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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11283 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PASSADORE C.F._1
SANDRA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ) _1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PASSADORE SANDRA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/06/2024 e _1 Parte_1
, - premesso di aver contratto matrimonio a AC (NA) il 20/12/1997 e che dal
[...]
matrimonio era nato un figlio, del 07/02/1995- esponevano che in seguito a Per_1
comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 23.11.2023, era intervenuta
1 separazione con sentenza n. 2725/2024 del Tribunale Ordinario di Napoli, resa nel procedimento
RG. 15231/2023 alle seguenti condizioni:
- dichiara la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
- il IG. lascerà, anche formalmente, la casa coniugale, la quale rimarrà in uso alla _1
IG.ra per la durata di 5 anni decorrenti dalla data di udienza, ovvero dal Parte_1
13.02.2024; - il IG. continuerà a farsi carico delle spese di gestione straordinarie inerenti _1 all'abitazione, fermo restando l'impegno della IG.ra a prendersi cura Parte_1 dell'immobile manutenendolo nel tempo;
- il IG. corrisponderà euro 500,00 a titolo di assegno di mantenimento a favore _1
della IG.ra ; Parte_1
- l'uso dell'abitazione da parte della IG.ra verrà meno nel caso in cui ella Parte_1
intendesse instaurare una relazione e convivenza stabile con altra persona;
- i coniugi manterranno un rapporto di reciproco rispetto;
- i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto;
-i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
-le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Su tali premesse le parti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis.51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 11/02/2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
2 Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
- la casa coniugale rimarrà in uso alla IG.ra per la durata di 5 anni Parte_1
decorrenti dal 13.02.2024;
- il IG. corrisponderà euro 500,00 a titolo di assegno divorzile a favore della IG.ra _1
; Parte_1
- il IG. continuerà a farsi carico delle spese di gestione straordinarie inerenti _1 all'abitazione, fermo restando l'impegno della IG.ra a prendersi cura Parte_1 dell'immobile manutenendolo nel tempo;
- l'uso dell'abitazione da parte della IG.ra verrà meno nel caso in cui ella Parte_1
intendesse instaurare una relazione e convivenza stabile con altra persona;
- le parti manterranno un rapporto di reciproco rispetto;
- le parti si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto;
- le parti dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
AC il 20/12/1997 (atto n. 12, parte II, S. C, reg. Atti Matrimonio anno 1997);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
3 • prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AC per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 14/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Raffaele Sdino
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