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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/12/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO ER Presidente
LE ON CE relatrice
SA AR CE
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6346/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
16/12/2024
DA
( ) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BELLUTTI MARIA
ROSARIA
E
( ) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ZUCCOLI MARCO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
1) Confermarsi l'assegnazione al marito della dimora Parte_1 ex coniugale ubicata in Sermide e Felonica (MN), Località Felonica, Via
Angelieri n. 42/A, di sua esclusiva proprietà, unitamente a tutto il mobilio, gli arredi e le suppellettili ivi esistenti. 2) Confermarsi che le parti hanno già compiutamente regolato, in separata sede, ogni altro loro pregresso rapporto, specie di carattere economico/patrimoniale, nulla avendo più a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, né a titolo di contributo al loro mantenimento, né a qualsivoglia altro titolo. 3) Le spese della presente procedura e quelle legali saranno compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1 dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti/della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
QUINGENTOLE il 08/08/1992 ed ivi trascritto al numero 2, parte 2, serie A, del registro dei relativi atti dell'anno1992 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUINGENTOLE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18.12.2025
La CE relatrice
LE ON
2 Il Presidente
IO ER
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO ER Presidente
LE ON CE relatrice
SA AR CE
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6346/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
16/12/2024
DA
( ) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BELLUTTI MARIA
ROSARIA
E
( ) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ZUCCOLI MARCO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
1) Confermarsi l'assegnazione al marito della dimora Parte_1 ex coniugale ubicata in Sermide e Felonica (MN), Località Felonica, Via
Angelieri n. 42/A, di sua esclusiva proprietà, unitamente a tutto il mobilio, gli arredi e le suppellettili ivi esistenti. 2) Confermarsi che le parti hanno già compiutamente regolato, in separata sede, ogni altro loro pregresso rapporto, specie di carattere economico/patrimoniale, nulla avendo più a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, né a titolo di contributo al loro mantenimento, né a qualsivoglia altro titolo. 3) Le spese della presente procedura e quelle legali saranno compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1 dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti/della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
QUINGENTOLE il 08/08/1992 ed ivi trascritto al numero 2, parte 2, serie A, del registro dei relativi atti dell'anno1992 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUINGENTOLE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18.12.2025
La CE relatrice
LE ON
2 Il Presidente
IO ER
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