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Sentenza 24 marzo 2022
Sentenza 24 marzo 2022
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2022, n. 10701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10701 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNALE IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUIGI ORSI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10701 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 17/12/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 maggio 2020 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale dello stesso capoluogo toscano in data 9 Marzo 2016, appellata da Claudio COMUNALE, con la quale lo stesso imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e ricorso abusivo al credito (quale socio accomandatario della fallita C.P. TRADING s.a.s. - capi A. e B. della rubrica) nonché di bancarotta fraudolenta per distrazione e per dissipazione (quale amministratore unico della ESSECI IMMOBILIARE s.r.I., pure fallita - capi C., D. e E. della rubrica) e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. e ritenuto il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci e l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state denunciate la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione descritto al capo A. della rubrica. 2.2. Con il secondo motivo, con riguardo all'imputazione di ricorso abusivo al credito di cui al capo B., è stato prospettato il vizio di motivazione in relazione al ritenuto stato di insolvenza della C.P. TRADING s.a.s. 2.3. Con il terzo motivo sono state denunciate la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla prova della bancarotta distrattiva descritta al capo C. 2.4. Con il quarto motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della fatto di bancarotta per dissipazione descritto al capo E. 2.5. Col quinto motivo, in relazione a tutti i capi della pronuncia impugnata, è stata denunciata l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato ai curatori fallimentari e, in sede di interrogatorio, alla Guardia di Finanza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo - sub specie del vizio di motivazione e con riferimento al reato di bancarotta per distrazione di cui al capo A. - il ricorrente ha rappresentato: - quanto all'elemento oggettivo, che la scarsa attendibilità della ricostruzione della contabilità della C.P. TRADING s.a.s. a causa di un allagamento (che ne ha provocato il danneggiamento) non permetterebbe di affermare con sicurezza l'entità dei prelevamenti dei,) 2 soci;
mancherebbe la prova che i prelevamenti effettuati siano stati destinati a scopi estranei all'attività sociale provocando il depauperamento della fallita, anche perché nella relazione del curatore fallimentare risulterebbero circostanze qualificabili quali cause e concause del dissesto (la controversia con la società DUERRE DI ROSSETTI s.n.c., relativa a un appalto, e la lottizzazione in zona terrafino ad Empoli) che non potrebbero ritenersi condotte distrattive bensì come operazioni finalizzate a reperire nuove liquidità e prospettive di investimento;
- che non vi sarebbe la prova della sua sussistenza dell'elemento soggettivo, poiché il COMUNALE nei propri investimenti ha sempre tenuto come obiettivo lo scopo sociale della crescita dell'impresa e le sue scelte non avrebbero avuto sempre buona sorte anche a causa di congiunture economiche sfavorevoli, nonostante egli e la moglie abbiano sacrificato il loro intero patrimonio personale (tanto che anche l'abitazione familiare sarebbe stata venduta all'asta); pertanto, con evidenza i prelievi per finalità personali imputati al COMUNALE (e non ricostruiti con esattezza) erano realmente destinati alle esigenze della famiglia (priva di altre fonti di reddito e contemporaneamente profondamente esposta anche sotto il profilo delle garanzie fideiussorie prestate). 1.1. Il motivo in esame è inammissibile. Esso, infatti, non muove effettivamente censure all'impianto argomentativo della decisione impugnata ma propone (peraltro reiterando le allegazioni già prospettate con il gravame) una diversa ricostruzione del fatto che non può essere ritualmente dedotta nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Non occorre, allora, innmorare oltre. 2. Con il secondo motivo, relativo all'imputazione di ricorso abusivo al credito di cui al capo B., il ricorrente ha addotto il vizio di motivazione sulla esistenza dello stato di insolvenza della società fallita, assumendo che: - in giudizio sarebbe chiaramente emerso che l'imputato non ha potuto ricostruire la contabilità per causa di forza maggiore a lui non ascrivibile, poiché l'intera documentazione contabile della C.P. TRADING s.a.s. è andata distrutta a causa di un allagamento fortuito della cantina ove era custodita;
- non corrisponderebbe al vero - alla luce di quanto esposto dai testi sentiti in dibattimento - che i crediti presentati alle banche per ottenere anticipazione fossero fittizi e non facilmente individuabili, in quanto non è mai stato provato in giudizio che il COMUNALE abbia alterato la situazione patrimoniale risultante dai bilanci e abbia emesso ricevute inesistenti al fine di ottenere finanziamenti da istituti bancari (invero, i testi della difesa avrebbero riferito come la CP TRADING s.a.s. fosse solita ottenere affidamenti bancari presentato relazioni periodiche e portando allo sconto ricevute ed effetti salvo buon fine, che alcune volte «non si concretizzavano» o venivano richiamati alla scadenza o pagati per cassa o andavano insoluti); 3 - difatti, perché si configuri il reato di cui all'art. 218 legge fall. occorrerebbe la prova di una condotta positiva dell'agente che abbia stimolato il dissesto e l'insolvenza, che nella specie difetterebbe. 2.1. Anche il motivo in esame è inammissibile perché: - è generico, nella misura in cui non si confronta con la decisione impugnata che ha ravvisato lo stato di dissesto della società fallita all'atto dell'accesso al credito da parte del COMUNALE, rilevando in maniera logica e congrua (non potendo dirsi neppure puntualmente dedotto un travisamento della prova per il tramite di un richiamo del tutto privo di specificità alle deposizioni testimoniali) nonché conforme al diritto (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268674 - 01: «il ricorso abusivo al credito di cui all'art. 218 I. fall. è reato di mera condotta e richiede che il credito sia stato ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell'ignaro creditore, che può quindi assumere il ruolo di persona offesa, e si distingue dal reato di bancarotta impropria mediante operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2 I. fall. (operazioni consistite nell'ottenimento di crediti per mascherare lo stato di insolvenza dell'impresa) nel quale non è necessaria la dissimulazione, e l'operazione - avente rilevanza causale o concausale del dissesto o del suo aggravamento - può anche essere concordata con il creditore a conoscenza delle condizioni dell'impresa»; cfr. pure Sez. 5, n. 38144 del 06/06/2006, Cazzaniga, Rv. 236030 - 01) che le fatture e gli effetti presentati per lo sconto non avevano attinenza a rapporti commerciali effettivamente intrattenuti dalla fallita sulla base delle vendite realmente effettuate e, di conseguenza, non avevano ad oggetto crediti esistenti ma erano funzionali a creare i presupposti per ottenere liquidità tramite i finanziamenti bancari;
- e finisce col chiedere - prospettando nuovamente elementi di fatto già addotti in sede di gravame - anche con riferimento al delitto in discorso un diverso apprezzamento di merito, qui non consentito. 3. Con il terzo motivo, con riferimento al reato di bancarotta per distrazione descritta al capo C. - contestato al COMUNALE per aver trasferito denaro, in difetto di alcuna giustificazione dalla ESSECI IMMOBILIARE s.r.l. (di cui era amministratore unico) alla C.P. TRADING s.a.s. (di cui era socio accomandatario) e per aver disposto bonifici ed emesso assegni in proprio favore a valere sul conto corrente della prima - è stato prospettato il vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata avrebbe affermato che l'onere della prova (della destinazione delle somme in discorso) incomberebbe sull'imputato, in quanto dalla documentazione acquisita non è stato possibile per il curatore individuare la causale dei richiamati versamenti, che non possono quindi essere ricondotti a finalità proprie dell'attività sociale. La difesa ha esposto che: - nessuna norma vieta il trasferimento di denaro da una società all'altra, posto che le due società fallite intrattenevano rapporti di affari (come risulta dalle relazioni dei curatori, che suffragherebbero la legittimità del flusso di denaro tra le stesse); 4 - l'impianto accusatorio sarebbe fondato su mere ipotesi, poiché la ricostruzione dei movimenti contabili è stata parziale per la mancanza di idonea documentazione causata dal danneggiamento incolpevole della maggior parte di essa a seguito dell'allagamento nei locali della C.P. TRADING s.r.l. Ancora il capo della sentenza impugnata sarebbe contraddittorio e illogico nella parte in cui ha rilevato che non vi sarebbe alcuna delibera assembleare che ha autorizzato il menzionato versamento in favore del COMUNALE, atteso che: - per le società in accomandita semplice nessuna norma richiede una delibera assembleare per giustificare i compensi dell'amministratore che, nel caso di specie, ammontano soltanto a euro 32.000 «spalmati su un lungo periodo»; - e la teste NA avrebbe «accenna[to]» ad una delibera assemblea autorizzativa del versamento del compenso in favore dell'amministratore. Infine, la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui ha assunto che le movimentazioni di denaro in contestazione assumano natura distrattiva perché prive di giustificazione e lesive dell'interesse dei creditori (in quanto idonee a depauperare il patrimonio sociale): difatti, non è stato possibile individuare con certezza dalla documentazione acquisita le causali dei versamenti avvenuti anche in epoca in cui la vicenda fallimentare era lontana e non prevedibile;
e quindi tali erogazioni non potrebbero costituire una distrazione rilevante, poiché la bancarotta fraudolenta patrimoniale è integrata soltanto da un trasferimento di risorse effettuato senza alcuna contropartita economica da una società che versa in gravi difficoltà finanziarie a vantaggio di una società in difficoltà economiche. 3.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato, oltre che versato in fatto. La prospettazione difensiva si fonda, anzitutto, su assedi del tutto difformi dai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità (ai quali invece la sentenza impugnata risulta conforme), secondo cui: - «ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività» (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza); - «in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione» (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204 - 01, la quale ha precisato che «il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una 5 chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione»); - «configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società, segnatamente di persone (oltreché di capitali, alla luce di Sez. U. Civ. n. 1545 del 2017, Rv. 642004-03), non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica» (Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, Sarasso, Rv. 279103 - 01). La sentenza impugnata ha evidenziato come nella specie non vi fosse giustificazione degli esborsi in discorso, che non è stato in alcun modo possibile ricondurre all'attività sociale e all'erogazione di compensi in effetti dovuti al COMUNALE e determinati;
ed ha rilevato come l'imputato non avesse offerto al riguardo alcuna compiuta indicazione al riguardo. Il ricorso sul punto ha inteso censurare la sentenza di appello - come già rilevato - con argomentazioni del tutto erronee in diritto nonché mediante una generica prospettazione in fatto reiterativa del gravame. 4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha denunciato il vizio di motivazione in relazione alla imputazione di bancarotta per dissipazione descritta al capo E., avente ad oggetto il pagamento delle rate di leasing (pari a euro 261.037,92) di un'imbarcazione impiegata, oltre che personalmente per il diporto, per un'attività di noleggio antieconomica. Ad avviso della difesa, la sentenza impugnata avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato, rilevando che l'imputato: - avrebbe utilizzato l'imbarcazione per scopi personali e nonostante negli anni l'affare non fosse redditizio non ha ritenuto di restituire l'imbarcazione e risolvere il contratto di leasing in modo da ridurre l'esposizione debitoria;
- e avrebbe persistito nell'errore per anni, prelevando ingenti somme del patrimonio sociale per far fronte alle rate del contratto di leasing così riducendolo sensibilmente senza una ragione coerente con le finalità sociali e correlativamente aumentando l'esposizione debitoria della società, senza che tale scelta imprenditoriale fosse coerente col perseguimento dei fini sociali. Tale motivazione sarebbe illogica e contraddittoria perché contraria al principio di rango costituzionale dell'insindacabilità dell'opportunità delle scelte gestorie dell'imprenditore. Infatti, 6 la stessa motivazione avrebbe definito tale operazione un errore rientrante nell'alveo delle scelte imprenditoriali;
e non corrisponderebbe al vero che l'operazione fosse svincolata dalle finalità sociali, dato che: la stessa Corte di merito ha dato conto del fatto che l'oggetto sociale della ESSECI IMMOBILIARE s.r.l. fosse anche l'acquisto, la vendita e il noleggio di imbarcazioni da diporto;
per perseguire un tale oggetto sociale la stipula di un contratto di leasing di costituirebbe una metodologia usuale;
né corrisponderebbe al vero che l'attività non ha portato ricavi «magari non sufficienti a coprire le spese»; infine, l'imbarcazione è stata riconsegnata a seguito della risoluzione del contratto di leasing e una risoluzione prematura «avrebbe costituito un'operazione sicuramente antieconomica [...] a fronte della speranza di un incremento dei ricavi» che tuttavia non si sono realizzati;
a nulla rileverebbe il fatto - assunto e non provato in giudizio, poiché in netto contrasto con quanto emerso dall'escussione dei testi - che l'imbarcazione fosse utilizzata dai soci «nei momenti di mancato noleggio», in quanto simile pratica è di uso comune in tutte le società che noleggiano imbarcazioni (anzi nel caso di specie l'imputato che ha la qualifica di skipper accompagnava i clienti anche per viaggi di rappresentanza effettuati per far nascere rapporti professionali commerciali). 4.1. Il motivo in esame è inammissibile per la dirimente considerazione che, lungi dal censurare in effetti la motivazione mediante la quale la Corte territoriale è pervenuta alla condanna per il delitto in contestazione, ha fornito una prospettazione in fatto, non scevra di considerazioni meramente ipotetiche e generiche (in relazione alla prova del delitto, della quale non ha neppure ipotizzato un travisamento), richiamando impropriamente la tutela costituzionale dell'esercizio dell'impresa (che ovviamente non legittima per nulla il compimento di condotte penalmente irrilevanti sol perché essere sarebbero espressione di scelte gestorie dell'imprenditore). 5. Col quinto motivo è stata denunciata l'inosservanza di norma processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, adducendo che il provvedimento impugnato avrebbe suffragato l'impianto accusatorio facendo riferimento: - alle dichiarazioni rese dall'imputato ai curatori fallimentari senza l'assistenza di un difensore, delle quali non si dovrebbe tenere conto perché non acquisite nel corso del dibattimento;
- e alle dichiarazioni rese dal COMUNALE dinanzi alla Guardia di Finanza in sede di interrogatorio, che non potrebbero essere utilizzate perché non acquisite al dibattimento per mancanza del consenso tra le parti. 5.1. Il motivo in esame è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato nei termini che si espongono. «In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» 7 (Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108 - 01). Nel caso in esame la difesa non solo ha fatto generico riferimento alle dichiarazioni in discorso e agli atti in cui sarebbero contenute, ma si è pure limitata a dire - altrettanto genericamente - che la decisione si è fondata «anche» sugli elementi in discorso, senza puntualmente chiarirne l'incidenza decisiva su di essa. Inoltre, per quel che attiene alle dichiarazioni del COMUNALE incluse nelle relazioni dei curatori, deve osservarsi che «in tema di prova documentale, le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono sicuramente ammissibili in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società»; tanto che è corretto l'inserimento della relazione diretta al giudice delegato nel fascicolo del dibattimento «in quanto il principio di separazione delle fasi non si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all'inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare»; e «certamente [...] possono essere veicolate attraverso lo scritto del curatore i contributi di conoscenza forniti dalle persone che lo stesso ha avuto modo di ascoltare e le cui parole ha verbalizzato» (Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, Corrieri, Rv. 270599 — 01; cfr. pure Sez. 5, n. n. 39001 del 09/06/2004, Canavini, Rv, 229330), in quanto «le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza» (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017 - dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Giavara, Rv. 277342 - 01). 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/12/2021.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUIGI ORSI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10701 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 17/12/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 maggio 2020 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale dello stesso capoluogo toscano in data 9 Marzo 2016, appellata da Claudio COMUNALE, con la quale lo stesso imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e ricorso abusivo al credito (quale socio accomandatario della fallita C.P. TRADING s.a.s. - capi A. e B. della rubrica) nonché di bancarotta fraudolenta per distrazione e per dissipazione (quale amministratore unico della ESSECI IMMOBILIARE s.r.I., pure fallita - capi C., D. e E. della rubrica) e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. e ritenuto il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci e l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state denunciate la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione descritto al capo A. della rubrica. 2.2. Con il secondo motivo, con riguardo all'imputazione di ricorso abusivo al credito di cui al capo B., è stato prospettato il vizio di motivazione in relazione al ritenuto stato di insolvenza della C.P. TRADING s.a.s. 2.3. Con il terzo motivo sono state denunciate la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla prova della bancarotta distrattiva descritta al capo C. 2.4. Con il quarto motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della fatto di bancarotta per dissipazione descritto al capo E. 2.5. Col quinto motivo, in relazione a tutti i capi della pronuncia impugnata, è stata denunciata l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato ai curatori fallimentari e, in sede di interrogatorio, alla Guardia di Finanza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo - sub specie del vizio di motivazione e con riferimento al reato di bancarotta per distrazione di cui al capo A. - il ricorrente ha rappresentato: - quanto all'elemento oggettivo, che la scarsa attendibilità della ricostruzione della contabilità della C.P. TRADING s.a.s. a causa di un allagamento (che ne ha provocato il danneggiamento) non permetterebbe di affermare con sicurezza l'entità dei prelevamenti dei,) 2 soci;
mancherebbe la prova che i prelevamenti effettuati siano stati destinati a scopi estranei all'attività sociale provocando il depauperamento della fallita, anche perché nella relazione del curatore fallimentare risulterebbero circostanze qualificabili quali cause e concause del dissesto (la controversia con la società DUERRE DI ROSSETTI s.n.c., relativa a un appalto, e la lottizzazione in zona terrafino ad Empoli) che non potrebbero ritenersi condotte distrattive bensì come operazioni finalizzate a reperire nuove liquidità e prospettive di investimento;
- che non vi sarebbe la prova della sua sussistenza dell'elemento soggettivo, poiché il COMUNALE nei propri investimenti ha sempre tenuto come obiettivo lo scopo sociale della crescita dell'impresa e le sue scelte non avrebbero avuto sempre buona sorte anche a causa di congiunture economiche sfavorevoli, nonostante egli e la moglie abbiano sacrificato il loro intero patrimonio personale (tanto che anche l'abitazione familiare sarebbe stata venduta all'asta); pertanto, con evidenza i prelievi per finalità personali imputati al COMUNALE (e non ricostruiti con esattezza) erano realmente destinati alle esigenze della famiglia (priva di altre fonti di reddito e contemporaneamente profondamente esposta anche sotto il profilo delle garanzie fideiussorie prestate). 1.1. Il motivo in esame è inammissibile. Esso, infatti, non muove effettivamente censure all'impianto argomentativo della decisione impugnata ma propone (peraltro reiterando le allegazioni già prospettate con il gravame) una diversa ricostruzione del fatto che non può essere ritualmente dedotta nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Non occorre, allora, innmorare oltre. 2. Con il secondo motivo, relativo all'imputazione di ricorso abusivo al credito di cui al capo B., il ricorrente ha addotto il vizio di motivazione sulla esistenza dello stato di insolvenza della società fallita, assumendo che: - in giudizio sarebbe chiaramente emerso che l'imputato non ha potuto ricostruire la contabilità per causa di forza maggiore a lui non ascrivibile, poiché l'intera documentazione contabile della C.P. TRADING s.a.s. è andata distrutta a causa di un allagamento fortuito della cantina ove era custodita;
- non corrisponderebbe al vero - alla luce di quanto esposto dai testi sentiti in dibattimento - che i crediti presentati alle banche per ottenere anticipazione fossero fittizi e non facilmente individuabili, in quanto non è mai stato provato in giudizio che il COMUNALE abbia alterato la situazione patrimoniale risultante dai bilanci e abbia emesso ricevute inesistenti al fine di ottenere finanziamenti da istituti bancari (invero, i testi della difesa avrebbero riferito come la CP TRADING s.a.s. fosse solita ottenere affidamenti bancari presentato relazioni periodiche e portando allo sconto ricevute ed effetti salvo buon fine, che alcune volte «non si concretizzavano» o venivano richiamati alla scadenza o pagati per cassa o andavano insoluti); 3 - difatti, perché si configuri il reato di cui all'art. 218 legge fall. occorrerebbe la prova di una condotta positiva dell'agente che abbia stimolato il dissesto e l'insolvenza, che nella specie difetterebbe. 2.1. Anche il motivo in esame è inammissibile perché: - è generico, nella misura in cui non si confronta con la decisione impugnata che ha ravvisato lo stato di dissesto della società fallita all'atto dell'accesso al credito da parte del COMUNALE, rilevando in maniera logica e congrua (non potendo dirsi neppure puntualmente dedotto un travisamento della prova per il tramite di un richiamo del tutto privo di specificità alle deposizioni testimoniali) nonché conforme al diritto (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268674 - 01: «il ricorso abusivo al credito di cui all'art. 218 I. fall. è reato di mera condotta e richiede che il credito sia stato ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell'ignaro creditore, che può quindi assumere il ruolo di persona offesa, e si distingue dal reato di bancarotta impropria mediante operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2 I. fall. (operazioni consistite nell'ottenimento di crediti per mascherare lo stato di insolvenza dell'impresa) nel quale non è necessaria la dissimulazione, e l'operazione - avente rilevanza causale o concausale del dissesto o del suo aggravamento - può anche essere concordata con il creditore a conoscenza delle condizioni dell'impresa»; cfr. pure Sez. 5, n. 38144 del 06/06/2006, Cazzaniga, Rv. 236030 - 01) che le fatture e gli effetti presentati per lo sconto non avevano attinenza a rapporti commerciali effettivamente intrattenuti dalla fallita sulla base delle vendite realmente effettuate e, di conseguenza, non avevano ad oggetto crediti esistenti ma erano funzionali a creare i presupposti per ottenere liquidità tramite i finanziamenti bancari;
- e finisce col chiedere - prospettando nuovamente elementi di fatto già addotti in sede di gravame - anche con riferimento al delitto in discorso un diverso apprezzamento di merito, qui non consentito. 3. Con il terzo motivo, con riferimento al reato di bancarotta per distrazione descritta al capo C. - contestato al COMUNALE per aver trasferito denaro, in difetto di alcuna giustificazione dalla ESSECI IMMOBILIARE s.r.l. (di cui era amministratore unico) alla C.P. TRADING s.a.s. (di cui era socio accomandatario) e per aver disposto bonifici ed emesso assegni in proprio favore a valere sul conto corrente della prima - è stato prospettato il vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata avrebbe affermato che l'onere della prova (della destinazione delle somme in discorso) incomberebbe sull'imputato, in quanto dalla documentazione acquisita non è stato possibile per il curatore individuare la causale dei richiamati versamenti, che non possono quindi essere ricondotti a finalità proprie dell'attività sociale. La difesa ha esposto che: - nessuna norma vieta il trasferimento di denaro da una società all'altra, posto che le due società fallite intrattenevano rapporti di affari (come risulta dalle relazioni dei curatori, che suffragherebbero la legittimità del flusso di denaro tra le stesse); 4 - l'impianto accusatorio sarebbe fondato su mere ipotesi, poiché la ricostruzione dei movimenti contabili è stata parziale per la mancanza di idonea documentazione causata dal danneggiamento incolpevole della maggior parte di essa a seguito dell'allagamento nei locali della C.P. TRADING s.r.l. Ancora il capo della sentenza impugnata sarebbe contraddittorio e illogico nella parte in cui ha rilevato che non vi sarebbe alcuna delibera assembleare che ha autorizzato il menzionato versamento in favore del COMUNALE, atteso che: - per le società in accomandita semplice nessuna norma richiede una delibera assembleare per giustificare i compensi dell'amministratore che, nel caso di specie, ammontano soltanto a euro 32.000 «spalmati su un lungo periodo»; - e la teste NA avrebbe «accenna[to]» ad una delibera assemblea autorizzativa del versamento del compenso in favore dell'amministratore. Infine, la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui ha assunto che le movimentazioni di denaro in contestazione assumano natura distrattiva perché prive di giustificazione e lesive dell'interesse dei creditori (in quanto idonee a depauperare il patrimonio sociale): difatti, non è stato possibile individuare con certezza dalla documentazione acquisita le causali dei versamenti avvenuti anche in epoca in cui la vicenda fallimentare era lontana e non prevedibile;
e quindi tali erogazioni non potrebbero costituire una distrazione rilevante, poiché la bancarotta fraudolenta patrimoniale è integrata soltanto da un trasferimento di risorse effettuato senza alcuna contropartita economica da una società che versa in gravi difficoltà finanziarie a vantaggio di una società in difficoltà economiche. 3.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato, oltre che versato in fatto. La prospettazione difensiva si fonda, anzitutto, su assedi del tutto difformi dai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità (ai quali invece la sentenza impugnata risulta conforme), secondo cui: - «ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività» (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza); - «in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione» (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204 - 01, la quale ha precisato che «il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una 5 chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione»); - «configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società, segnatamente di persone (oltreché di capitali, alla luce di Sez. U. Civ. n. 1545 del 2017, Rv. 642004-03), non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica» (Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, Sarasso, Rv. 279103 - 01). La sentenza impugnata ha evidenziato come nella specie non vi fosse giustificazione degli esborsi in discorso, che non è stato in alcun modo possibile ricondurre all'attività sociale e all'erogazione di compensi in effetti dovuti al COMUNALE e determinati;
ed ha rilevato come l'imputato non avesse offerto al riguardo alcuna compiuta indicazione al riguardo. Il ricorso sul punto ha inteso censurare la sentenza di appello - come già rilevato - con argomentazioni del tutto erronee in diritto nonché mediante una generica prospettazione in fatto reiterativa del gravame. 4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha denunciato il vizio di motivazione in relazione alla imputazione di bancarotta per dissipazione descritta al capo E., avente ad oggetto il pagamento delle rate di leasing (pari a euro 261.037,92) di un'imbarcazione impiegata, oltre che personalmente per il diporto, per un'attività di noleggio antieconomica. Ad avviso della difesa, la sentenza impugnata avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato, rilevando che l'imputato: - avrebbe utilizzato l'imbarcazione per scopi personali e nonostante negli anni l'affare non fosse redditizio non ha ritenuto di restituire l'imbarcazione e risolvere il contratto di leasing in modo da ridurre l'esposizione debitoria;
- e avrebbe persistito nell'errore per anni, prelevando ingenti somme del patrimonio sociale per far fronte alle rate del contratto di leasing così riducendolo sensibilmente senza una ragione coerente con le finalità sociali e correlativamente aumentando l'esposizione debitoria della società, senza che tale scelta imprenditoriale fosse coerente col perseguimento dei fini sociali. Tale motivazione sarebbe illogica e contraddittoria perché contraria al principio di rango costituzionale dell'insindacabilità dell'opportunità delle scelte gestorie dell'imprenditore. Infatti, 6 la stessa motivazione avrebbe definito tale operazione un errore rientrante nell'alveo delle scelte imprenditoriali;
e non corrisponderebbe al vero che l'operazione fosse svincolata dalle finalità sociali, dato che: la stessa Corte di merito ha dato conto del fatto che l'oggetto sociale della ESSECI IMMOBILIARE s.r.l. fosse anche l'acquisto, la vendita e il noleggio di imbarcazioni da diporto;
per perseguire un tale oggetto sociale la stipula di un contratto di leasing di costituirebbe una metodologia usuale;
né corrisponderebbe al vero che l'attività non ha portato ricavi «magari non sufficienti a coprire le spese»; infine, l'imbarcazione è stata riconsegnata a seguito della risoluzione del contratto di leasing e una risoluzione prematura «avrebbe costituito un'operazione sicuramente antieconomica [...] a fronte della speranza di un incremento dei ricavi» che tuttavia non si sono realizzati;
a nulla rileverebbe il fatto - assunto e non provato in giudizio, poiché in netto contrasto con quanto emerso dall'escussione dei testi - che l'imbarcazione fosse utilizzata dai soci «nei momenti di mancato noleggio», in quanto simile pratica è di uso comune in tutte le società che noleggiano imbarcazioni (anzi nel caso di specie l'imputato che ha la qualifica di skipper accompagnava i clienti anche per viaggi di rappresentanza effettuati per far nascere rapporti professionali commerciali). 4.1. Il motivo in esame è inammissibile per la dirimente considerazione che, lungi dal censurare in effetti la motivazione mediante la quale la Corte territoriale è pervenuta alla condanna per il delitto in contestazione, ha fornito una prospettazione in fatto, non scevra di considerazioni meramente ipotetiche e generiche (in relazione alla prova del delitto, della quale non ha neppure ipotizzato un travisamento), richiamando impropriamente la tutela costituzionale dell'esercizio dell'impresa (che ovviamente non legittima per nulla il compimento di condotte penalmente irrilevanti sol perché essere sarebbero espressione di scelte gestorie dell'imprenditore). 5. Col quinto motivo è stata denunciata l'inosservanza di norma processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, adducendo che il provvedimento impugnato avrebbe suffragato l'impianto accusatorio facendo riferimento: - alle dichiarazioni rese dall'imputato ai curatori fallimentari senza l'assistenza di un difensore, delle quali non si dovrebbe tenere conto perché non acquisite nel corso del dibattimento;
- e alle dichiarazioni rese dal COMUNALE dinanzi alla Guardia di Finanza in sede di interrogatorio, che non potrebbero essere utilizzate perché non acquisite al dibattimento per mancanza del consenso tra le parti. 5.1. Il motivo in esame è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato nei termini che si espongono. «In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» 7 (Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108 - 01). Nel caso in esame la difesa non solo ha fatto generico riferimento alle dichiarazioni in discorso e agli atti in cui sarebbero contenute, ma si è pure limitata a dire - altrettanto genericamente - che la decisione si è fondata «anche» sugli elementi in discorso, senza puntualmente chiarirne l'incidenza decisiva su di essa. Inoltre, per quel che attiene alle dichiarazioni del COMUNALE incluse nelle relazioni dei curatori, deve osservarsi che «in tema di prova documentale, le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono sicuramente ammissibili in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società»; tanto che è corretto l'inserimento della relazione diretta al giudice delegato nel fascicolo del dibattimento «in quanto il principio di separazione delle fasi non si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all'inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare»; e «certamente [...] possono essere veicolate attraverso lo scritto del curatore i contributi di conoscenza forniti dalle persone che lo stesso ha avuto modo di ascoltare e le cui parole ha verbalizzato» (Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, Corrieri, Rv. 270599 — 01; cfr. pure Sez. 5, n. n. 39001 del 09/06/2004, Canavini, Rv, 229330), in quanto «le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza» (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017 - dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Giavara, Rv. 277342 - 01). 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/12/2021.