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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. DO Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1467/2025 del ruolo generale degli Affari
Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico C.F._1
NT e DO AG giusta procura speciale in atti, elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale sito in Agrigento nella Via
Giovanni XXIII° n. 52;
Appellante
CONTRO
L Controparte_1
(C.F.: , con sede in Agrigento, Viale Leonardo
[...] P.IVA_1
Sciascia n. 220/222;
Appellato contumace
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza Tribunale di Agrigento n. 246/2025 del 3/3/2025;
OGGETTO: Opposizione a Ordinanza ingiunzione.
IN FATTO
Con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione Parte_1
, quale titolare della ditta di ristorazione con sede in Lampedu-
[...] sa – GO LU IZ, ha chiesto l'annullamento dell'Ordinanza
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 6 Ingiunzione n. 20/0080 prot. 4520 del 27.4.2020, con la quale viene in- giunto il pagamento della somma di Euro 6.000,00 a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 3 comma 3 del D.L. n.12/2002, convertito in
L. n. 73/2002, essendo stati ivi rinvenuti dagli ispettori in data CP_2
31.7.2018 n. 2 lavoratori non regolarmente avviati al lavoro, ovverosia e . Parte_2 Parte_3
Con sentenza n. 246/2025 del 3/3/2025 il Tribunale di Agrigento ha rigettato l'opposizione.
Con ricorso in appello il contesta la suddetta determi- Parte_1
nazione giudiziale. Con il primo motivo segnala che l'amministrazione ha completamente frustrato le ragioni difensive del medesimo, in specie trascurando le note difensive offerte e la richiesta di audizione, il tutto in violazione della regola procedimentale prescritta dall'art. 18 della legge n. 689/1981, e che questa violazione rende illegittima l'ordinanza- ingiunzione per come già sancito dalla Corte di Legittimità, secondo cui
"in tema di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la mancata au- dizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, da parte dell'autorità compe- tente a ricevere il rapporto, costituisce una violazione di regola procedimentale, il cui rispetto è prescritto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 a garan- zia del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa, e que- sta violazione rende illegittima l'ordinanza-ingiunzione emanata a conclusione del procedimento stesso". Con il secondo motivo denuncia che il Tribunale si è limitato ad una acritica adesione alla tesi di controparte, errando sia nell'attribuzione del valore da concedere alla verbalizzazione degli Ispet- tori che nella valutazione delle prove fornite in giudizio. Segnala, invece, che anche all'esito delle prove testimoniali raccolte è stato confermato come le ordinanze impugnate siano frutto dell'errata interpretazione del- le dichiarazioni dei lavoratori in sede ispettiva, che non hanno descritto in maniera chiara la situazione lavorativa che li riguardava, e che il giu- dice ha svilito le risultanze testimoniali in favore delle prove precostitui-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 6 te, rendendo inutile l'espletamento del processo. Anche quanto al Golo- bot deduce che, se fosse stato escusso, avrebbe certamente confermato che non vi era alcun rapporto di lavoro dipendente con l'appellante, ma che ogni tanto, visti i rapporti personali, dava una mano in via del tutto occasionale. Chiede pertanto riformarsi la sentenza gravata e ritenersi non dovute le somme richieste a titolo di sanzione amministrativa pecu- niaria.
Ritualmente evocata in giudizio, la convenuta amministrazio- ne rimaneva contumace.
All'udienza del 3.12.2025, celebrata mediante note scritte so- stitutive ex art. 127 ter c.p.c., l'appellante ha insistito nelle rassegnate conclusioni nella persistente contumacia del convenuto, e, all'esito della camera di consiglio odierna, è stata quindi adottata la seguente decisione ex artt. 429 e 127 ter ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è destituito di fondamento.
In via preliminare giova ribadire che, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il principio, sancito dall'art. 23 della legge n.
689 del 1981, della necessaria correlazione tra competenza ad emanare il provvedimento sanzionatorio e legittimazione a partecipare al relativo giudizio di opposizione, opera anche con riguardo a provvedimenti adot- tati da autorità regionale. Pertanto, ove l'ordinamento proprio della Re- gione conferisca la competenza suddetta ad un organo periferico, a que- st'ultimo soltanto, e non all'amministrazione centrale, spetta la qualità di parte necessaria del procedimento di opposizione e la legittimazione ri- spetto alla impugnazione della relativa decisione (così ancora Cass., n.
24935 del 2018).
Nel merito, rispetto al primo motivo di censura, come già segna- lato dal primo giudicante, in tema di opposizione ad ordinanza ingiun- zione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 6 in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con con- seguente cognizione piena del giudice, che dovrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e riproposte nei motivi di op- posizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (già Cass., SS.UU., n. 1786 del
2010; fra le successive, ad esempio, Cass., n. 12503 del 2018).
Alcuna automatica nullità a prescindere è dato dunque rinvenire nella specie.
Parimenti infondato, se non inammissibile per omesso confronto con l'apparato motivazionale, è pure il secondo motivo di impugnazio- ne.
Il Tribunale ha infatti già riportato l'insegnamento secondo cui
“In tema di sanzioni amministrative, nel giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione è ammessa la contestazione e la prova, da parte dell'opponente, delle sole circostanze di fatto che non siano attestate nel verbale di accertamento si come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua intrinseca, oggettiva e irredimi- bile contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso (ove non sono previsti limiti di prova) la proposizione e l'esame di ogni questione concer- nente l'eventuale alterazione - pur se involontaria o dovuta a cause accidentali - della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti contenuta nel verba- le” (Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza 24.07.2009 n. 17355; Cass., n.
3705 del 2013).
Nel caso concreto, dal verbale di primo accesso ispettivo del 31 luglio 2018, redatto dagli Ispettori di Palermo, risulta che alle CP_2
18.45 i sopra indicati e sono stati trovati all'interno Parte_3 Pt_2
del locale intenti allo svolgimento di prestazioni lavorative tipiche
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 6 dell'esercizio in questione, dedito alla ristorazione (il primo a sistemare la cucina e il secondo ad apparecchiare i tavoli), mentre dall'offerto do- cumento risulta che i predetti, prima della tardiva correzione Pt_4
seguita all'ispezione, sarebbero stati formalmente in servizio dall'indomani.
Orbene, onde vanificare la portata fidefacente dell'accertamento
(come detto contestabile a prescindere dal dolo, ossia anche in caso di al- terazione involontaria o per errori di natura percettiva), sarebbe stato ne- cessario proporre querela di falso, in assenza della quale la testimonian- za resa dal secondo cui “quando sono arrivati gli ispettori non ero Parte_3 intento al lavoro ma mi stavano spiegando dove si trovavano le attrezzature per
l'indomani… ho dichiarato agli ispettori che ero già stato assunto e che avrei ini- ziato in data 01 agosto e che confermo di avere iniziato a lavorare in quella data”
(cfr. verbale di udienza del 7.3.2022, in uno ai relativi capitoli contenuti in ricorso), già più che sospetta avuto riguardo alle dichiarazioni di se- gno opposto ben più genuinamente rassegnate sul momento (“lavoro per il sig. dalla data odierna presso il ristorante galleggiante de- Parte_1
nominato ″Quarta isola″. Sono arrivato alle 17,30 e sto per andare via adesso che sono le 19,00. Mi sono occupato di pulire il pontile e di lavare le stoviglie e siste- mare qualcosa in cucina. Ho consegnato stamattina i documenti necessari per la regolare assunzione al sig. il titolare”), assume valenza Parte_1
recessiva.
Alcunchè di diverso rispetto agli accertamenti amministrativi è in- vece financo emerso a proposito dell'altro lavoratore Pt_2
L'infondatezza dell'appello e la contumacia della parte vittoriosa comporta che alcunchè va disposto sulle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà invece atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
P.Q.M.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 6 La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando,
• Rigetta l'appello proposto nei con- Parte_1 fronti dell Controparte_3
, avverso la sentenza Tribunale di Agrigento n. 246/2025
[...] del 3/3/2025.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Palermo il 4.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. DO Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 6
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1467/2025 del ruolo generale degli Affari
Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico C.F._1
NT e DO AG giusta procura speciale in atti, elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale sito in Agrigento nella Via
Giovanni XXIII° n. 52;
Appellante
CONTRO
L Controparte_1
(C.F.: , con sede in Agrigento, Viale Leonardo
[...] P.IVA_1
Sciascia n. 220/222;
Appellato contumace
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza Tribunale di Agrigento n. 246/2025 del 3/3/2025;
OGGETTO: Opposizione a Ordinanza ingiunzione.
IN FATTO
Con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione Parte_1
, quale titolare della ditta di ristorazione con sede in Lampedu-
[...] sa – GO LU IZ, ha chiesto l'annullamento dell'Ordinanza
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 6 Ingiunzione n. 20/0080 prot. 4520 del 27.4.2020, con la quale viene in- giunto il pagamento della somma di Euro 6.000,00 a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 3 comma 3 del D.L. n.12/2002, convertito in
L. n. 73/2002, essendo stati ivi rinvenuti dagli ispettori in data CP_2
31.7.2018 n. 2 lavoratori non regolarmente avviati al lavoro, ovverosia e . Parte_2 Parte_3
Con sentenza n. 246/2025 del 3/3/2025 il Tribunale di Agrigento ha rigettato l'opposizione.
Con ricorso in appello il contesta la suddetta determi- Parte_1
nazione giudiziale. Con il primo motivo segnala che l'amministrazione ha completamente frustrato le ragioni difensive del medesimo, in specie trascurando le note difensive offerte e la richiesta di audizione, il tutto in violazione della regola procedimentale prescritta dall'art. 18 della legge n. 689/1981, e che questa violazione rende illegittima l'ordinanza- ingiunzione per come già sancito dalla Corte di Legittimità, secondo cui
"in tema di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la mancata au- dizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, da parte dell'autorità compe- tente a ricevere il rapporto, costituisce una violazione di regola procedimentale, il cui rispetto è prescritto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 a garan- zia del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa, e que- sta violazione rende illegittima l'ordinanza-ingiunzione emanata a conclusione del procedimento stesso". Con il secondo motivo denuncia che il Tribunale si è limitato ad una acritica adesione alla tesi di controparte, errando sia nell'attribuzione del valore da concedere alla verbalizzazione degli Ispet- tori che nella valutazione delle prove fornite in giudizio. Segnala, invece, che anche all'esito delle prove testimoniali raccolte è stato confermato come le ordinanze impugnate siano frutto dell'errata interpretazione del- le dichiarazioni dei lavoratori in sede ispettiva, che non hanno descritto in maniera chiara la situazione lavorativa che li riguardava, e che il giu- dice ha svilito le risultanze testimoniali in favore delle prove precostitui-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 6 te, rendendo inutile l'espletamento del processo. Anche quanto al Golo- bot deduce che, se fosse stato escusso, avrebbe certamente confermato che non vi era alcun rapporto di lavoro dipendente con l'appellante, ma che ogni tanto, visti i rapporti personali, dava una mano in via del tutto occasionale. Chiede pertanto riformarsi la sentenza gravata e ritenersi non dovute le somme richieste a titolo di sanzione amministrativa pecu- niaria.
Ritualmente evocata in giudizio, la convenuta amministrazio- ne rimaneva contumace.
All'udienza del 3.12.2025, celebrata mediante note scritte so- stitutive ex art. 127 ter c.p.c., l'appellante ha insistito nelle rassegnate conclusioni nella persistente contumacia del convenuto, e, all'esito della camera di consiglio odierna, è stata quindi adottata la seguente decisione ex artt. 429 e 127 ter ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è destituito di fondamento.
In via preliminare giova ribadire che, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il principio, sancito dall'art. 23 della legge n.
689 del 1981, della necessaria correlazione tra competenza ad emanare il provvedimento sanzionatorio e legittimazione a partecipare al relativo giudizio di opposizione, opera anche con riguardo a provvedimenti adot- tati da autorità regionale. Pertanto, ove l'ordinamento proprio della Re- gione conferisca la competenza suddetta ad un organo periferico, a que- st'ultimo soltanto, e non all'amministrazione centrale, spetta la qualità di parte necessaria del procedimento di opposizione e la legittimazione ri- spetto alla impugnazione della relativa decisione (così ancora Cass., n.
24935 del 2018).
Nel merito, rispetto al primo motivo di censura, come già segna- lato dal primo giudicante, in tema di opposizione ad ordinanza ingiun- zione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 6 in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con con- seguente cognizione piena del giudice, che dovrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e riproposte nei motivi di op- posizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (già Cass., SS.UU., n. 1786 del
2010; fra le successive, ad esempio, Cass., n. 12503 del 2018).
Alcuna automatica nullità a prescindere è dato dunque rinvenire nella specie.
Parimenti infondato, se non inammissibile per omesso confronto con l'apparato motivazionale, è pure il secondo motivo di impugnazio- ne.
Il Tribunale ha infatti già riportato l'insegnamento secondo cui
“In tema di sanzioni amministrative, nel giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione è ammessa la contestazione e la prova, da parte dell'opponente, delle sole circostanze di fatto che non siano attestate nel verbale di accertamento si come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua intrinseca, oggettiva e irredimi- bile contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso (ove non sono previsti limiti di prova) la proposizione e l'esame di ogni questione concer- nente l'eventuale alterazione - pur se involontaria o dovuta a cause accidentali - della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti contenuta nel verba- le” (Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza 24.07.2009 n. 17355; Cass., n.
3705 del 2013).
Nel caso concreto, dal verbale di primo accesso ispettivo del 31 luglio 2018, redatto dagli Ispettori di Palermo, risulta che alle CP_2
18.45 i sopra indicati e sono stati trovati all'interno Parte_3 Pt_2
del locale intenti allo svolgimento di prestazioni lavorative tipiche
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 6 dell'esercizio in questione, dedito alla ristorazione (il primo a sistemare la cucina e il secondo ad apparecchiare i tavoli), mentre dall'offerto do- cumento risulta che i predetti, prima della tardiva correzione Pt_4
seguita all'ispezione, sarebbero stati formalmente in servizio dall'indomani.
Orbene, onde vanificare la portata fidefacente dell'accertamento
(come detto contestabile a prescindere dal dolo, ossia anche in caso di al- terazione involontaria o per errori di natura percettiva), sarebbe stato ne- cessario proporre querela di falso, in assenza della quale la testimonian- za resa dal secondo cui “quando sono arrivati gli ispettori non ero Parte_3 intento al lavoro ma mi stavano spiegando dove si trovavano le attrezzature per
l'indomani… ho dichiarato agli ispettori che ero già stato assunto e che avrei ini- ziato in data 01 agosto e che confermo di avere iniziato a lavorare in quella data”
(cfr. verbale di udienza del 7.3.2022, in uno ai relativi capitoli contenuti in ricorso), già più che sospetta avuto riguardo alle dichiarazioni di se- gno opposto ben più genuinamente rassegnate sul momento (“lavoro per il sig. dalla data odierna presso il ristorante galleggiante de- Parte_1
nominato ″Quarta isola″. Sono arrivato alle 17,30 e sto per andare via adesso che sono le 19,00. Mi sono occupato di pulire il pontile e di lavare le stoviglie e siste- mare qualcosa in cucina. Ho consegnato stamattina i documenti necessari per la regolare assunzione al sig. il titolare”), assume valenza Parte_1
recessiva.
Alcunchè di diverso rispetto agli accertamenti amministrativi è in- vece financo emerso a proposito dell'altro lavoratore Pt_2
L'infondatezza dell'appello e la contumacia della parte vittoriosa comporta che alcunchè va disposto sulle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà invece atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
P.Q.M.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 6 La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando,
• Rigetta l'appello proposto nei con- Parte_1 fronti dell Controparte_3
, avverso la sentenza Tribunale di Agrigento n. 246/2025
[...] del 3/3/2025.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Palermo il 4.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. DO Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 6