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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/06/2025, n. 3203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3203 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4243 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4243/2025 avente ad oggetto: separazione personale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. PAOLA BERTAZZO ricorrente contro
Controparte_1
Contumace resistente
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni della ricorrente in punto separazione: “dichiarare la separazione personale dei coniugi … autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, ordinando agli Ufficiali di Stato Civile del Comune competente, a mezzo di rituale
1 comunicazione da parte della Cancelleria del Tribunale di Venezia, di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
spese rifuse in caso di opposizione”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 05/02/2025 dopo aver premesso che Parte_1 in data 19/01/1999 ha contratto matrimonio a JUBAN, SORSOGON ( ) con Per_1
; che dalla loro unione non sono nati figli;
che la relazione Controparte_1 coniugale nel corso degli ultimi anni sempre è divenuta sempre più conflittuale;
tanto premesso, per i motivi esposti in ricorso, ha domandato la pronuncia della separazione personale dal marito alle condizioni personali ed economiche di cui al proprio atto introduttivo, e in particolare ha chiesto “la sola autorizzazione a vivere separatamente, senza
l'adozione di alcun provvedimento economico”.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'udienza del 20 maggio 2025 è comparsa la sola ricorrente, la quale ha confermato la propria volontà di separarsi e ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni;
il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto non costituito, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione personale dei coniugi.
Il P.M. intervenuto non ha formulato conclusioni.
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione per assenza del marito), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151,
2 caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre, C. Cass. n 1164 del
21/01/2014).
Nella specie parte ricorrente ha chiesto la separazione, adducendo che la prosecuzione della convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile. A sua volta il resistente, rimanendo contumace, ha dimostrato disinteresse per le sorti del vincolo coniugale.
Sussistendone, perciò, i presupposti, va pronunciata la separazione personale dei coniugi, provvedendo con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio e rimettendo alla sentenza di scioglimento la statuizione sulle spese dell'intero giudizio.
Nulla va disposto in punto di provvedimenti accessori, non essendo state formulate domande in tal senso da parte ricorrente.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, unitisi in matrimonio in data 19/01/1999 a JUBAN, Controparte_1 [...]
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 79, CP_2 parte 2, serie C, dell'anno 2019;
provvede come da separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio;
spese alla sentenza definitiva.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 19/06/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4243/2025 avente ad oggetto: separazione personale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. PAOLA BERTAZZO ricorrente contro
Controparte_1
Contumace resistente
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni della ricorrente in punto separazione: “dichiarare la separazione personale dei coniugi … autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, ordinando agli Ufficiali di Stato Civile del Comune competente, a mezzo di rituale
1 comunicazione da parte della Cancelleria del Tribunale di Venezia, di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
spese rifuse in caso di opposizione”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 05/02/2025 dopo aver premesso che Parte_1 in data 19/01/1999 ha contratto matrimonio a JUBAN, SORSOGON ( ) con Per_1
; che dalla loro unione non sono nati figli;
che la relazione Controparte_1 coniugale nel corso degli ultimi anni sempre è divenuta sempre più conflittuale;
tanto premesso, per i motivi esposti in ricorso, ha domandato la pronuncia della separazione personale dal marito alle condizioni personali ed economiche di cui al proprio atto introduttivo, e in particolare ha chiesto “la sola autorizzazione a vivere separatamente, senza
l'adozione di alcun provvedimento economico”.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'udienza del 20 maggio 2025 è comparsa la sola ricorrente, la quale ha confermato la propria volontà di separarsi e ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni;
il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto non costituito, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione personale dei coniugi.
Il P.M. intervenuto non ha formulato conclusioni.
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione per assenza del marito), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151,
2 caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre, C. Cass. n 1164 del
21/01/2014).
Nella specie parte ricorrente ha chiesto la separazione, adducendo che la prosecuzione della convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile. A sua volta il resistente, rimanendo contumace, ha dimostrato disinteresse per le sorti del vincolo coniugale.
Sussistendone, perciò, i presupposti, va pronunciata la separazione personale dei coniugi, provvedendo con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio e rimettendo alla sentenza di scioglimento la statuizione sulle spese dell'intero giudizio.
Nulla va disposto in punto di provvedimenti accessori, non essendo state formulate domande in tal senso da parte ricorrente.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, unitisi in matrimonio in data 19/01/1999 a JUBAN, Controparte_1 [...]
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 79, CP_2 parte 2, serie C, dell'anno 2019;
provvede come da separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio;
spese alla sentenza definitiva.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 19/06/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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