Ordinanza collegiale 1 dicembre 2022
Sentenza 20 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 20/01/2023, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/01/2023
N. 00447/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02793/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2793 del 2022, proposto da
RO DO, BI EI, Dario UI, Francesco Di AI, rappresentati e difesi dagli avvocati Dario UI, BI EI, Francesco Di AI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato sul decreto nel procedimento camerale n. 2459/2018 V.G. (cron. 88/2019) della Corte d’Appello di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che in subiecta materia il giudizio è ordinariamente definito con sentenza in forma semplificata:
Considerato quanto segue:
con atto notificato in data 6 giugno 2022 al Ministero della giustizia e depositato in pari data, gli istanti in epigrafe hanno proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ex L. n. 89 del 2001 in epigrafe indicato, esponendo che, con il predetto provvedimento, il Ministero è stato condannato a corrispondere:
in favore del ricorrente RO DO, la somma di euro 5.000, 00, oltre interessi dalla domanda al saldo per irragionevole durata ex L. n. 89/2001 del procedimento fallimentare a suo tempo incardinato presso il Tribunale di Benevento;
in favore dei ricorrenti EI, UI e Di AI, quali procuratori nel giudizio a quo, la somma di euro 477,00 (di cui euro 450,00 per compensi e 27,00 per esborsi), oltre accessori indicati in decreto;
a fronte dell’inadempienza del Ministero, i ricorrenti hanno pertanto instaurato il presente giudizio, con il quale hanno chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato in esame, ivi compresa la comminazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. E) del c.p.a., con condanna dell’intimata amministrazione al pagamento delle somme di cui al predetto titolo, oltre al pagamento anche delle spese accessorie successive, nonché delle spese del presente giudizio, da attribuirsi ai procuratori antistatari che hanno dichiarato di averne fatto anticipo; hanno altresì chiesto di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta affinché questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe;
il Ministero non si è costituito in giudizio;
con Ordinanza collegiale n. 7521/2022 veniva evidenziata la mancanza in atti della prova della notifica del decreto ottemperando, in forma esecutiva, al Ministero presso la sede reale, quale questione di possibile inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., e fissata nuova udienza in camera di consiglio;
la difesa di parte ricorrente depositava memoria illustrativa controdeducendo sulla questione sollevata e la causa è stata quindi chiamata all’odierna camera di consiglio, in esito alla quale è passata in decisione;
Ritenuto in diritto quanto segue:
il Collegio deve constatare la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatto valere in giudizio dalla parte ricorrente atteso che:
risulta osservato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87 terzo comma, c.p.a.;
è rispettato il disposto dell’art. 114, primo e secondo comma c,p,a., atteso che il decreto di cui in premessa ha comprovata valenza di cosa giudicata, essendo stata prodotta pertinente documentazione (cfr. certificato di mancata proposizione di opposizione rilasciato dalla Corte d’Appello di Napoli; allegato 002 della produzione di parte ricorrente); in proposito, va rammentato che l’art. 112 comma 2, c.p.a., ha codificato un consolidato ordinamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della L. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. di Stato, IV, n. 1484/2012);
l’azionato decreto della Corte d’Appello di Napoli risulta stato notificato al Ministero presso l’Avvocatura dello Stato, mentre la dichiarazione prescritta dall’articolo 5 sexies della L. n. 89/2001, corredata dalla relativa regolare documentazione, è stata inviata all’amministrazione intimata e risulta decorso il termine di sei mesi dall’invio (cfr. allegati da 003 a 007 della produzione); al riguardo, il Collegio deve prendere atto e conformarsi a quanto statuito recentemente, dal Consiglio di Stato che, innovando rispetto a precedente indirizzo (come espresso, inter alia, da Cons. di Stato, Sez. IV, n. 2654/2014), tenuto conto di quanto ritenuto dalla Corte costituzionale – che, investita della legittimità del disposto di cui al nuovo art. 5- sexies legge n. 89/2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, pacificamente applicabile anche al giudizio di ottemperanza, l’ha validata statuendo che “per testuale dettato del comma 7 i creditori non possono procedere ad esecuzione “prima che sia decorso il termine di cui al comma 5”, e cioè appunto, e solo, il termine dilatorio di “sei mesi dalla data in cui sono assolti gli obblighi previsti dai commi precedenti” (cfr. sentenza n, 135/2018) -, considera ora non necessaria la notifica del titolo in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione per l’ammissibilità del ricorso in ottemperanza alla decisioni rese in materia di c.d. “legge Pinto”, essendo tale adempimento non espressamente previsto dalla L. 89/2001, che invece richiede, in luogo di essa, in ragione della specialità della procedura, la previa dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 5-sexies quale “unico e omnicomprensivo termine dilatorio previsto a favore dell’amministrazione” (cfr. Cons. di Stato, IV, n. 1423/2021 e III, n. 6802/2022) e neppure richiede la notifica del titolo “in forma esecutiva”, richiesto per l’esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario ma non espressamente richiesta dall’art. 115, comma 3, c.p.a. (cfr. Cons. di Stato, IV, n. 10438/2022);
quanto alla legittimazione passiva al pagamento degli indennizzi conseguenti all’applicazione della L. n. 89/2001, deve ritenersi che, nel caso di specie il pagamento sia dovuto del Ministero della giustizia, tale indicato nel decreto ottemperando;
sulla base delle depositate evidenze documentali (e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione resistente), le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione;
ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e provato l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di dare piena ed integrale esecuzione al decreto in epigrafe menzionato e, per l’effetto, di provvedere alla corresponsione, in favore dei ricorrenti, delle somme loro rispettivamente spettanti per effetto del titolo azionato, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione e/o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale, come statuito nell’azionato decreto della Corte d’appello;
in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta un Dirigente amministrativo dell’amministrazione soccombente, che sarà individuato dal Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (D.O.G.), con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali, che darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese della parte intimata, con la precisazione che il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies (modalità di pagamento) della L. n. 89/2001;
Ritenuto, inoltre, che vada accolta, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a.;
l’astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale;
per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri; I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all’amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege, da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto dall’amministrazione in base al giudicato, attesa la necessità di individuare una soglia-limite oltre la quale l’astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2., ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che “L’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile”);
alla liquidazione della penale, eventualmente maturata, provvederà il nominato Commissario ad acta;
Ritenuto, infine, che all’accoglimento della domanda debba seguire la condanna alle spese che vengono liquidate in modo omnicomprensivo, in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, nell’importo forfettario complessivo, valutato congruo (cfr. Cons. di Stato, III, n. 2724/2022) pari ad euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero della giustizia di dare esecuzione al decreto in epigrafe nei modi e termini di cui in motivazione.
Nomina il Commissario ad acta che provvederà nei modi e termini di cui in motivazione, anche alla liquidazione della fissata penale, ove maturata.
Condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO