Ordinanza 30 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/05/2018, n. 13697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13697 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2018 |
Testo completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11590-2016 proposto da: UR ND, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VITTORIA COLONNA
40, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BIANCHI, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA DI COMO;
- intimata - avverso la sentenza n. 39/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata 1'8/02/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2018 dal Consigliere GIACINTO BISOGNI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale UMBERTO DE AUGUSTINIS, che ha concluso per l'estinzione del ricorso per rinuncia;
udito l'Avvocato Marco Tocci per delega dell'avvocato Bruno Bianchi.
RILEVATO CHE
1. Con provvedimento dirigenziale del 14 aprile 2014 la Provincia di Como - Servizio Risorse Territoriali ha disposto l'immediata cessazione dell'utenza abusiva di prelievo dell'acqua dal lago di Como dalla proprietà del sig. ND RI fronteggiante direttamente la riva del lago nel territorio del comune di Brienno. Con lo stesso provvedimento è stata intimata altresì la rimozione delle opere di derivazione ed è stato ingiunto il pagamento dei canoni dovuti per il consumo dell'acqua negli anni precedenti al sopralluogo del 13 aprile 2014 da cui è risultata confermata la segnalata presenza nella proprietà RI di una pompa per emungimento d'acqua. Con il provvedimento si è dato atto che dai controlli eseguiti dall'amministrazione provinciale non risulta che il sig. RI sia titolare di concessione per il prelievo di acqua dal lago di Como.
2. ND RI ha chiesto l'annullamento del provvedimento dirigenziale per violazione degli artt. 1 comma 1, 17, 93, 105 e 221 del R.D. n. 1775/1933. Ha lamentato l'omessa motivazione del provvedimento sul punto della ricorrenza di uno specifico e concreto interesse pubblico all'adozione delle citate ingiunzioni nei suoi confronti in quanto non si è presa in alcun conto la situazione reale caratterizzata dal disuso delle condutture esistenti da tempo Ric. 2016 11590 sez. SU - ud. 16-01-2018 -2- immemore e sono state imposte misure del tutto irrispettose del principio di proporzionalità cui è tenuta la pubblica amministrazione. Il ricorrente ha inoltre contestato che si sia svolto, in data 13 aprile 2013, un precedente sopralluogo, effettuato dal Comune di Brienno, e sulla base del quale sarebbe stata segnalata la presenza di un impianto abusivo di prelievo d'acqua all'amministrazione provinciale. Nessun verbale risulta mai redatto in relazione a tale asserito sopralluogo neanche dal testo del provvedimento dirigenziale della Provincia di Como.
3. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 39/2016 del 14 ottobre 2015 - 8 febbraio 2016, ha respinto il ricorso rilevando che l'attualità e concretezza dell'interesse pubblico necessario per l'adozione del provvedimento impugnato risulta dagli accertamenti svolti dall'amministrazione che attestano l'esistenza in proprietà RI di un impianto funzionante per l'attingimento d'acqua dal lago di Como. Ha ritenuto irrilevanti le deduzioni del ricorrenti circa l'omessa verbalizzazione del sopralluogo eseguito dal Comune nell'anno precedente. Ha ritenuto consequenziale all'accertamento sia la richiesta di riduzione in pristino dei luoghi che di pagamento dei canoni arretrati dato che il RI avrebbe comunque dovuto segnalare la presenza dell'impianto all'amministrazione e procedere alla sua eliminazione.
4. Ricorre per cassazione ND RI deducendo: a) violazione o falsa applicazione dell'art. 221 del R.D. n. 1775/1933; b) violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990 nonché dell'art. 97 della Costituzione;
c) violazione o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.
RILEVATO CHE
5. Con atto del 4 gennaio 2018 il sig. ND RI ha rinunciato al ricorso dichiarando di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio;
Ric. 20 6 n. 11590 sez. SU - ud. 16-01-2018 -3-
RITENUTO CHE
6. Il processo va dichiarato estinto senza statuizioni sulle spese processuali. Visti gli artt. 390-391 c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 gennaio 2018. Il Presidente Stefano Petitti Dra
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