli interessi dovuti alla banca (doc. 27),
l'importo delle commissioni bancarie per il contratto di affidamento (doc. 28),
nonché gli interessi pagati nel primo trimestre 2023 per il fido bancario (doc. 32).
7 Tuttavia, la relazione tecnica depositata ha chiarito che le spese sostenute dalla
[...]
e dal possono essere detratte tramite l'Ecobonus, sebbene Pt_1 Pt_2
quest'ultimo “presenti alcune differenze rispetto al Superbonus: la detrazione è del 65%
(ridotta al 50% per alcune spese), si applica su un periodo di 10 anni invece di 5 e riguarda
solo gli interventi di riqualificazione energetica” aggiungendo che “l'interpretazione
della normativa potrebbe variare e che l'Amministrazione Finanziaria potrebbe
contestare la detrazione in futuro” ma che “per ovviare all'incertezza interpretativa
potrebbe essere valutata la formulazione di apposito interpello alla Direzione Regionale
dell'Agenzia delle Entrate”.
Dunque, la quanto meno astratta possibilità di fruire di bonus fiscali ulteriori,
sebbene per percentuali minori o con requisiti più stringenti, esclude la possibilità
del ristoro totale dei danni come prospettati dalla e dal per Parte_1 Pt_2
ottenere il quale i medesimi avrebbero dovuto dimostrare l'impossibilità di accedere a vantaggi fiscali differenti, in particolare l'Ecobonus, mediante adempimenti ante
causam, quale l'istanza all'Agenzia delle Entrate finalizzata a chiedere chiarimenti in ordine a un caso concreto e personale.
Infatti, il quantum risarcitorio andrebbe identificato nel differenziale tra il bonus fiscale al 110% e la detrazione che spetterebbe attualmente agli attori e,
considerato che in tema di responsabilità contrattuale spetta al creditore la dimostrazione dell'entità del danno subito (“Per il sorgere del diritto al ristoro dei danni
ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di
contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì
esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del
contraente danneggiato e la sua entità” cfr. Cass. civ. sez. III, 03/12/2015, n.24632), sul punto emerge una lacuna assertiva e probatoria, con la conseguente impossibilità
8 di quantificare il reale pregiudizio patrimoniale occorso, che impone,
conseguentemente, l'integrale rigetto della domanda proposta dagli attori.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, respinta e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2
le spese di lite, che liquida nella somma complessiva di €.14.103,00 CP_1
per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.
Treviso, 07.07.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
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