Sentenza 6 dicembre 2023
Massime • 1
La circostanza aggravante dell'essere l'autore del delitto di invasione di terreni o edifici "palesemente armato" presuppone che l'arma sia portata in modo manifesto, indipendentemente dall'intenzione dell'agente e a prescindere dalla percezione che abbia la persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante in questione sul rilievo che l'imputato indossava una cintura alla quale era attaccato il fodero di un grosso coltello, del quale, tuttavia, non era visibile neanche l'impugnatura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2023, n. 3174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3174 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2023 |
Testo completo
03 17 4 -26 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: GEPPINO RAGO Sent. n. sez. 2338/2023 Presidente - -CC 06/12/2023 SERGIO DI PAOLA R.G.N. 35601/2023 GIUSEPPE COSCIONI DONATO D'AURIA Relatore SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LIVORNO nel procedimento a carico di: OU AH (CUI: 044AE8P) nato in [...] [...] EL UA MO (CUI: 05EFMJU) nato in [...] il [...] avverso il provvedimento del 31/08/2023 del TRIBUNALE di LIVORNO udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Livorno con ordinanza de: 31/8/2023 non convalidava l'arresto di AH UN e di ED El UA in relazione a! Gelitto di cui all'art. 633, comma secondo, cod. pen, ritenendo non configurabile la circostanza del fatto commesso da persona palesemente armata.
2. Il Pubblico Ministero ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 633, comma secondo, cod. pen. Rileva, in particolare, che il Tribunale ha errato laddove non ha ritenuto configurabile la circostanza aggravante di discorso, tenuto conto che dagli atti emerge che l'E' UA indossava una cintura con attaccato ! fode:o di un grosso coltello, a cui forrea ne lasciava trapelare 1 D chiaramente il contenuto ed il cui manico non era visibile in quanto coperto dal giubbotto;
che, peraltro, la persona offesa aveva percepito l'effetto intimidatorio determinato dal possesso dell'arma; che, comunque, detto effetto rappresenta un quid pluris non richiesto dalla norma, che si riferisce unicamente al dato oggettivo riferibile all'autore del reato e non all'effetto che tale circostanza produce o può produrre sulla persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1 La circostanza aggravante di cui all'art. 633, comma secondo, cod. pen. ricorre quando "il fatto è commesso da persona palesemente armata". Non è, dunque, sufficiente che l'agente sia armato, ma è necessario che l'arma sia manifesta, palese, ben visibile, ostentata, altrimenti non avrebbe senso l'avverbio "palesemente" utilizzato dal legislatore. La giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla diversa circostanza aggravante dell'arma prevista dagli artt. 609-ter, comma primo, n. 2, 628, comma terzo, 629, comma secondo, che si configura quando detti reati sono commessi con l'uso di armi, ne ha individuato il fondamento nella maggior lesività della condotta rispetto all'interesse tutelato e, quindi, sul piano sostanziale, nel particolare effetto intimidatorio che l'ostentazione dell'arma apporta in concreto all'azione delittuosa (Sezione 5, n. 6496 del 14/12/2011, Fantoni, Pv. 251949 - 01) ed ha poi precisato che non è necessario che l'arma sia impugrata, essendo sufficiente che sia portata in maniera ben visibile, sì da lasciare ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo a subire l'azione criminosa (Sezione 3, n. 7754 del 21/1/2021, M., Rv. 281006 - 02; Sezione 3, n. 55302 del 22/9/2016, D., RV 268535 01; Sezione 2, n. 25902 del - 24/6/2008, De Luca, Rv. 240632 01). In altri termini, decisivo è che la condotta delittuosa sia accompagnata dall'ostentata presenza di un'arma di cui il soggetto agente abbia l'immediata disponibilità, tanto da rendere credibile che la stessa sia adoperata in qualsiasi momento ed in stretta continuità con la condotta criminosa. Dunque, a maggior ragione, quando la norma richiede che l'agente sia "palesemente" armato, l'arma deve essere portata in modo manifesto, visibile, non essendo sufficiente che la sua esistenza sia solo ipotizzata dalla persona offesa;
del resto, nella previsione normativa la circostanza dell'essere l'agente palesemente armato è considerata come obiettivamente agevolatrice della invasione di terreni o edifici, indipendentemente dall'intenzione dell'autore materiale del reato e persino a prescindere dalla percezione che ne abbia la 2 D persona offesa (con riferimento aila analoga aggravante prevista dall'art. 614 cod. pen., Sezione 2, n. 29506 del 10/6/2009, Torre, Rv. 244437 01; Sezione - 2, n. 14423 del 1/7/1986, Caserini, Rv. 174702 01; Sezione 5, n. 678 del 17/11/1982, Onfiani, Rv. 157111 - 01) Nel caso di specie, ED El UA indossava una cintura alla quale era attaccato il fodero di un grosso coltello, la cui forma ne lasciava intuire il contenuto e senza che fosse visibile l'impugnatura, perché coperta dal giubbotto. Se così è, ritiene il Collegio che la circostanza aggravante di cui all'art. 633, comma secondo, cod. pen. non sia configurabile, proprio perché l'arma non era chiaramente visibile, non essendo sufficiente che la sua esistenza (rectius: il suo porto) fosse immaginata o fosse comunque frutto di una congettura della persona offesa. Detto altrimenti, la presenza dell'arma non deve essere supposta, ma deve essere palese e manifesta. Orbene, il fodero di un coltello, del quale non è visibile nemmeno l'impugnatura, non ne palesa ii contenuto. Inconferente, poi, è il richiamo operato dal Procuratore Generale a Sezione 3, n. 7754/2021 cit., innanzitutto perché riguarda la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 2, cod. pen., che fa riferimento all^uso di armi" e non al fatto commesso dal persona "palesemente" armata ed in secondo luogo perché in quella fattispecie concreta l'arma era portata in maniera ben visibile. In conclusione, deve ribadirsi seguente principio di diritto: «i! termine "palesemente armato", di cui all'art. 633, comma secondo, cod. pen., presuppone che l'arma sia portata in maniera manifesta, evidente dall'autore dell'invasione di terreni o edifici, a prescindere dal fatto che la persona offesa la abbia percepita o meno>>.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 6 dicembre 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Geppino Rago Donato D'Auria Дли CORTE DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 26 GEN. 2024 * IL IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Claudia Planelli 3