Decreto cautelare 9 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 1 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 9 marzo 2023
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 08/04/2026, n. 6349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6349 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06349/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00183/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2023, proposto da
TE RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Daniele Vetrugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Ministero della Difesa in data 14/10/22 e notificato in data 24/10/22 con il quale è stata dichiarata la inidoneità alle prove di efficienza fisica con riferimento al Concorso per il reclutamento nell'Esercito Italiano di 1205 VFP4 per l'anno 2022 e, conseguentemente la non ammissione alle successive prove concorsuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. GU EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente partecipava al concorso pubblico indetto dal Ministero della Difesa per il reclutamento per l’anno 2022 di n. 1205 Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale (VFP4).
La predetta procedura concorsuale si snodava nelle seguenti fasi: a) una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale;
b) accertamenti, nell'ambito di ciascuna forza armata, dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, nonché delle prove di efficienza fisica con parametri differenziati per uomini e donne;
c) valutazione dei titoli”.
Il ricorrente, superate le prove di cui alla lett. a), conseguiva un giudizio di non idoneità per le prove di idoneità fisica, atteso il mancato superamento della prova dei piegamenti sulle braccia.
Infatti, il relativo verbale registrava l’effettuazione di n. 19 piegamenti sulle braccia, a fronte del numero minimo per il superamento della prova preselettiva previsto nel bando di concorso in n. 20 piegamenti in 60 secondi.
Pertanto, egli veniva escluso dal prosieguo della procedura concorsuale.
2. Avverso la prefata esclusione, il ricorrente prospettava i seguenti mezzi di impugnazione:
- “ Nullità del provvedimento perchè emesso in violazione dell'art. 21 septies Legge 241/90. nullità del provvedimento ex art. 21 octies L. 241/90 per erronea applicazione dell’art. 19 L. 241/90 e ss modifiche. Eccesso di potere per illogicità. Errore sui presupposti. Sviamento. Irragionevolezza manifesta. Violazione di legge- eccesso di potere in relazione all'art. 19 L. cit., con contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di certezza giuridica e del principio di affidamento. ”.
Anzitutto, il ricorrente assume la nullità del provvedimento di esclusione per difetto dei segni identificativi minimi dell’atto, in quanto, a suo dire, esso sarebbe privo di sottoscrizione e, in ogni caso, di altri segni idonei ad attribuirlo ad un soggetto riferibile alla Commissione giudicatrice ovvero all’amministrazione resistente.
- “ Violazione ed erronea applicazione dei criteri di cui all'allegato A) punto b) n. 2 e punto 8) del Bando di Concorso. Eccesso di potere per illogicità. Errore sui presupposti. Sviamento. Irragionevolezza manifesta. contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di certezza giuridica e del principio di affidamento. DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER FORMULAZIONE INTRINSECAMENTE PERPLESSA. DIFETTO DEL PRESUPPOSTO ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETA’ RISPETTO AD ALTRO GIUDIZIO OTTENUTO IN DIVERSO CONCORSO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97 E 98 COST. VIOLAZIONE DEL D.M. DIFESA 4 GIUGNO 2014 COME RICHIAMATO DALL’ART. 10, COMMA 4, DEL BANDO. ”.
Con il secondo mezzo, parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di esclusione per difetto di motivazione.
Nella prospettazione attorea, la mera indicazione dei piegamenti effettuati non darebbe conto dei piegamenti effettivamente eseguiti dal ricorrente e del perché essi non sarebbero stati considerati tutti validamente eseguiti dalla Commissione giudicatrice.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza del 9 marzo 2023, n. 1410, la Sezione ha respinto la proposta istanza cautelare sulla base della seguente motivazione: “ Ritenuto che, sulla base della relazione versata in atti dall’Amministrazione e dei documenti allegati, non sembrano emergere profili di irregolarità della procedura di valutazione delle prove di efficienza fisica, il cui svolgimento è stato preceduto da ampia illustrazione delle correte modalità di esecuzione da parte del personale all’uopo autorizzato;
Vista altresì la scheda individuale delle prove del sig. RI che appare, oltre che firmata dall’interessato, sottoscritta digitalmente da un componente della Commissione in data 24.10.2023 e considerata l’assenza di contestazioni verbalizzate, da parte del candidato, circa le modalità di conteggio dei piegamenti ed il numero di essi effettivamente eseguito (in misura inferiore al limite minimo prescritto); … ”.
5. All’udienza pubblica del 15 ottobre 2025, il Presidente ha così di seguito disposto a verbale: “ Viene udito per l'Amministrazione resistente l'Avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni. Il Collegio, rilevata l'assenza di depositi relativi alla conferma dell'interesse alla decisione del ricorso, rimette la fissazione della causa a nuovo ruolo. ”.
6. In vista dell’udienza di merito conseguentemente fissata, parte ricorrente non ha svolto alcuna attività difensiva.
7. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026 la causa è stata posta in decisione.
8. Il primo motivo di ricorso è infondato.
8.1 Il Ministero della Difesa ha depositato agli atti del giudizio il provvedimento di esclusione sottoscritto in forma digitale dal Presidente della Commissione e, pertanto, la domanda di nullità, come proposta, risulta destituita di fondamento in punto di fatto.
9. Del pari infondato è il secondo mezzo di impugnazione.
9.1 In detta prospettiva, come già rilevato in sede cautelare, il ricorrente ha sottoscritto il provvedimento da cui risultano gli esiti escludenti, senza apporre alcuna riserva ovvero altra rimostranza idonea a contestare le dichiarazioni da esso recate.
Deve infatti rilevarsi che il predetto atto, consistente in un verbale, è da considerarsi aperto alle osservazioni dell’interessato, che, ritenendo il contenuto da esso rappresentato non corrispondente al vero, avrebbe potuto rifiutarsi di firmarlo ovvero avrebbe potuto richiedere di verbalizzare le proprie rimostranze.
Diversamente, la sottoscrizione del verbale costituisce accettazione senza riserve degli esiti della prova.
10. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato.
11. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AR LL, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere
GU EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GU EL | IA AR LL |
IL SEGRETARIO