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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10135 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti
Magistrati:
- AR ZI Presidente
- Filomena Albano Giudice
- EF AB Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 26033 del Ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto RIPARTIZIONE DI QUOTE DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ e vertente
TRA
nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa, come Parte_1 da procura alle liti in atti, dall'Avvocato Carla V. Efrati, presso il cui studio professionale in Roma alla via Nizza n. 53 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE;
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa, Controparte_1 come da procura alle liti in atti, dagli Avvocati Rosa Cirigliano e Monica Ferrantin, elettivamente domiciliata in Roma alla via Gaviniana n. 2 presso lo studio professionale della seconda
RESISTENTE;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Pt_2
dall'avv. Raffaella Piergentili, in virtù di procura alle liti per notaio Persona_1
in Fiumicino del 22.3.2024 Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313, elettivamente
Tribunale di Roma, R.G. n. 26033/2024 2
domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'ufficio legale distrettuale dell'ente
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI e MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto il 21 giugno 2024 ha rappresentato che: Parte_1
il 26 dicembre 2023 era deceduto in Roma il sig. coniugato Persona_2
con e già coniugato, e poi divorziato, con essa ricorrente Controparte_1
essa ricorrente aveva percepito, fino al decesso del Parte_1 Per_2
un assegno divorzile pari a 325 euro mensili, con decorrenza dall'1.10.2017 e da rivalutarsi a decorrere dall'1.1.2020; al momento del decesso il Per_2
percepiva una pensione da parte dell' pari ad euro 4.106,44 lorde;
essa Pt_2
ricorrente nel corso del matrimonio non aveva lavorato e si era dedicata all'accudimento dei tre figli generati con il Sulla base di tali presupposti Per_2
la ricorrente ha chiesto di vedersi attribuire “la pensione di reversibilità dell'ex
coniuge per una quota non inferiore alla metà ovvero nella Persona_2
misura che sarà ritenuta di giustizia, ordinando all di provvedere alla Pt_2
corresponsione di tale quota direttamente in favore della ricorrente a far data dal
gennaio 2024 ed ordinando altresì alla resistente la restituzione in favore della
sig.ra delle somme eventualmente percepite e non dovute”. Parte_1
Si è costituita in giudizio , la quale, prospettando una Controparte_1
differente ricostruzione in fatto e in diritto, ha chiesto “che l'ill.mo Tribunale adito
voglia ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge
divorziato nella misura che si riterrà di giustizia, avendo riguardo alla durata dei
rispettivi matrimoni ed alle relative condizioni economiche”.
Tribunale di Roma, R.G. n. 26033/2024 3
Si è altresì costituito in giudizio l' , dispiegando le proprie difese come in Pt_2
atti.
In corso di causa, e precisamente il 22 gennaio 2025, le parti hanno rappresentato di avere trovato un'intesa sulla base delle seguenti condizioni: “la
pensione di reversibilità del defunto sig. enga attribuita nella Persona_2
quota pari al 70% alla signora e nella restante quota del Controparte_1
30% alla signora . Parte_1
All'esito dell'udienza in trattazione scritta del 19 giugno 2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, il caso è regolato dall'art.
9.3 della legge n. 898\1970, il quale così recita: “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la
pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi
spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al
coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui
all'art.
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a
ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le
quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.
L'ultimo comma dello stesso art. 9 indica che il Tribunale deve in questi casi provvedere con sentenza (in proposito si veda Cass. civ. sent. n. 26121 del
30.10.2008).
Trattandosi di diritti di natura disponibile riguardanti persone maggiori di età,
il Tribunale, nel caso in esame, non può che prendere atto dell'accordo intercorso
Tribunale di Roma, R.G. n. 26033/2024 4
tra la sig.ra e la sig.ra , il cui contenuto è stato sopra riportato e Parte_1 CP_1
non è contrario a norme imperative o a princìpi costituzionali.
Pertanto, va affermato che la pensione di reversibilità di Persona_3
già nato in [...] il [...] e poi deceduto in Roma
[...]
il 26 dicembre 2023, va ripartita tra e , Parte_1 Controparte_1
attribuendo alla prima la quota del 30% e alla seconda la quota del 70% del trattamento previdenziale in oggetto.
Ciò con decorrenza “dal primo giorno del mese successivo a quello del
decesso dell'ex coniuge” (Cass. sez. lav. sent. n. 22259 del 27.9.2013), ossia dal
1° gennaio 2024.
In considerazione dell'intesa raggiunta le spese della lite debbono essere per intero compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ei confronti di Parte_1 Controparte_1
con ricorso iscritto il 21 giugno 2024, con l'intervento dell , così provvede: Pt_2
- attribuisce a nata a [...] il [...], quota pari al Parte_1
30% della reversibilità del trattamento pensionistico spettante a
[...]
già nato in [...] il [...]; il tutto con Persona_3
decorrenza dal 1° gennaio del 2024;
- attribuisce a , nata a [...] in data [...], quota pari Controparte_1
al 70% della reversibilità del trattamento pensionistico spettante a
[...]
già nato in [...] il [...]; il tutto con Persona_3
decorrenza dal 1° gennaio del 2024;
Tribunale di Roma, R.G. n. 26033/2024 - compensa interamente le spese della lite;
Così deciso in Roma il 24 giugno 2025.
Il Giudice estensore
EF AB
Tribunale di Roma, R.G. n. 26033/2024
5
Il Presidente
AR ZI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti
Magistrati:
- AR ZI Presidente
- Filomena Albano Giudice
- EF AB Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 26033 del Ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto RIPARTIZIONE DI QUOTE DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ e vertente
TRA
nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa, come Parte_1 da procura alle liti in atti, dall'Avvocato Carla V. Efrati, presso il cui studio professionale in Roma alla via Nizza n. 53 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE;
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa, Controparte_1 come da procura alle liti in atti, dagli Avvocati Rosa Cirigliano e Monica Ferrantin, elettivamente domiciliata in Roma alla via Gaviniana n. 2 presso lo studio professionale della seconda
RESISTENTE;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Pt_2
dall'avv. Raffaella Piergentili, in virtù di procura alle liti per notaio Persona_1
in Fiumicino del 22.3.2024 Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313, elettivamente
Tribunale di Roma, R.G. n. 26033/2024 2
domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'ufficio legale distrettuale dell'ente
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI e MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto il 21 giugno 2024 ha rappresentato che: Parte_1
il 26 dicembre 2023 era deceduto in Roma il sig. coniugato Persona_2
con e già coniugato, e poi divorziato, con essa ricorrente Controparte_1
essa ricorrente aveva percepito, fino al decesso del Parte_1 Per_2
un assegno divorzile pari a 325 euro mensili, con decorrenza dall'1.10.2017 e da rivalutarsi a decorrere dall'1.1.2020; al momento del decesso il Per_2
percepiva una pensione da parte dell' pari ad euro 4.106,44 lorde;
essa Pt_2
ricorrente nel corso del matrimonio non aveva lavorato e si era dedicata all'accudimento dei tre figli generati con il Sulla base di tali presupposti Per_2
la ricorrente ha chiesto di vedersi attribuire “la pensione di reversibilità dell'ex
coniuge per una quota non inferiore alla metà ovvero nella Persona_2
misura che sarà ritenuta di giustizia, ordinando all di provvedere alla Pt_2
corresponsione di tale quota direttamente in favore della ricorrente a far data dal
gennaio 2024 ed ordinando altresì alla resistente la restituzione in favore della
sig.ra delle somme eventualmente percepite e non dovute”. Parte_1
Si è costituita in giudizio , la quale, prospettando una Controparte_1
differente ricostruzione in fatto e in diritto, ha chiesto “che l'ill.mo Tribunale adito
voglia ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge
divorziato nella misura che si riterrà di giustizia, avendo riguardo alla durata dei
rispettivi matrimoni ed alle relative condizioni economiche”.
Tribunale di Roma, R.G. n. 26033/2024 3
Si è altresì costituito in giudizio l' , dispiegando le proprie difese come in Pt_2
atti.
In corso di causa, e precisamente il 22 gennaio 2025, le parti hanno rappresentato di avere trovato un'intesa sulla base delle seguenti condizioni: “la
pensione di reversibilità del defunto sig. enga attribuita nella Persona_2
quota pari al 70% alla signora e nella restante quota del Controparte_1
30% alla signora . Parte_1
All'esito dell'udienza in trattazione scritta del 19 giugno 2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, il caso è regolato dall'art.
9.3 della legge n. 898\1970, il quale così recita: “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la
pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi
spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al
coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui
all'art.
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a
ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le
quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.
L'ultimo comma dello stesso art. 9 indica che il Tribunale deve in questi casi provvedere con sentenza (in proposito si veda Cass. civ. sent. n. 26121 del
30.10.2008).
Trattandosi di diritti di natura disponibile riguardanti persone maggiori di età,
il Tribunale, nel caso in esame, non può che prendere atto dell'accordo intercorso
Tribunale di Roma, R.G. n. 26033/2024 4
tra la sig.ra e la sig.ra , il cui contenuto è stato sopra riportato e Parte_1 CP_1
non è contrario a norme imperative o a princìpi costituzionali.
Pertanto, va affermato che la pensione di reversibilità di Persona_3
già nato in [...] il [...] e poi deceduto in Roma
[...]
il 26 dicembre 2023, va ripartita tra e , Parte_1 Controparte_1
attribuendo alla prima la quota del 30% e alla seconda la quota del 70% del trattamento previdenziale in oggetto.
Ciò con decorrenza “dal primo giorno del mese successivo a quello del
decesso dell'ex coniuge” (Cass. sez. lav. sent. n. 22259 del 27.9.2013), ossia dal
1° gennaio 2024.
In considerazione dell'intesa raggiunta le spese della lite debbono essere per intero compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ei confronti di Parte_1 Controparte_1
con ricorso iscritto il 21 giugno 2024, con l'intervento dell , così provvede: Pt_2
- attribuisce a nata a [...] il [...], quota pari al Parte_1
30% della reversibilità del trattamento pensionistico spettante a
[...]
già nato in [...] il [...]; il tutto con Persona_3
decorrenza dal 1° gennaio del 2024;
- attribuisce a , nata a [...] in data [...], quota pari Controparte_1
al 70% della reversibilità del trattamento pensionistico spettante a
[...]
già nato in [...] il [...]; il tutto con Persona_3
decorrenza dal 1° gennaio del 2024;
Tribunale di Roma, R.G. n. 26033/2024 - compensa interamente le spese della lite;
Così deciso in Roma il 24 giugno 2025.
Il Giudice estensore
EF AB
Tribunale di Roma, R.G. n. 26033/2024
5
Il Presidente
AR ZI