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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/05/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
n. 796/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Cuneo in persona della Dott.ssa Natalia Fiorello All'esito di udienza cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata Mediante il deposito in via telematica del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara tenuta e condannare in persona del CP_1 suo legale rappresentante, a riconoscere in favore del Sig. Parte_1 l'aggravamento del danno biologico dal 6% al 8%, con conseguente erogazione della relativa indennità. condanna la parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 4.638 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto;
oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU come già liquidate CP_1
MOTIVAZIONE IN GG 60
Così deciso in Cuneo, 7.5.25
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Natalia Fiorello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Cuneo in persona della Dott.ssa Natalia Fiorello All'esito di udienza cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata Mediante il deposito in via telematica del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara tenuta e condannare in persona del CP_1 suo legale rappresentante, a riconoscere in favore del Sig. Parte_1 l'aggravamento del danno biologico dal 6% al 8%, con conseguente erogazione della relativa indennità. condanna la parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 4.638 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto;
oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU come già liquidate CP_1
MOTIVAZIONE IN GG 60
Così deciso in Cuneo, 7.5.25
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Natalia Fiorello