Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 39554.2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ), presso i cui P.IVA_2
uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, (PEC:
; Email_1
- opponente -
CONTRO
P. VA , , con sede in CP_1 Controparte_2 P.IVA_3
Roma, Via Francesco Siacci n. 2/B, Cap 00197 in procedura di concordato preventivo n. 17/2019 aperta presso il Tribunale di Napoli, in persona del
Commissario Liquidatore e in persona dell'Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in Via Piemonte n. 39, presso lo studio dell'Avv. Francesca D'Addario C.F. , Pec: C.F._1
Email_2
-opposta –
Oggetto: opposizione finalizzata alla revoca del decreto ingiuntivo n. 12344/2023 del 19/07/2023, emesso dal Tribunale ordinario di Roma su ricorso iscritto al n.
R.G. 32762/2023.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte opponente premetteva che la società opposta aveva rappresentato di essere
“creditrice nei confronti della DISCO – Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza della somma di € 56.213,54 in linea capitale, oltre interessi ex d.lgs. n.231/02 dalle singole scadenze ad oggi, quale somma dovuta alla in virtù delle fatture dalla stessa regolarmente emesse e Parte_2 trasmesse al cliente mediante il “Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle
Entrate” e non pagate (All n. 5) e precisamente;
-fattura n. 14/E del 31.01.2019 di € 6.139,88 scadenza pagamento 28.02.2019;
-fattura n. 80/E del 28.02.2019 di € 5.351,43 scadenza pagamento 31.03.2019;
-fattura n. 163/E del 31.03.2019 di € 11.642,25 scadenza pagamento 30.04.2019;
-fattura n. 182/E del 30.04.2019 di € 5.356,32 scadenza pagamento 31.05.2019;
-fattura n. 261/E del 31.05.2019 di € 6.014,40 scadenza pagamento 30.06.2019;
-fattura n. 317/E del 31.07.2019 di € 6.661,94 scadenza pagamento 31.08.2019;
-fattura n. 318/E del 31.07.2019 di € 3.331,97 scadenza pagamento 31.08.2019;
-fattura n. 319/E del 31.07.2019 di € 6.693,85 scadenza pagamento 31.08.2019;
-fattura n. 320/E del 31.07.2019 di € 4.913,62 scadenza pagamento 31.08.2019;
-fattura n. 424/E del 28.10.2019 di € 6.122,28 scadenza pagamento 30.11.2019;”
Riferiva, altresì, di non aver ricevuto, nonostante i solleciti, il pagamento di quanto dovuto, chiedendo così al Tribunale l'emissione di un provvedimento monitorio. Con il decreto ingiuntivo n. 12344/2023 del 19/07/2023 il Tribunale di
Roma aveva ingiunto all' Parte_1
(d'ora in avanti “Disco” o “l'Ente”) “di pagare alla parte ricorrente
[...]
per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 56.213,54;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1630,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. e accessori. Il decreto ingiuntivo veniva notificato a Disco in data 20/07/2023. L' Parte_1
proponeva opposizione avverso il menzionato decreto,
[...]
per i seguenti motivi di diritto:
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A) l'Amministrazione non aveva provveduto al pagamento delle fatture, in quanto le stesse erano state in gran parte rifiutate in quanto emesse incomplete o con dati errati;
• la fattura n 14/E del 31/01/2019 è stata rifiutata per CUP errato;
• la fattura n 80/E del 20/02/2019 è stata rifiutata per CUP errato e per mancanza della ritenuta di garanzia;
• la fattura n 163/E del 31/03/2019 è stata emessa 2 volte, la prima rifiutata per CUP errato la seconda emissione per mancata indicazione di CUP;
• la fattura n 182/E del 30/04/2019 è stata rifiutata per mancanza della ritenuta di garanzia;
• la fattura n 261/E del 31/05/2019 è stata interamente stornata con la nota di credito del 28/10/2019 n. 28/1E di pari importo;
• la fattura n 317/E del 31/07/2019 è stata rifiutata per CUP errato;
• la fattura n 318/E del 31/07/2019 è stata rifiutata per CUP errato;
• la fattura n 319/E del 31/07/2019 è stata rifiutata per CUP errato;
• la fattura n 320/E del 31/07/2019 è stata rifiutata per CUP errato.
Solo la sola fattura n. 424/E del 28/10/2019 risultava essere correttamente emessa, ma insoluta, in quanto, in fase di pagamento, durante il controllo previsto per legge relativamente alla regolarità contributiva della società, si era rilevata l'impossibilità al pagamento per DURC irregolare, allo stato ancora non regolarizzato. In data 04/08/2023 in seguito a consultazione, il sistema aveva fornito l'esito “per il codice fiscale indicato non è presente un documento in corso di validità”. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva parte opposta e replicava affermando che l'indicazione di codici errarti, facilmente correggibili, non poteva essere considerato un motivo valido per l' tale da impedirgli di effettuare il pagamento delle indicate Parte_1
fatture. Circa la fattura 424\E del 28.10.2019 (Durc mancante) Articolo 1-
, rappresentava di trovarsi in una procedura di concordato Controparte_2
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preventivo, non era più attiva e senza alcun dipendente. Il Tribunale Ordinario di
Napoli, Sezione Fallimentare, con decreto del 29.05.2019 aveva ammesso
Articolo 1 S.r.l. alla Procedura n. 17/2019 nominando il Commissario Giudiziale e
Commissario Liquidatore. In data 06/04/2021 il concordato era stato omologato dal Tribunale di Napoli. Dal momento della presentazione della domanda di concordato, ossia dal 23.05.2019, la società è sempre stata in regola con i versamenti previdenziali come dimostrato dai Durc. L'Articolo 1 non è più CP_2
operativa avendo affittato in data 01.03.2020 l'unico ramo d'azienda ancora attivo, ma, soprattutto a far data dal 06.12.2021 la società non ha alcun rapporto di lavoro dipendente. Concludeva chiedendo il rigetto di ogni istanza contraria, accertare e dichiarare la legittimità della pretesa creditoria della
[...]
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. Parte_3
12344/2023 del 19.07.2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma su ricorso iscritto al R.G. n. 32762/2023, condannando l'Ente opponente al pagamento di quanto ivi stabilito, oltre al pagamento delle spese per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. All'udienza del 18.6.2024 il giudice assegnava i termini ex art. 189 c.p.c. e rinviava all'udienza del 19.12.2024.
Le parti depositavano loro memorie e la causa andava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è in discussione l'esistenza del credito quanto piuttosto la regolare emissione delle fatture;
appare evidente che la eccepita irregolarità delle fatture non puoi ma trasmodare nel mancato definitivo pagamento dei crediti.
Si osserva che le seguenti fatture non possono normativamente essere pagate. esse sono: la fattura n 14/E del 31/01/2019; la fattura n 80/E del 20/02/2019; la fattura n 163/E del 31/03/2019; la fattura n 182/E del 30/04/2019; la fattura n 261/E del
31/05/2019; la fattura n 317/E del 31/07/2019; la fattura n 318/E del 31/07/2019; la fattura n 319/E del 31/07/2019; la fattura n 320/E del 31/07/2019. Per queste fatture il mancato pagamento dipende da un impedimento normativo che, ovviamente, il giudice non può rimuovere con sentenza. Sarà cura del creditore opposto richiedere i Codici elettronici mancanti (o gli altri elementi indicati nella opposizione e noti al creditore) per la emissione della fattura completa, che possa rispettare i criteri imposti. Va ricordato che l'articolo 25, comma 2, n. 2), del
Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con modificazioni dalla L. 23
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giugno 2014, n. 89. Quindi sebbene il codice identificativo di gara (CIG) non rientri tra gli elementi indicati dall'articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, l'obbligo di indicare tale codice nella fattura elettronica emessa verso la pubblica amministrazione è previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui “Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136”. Il successivo comma 3 del citato articolo 25 dispone, inoltre, che “Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2″. Da ricordare l'intervento del DMEF 24/8/2020, che ha inserito del DM 55/2013 l'articolo 2- bis, il cui comma 1 lettera a) prevede come causa legittima di rifiuto della fattura
PA la omessa o errata indicazione del CIG/CUP.
Tanto premesso questo giudice ritiene che l'omissione in fattura di elementi (CIG errato o mancante) può essere sempre sanata successivamente attraverso l'invio
(da parte della P.A.) di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario.
Circa la fattura 424\E del 28.10.2019 (Durc mancante) per euro 6.122,28 scadenza pagamento 30.11.2019 si osserva quanto segue. La disposizione (ad es. l' art. 118
c. 6 del d.lgs. 163/2006 c.d. codice dei contratti pubblici) che prescrive alla stazione appaltante, responsabile del procedimento, la sospensione del pagamento dei corrispettivi qualora l'impresa esecutrice o subappaltatrice, impiegata nell'esecuzione di un contratto, non provi (tramite il DURC) di essere in regola con i versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati, non può essere applicata ad una procedura concorsuale, stante che il credito relativo al corrispettivo dell'appalto è, in caso di fallimento dell'impresa appaltatrice, acquisito alla massa, onde un eventuale successivo pagamento effettuato in corso di procedura, in considerazione delle irregolarità contributive commesse dalla
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fallita in bonis, dalla pubblica amministrazione appaltante direttamente a favore degli enti previdenziali ed assistenziali, risulterebbe inefficace ai sensi dell'art. 44
L.F. in quanto avvantaggerebbe quei terzi rispetto agli altri creditori concorsuali, facendo ottenere agli stessi in prededuzione una somma che sarebbe loro dovuta con privilegio di grado posteriore.
Per quanto sopra esposto:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) accerta il legittimo mancato pagamento delle fatture: n 14/E del
31/01/2019; fattura n 80/E del 20/02/2019; fattura n 163/E del 31/03/2019; fattura n 182/E del 30/04/2019; fattura n 261/E del 31/05/2019; fattura n
317/E del 31/07/2019; fattura n 318/E del 31/07/2019; fattura n 319/E del
31/07/2019; fattura n 320/E del 31/07/2019. La sanatoria si avrà attraverso l'invio (da parte della P.A.) di codici utili ad integrare i dati mancanti nel documento originario;
c) condanna parte opposta al pagamento della fattura 424\E del 28.10.2019 per euro 6.122,28 con gli interessi legali a partire dalla scadenza pagamento fissata al 30.11.2019;
d) compensa le spese di lite in relazione alla reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) accerta il legittimo mancato pagamento delle seguenti fatture: n 14/E del
31/01/2019; n 80/E del 20/02/2019; n 163/E del 31/03/2019; n 182/E del
30/04/2019; n 261/E del 31/05/2019; n 317/E del 31/07/2019; n 318/E del 31/07/2019; n 319/E del 31/07/2019; n 320/E del 31/07/2019;
c) condanna parte opposta al pagamento della fattura 424\E del 28.10.2019 per euro 6.122,28 con gli interessi legali a partire dalla scadenza pagamento fissata al 30.11.2019;
d) compensa le spese di lite.
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Roma,8.1.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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