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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 316/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, pre- videnza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa MANUELA SARACINO Presidente dr. PIETRO MASTRORILLI Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 316 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e dife- AR so dall'avv. Michele Fatigato, giusta procura alle liti in calce al ricorso in appello;
appellante
e
, nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Michele COroparte_1
Mastromatteo, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Foggia depositato in data 7 set- tembre 2023 – dipendente del con la COroparte_1 Pt_1 AR qualifica di funzionario cat. D7 e mansioni di “specialista attività tecniche, addetto all'Area IV – Lavori Pubblici” – ha impugnato la sanzione disciplinare della multa CO di importo pari a quattro ore della retribuzione inflittagli dall' con nota del 6 settembre 2023.
Il ha resistito sostenendo l'infondatezza delle av- AR verse doglianze e la correttezza del proprio operato.
A seguito di istruttoria esclusivamente documentale, con sentenza n.
1002/2024 del 25 marzo 2024 il Tribunale di Foggia ha accolto il ricorso ed ha an-
- 1 - nullato la sanzione impugnata, condannando il alla rifusione delle spese di Pt_1 lite.
In sintesi, il Giudice di prime cure ha ritenuto fondate le censure relative alla genericità e alla tardività della contestazione e, conseguentemente, ha dichiara- to l'illegittimità della sanzione disciplinare.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello il AR
.
[...]
ha resistito depositando memoria. COroparte_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza dell'11 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. Per una migliore comprensione della decisione è utile descrivere, sia pu- re sinteticamente, il procedimento disciplinare che ha condotto all'applicazione della sanzione disciplinare oggetto di causa.
Con nota del 21 luglio 2023 l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha conte- stato all'arch. la violazione dell'art. 14, commi 3 e 21, del COroparte_1
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune nonché AR dell'art. 72, comma 3, lett. a) e f), del c.c.n.l. Comparto Funzioni locali 2019-2021, concernente specificatamente la «inosservanza delle disposizioni di servizio (…)» e la «negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati
(…)». La contestazione seguiva la segnalazione del 3 luglio 2023 a firma del Pt_2 CO
, il quale aveva richiesto all' di eseguire «un'attività di verifica volta
[...] all'accertamento di eventuali responsabilità per il rallentamento sull'esecuzione delle opere relative ad interventi di demolizione e ricostruzione della scuola ele- Par mentare VA BO – Plessi via D'Orsi».
Con nota del 31 luglio 2023 ha richiesto l'accesso agli atti CP_1 CO del procedimento disciplinare, debitamente evasa dall il successivo 7 agosto.
Al termine dell'audizione del dipendente, nella seduta del 6 settembre 2023 CO l' ha deliberato l'applicazione nei confronti di della sanzione CP_1 della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione ai sensi dell'art. 72, comma
3, del c.c.n.l. Comparto Funzioni locali 2019-2021.
4. Ciò posto, ha impugnato il provvedimento sanzionatorio CP_1 per i seguenti motivi:
a) nullità della sanzione per violazione del requisito di specificità della contestazione, in quanto oltremodo generica e carente di riferimenti precisi in ordi- ne ai fatti materiali contestati;
b) nullità della sanzione per violazione del principio dell'immediatezza della contestazione in quanto, a fronte dell'infrazione addebitatagli con nota del 21 luglio 2023, già a far data dal 20 settembre 2021 egli aveva cessato il suo incarico
- 2 - di Responsabile unico del procedimento relativo ai lavori di ricostruzione della Par scuola VA BO;
c) nullità della sanzione per omessa pubblicità del Codice disciplinare, non essendo quest'ultimo mai stato affisso presso l'Ufficio comunale ove egli era adibi- to;
d) infondatezza dell'iniziativa disciplinare promossa nei propri confronti, in quanto anche il suo diretto superiore gerarchico – il Dirigente della IV Area La- vori Pubblici del – aveva escluso qualsivoglia responsabilità in capo a Pt_1
per i fatti riguardanti i lavori di ricostruzione della scuola SA Gio- CP_1 vanni BO.
5. Con il primo motivo di doglianza il denuncia AR
l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistente la violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare.
L'appellante sostiene che la condotta negligente ascritta a ri- CP_1 sulta ampiamente specificata attraverso il rinvio per relationem al Codice di com- portamento, ossia:
- il mancato svolgimento dei compiti assegnati nei termini e con le modali- tà ivi previste (art. 14, comma 3, del Codice di comportamento);
- il mancato espletamento dell'attività di affiancamento e di passaggio di consegne, omettendo di fornire al sostituto i documenti e le informazioni di cui era in possesso (art. 14, comma 21, del Codice di comportamento).
L'appellante rileva altresì che – contrariamente a quanto affermato dal Tri- bunale – la missiva di contestazione indica in maniera puntuale sia «le norme di legge o le clausole contrattuali violate dal lavoratore» sia la «sanzione eventual- mente applicabile».
Sotto altro profilo l'Amministrazione comunale osserva che neppure è sta- to violato il diritto di difesa del lavoratore, giacché questi aveva dapprima avuto accesso al fascicolo istruttorio del procedimento disciplinare nonché successiva- mente fornito adeguate giustificazioni.
5.1. Il motivo è infondato.
Giova ricordare che la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consenti- re al lavoratore incolpato l'immediata difesa e, quindi, la stessa deve essere specifi- ca, nel senso che deve contenere le indicazioni necessarie ed essenziali per indivi- duare, nella sua materialità, la condotta addebitata.
La Suprema Corte ha precisato a più riprese che «l'accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione, riservato al giudice di merito, va condotto considerando che in sede disciplinare la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di cor-
- 3 - rettezza che informano il rapporto esistente fra le parti, sicché ciò che rileva è
l'idoneità dell'atto a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (cfr. fra le tante Cass. nn. 6099/2017, 4622/2017, 3737/2017,
619/2017, 6898/2016, 10662/2014, 27842/2009).
Dal principio, di carattere generale, è stata desunta l'ammissibilità della contestazione per relationem, in ordine alla quale si è osservato che risultano ri- spettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio qualora gli atti ri- chiamati siano già a conoscenza dell'interessato, che, quindi, viene posto imme- diatamente nella condizione di svolgere un'adeguata difesa (Cass. nn. 5115/2010,
10662/2014, 29240/2017, tutte richiamate da Cass. n. 23771/2018).
Il giudizio sulla sussistenza o meno del requisito della specificità va espresso in relazione a quanto il lavoratore è in grado di apprendere dalla lettura della contestazione e, quindi, il rinvio a fonti esterne è consentito solo a condizione che le stesse siano già note all'incolpato, di modo che questi nel momento in cui riceve l'atto, sia in grado di comprendere i fatti in relazione ai quali l'iniziativa disciplinare è stata intrapresa (v. Cass. n. 23771/2018 cit.)» (cfr. da ultimo Cass.
n. 20206 del 2023)
5.2. Tanto premesso, le censure articolate dal non risultano idonee Pt_1
a sovvertire l'apprezzamento operato dal Tribunale di Foggia in ordine alla generi- cità della contestazione mossa a . CP_1
In maniera del tutto corretta il Giudice di prime cure ha rilevato che la let- tera di contestazione era sfornita degli elementi essenziali per individuare con chia- rezza i fatti materiali addebitati al dipendente, risultando insufficiente – a tal fine – il mero richiamo alle disposizioni asseritamente violate (così nella nota di contesta- zione: «…la condotta del dipendente, arch. , appare deter- COroparte_1 minata dalle seguenti violazioni dell'art. 14, comma tre e comma 21, del Codice del comportamento dei dipendenti del , approvato con deli- AR berazione di Giunta comunale n. 224 del 30.11.2022, art. 72, co. 3, lett. a) e lett. f) del CCNL Comparto Funzioni Locali lett. a) “inosservanza delle disposizioni di servizio […]” e lett. f) “negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati […]”»).
Diversamente da quanto dedotto dall'odierno appellante, va senz'altro escluso che tale evidente lacuna possa essere colmata attraverso il rinvio per rela- tionem al Codice di comportamento comunale e, precisamente, al contenuto dell'art. 14, comma 3 e comma 21. Il tenore testuale dei citati commi 3 e 21, difatti,
è il seguente: «il dipendente svolge l'attività che gli viene assegnata nei termini e nei modi previsti, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di de- cisioni di propria spettanza. I dirigenti sono tenuti a vigilare e a rilevare casi di
- 4 - squilibrio nella ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza dei dipen- denti assegnati»; «Il dipendente è tenuto a garantire l'affiancamento e il passaggio di consegna nei confronti di soggetti di nuova assegnazione o indicati dal proprio dirigente al fine di assicurare il buon andamento e l'efficienza dell'amministrazione, e scongiurare l'impasse istituzionale, avendo cura di condi- videre informazioni ed esperienze d'ufficio e di mettere a disposizione l'intero ar- chivio di dati e documenti detenuti per ragioni d'ufficio».
Orbene, dalla lettura della citata normativa non emergono con sufficiente chiarezza le omissioni e/o le condotte negligenti di cui il dipendente si sarebbe reso responsabile, né le circostanze di tempo e di luogo in cui esse si sarebbero verifica- re e neppure le eventuali ripercussioni che avrebbero avuto sull'operatività ovvero sulla reputazione del datore di lavoro. In particolare, risulta impossibile individuare le incombenze che non avrebbe completato, le scadenze imposte e CP_1 non rispettate per l'assolvimento degli incarichi affidatigli nonché l'elenco della documentazione non consegnata al proprio sostituto.
Come già puntualmente rilevato dal Tribunale, inoltre, i comportamenti negligenti del dipendente non sono stati definiti neppure nel successivo provvedi- mento sanzionatorio, atteso che quest'ultimo si risolve in una pedissequa ripetizio- ne del contenuto della nota di avvio del procedimento disciplinare.
Di conseguenza, la quanto mai generica formulazione della lettera di adde- bito risulta manifestamente insufficiente a garantire al dipendente la piena com- prensione delle condotte materiali ascrittegli, compromettendo il pieno esercizio del suo diritto di difesa.
Al fine di escludere la genericità della contestazione alcun valore può esse- re ascritto alla circostanza che – per la prima volta soltanto in sede giudiziale – il
Comune ha allegato che l'infrazione disciplinare imputata a riguar- CP_1 dava la condotta negligente di quest'ultimo (tenuta sia nel periodo in cui lo stesso era Responsabile Unico del Procedimento nel progetto di demolizione e ricostru- zione della scuola sia nel periodo successivo alla revoca dell'incarico) dalla quale era derivato un ritardo nella rendicontazione degli interventi e, quindi, un rallenta- mento nell'esecuzione delle opere. Tale circostanza, difatti, implica chiaramente uno sconfinamento del quadro fattuale posto a fondamento della sanzione che si sostanzia in una palese menomazione del diritto di difesa del lavoratore.
Sul punto va ricordato che «l'interpretazione della nota di addebito, da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali, è riservato al giudice di merito (di recente v. Cass. n. 13667 del 2018) e, conseguentemente, al medesimo giudice del merito è riservata la valutazione sul se gli elementi ulteriori introdotti dal datore di lavoro nel corso del giudizio costituiscano circostanze nuo- ve rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione
- 5 - dell'infrazione, in violazione del diritto di difesa (di recente Cass. n. 26678 del
2017), oppure se si tratti di circostanze confermative in relazione alle quali il lavo- ratore possa agevolmente controdedurre (cfr. Cass. n. 19023 del 2018) ovvero che non modifichino in senso sostanziale il quadro di riferimento della contestazione
(cfr. Cass. n. 11159 del 2018)» (cfr. Cass. n. 8293 del 2019).
5.3. Del resto, il fatto che il contenuto della contestazione fosse assoluta- mente generico e che il dipendente avesse avuto difficoltà ad adottare una linea di- fensiva appropriata si evince anche dal contenuto del verbale di audizione in sede disciplinare del 6 settembre 2023. In tale occasione, difatti, aveva CP_1 astrattamente riferito, per il tramite del proprio procuratore, che «dalla lettura di tutti gli atti emerge la totale mancanza di responsabilità di qualsiasi natura nei confronti del dipendente, arch. . Pertanto confido COroparte_1 nell'archiviazione del procedimento».
Risulta quindi evidente che, al contrario di quanto dedotto nell'atto di gra- vame, dalla lettura della lettera di contestazione il dipendente non ha potuto ap- prendere informazioni significative, atteso che le giustificazioni rese appaiono ca- renti di riferimenti dettagliati o circostanziati ai fatti storicamente definiti.
5.4. Come già ricordato dal Tribunale di Foggia, ancora, la genericità della contestazione non può essere superata attraverso la valorizzazione della circostanza per cui ha avuto accesso agli atti del procedimento e, quindi, ha ac- CP_1 quisito contezza dell'illecito disciplinare.
A tal riguardo, esattamente nella sentenza gravata si richiama il principio interpretativo enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «L'art.
55bis comma 5 del d.lgs. n. 165/2001, nel prevedere che “il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento”, assicura un'ulteriore garanzia di- fensiva al dipendente incolpato, il quale per poter efficacemente difendersi deve poter conoscere gli atti istruttori sui quali si fonda l'accusa disciplinare. Il diritto di accesso, peraltro, si aggiunge e non è sostitutivo della garanzia data dal requi- sito della specificità della contestazione, perché quest'ultimo è volto ad assicurare che il contraddittorio si svolga sullo specifico addebito contestato ed allo stesso si correla l'altro fondamentale principio sul quale il procedimento disciplinare è fondato, ossia quello dell'immutabilità della contestazione» (cfr. Cass. n. 23771 del 2018, la quale ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la genericità della contestazione poiché, prima dell'audizione del dipendente, a questi era stata concessa la possibilità di consultazione dei documenti istruttori).
Anche sotto questo profilo, dunque, la sentenza impugnata merita piena condivisione.
6. Con il secondo motivo si contesta il capo della pronuncia ove è stata af- fermata la tardività della contestazione disciplinare.
- 6 - Nella doglianza il evidenzia di aver avuto conoscenza degli ina- Pt_1 dempimenti del proprio dipendente solo a seguito della nota del Ministero del 12 maggio 2023, in cui si rappresentava che la mancata erogazione del finanziamento per gli interventi di demolizione e ricostruzione della scuola SA VA BO era dipesa dal caricamento tardivo, da parte del della documentazione ri- Pt_1 chiesta nella piattaforma di monitoraggio e rendicontazione. Pertanto, rileva che il dies a quo per l'avvio del procedimento disciplinare – e quindi per la valutazione della tempestività della contestazione – dovrebbe essere individuato proprio nella citata nota del Ministero, a seguito della quale il Sindaco aveva poi chiesto lo svol- gimento di verifiche per l'accertamento dei responsabili.
6.1. Anche il secondo motivo è da ritenersi infondato.
In punto di fatto, occorre rilevare che:
- con determinazione dirigenziale del 23 aprile 2018 il Comune di SA Se- vero aveva nominato quale RUP (Responsabile Unico del COroparte_1
Procedimento) per i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola elementare Par
VA BO plessi via D'Orsi;
- in data 15 marzo 2021 il Comune aveva proceduto alla consegna dei lavo- ri all'impresa appaltatrice;
- in mancanza di riscontri operativi da parte del RUP, con nota del 14 set- tembre 2021 il Dirigente dell'Area IV aveva richiesto a la consegna CP_1 del fascicolo tecnico-amministrativo del procedimento, rappresentando altresì
l'importanza del fascicolo in quanto propedeutico non solo all'esecuzione dei lavo- ri ma anche al regolare svolgimento e contabilizzazione degli stessi;
- a seguito del mancato riscontro nei termini stabiliti, con determina del 20 settembre 2021 il medesimo Dirigente aveva revocato al dipendente le funzioni di
RUP, sul presupposto che la condotta del lavoratore avrebbe potuto «arrecare im- portanti pregiudizi alla esecuzione delle opere oggetto di appalto»;
- dunque, il 4 ottobre 2021 aveva consegnato al nuovo RUP CP_1 la documentazione digitale del fascicolo d'ufficio;
- con nota del 2 maggio 2023 l'Amministrazione comunale aveva richiesto al chiarimenti in merito alla mancata eroga- COroparte_3 zione del finanziamento per i lavori riguardanti la scuola SA VA BO;
- con nota del 12 maggio 2023 il Ministero adito aveva riscontrato la ri- chiesta, rappresentando che la mancata erogazione del finanziamento era stata cau- sata dal tardivo caricamento della documentazione nella piattaforma di monitorag- gio e rendicontazione (il termine previsto era infatti stato fissato al 15 ottobre 2021, laddove il Comune aveva provveduto dal giorno 8 febbraio 2022 sino al 5 maggio
2023);
- 7 - - quest'ultima nota del Ministero aveva dato impulso alla segnalazione pre- sentata il 3 luglio 2023 dal Sindaco all'Ufficio Procedimenti Disciplinari.
6.2. Tanto premesso in fatto, a giudizio della Corte dalla documentazione in atti emerge in maniera inconfutabile che il Dirigente dell'Area IV, ED di
UL, aveva piena conoscenza dei fatti – in seguito ritenuti dal Comune discipli- narmente rilevanti – sin dall'anno 2021. Ciò alla luce del fatto che già in data 20 settembre 2021 di UL aveva disposto la revoca di dall'incarico di CP_1
RUP ritenendo la condotta del dipendente pregiudizievole per l'esecuzione delle opere oggetto di affidamento (v. doc 6 del fascicolo di primo grado dell'appellante). Allo stesso modo, in data 4 ottobre 2021 il Dirigente aveva vistato il verbale di trasmissione del fascicolo relativo ai lavori della scuola SA VA
BO (da al nuovo RUP), ove era stata evidenziata la consegna par- CP_1 ziale della documentazione (v. doc. 7 del fascicolo di primo grado dell'appellante).
Tuttavia, in tali occasioni di UL aveva ritenuto di non attivare alcun pro- cedimento disciplinare nei confronti del dipendente, non essendovi – a suo dire – alcun rischio di perdere il finanziamento relativo al progetto della scuola elementa- re SA VA BO (v. nota di riscontro del dirigente al verbale istruttorio CO dell' , doc. 11bis del fascicolo di primo grado dell'appellante, ove si precisa che il termine decadenziale di cui al d.m. n. 34 del 2020 riguarda soltanto la propo- sta di aggiudicazione, mentre nessuna decadenza era prevista per il mancato rispet- to dei termini di conclusione dei lavori e rendicontazione).
In sostanza, fino al 21 luglio 2023 – data dell'avvio del procedimento di- sciplinare – il datore di lavoro era rimasto inerte, ingenerando così nel dipendente il ragionevole affidamento circa l'irrilevanza disciplinare della revoca dell'incarico e del parziale adempimento dell'obbligo di consegna della documentazione al nuovo
RUP. È noto, difatti, che il decorso di un lasso temporale significativo tra la cono- scenza dei fatti disciplinarmente rilevanti da parte del datore di lavoro e la conte- stazione dei medesimi al lavoratore compromette – in spregio dei basilari canoni di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. – il legittimo affidamento che il prestatore può aver maturato in ordine all'assenza di rilevanza disciplinare dei fatti imputatigli e alla conseguente rinuncia del datore di lavoro a muovere nei suoi con- fronti una contestazione disciplinare. Anche di recente la Suprema Corte, ribaden- do il proprio consolidato indirizzo, ha affermato che «anche per le sanzioni con- servative, il datore deve procedere alla contestazione non appena abbia acquisito una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, atteso che il ri- tardo nella contestazione lede il diritto di difesa del lavoratore e, in particolare, il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore di la- voro alla condotta inadempiente» (cfr. Cass. n. 2654 del 2022).
- 8 - Come chiarito da Cass. n. 3904 del 2020, la violazione del principio di immediatezza della contestazione va apprezzata in rapporto alle finalità alle quali tale principio è preordinato, ossia la garanzia del diritto di difesa del lavoratore e la tutela del suo legittimo affidamento. Segnatamente: A) sotto il primo profilo, «…
l'immediatezza della contestazione viene in rilievo quale strumento che, in un'ottica di effettività del diritto di difesa, è finalizzato a consentire al lavoratore di poter esercitare compiutamente le sue difese, reperendo, ad esempio, in tempo utile, prima che possa andare disperso, il materiale probatorio idoneo a contrasta- re gli elementi accusatori in possesso del datore di lavoro. Esigenza, questa, che verrebbe inevitabilmente pregiudicata qualora il datore procrastinasse oltre misu- ra il momento della contestazione, giacché, come appare intuitivo, lo scorrere del tempo non giova all'approntamento dei mezzi difensivi da parte del prestatore»; B) quanto al secondo aspetto, «… la necessità di una contestazione tempestiva muove dalla riconosciuta esigenza del lavoratore di veder definita in tempi ragionevoli la vicenda disciplinare che lo riguarda;
in questa prospettiva una contestazione tar- diva potrebbe concretare violazione della regola della buona fede in quanto capa- ce di far sorgere un legittimo affidamento del lavoratore sulla valenza non disci- plinare della condotta, oppure sulla rinunzia da parte del datore di lavoro all'esercizio del potere disciplinare oppure, ancora, sulla valutazione datoriale di compatibilità della persistenza del rapporto, con conseguente inconfigurabilità della irrimediabile lesione del vincolo fiduciario ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'inerzia della parte datoriale, oltre a rilevare sul pia- no della contrarietà a buona fede in funzione di tutela dell'affidamento del lavora- tore, potrebbe assumere autonoma valenza quale elemento in astratto idoneo ad escludere i necessari caratteri di gravità dell'inadempimento destinati a sorregge- re il recesso senza preavviso».
In altre parole, il rispetto dell'esercizio del diritto di difesa del lavoratore costituisce uno dei fondamenti del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, sicché più approfondite indagini del datore di lavoro sui fatti passibili di responsabilità disciplinare non contraddicono tale esercizio, anzi lo rafforzano, ma il datore di lavoro deve contestare i fatti addebitati al dipendente non appena ne venga a conoscenza e gli stessi appaiano ragionevolmente sussistenti (così Cass. n.
7839 del 2018).
Trasponendo i menzionati principi alla fattispecie in esame, dunque, è evi- dente che il decorso di un periodo considerevole tra la condotta tenuta dal lavorato- re (avente, secondo il rilevanza disciplinare) e la successiva contestazione Pt_1 degli addebiti ha leso il diritto di difesa del dipendente o, quantomeno, ne ha reso più difficoltoso l'esercizio. Pertanto, appare senz'altro condivisibile la decisione del Tribunale di reputare tardivo l'addebito disciplinare relativo alle condotte di cui
- 9 - il datore di lavoro aveva acquisito piena conoscenza quasi due anni prima rispetto all'apertura del procedimento disciplinare in questione.
6.3. Ai fini dello spostamento in avanti del dies a quo per la valutazione della tempestività della contestazione non ha pregio la tesi dell'appellante secondo cui l'Amministrazione comunale avrebbe preso cognizione della condotta del di- pendente solo a seguito della nota Ministeriale del 12 maggio 2023.
Infatti, nella sentenza gravata si puntualizza opportunamente che la nota del Ministero non aveva apportato informazioni inedite o ulteriori circostanze, sic- ché per alcuna ragione può ritenersi legittimo l'esercizio successivo del potere di- sciplinare del datore di lavoro in relazione alle medesime condotte di cui – come già chiarito – aveva piena conoscenza già dal 2021 (v. pag. 6 della sentenza impu- gnata: «A ciò si aggiunga che la risposta fornita dal Ministero – lungi dall'introdurre nuovi elementi di fatto, tali da giustificare un'attivazione postuma del potere disciplinare – si esaurisce in una mera ricognizione di circostanze che il già conosceva o, comunque, non poteva incolpevolmente ignorare»). Pt_1
Ancora, il Tribunale ha correttamente osservato che «il ritardo nella conte- stazione dell'addebito non può essere giustificato dal fatto che i diretti superiori gerarchici del lavoratore abbiano omesso di riferire tempestivamente agli organi titolari del potere disciplinare in ordine all'infrazione posta in essere dal dipen- dente, in assenza di prova rigorosa della sussistenza di specifiche ragioni organiz- zative impeditive di una più celere definizione della procedura disciplinare, in mancanza delle quali il ritardo, pur con riguardo ad una organizzazione aziendale complessa e articolata sul territorio, deve essere ascritto alla cattiva organizzazio- ne del datore di lavoro e quindi a sé imputabile» (cfr. Cass. n. 35664 del 2021, ci- tata nella sentenza impugnata, la quale ha cassato la pronuncia di merito che aveva escluso la tardività della contestazione sul presupposto della conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti da parte “dei titolari del potere disciplinare” solo in un momento successivo).
Né si può immaginare come possa condurre a diverse conclusioni la circo- stanza, dedotta dal che il Dirigente dell'Area IV avrebbe potuto esercitare Pt_1 in via autonoma il potere disciplinare. COrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, difatti, il diretto superiore di , nonostante fos- CP_1 se già a conoscenza dei fatti in seguito contestati al dipendente, aveva ritenuto gli stessi irrilevanti sul piano disciplinare e, dunque, di una gravità tale da non giustifi- care l'esercizio del potere disciplinare.
Anche sotto detto profilo, quindi, il gravame non può trovare accoglimen- to.
7. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere respinto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va confermata.
- 10 - Resta assorbita ogni altra questione.
8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico di parte appellante.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa (che è indeterminabile, come affermato da Cass. n. 24979 del 2018:
«La controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché l'applicazione della sanzione può esplicare un'incidenza sullo status del lavoratore implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed involge la correttezza, la diligenza
e la capacità professionale del lavoratore»), della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudizia- ria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause origi- narie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del
2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 26.4.2024 dal AR
nei confronti di avverso la sentenza emessa dal Tri-
[...] COroparte_1 bunale di Foggia, sezione lavoro, in data 25.3.2024, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giu- dizio, che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, l'11 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Manuela Saracino
- 11 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
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- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, pre- videnza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa MANUELA SARACINO Presidente dr. PIETRO MASTRORILLI Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 316 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e dife- AR so dall'avv. Michele Fatigato, giusta procura alle liti in calce al ricorso in appello;
appellante
e
, nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Michele COroparte_1
Mastromatteo, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Foggia depositato in data 7 set- tembre 2023 – dipendente del con la COroparte_1 Pt_1 AR qualifica di funzionario cat. D7 e mansioni di “specialista attività tecniche, addetto all'Area IV – Lavori Pubblici” – ha impugnato la sanzione disciplinare della multa CO di importo pari a quattro ore della retribuzione inflittagli dall' con nota del 6 settembre 2023.
Il ha resistito sostenendo l'infondatezza delle av- AR verse doglianze e la correttezza del proprio operato.
A seguito di istruttoria esclusivamente documentale, con sentenza n.
1002/2024 del 25 marzo 2024 il Tribunale di Foggia ha accolto il ricorso ed ha an-
- 1 - nullato la sanzione impugnata, condannando il alla rifusione delle spese di Pt_1 lite.
In sintesi, il Giudice di prime cure ha ritenuto fondate le censure relative alla genericità e alla tardività della contestazione e, conseguentemente, ha dichiara- to l'illegittimità della sanzione disciplinare.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello il AR
.
[...]
ha resistito depositando memoria. COroparte_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza dell'11 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. Per una migliore comprensione della decisione è utile descrivere, sia pu- re sinteticamente, il procedimento disciplinare che ha condotto all'applicazione della sanzione disciplinare oggetto di causa.
Con nota del 21 luglio 2023 l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha conte- stato all'arch. la violazione dell'art. 14, commi 3 e 21, del COroparte_1
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune nonché AR dell'art. 72, comma 3, lett. a) e f), del c.c.n.l. Comparto Funzioni locali 2019-2021, concernente specificatamente la «inosservanza delle disposizioni di servizio (…)» e la «negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati
(…)». La contestazione seguiva la segnalazione del 3 luglio 2023 a firma del Pt_2 CO
, il quale aveva richiesto all' di eseguire «un'attività di verifica volta
[...] all'accertamento di eventuali responsabilità per il rallentamento sull'esecuzione delle opere relative ad interventi di demolizione e ricostruzione della scuola ele- Par mentare VA BO – Plessi via D'Orsi».
Con nota del 31 luglio 2023 ha richiesto l'accesso agli atti CP_1 CO del procedimento disciplinare, debitamente evasa dall il successivo 7 agosto.
Al termine dell'audizione del dipendente, nella seduta del 6 settembre 2023 CO l' ha deliberato l'applicazione nei confronti di della sanzione CP_1 della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione ai sensi dell'art. 72, comma
3, del c.c.n.l. Comparto Funzioni locali 2019-2021.
4. Ciò posto, ha impugnato il provvedimento sanzionatorio CP_1 per i seguenti motivi:
a) nullità della sanzione per violazione del requisito di specificità della contestazione, in quanto oltremodo generica e carente di riferimenti precisi in ordi- ne ai fatti materiali contestati;
b) nullità della sanzione per violazione del principio dell'immediatezza della contestazione in quanto, a fronte dell'infrazione addebitatagli con nota del 21 luglio 2023, già a far data dal 20 settembre 2021 egli aveva cessato il suo incarico
- 2 - di Responsabile unico del procedimento relativo ai lavori di ricostruzione della Par scuola VA BO;
c) nullità della sanzione per omessa pubblicità del Codice disciplinare, non essendo quest'ultimo mai stato affisso presso l'Ufficio comunale ove egli era adibi- to;
d) infondatezza dell'iniziativa disciplinare promossa nei propri confronti, in quanto anche il suo diretto superiore gerarchico – il Dirigente della IV Area La- vori Pubblici del – aveva escluso qualsivoglia responsabilità in capo a Pt_1
per i fatti riguardanti i lavori di ricostruzione della scuola SA Gio- CP_1 vanni BO.
5. Con il primo motivo di doglianza il denuncia AR
l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistente la violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare.
L'appellante sostiene che la condotta negligente ascritta a ri- CP_1 sulta ampiamente specificata attraverso il rinvio per relationem al Codice di com- portamento, ossia:
- il mancato svolgimento dei compiti assegnati nei termini e con le modali- tà ivi previste (art. 14, comma 3, del Codice di comportamento);
- il mancato espletamento dell'attività di affiancamento e di passaggio di consegne, omettendo di fornire al sostituto i documenti e le informazioni di cui era in possesso (art. 14, comma 21, del Codice di comportamento).
L'appellante rileva altresì che – contrariamente a quanto affermato dal Tri- bunale – la missiva di contestazione indica in maniera puntuale sia «le norme di legge o le clausole contrattuali violate dal lavoratore» sia la «sanzione eventual- mente applicabile».
Sotto altro profilo l'Amministrazione comunale osserva che neppure è sta- to violato il diritto di difesa del lavoratore, giacché questi aveva dapprima avuto accesso al fascicolo istruttorio del procedimento disciplinare nonché successiva- mente fornito adeguate giustificazioni.
5.1. Il motivo è infondato.
Giova ricordare che la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consenti- re al lavoratore incolpato l'immediata difesa e, quindi, la stessa deve essere specifi- ca, nel senso che deve contenere le indicazioni necessarie ed essenziali per indivi- duare, nella sua materialità, la condotta addebitata.
La Suprema Corte ha precisato a più riprese che «l'accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione, riservato al giudice di merito, va condotto considerando che in sede disciplinare la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di cor-
- 3 - rettezza che informano il rapporto esistente fra le parti, sicché ciò che rileva è
l'idoneità dell'atto a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (cfr. fra le tante Cass. nn. 6099/2017, 4622/2017, 3737/2017,
619/2017, 6898/2016, 10662/2014, 27842/2009).
Dal principio, di carattere generale, è stata desunta l'ammissibilità della contestazione per relationem, in ordine alla quale si è osservato che risultano ri- spettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio qualora gli atti ri- chiamati siano già a conoscenza dell'interessato, che, quindi, viene posto imme- diatamente nella condizione di svolgere un'adeguata difesa (Cass. nn. 5115/2010,
10662/2014, 29240/2017, tutte richiamate da Cass. n. 23771/2018).
Il giudizio sulla sussistenza o meno del requisito della specificità va espresso in relazione a quanto il lavoratore è in grado di apprendere dalla lettura della contestazione e, quindi, il rinvio a fonti esterne è consentito solo a condizione che le stesse siano già note all'incolpato, di modo che questi nel momento in cui riceve l'atto, sia in grado di comprendere i fatti in relazione ai quali l'iniziativa disciplinare è stata intrapresa (v. Cass. n. 23771/2018 cit.)» (cfr. da ultimo Cass.
n. 20206 del 2023)
5.2. Tanto premesso, le censure articolate dal non risultano idonee Pt_1
a sovvertire l'apprezzamento operato dal Tribunale di Foggia in ordine alla generi- cità della contestazione mossa a . CP_1
In maniera del tutto corretta il Giudice di prime cure ha rilevato che la let- tera di contestazione era sfornita degli elementi essenziali per individuare con chia- rezza i fatti materiali addebitati al dipendente, risultando insufficiente – a tal fine – il mero richiamo alle disposizioni asseritamente violate (così nella nota di contesta- zione: «…la condotta del dipendente, arch. , appare deter- COroparte_1 minata dalle seguenti violazioni dell'art. 14, comma tre e comma 21, del Codice del comportamento dei dipendenti del , approvato con deli- AR berazione di Giunta comunale n. 224 del 30.11.2022, art. 72, co. 3, lett. a) e lett. f) del CCNL Comparto Funzioni Locali lett. a) “inosservanza delle disposizioni di servizio […]” e lett. f) “negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati […]”»).
Diversamente da quanto dedotto dall'odierno appellante, va senz'altro escluso che tale evidente lacuna possa essere colmata attraverso il rinvio per rela- tionem al Codice di comportamento comunale e, precisamente, al contenuto dell'art. 14, comma 3 e comma 21. Il tenore testuale dei citati commi 3 e 21, difatti,
è il seguente: «il dipendente svolge l'attività che gli viene assegnata nei termini e nei modi previsti, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di de- cisioni di propria spettanza. I dirigenti sono tenuti a vigilare e a rilevare casi di
- 4 - squilibrio nella ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza dei dipen- denti assegnati»; «Il dipendente è tenuto a garantire l'affiancamento e il passaggio di consegna nei confronti di soggetti di nuova assegnazione o indicati dal proprio dirigente al fine di assicurare il buon andamento e l'efficienza dell'amministrazione, e scongiurare l'impasse istituzionale, avendo cura di condi- videre informazioni ed esperienze d'ufficio e di mettere a disposizione l'intero ar- chivio di dati e documenti detenuti per ragioni d'ufficio».
Orbene, dalla lettura della citata normativa non emergono con sufficiente chiarezza le omissioni e/o le condotte negligenti di cui il dipendente si sarebbe reso responsabile, né le circostanze di tempo e di luogo in cui esse si sarebbero verifica- re e neppure le eventuali ripercussioni che avrebbero avuto sull'operatività ovvero sulla reputazione del datore di lavoro. In particolare, risulta impossibile individuare le incombenze che non avrebbe completato, le scadenze imposte e CP_1 non rispettate per l'assolvimento degli incarichi affidatigli nonché l'elenco della documentazione non consegnata al proprio sostituto.
Come già puntualmente rilevato dal Tribunale, inoltre, i comportamenti negligenti del dipendente non sono stati definiti neppure nel successivo provvedi- mento sanzionatorio, atteso che quest'ultimo si risolve in una pedissequa ripetizio- ne del contenuto della nota di avvio del procedimento disciplinare.
Di conseguenza, la quanto mai generica formulazione della lettera di adde- bito risulta manifestamente insufficiente a garantire al dipendente la piena com- prensione delle condotte materiali ascrittegli, compromettendo il pieno esercizio del suo diritto di difesa.
Al fine di escludere la genericità della contestazione alcun valore può esse- re ascritto alla circostanza che – per la prima volta soltanto in sede giudiziale – il
Comune ha allegato che l'infrazione disciplinare imputata a riguar- CP_1 dava la condotta negligente di quest'ultimo (tenuta sia nel periodo in cui lo stesso era Responsabile Unico del Procedimento nel progetto di demolizione e ricostru- zione della scuola sia nel periodo successivo alla revoca dell'incarico) dalla quale era derivato un ritardo nella rendicontazione degli interventi e, quindi, un rallenta- mento nell'esecuzione delle opere. Tale circostanza, difatti, implica chiaramente uno sconfinamento del quadro fattuale posto a fondamento della sanzione che si sostanzia in una palese menomazione del diritto di difesa del lavoratore.
Sul punto va ricordato che «l'interpretazione della nota di addebito, da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali, è riservato al giudice di merito (di recente v. Cass. n. 13667 del 2018) e, conseguentemente, al medesimo giudice del merito è riservata la valutazione sul se gli elementi ulteriori introdotti dal datore di lavoro nel corso del giudizio costituiscano circostanze nuo- ve rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione
- 5 - dell'infrazione, in violazione del diritto di difesa (di recente Cass. n. 26678 del
2017), oppure se si tratti di circostanze confermative in relazione alle quali il lavo- ratore possa agevolmente controdedurre (cfr. Cass. n. 19023 del 2018) ovvero che non modifichino in senso sostanziale il quadro di riferimento della contestazione
(cfr. Cass. n. 11159 del 2018)» (cfr. Cass. n. 8293 del 2019).
5.3. Del resto, il fatto che il contenuto della contestazione fosse assoluta- mente generico e che il dipendente avesse avuto difficoltà ad adottare una linea di- fensiva appropriata si evince anche dal contenuto del verbale di audizione in sede disciplinare del 6 settembre 2023. In tale occasione, difatti, aveva CP_1 astrattamente riferito, per il tramite del proprio procuratore, che «dalla lettura di tutti gli atti emerge la totale mancanza di responsabilità di qualsiasi natura nei confronti del dipendente, arch. . Pertanto confido COroparte_1 nell'archiviazione del procedimento».
Risulta quindi evidente che, al contrario di quanto dedotto nell'atto di gra- vame, dalla lettura della lettera di contestazione il dipendente non ha potuto ap- prendere informazioni significative, atteso che le giustificazioni rese appaiono ca- renti di riferimenti dettagliati o circostanziati ai fatti storicamente definiti.
5.4. Come già ricordato dal Tribunale di Foggia, ancora, la genericità della contestazione non può essere superata attraverso la valorizzazione della circostanza per cui ha avuto accesso agli atti del procedimento e, quindi, ha ac- CP_1 quisito contezza dell'illecito disciplinare.
A tal riguardo, esattamente nella sentenza gravata si richiama il principio interpretativo enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «L'art.
55bis comma 5 del d.lgs. n. 165/2001, nel prevedere che “il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento”, assicura un'ulteriore garanzia di- fensiva al dipendente incolpato, il quale per poter efficacemente difendersi deve poter conoscere gli atti istruttori sui quali si fonda l'accusa disciplinare. Il diritto di accesso, peraltro, si aggiunge e non è sostitutivo della garanzia data dal requi- sito della specificità della contestazione, perché quest'ultimo è volto ad assicurare che il contraddittorio si svolga sullo specifico addebito contestato ed allo stesso si correla l'altro fondamentale principio sul quale il procedimento disciplinare è fondato, ossia quello dell'immutabilità della contestazione» (cfr. Cass. n. 23771 del 2018, la quale ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la genericità della contestazione poiché, prima dell'audizione del dipendente, a questi era stata concessa la possibilità di consultazione dei documenti istruttori).
Anche sotto questo profilo, dunque, la sentenza impugnata merita piena condivisione.
6. Con il secondo motivo si contesta il capo della pronuncia ove è stata af- fermata la tardività della contestazione disciplinare.
- 6 - Nella doglianza il evidenzia di aver avuto conoscenza degli ina- Pt_1 dempimenti del proprio dipendente solo a seguito della nota del Ministero del 12 maggio 2023, in cui si rappresentava che la mancata erogazione del finanziamento per gli interventi di demolizione e ricostruzione della scuola SA VA BO era dipesa dal caricamento tardivo, da parte del della documentazione ri- Pt_1 chiesta nella piattaforma di monitoraggio e rendicontazione. Pertanto, rileva che il dies a quo per l'avvio del procedimento disciplinare – e quindi per la valutazione della tempestività della contestazione – dovrebbe essere individuato proprio nella citata nota del Ministero, a seguito della quale il Sindaco aveva poi chiesto lo svol- gimento di verifiche per l'accertamento dei responsabili.
6.1. Anche il secondo motivo è da ritenersi infondato.
In punto di fatto, occorre rilevare che:
- con determinazione dirigenziale del 23 aprile 2018 il Comune di SA Se- vero aveva nominato quale RUP (Responsabile Unico del COroparte_1
Procedimento) per i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola elementare Par
VA BO plessi via D'Orsi;
- in data 15 marzo 2021 il Comune aveva proceduto alla consegna dei lavo- ri all'impresa appaltatrice;
- in mancanza di riscontri operativi da parte del RUP, con nota del 14 set- tembre 2021 il Dirigente dell'Area IV aveva richiesto a la consegna CP_1 del fascicolo tecnico-amministrativo del procedimento, rappresentando altresì
l'importanza del fascicolo in quanto propedeutico non solo all'esecuzione dei lavo- ri ma anche al regolare svolgimento e contabilizzazione degli stessi;
- a seguito del mancato riscontro nei termini stabiliti, con determina del 20 settembre 2021 il medesimo Dirigente aveva revocato al dipendente le funzioni di
RUP, sul presupposto che la condotta del lavoratore avrebbe potuto «arrecare im- portanti pregiudizi alla esecuzione delle opere oggetto di appalto»;
- dunque, il 4 ottobre 2021 aveva consegnato al nuovo RUP CP_1 la documentazione digitale del fascicolo d'ufficio;
- con nota del 2 maggio 2023 l'Amministrazione comunale aveva richiesto al chiarimenti in merito alla mancata eroga- COroparte_3 zione del finanziamento per i lavori riguardanti la scuola SA VA BO;
- con nota del 12 maggio 2023 il Ministero adito aveva riscontrato la ri- chiesta, rappresentando che la mancata erogazione del finanziamento era stata cau- sata dal tardivo caricamento della documentazione nella piattaforma di monitorag- gio e rendicontazione (il termine previsto era infatti stato fissato al 15 ottobre 2021, laddove il Comune aveva provveduto dal giorno 8 febbraio 2022 sino al 5 maggio
2023);
- 7 - - quest'ultima nota del Ministero aveva dato impulso alla segnalazione pre- sentata il 3 luglio 2023 dal Sindaco all'Ufficio Procedimenti Disciplinari.
6.2. Tanto premesso in fatto, a giudizio della Corte dalla documentazione in atti emerge in maniera inconfutabile che il Dirigente dell'Area IV, ED di
UL, aveva piena conoscenza dei fatti – in seguito ritenuti dal Comune discipli- narmente rilevanti – sin dall'anno 2021. Ciò alla luce del fatto che già in data 20 settembre 2021 di UL aveva disposto la revoca di dall'incarico di CP_1
RUP ritenendo la condotta del dipendente pregiudizievole per l'esecuzione delle opere oggetto di affidamento (v. doc 6 del fascicolo di primo grado dell'appellante). Allo stesso modo, in data 4 ottobre 2021 il Dirigente aveva vistato il verbale di trasmissione del fascicolo relativo ai lavori della scuola SA VA
BO (da al nuovo RUP), ove era stata evidenziata la consegna par- CP_1 ziale della documentazione (v. doc. 7 del fascicolo di primo grado dell'appellante).
Tuttavia, in tali occasioni di UL aveva ritenuto di non attivare alcun pro- cedimento disciplinare nei confronti del dipendente, non essendovi – a suo dire – alcun rischio di perdere il finanziamento relativo al progetto della scuola elementa- re SA VA BO (v. nota di riscontro del dirigente al verbale istruttorio CO dell' , doc. 11bis del fascicolo di primo grado dell'appellante, ove si precisa che il termine decadenziale di cui al d.m. n. 34 del 2020 riguarda soltanto la propo- sta di aggiudicazione, mentre nessuna decadenza era prevista per il mancato rispet- to dei termini di conclusione dei lavori e rendicontazione).
In sostanza, fino al 21 luglio 2023 – data dell'avvio del procedimento di- sciplinare – il datore di lavoro era rimasto inerte, ingenerando così nel dipendente il ragionevole affidamento circa l'irrilevanza disciplinare della revoca dell'incarico e del parziale adempimento dell'obbligo di consegna della documentazione al nuovo
RUP. È noto, difatti, che il decorso di un lasso temporale significativo tra la cono- scenza dei fatti disciplinarmente rilevanti da parte del datore di lavoro e la conte- stazione dei medesimi al lavoratore compromette – in spregio dei basilari canoni di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. – il legittimo affidamento che il prestatore può aver maturato in ordine all'assenza di rilevanza disciplinare dei fatti imputatigli e alla conseguente rinuncia del datore di lavoro a muovere nei suoi con- fronti una contestazione disciplinare. Anche di recente la Suprema Corte, ribaden- do il proprio consolidato indirizzo, ha affermato che «anche per le sanzioni con- servative, il datore deve procedere alla contestazione non appena abbia acquisito una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, atteso che il ri- tardo nella contestazione lede il diritto di difesa del lavoratore e, in particolare, il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore di la- voro alla condotta inadempiente» (cfr. Cass. n. 2654 del 2022).
- 8 - Come chiarito da Cass. n. 3904 del 2020, la violazione del principio di immediatezza della contestazione va apprezzata in rapporto alle finalità alle quali tale principio è preordinato, ossia la garanzia del diritto di difesa del lavoratore e la tutela del suo legittimo affidamento. Segnatamente: A) sotto il primo profilo, «…
l'immediatezza della contestazione viene in rilievo quale strumento che, in un'ottica di effettività del diritto di difesa, è finalizzato a consentire al lavoratore di poter esercitare compiutamente le sue difese, reperendo, ad esempio, in tempo utile, prima che possa andare disperso, il materiale probatorio idoneo a contrasta- re gli elementi accusatori in possesso del datore di lavoro. Esigenza, questa, che verrebbe inevitabilmente pregiudicata qualora il datore procrastinasse oltre misu- ra il momento della contestazione, giacché, come appare intuitivo, lo scorrere del tempo non giova all'approntamento dei mezzi difensivi da parte del prestatore»; B) quanto al secondo aspetto, «… la necessità di una contestazione tempestiva muove dalla riconosciuta esigenza del lavoratore di veder definita in tempi ragionevoli la vicenda disciplinare che lo riguarda;
in questa prospettiva una contestazione tar- diva potrebbe concretare violazione della regola della buona fede in quanto capa- ce di far sorgere un legittimo affidamento del lavoratore sulla valenza non disci- plinare della condotta, oppure sulla rinunzia da parte del datore di lavoro all'esercizio del potere disciplinare oppure, ancora, sulla valutazione datoriale di compatibilità della persistenza del rapporto, con conseguente inconfigurabilità della irrimediabile lesione del vincolo fiduciario ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'inerzia della parte datoriale, oltre a rilevare sul pia- no della contrarietà a buona fede in funzione di tutela dell'affidamento del lavora- tore, potrebbe assumere autonoma valenza quale elemento in astratto idoneo ad escludere i necessari caratteri di gravità dell'inadempimento destinati a sorregge- re il recesso senza preavviso».
In altre parole, il rispetto dell'esercizio del diritto di difesa del lavoratore costituisce uno dei fondamenti del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, sicché più approfondite indagini del datore di lavoro sui fatti passibili di responsabilità disciplinare non contraddicono tale esercizio, anzi lo rafforzano, ma il datore di lavoro deve contestare i fatti addebitati al dipendente non appena ne venga a conoscenza e gli stessi appaiano ragionevolmente sussistenti (così Cass. n.
7839 del 2018).
Trasponendo i menzionati principi alla fattispecie in esame, dunque, è evi- dente che il decorso di un periodo considerevole tra la condotta tenuta dal lavorato- re (avente, secondo il rilevanza disciplinare) e la successiva contestazione Pt_1 degli addebiti ha leso il diritto di difesa del dipendente o, quantomeno, ne ha reso più difficoltoso l'esercizio. Pertanto, appare senz'altro condivisibile la decisione del Tribunale di reputare tardivo l'addebito disciplinare relativo alle condotte di cui
- 9 - il datore di lavoro aveva acquisito piena conoscenza quasi due anni prima rispetto all'apertura del procedimento disciplinare in questione.
6.3. Ai fini dello spostamento in avanti del dies a quo per la valutazione della tempestività della contestazione non ha pregio la tesi dell'appellante secondo cui l'Amministrazione comunale avrebbe preso cognizione della condotta del di- pendente solo a seguito della nota Ministeriale del 12 maggio 2023.
Infatti, nella sentenza gravata si puntualizza opportunamente che la nota del Ministero non aveva apportato informazioni inedite o ulteriori circostanze, sic- ché per alcuna ragione può ritenersi legittimo l'esercizio successivo del potere di- sciplinare del datore di lavoro in relazione alle medesime condotte di cui – come già chiarito – aveva piena conoscenza già dal 2021 (v. pag. 6 della sentenza impu- gnata: «A ciò si aggiunga che la risposta fornita dal Ministero – lungi dall'introdurre nuovi elementi di fatto, tali da giustificare un'attivazione postuma del potere disciplinare – si esaurisce in una mera ricognizione di circostanze che il già conosceva o, comunque, non poteva incolpevolmente ignorare»). Pt_1
Ancora, il Tribunale ha correttamente osservato che «il ritardo nella conte- stazione dell'addebito non può essere giustificato dal fatto che i diretti superiori gerarchici del lavoratore abbiano omesso di riferire tempestivamente agli organi titolari del potere disciplinare in ordine all'infrazione posta in essere dal dipen- dente, in assenza di prova rigorosa della sussistenza di specifiche ragioni organiz- zative impeditive di una più celere definizione della procedura disciplinare, in mancanza delle quali il ritardo, pur con riguardo ad una organizzazione aziendale complessa e articolata sul territorio, deve essere ascritto alla cattiva organizzazio- ne del datore di lavoro e quindi a sé imputabile» (cfr. Cass. n. 35664 del 2021, ci- tata nella sentenza impugnata, la quale ha cassato la pronuncia di merito che aveva escluso la tardività della contestazione sul presupposto della conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti da parte “dei titolari del potere disciplinare” solo in un momento successivo).
Né si può immaginare come possa condurre a diverse conclusioni la circo- stanza, dedotta dal che il Dirigente dell'Area IV avrebbe potuto esercitare Pt_1 in via autonoma il potere disciplinare. COrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, difatti, il diretto superiore di , nonostante fos- CP_1 se già a conoscenza dei fatti in seguito contestati al dipendente, aveva ritenuto gli stessi irrilevanti sul piano disciplinare e, dunque, di una gravità tale da non giustifi- care l'esercizio del potere disciplinare.
Anche sotto detto profilo, quindi, il gravame non può trovare accoglimen- to.
7. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere respinto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va confermata.
- 10 - Resta assorbita ogni altra questione.
8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico di parte appellante.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa (che è indeterminabile, come affermato da Cass. n. 24979 del 2018:
«La controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché l'applicazione della sanzione può esplicare un'incidenza sullo status del lavoratore implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed involge la correttezza, la diligenza
e la capacità professionale del lavoratore»), della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudizia- ria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause origi- narie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del
2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 26.4.2024 dal AR
nei confronti di avverso la sentenza emessa dal Tri-
[...] COroparte_1 bunale di Foggia, sezione lavoro, in data 25.3.2024, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giu- dizio, che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, l'11 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Manuela Saracino
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