Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/05/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1785/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 04.06.2024
DA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
8 interno 2, C.F. C.F._1
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Satta n. 8 interno 2, C.F. , entrambi elettivamente domiciliati in Sassari Via C.F._2
Muroni 22 presso e nello studio dell'Avv. Loredana Piu che li rappresenta e difende come da procura alle liti del 28.05.2024, rilasciata su foglio separato nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 1 di 6
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 04.06.2024, contenente l'indicazione delle condizioni economiche e gli oneri a carico delle parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni, come confermate dai coniugi personalmente all'udienza del 17.12.2024:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i due figli minori e saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, ma _1 Per_2
avranno il domicilio privilegiato presso la madre;
3) la casa coniugale, sita in Montresta (OR), via Sebastiano Satta n. 8 interno 2, di proprietà dei genitori del sig. , concessa in comodato d'uso, rimarrà assegnata allo stesso, il quale Pt_2
continuerà ad abitarci;
4) la sig.ra si trasferirà in altra abitazione in Montresta, alla via Don Fois n. 5/a, per la quale Pt_1
ha già sottoscritto regolare contratto di locazione e vi abiterà con i figli, i quali comunque, potranno stare con il padre quando vorranno ed in base alle esigenze lavorative dello stesso ed agli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, e verranno previamente concordate di volta in volta tra i coniugi;
5) in riferimento alla su indicata abitazione, nuova residenza dei figli, i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, al pagamento del canone d'affitto, attualmente stabilito in €. 400,00;
relativamente alle spese correnti quali luce, acqua, gas, etc, ciascun coniuge sarà tenuto al pagamento di quelle inerenti le rispettive abitazioni;
6) il sig. contribuirà al mantenimento dei due figli minori e , con il Pt_2 _1 Per_2
versamento di €. 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
7) la sig.ra si impegna al pagamento delle residue n. 17 rate relative al finanziamento Pt_1
dell'autovettura FIAT PANDA, dell'importo di €. 257,00 l'una, che verrà quindi intestata ed utilizzata dalla stessa, la quale ne curerà altresì il passaggio di proprietà a suo nome;
mentre relativamente ai pagina 2 di 6 bolli auto in arretrato, verranno sanati dal sig. , in qualità di intestatario;
in ogni caso, saranno Pt_2
a carico di quest'ultimo le spese ed oneri fiscali inerenti l'autovettura sino all'effettivo passaggio di proprietà in capo alla sig.ra Pt_1
8) il sig. continuerà a pagare le rate mensili del finanziamento acceso presso la Prestitempo e Pt_2
rifinanziato presso la Banca di Credito Popolare, di €. 350,00 mensili, sino alla naturale scadenza del luglio 2029;
9) i mobili e gli arredi facenti parte della casa coniugale verranno suddivisi tra i due coniugi secondo le seguenti modalità ed in base al vincolo affettivo ed alla provenienza degli stessi;
in particolare, alla sig,ra andranno la camera da letto matrimoniale e la sala compresa, il e la lavatrice;
Pt_1 Pt_3
mentre il Sig. , potrà trattenere con se, nell'abitazione in cui continuerà a vivere, le due camere Pt_2
da letto dei figli e , la cucina, il mobile del bagno ed il tavolino e i 2 divani della _1 Per_2
sala;
10) i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie mediche,
scolastiche e sportive che si renderanno necessarie nell'interesse dei minori e che dovranno essere preventivamente concordate. Con riferimento a quelle mediche, fermo restando che sarà d'obbligo consultarsi prima di procedere alla scelta di qualsiasi cura o specialista, i genitori concordano che per tali si intendano le spese per apparecchi ortodontici e per l'acquisto di occhiali, visite specialistiche,
interventi chirurgici e pratica di particolari terapie (es. fisioterapia). Con riferimento alle spese scolastiche, i coniugi concordano che debbano considerarsi tali le tasse scolastiche, i libri di testo ad ogni inizio di anno, dizionari, eventuali ripetizioni, gite scolastiche e le spese di abbonamento mensile dell'autobus per raggiungere la scuola. In relazione a queste ultime e a quelle concernenti i libri di testo, i coniugi si impegnano, personalmente e ciascuno ad anni alterni, ad informarsi e depositare le apposite domande presso l'Ufficio competente del Comune di residenza, per il rimborso delle dette spese.
pagina 3 di 6 Con riferimento a quelle sportive, l'abbonamento mensile alla Scuola Calcio Calmedia Bosa,
frequentata da , o qualsiasi altro sport i minori decidessero di praticare, occorre Per_2
commisurare l'entità delle spese rispetto all'utilità per i minori e alla sostenibilità delle stesse,
rapportata alle condizioni e possibilità economiche dei genitori.
Per quanto non espressamente previsto le parti osserveranno il protocollo del CNF. Il genitore che anticiperà la spesa verrà rimborsato dall'altro della quota parte, dietro presentazione dei documenti di spesa e di tale documentazione verrà fornita copia per consentire a ciascuno la detrazione fiscale di competenza;
11) la sig.ra continuerà ad effettuare il versamento mensile di €. 100,00 nel Fondo di Pt_1
Investimento acceso dalla stessa presso il Banco di Sardegna spa, destinato in favore dei figli _1
e ; Per_2
12) i n. 2 libretti accesi presso le Poste Italiane spa ed intestati ai due figli: uno a e uno a _1
, contenenti il denaro frutto di regali a loro destinati in varie occasioni, tra cui le 2 comunioni Per_2
e la cresima di , potranno essere utilizzati solo per esclusive esigenze dei minori, previo _1
concorde accordo dei genitori. Il sig. provvederà al versamento della somma di €. 1.000,00 per Pt_2
ciascun figlio, già oggetto di dono dei nonni paterni e destinata per il conseguimento delle patenti di guida dei due minori, appena raggiunta l'età minima prevista per legge, ed attualmente custodita dal sig. ; Pt_2
13) la Sig.ra genitore collocatario dei minori, sarà legittimata a percepire l'assegno unico Pt_1
previsto dall'INPS, dell'importo complessivo attuale di €. 194,00 mensili;
14) allo stesso modo, la sig.ra potrà usufruire delle detrazioni fiscali per i due figli minori;
Pt_1
15) i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento;
16) i coniugi si scambiano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto e della carta d'identità
valida per l'espatrio, anche per i loro due figli minori e .” _1 Per_2
pagina 4 di 6 All'udienza del 15.10.2024 le parti personalmente hanno confermato che non intendono riconciliarsi e all'udienza del 17.04.2025, con note scritte sostitutive d'udienza, hanno confermato l'accordo,
chiedendo l'emissione di pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
***
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario, in data 06.05.2006, in DR (SS), in regime di comunione dei beni, atto regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
DR (anno 2006 – parte II - serie A); dalla cui unione sono nati due figli: il 15.11.2007 e _1
il 20.01.2014. Per_2
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale ravvisato che l'accordo risulta raggiunto nell'interesse della prole e che le condizioni patrimoniali non risultano contrarie all'ordine pubblico, ritiene che la domanda di separazione congiunta meriti di essere accolta e le condizioni concordate dalle parti meritino di essere recepite.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto in data 06.05.2006, in DR (SS), atto regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di DR (anno 2006 – parte II - serie A), alle condizioni sopra descritte da intendersi qui riportate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di DR per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 26.05.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
pagina 5 di 6 Stefania Deiana Ilaria Bradamante
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